Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1796 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sommatino, Corso C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 117, presso lo studio dell'Avv. Carmen Miceli (pec:
, che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Campobello di Licata, C.F._2
Via Edison n. 42, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Loggia (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024, alle quali si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2021, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 17.4.1999 a CP_1
Caltanissetta (CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 44, volume 1, e che da tale unione erano nati i due figli il 28.8.2000, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e il 12.6.2003, studente Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ha dedotto che la vita coniugale era stata contraddistinta da comportamenti vessatori perpetrati a danno della stessa con l'intento di svilirne la personalità e la dignità, che il resistente svolgeva la professione di autotrasportatore alle dipendenze della società Trasporti e Logistica Palermo Srl sita in
Campobello di Licata e percepiva una retribuzione annua di € 23.447,00,
mentre la ricorrente svolgeva attività lavorativa domestica per un modesto monte ore per 122 giorni all'anni e percepiva una retribuzione annuale di
€ 2.600,00, circa € 216,00 mensili;
che la ricorrente, vista l'inerzia del resistente, provvedeva al pagamento integrale delle rate del mutuo
- 2 - ipotecario acceso dai coniugi per la ristrutturazione della casa familiare.
La ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo la pronuncia della separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Sommatino, Via Pietro Mascagni n. 18, comprensiva dei beni mobili e suppellettili, alla ricorrente, convivente con il figlio , di disporre a Per_2
carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per il figlio la somma di € 500,00 mensili o quella ritenuta di giustizia, Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla separazione personale dei coniugi, all'assegnazione della casa familiare, corredata di tutti i beni mobili e suppellettili, alla ricorrente (con la possibilità di poter prelevare dal suddetto immobile le armi che deteneva regolarmente e i propri beni personali) e anche alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , ma contestandone l'importo oltre alla ricostruzione Per_2
della situazione familiare operata dalla ricorrente;
in particolare ha evidenziato: che la crisi coniugale era da addebitare ai comportamenti distaccati e disinteressati posti in essere dalla ricorrente che lo costringeva a dormire sul divano, a conservare gli alimenti nell'armadio e i vestiti in una nicchia ricavata nel muro, situazioni idonee a ledere l'integrità morale e la dignità del resistente;
di non essere nelle condizioni di garantire l'assegno di mantenimento in favore del figlio nell'importo richiesto dalla ricorrente, in quanto già sosteneva il costo della rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale per € 327,00 mensili e di quello acceso per ristrutturazione per € 180,00, oltre alla cessione che gravava sullo stipendio per un importo di € 102,00 per l'acquisto dell'autovettura
- 3 - intestata e ad uso esclusivo della ricorrente, spese cui si aggiungevano i costi relativi al canone di locazione e alle utenze per la nuova abitazione;
che la ricorrente percepiva un reddito da lavoro di € 600,00.
Il resistente ha chiesto, dunque, di dichiarare la separazione personale dei coniugi, assegnare la casa coniugale, comprensiva delle pertinenze e dei mobili che l'arredano, alla ricorrente, perché continui ad abitarla insieme al figlio , disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere Per_2
un assegno di mantenimento per il figlio di € 250,00 mensili. Per_2
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
27.5.2022, sono stati adottati i provvedimenti provvisori nell'interesse del figlio e dei coniugi: autorizzazione ai coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnazione della casa familiare, con i mobili che l'arredano, a , obbligo a carico di di versare Parte_1 CP_1
a , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € Parte_1
450,00 quale contributo al mantenimento del figlio , con Per_2
rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse, da concordarsi tra i genitori e da individuare in base al protocollo d'intesa concluso tra questo Tribunale e il
COA. La causa è stata, dunque, rimessa davanti al Giudice istruttore.
Rigettate le prove orali richieste dalle parti, la causa è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso, deve essere rilevato che non vi sono dubbi sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
La separazione di fatto, ricavabile dalle dichiarazioni delle parti, e le
- 4 - difese spiegate dalle parti inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
È bene poi precisare che, sebbene il resistente abbia dedotto che la causa della separazione fosse da attribuire ai comportamenti della ricorrente, nessuna domanda di addebito è stata espressamente formulata;
le deduzioni di parte ricorrente appaiono piuttosto volte a contestare la ricostruzione operata dalla ricorrente. Deve pertanto confermarsi l'ordinanza del Giudice istruttore con la quale sono state rigettate le richieste di prova sulle quali, invero, parte resistente non ha neppure insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio della coppia si osserva che a seguito della separazione personale tra coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (richiamando oggi il novellato art. 315-bis) che,
imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura
- 5 - e di educazione (ex multis, Cass. 22.8.2006, n. 18242; Cass. 22.3.2005, n.
6197; Cass. 19.3.2002, n. 3974).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Tale obbligo di contribuzione non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa.
Ebbene, nel caso di specie, rispetto alle valutazioni espresse con l'ordinanza presidenziale sono emersi elementi di novità nella situazione economica di entrambe le parti che inducono a modificare le statuizioni adottate nel corso del procedimento.
Ed invero, la documentazione depositata in corso di causa dal ricorrente, in tesi comprovante il raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio , è stata contestata dalla ricorrente che Per_2
ha dedotto e provato che l'esperienza lavorativa del figlio , appena Per_2
diplomato, era consistita unicamente in un periodo di apprendistato previsto nell'ambito della formazione scolastica e in un successivo contratto a termine di soli 5 mesi, già terminato.
Ora, sebbene l'avvio di un percorso di studi universitari non risulti provato (essendo stata depositata solo la richiesta di iscrizione compilata
- 6 - dallo studente senza alcuna ulteriore documentazione attestante l'effettiva iscrizione), non può ritenersi, tenuto conto della limitata esperienza lavorativa, che il figlio abbia stabilmente fatto ingresso nel mondo del lavoro e abbia conseguentemente raggiunto l'autosufficienza economica;
per contro, le sia pur limitate esperienze lavorative comprovano che la mancanza di autonomia non dipende da colpa del figlio il quale si è invece attivato per reperire una occupazione.
Se le predette considerazioni consentono di confermare l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno per il mantenimento del figlio,
l'avvenuto ingresso sia pure contenuto nel mondo del lavoro e la sua capacità lavorativa specifica, dimostrata dalle esperienze lavorative svolte in continuità con il percorso scolastico, consentono di ritenere che la misura dell'assegno mensile vada ridotta rispetto a quanto previsto in sede presidenziale ad € 200,00, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, cui si aggiunge il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Caltanissetta. La
suddetta riduzione decorrerà dalla data della presente decisione fermo restando per il passato quanto previsto con ordinanza presidenziale del
27.5.2022.
Va infine confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in
Sommatino, Via Pietro Mascagni n. 18, alla ricorrente, che coabita con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio in relazione all'unica domanda oggetto di contesa, possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
- 7 - Il Tribunale di Caltanissetta, uditi i procuratori e il Pubblico Ministero,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...] e , nato a [...] CP_1
(TO), in data 27.7.1978, i quali hanno contratto matrimonio in
Caltanissetta (CL), in data 17.4.1999, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 44, volume
1;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, in favore della ricorrente, un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 Per_2
mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla presente decisione fermo restando per il passato quanto previsto con ordinanza presidenziale del 27.5.2022;
assegna la casa coniugale sita in Sommatino, Via Pietro Mascagni n. 18,
alla ricorrente;
compensa le spese di lite.
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 14.2.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
- 8 - Alessandra Frasca
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