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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/09/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2356/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. SEMENTA RINALDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Convenuto contumace
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto la condanna dell'amministrazione scolastica alla sua immediata Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro. Il è rimasto contumace (risultando costituito solo Controparte_1 in relazione al sub-procedimento cautelare). Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
inserito nella prima fascia della GPS di ON del personale docente per Parte_1
l'anno scolastico 2021-2022 in relazione alla classe di concorso ADMM e individuato come destinatario di contratto a tempo determinato ex art.59, co.4, d.l.73/2021 (finalizzato all'immissione in ruolo, poi ottenuta con il decreto in atti del dirigente scolastico dell'I. del 24/8/2022), impugna nel presente giudizio (per le Parte_2 motivazioni indicate in ricorso) il decreto in atti del dirigente scolastico dell'I.
[...]
del 19/8/2024 con cui è stato risolto unilateralmente il contratto di lavoro Parte_2
a tempo indeterminato in atti stipulato tra e l' (e i relativi Parte_1 Controparte_2 atti presupposti), risoluzione asseritamente giustificata dalla necessità di dare esecuzione alla sentenza in atti del Tribunale di ON n.228/2024 (vedi, al riguardo, anche i decreti in atti dell del 31/5/2024 e Controparte_3 del 10/7/2024 presupposti all'intervenuta risoluzione contrattuale).
1 Tanto premesso, questo Giudice (condividendo le argomentazioni esposte in ricorso) ritiene che la risoluzione contrattuale per cui è causa sia illegittima, in quanto la sentenza del Tribunale di ON n.228/2024 non ha ordinato al
[...]
di sciogliere il rapporto lavorativo con Controparte_1 Parte_1 limitandosi ad accertare e dichiarare il diritto di al Parte_3 conseguimento dell'incarico di supplenza ai sensi dell'art.59, co.4, d.l.73/2021 (finalizzato all'immissione in ruolo), come si evince agevolmente dalla lettura del dispositivo. Quanto alla condanna del Controparte_1 all'adozione dei provvedimenti consequenziali, il dispositivo della sentenza in parola si riferiva evidentemente soltanto agli adempimenti propedeutici all'assegnazione a dell'incarico di supplenza anelato (e non anche, contrariamente a Parte_3 quanto erroneamente ritenuto dall'amministrazione scolastica, al depennamento di dalla graduatoria oggetto del presente giudizio e al conseguente recesso Parte_1 dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra e l'I. C. Parte_1
“ ). Pt_2
Ciò perché è vero che nella sentenza del Tribunale di ON n.228/2024 il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno posseduto da è stato Parte_1 considerato illegittimo in quanto ottenuto in violazione sia del d.p.r.19/2016 che dell'art.2 (co.1, lett.c) del bando di ammissione ai percorsi formativi propedeutici al conseguimento di tale titolo di specializzazione, ma è altresì vero che, con la summenzionata sentenza, il Tribunale di ON non ha annullato il titolo di
limitandosi a disapplicarlo incidentalmente ex art.5, all.e), Parte_1
l.2248/1865 (come espressamente chiarito nella parte motivazionale della sentenza) solo ai fini di quel giudizio, cioè esclusivamente allo scopo di acclarare il diritto soggettivo di al conseguimento dell'incarico di Parte_3 supplenza agognato. In altri termini, allorquando la surrichiamata sentenza statuisce che “Per l'effetto, e non avrebbero dovuto essere inseriti nella prima Parte_1 Controparte_4 fascia della GPS di ON del personale docente per l'anno scolastico 2021-2022 in relazione alla classe di concorso ADMM, in quanto sprovvisti del requisito richiesto dalla legge per essere ricompresi nella prima fascia di tale graduatoria”, il Tribunale di ON intendeva dire che, per effetto della disapplicazione incidentale del titolo di il docente deve sì reputarsi privo del requisito richiesto dalla Parte_1 legge per essere ricompreso nella prima fascia della GPS di ON (dovendo il suddetto titolo considerarsi inesistente in virtù della sua disapplicazione), ma soltanto in quel giudizio afferente la sussistenza o meno del diritto soggettivo di
all'ottenimento dell'incarico di supplenza anelato. Ne discende Parte_3
2 che, al di fuori del perimetro tracciato dal procedimento conclusosi con la sentenza del Tribunale di ON n.228/2024, il titolo di specializzazione posseduto da deve ritenersi sussistente e, dunque, legittimante il suo Parte_1 inserimento nella graduatoria per cui è causa, in quanto mai annullato in sede di autotutela amministrativa o dal giudice amministrativo (cui è devoluto il potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi - tra l'altro, entro termini decadenziali
- , salve le ipotesi - non ricorrenti nella fattispecie in esame - tassativamente previste dal legislatore in cui tale facoltà spetta al giudice ordinario). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese (anche della fase cautelare) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina l'immediata reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro. Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
(anche della fase cautelare), complessivamente liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). ON, 18/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2356/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. SEMENTA RINALDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Convenuto contumace
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto la condanna dell'amministrazione scolastica alla sua immediata Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro. Il è rimasto contumace (risultando costituito solo Controparte_1 in relazione al sub-procedimento cautelare). Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
inserito nella prima fascia della GPS di ON del personale docente per Parte_1
l'anno scolastico 2021-2022 in relazione alla classe di concorso ADMM e individuato come destinatario di contratto a tempo determinato ex art.59, co.4, d.l.73/2021 (finalizzato all'immissione in ruolo, poi ottenuta con il decreto in atti del dirigente scolastico dell'I. del 24/8/2022), impugna nel presente giudizio (per le Parte_2 motivazioni indicate in ricorso) il decreto in atti del dirigente scolastico dell'I.
