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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/07/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GI TA Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4144/2022 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 2/7/2025, vertente tra , Parte_1 nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
GI D'MI, e , nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 [...]
rappresento e difeso dagli avv.ti Francesco Poliselli, Gabriele Perna ed C.F._2
MA RA, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/12/2022 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor il 17/9/2013 a Napoli (NA) secondo il rito Controparte_1 Per concordatario e di aver avuto dall'uomo le figlie (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 23/2/2023, il signor non si è opposto alla CP_1 pronuncia della separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Emessi i provvedimenti presidenziali, istruita la causa, all'udienza del 2/7/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della Pt_1 CP_1 controversia alle condizioni seguenti: Il signor dichiara: “Sarei disposto a CP_1 definire la causa offrendo € 200,00 al mese rivalutabili e l'intero ammontare degli Per assegni unici a titolo di mantenimento ordinario delle figlie e . Per il resto Per_1 chiedo la conferma dei provvedimenti in materia di affidamento, collocazione, visite e spese straordinarie della prole. Chiedo che le spese straordinarie siano individuate mediante rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale.” La signora dichiara: Pt_1
“Accetto la proposta”.
***
1 Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4144/2022
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (FR) dell'anno 2013, al numero 32 parte II, serie A, Uff 10;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/7/2025
il Presidente est.
GI TA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GI TA Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4144/2022 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 2/7/2025, vertente tra , Parte_1 nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
GI D'MI, e , nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 [...]
rappresento e difeso dagli avv.ti Francesco Poliselli, Gabriele Perna ed C.F._2
MA RA, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/12/2022 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor il 17/9/2013 a Napoli (NA) secondo il rito Controparte_1 Per concordatario e di aver avuto dall'uomo le figlie (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 23/2/2023, il signor non si è opposto alla CP_1 pronuncia della separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Emessi i provvedimenti presidenziali, istruita la causa, all'udienza del 2/7/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della Pt_1 CP_1 controversia alle condizioni seguenti: Il signor dichiara: “Sarei disposto a CP_1 definire la causa offrendo € 200,00 al mese rivalutabili e l'intero ammontare degli Per assegni unici a titolo di mantenimento ordinario delle figlie e . Per il resto Per_1 chiedo la conferma dei provvedimenti in materia di affidamento, collocazione, visite e spese straordinarie della prole. Chiedo che le spese straordinarie siano individuate mediante rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale.” La signora dichiara: Pt_1
“Accetto la proposta”.
***
1 Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4144/2022
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (FR) dell'anno 2013, al numero 32 parte II, serie A, Uff 10;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/7/2025
il Presidente est.
GI TA
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