[...]
del 19/8/2024 con cui è stato risolto unilateralmente il contratto di lavoro Parte_2
a tempo indeterminato in atti stipulato tra e l' (e i relativi Parte_1 Controparte_2 atti presupposti), risoluzione asseritamente giustificata dalla necessità di dare esecuzione alla sentenza in atti del Tribunale di ON n.228/2024 (vedi, al riguardo, anche i decreti in atti dell del 31/5/2024 e Controparte_3 del 10/7/2024 presupposti all'intervenuta risoluzione contrattuale).
1 Tanto premesso, questo Giudice (condividendo le argomentazioni esposte in ricorso) ritiene che la risoluzione contrattuale per cui è causa sia illegittima, in quanto la sentenza del Tribunale di ON n.228/2024 non ha ordinato al
[...]
di sciogliere il rapporto lavorativo con Controparte_1 Parte_1 limitandosi ad accertare e dichiarare il diritto di al Parte_3 conseguimento dell'incarico di supplenza ai sensi dell'art.59, co.4, d.l.73/2021 (finalizzato all'immissione in ruolo), come si evince agevolmente dalla lettura del dispositivo. Quanto alla condanna del Controparte_1 all'adozione dei provvedimenti consequenziali, il dispositivo della sentenza in parola si riferiva evidentemente soltanto agli adempimenti propedeutici all'assegnazione a dell'incarico di supplenza anelato (e non anche, contrariamente a Parte_3 quanto erroneamente ritenuto dall'amministrazione scolastica, al depennamento di dalla graduatoria oggetto del presente giudizio e al conseguente recesso Parte_1 dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra e l'I. C. Parte_1
“ ). Pt_2
Ciò perché è vero che nella sentenza del Tribunale di ON n.228/2024 il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno posseduto da è stato Parte_1 considerato illegittimo in quanto ottenuto in violazione sia del d.p.r.19/2016 che dell'art.2 (co.1, lett.c) del bando di ammissione ai percorsi formativi propedeutici al conseguimento di tale titolo di specializzazione, ma è altresì vero che, con la summenzionata sentenza, il Tribunale di ON non ha annullato il titolo di
limitandosi a disapplicarlo incidentalmente ex art.5, all.e), Parte_1
l.2248/1865 (come espressamente chiarito nella parte motivazionale della sentenza) solo ai fini di quel giudizio, cioè esclusivamente allo scopo di acclarare il diritto soggettivo di al conseguimento dell'incarico di Parte_3 supplenza agognato. In altri termini, allorquando la surrichiamata sentenza statuisce che “Per l'effetto, e non avrebbero dovuto essere inseriti nella prima Parte_1 Controparte_4 fascia della GPS di ON del personale docente per l'anno scolastico 2021-2022 in relazione alla classe di concorso ADMM, in quanto sprovvisti del requisito richiesto dalla legge per essere ricompresi nella prima fascia di tale graduatoria”, il Tribunale di ON intendeva dire che, per effetto della disapplicazione incidentale del titolo di il docente deve sì reputarsi privo del requisito richiesto dalla Parte_1 legge per essere ricompreso nella prima fascia della GPS di ON (dovendo il suddetto titolo considerarsi inesistente in virtù della sua disapplicazione), ma soltanto in quel giudizio afferente la sussistenza o meno del diritto soggettivo di
all'ottenimento dell'incarico di supplenza anelato. Ne discende Parte_3
2 che, al di fuori del perimetro tracciato dal procedimento conclusosi con la sentenza del Tribunale di ON n.228/2024, il titolo di specializzazione posseduto da deve ritenersi sussistente e, dunque, legittimante il suo Parte_1 inserimento nella graduatoria per cui è causa, in quanto mai annullato in sede di autotutela amministrativa o dal giudice amministrativo (cui è devoluto il potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi - tra l'altro, entro termini decadenziali
- , salve le ipotesi - non ricorrenti nella fattispecie in esame - tassativamente previste dal legislatore in cui tale facoltà spetta al giudice ordinario). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese (anche della fase cautelare) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina l'immediata reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro. Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
(anche della fase cautelare), complessivamente liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). ON, 18/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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