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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/07/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1175 /2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Genova
nella persona del Giudice Unico Dottor Daniele Bianchi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da rappresentata e assistita Parte_1 dall'Avv. WIELANDER WOLFGANG - attrice- contro
NToparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TRIGARI LUIGI - convenuta- – nonché contro NToparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. TURCI MARCO
[...]
- terza chiamata- sulle seguenti conclusioni: come da verbale del 16.4.25
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto ed in diritto:
• che, con atto di citazione, (nel Parte_1 prosieguo, per brevità, conveniva in giudizio Pt_1
(nel NToparte_1 prosieguo ) allegando:
- che, nel periodo agosto/settembre 2018, la società tunisina ZA Automotive Products Tunisia S.r.l. vendeva a una partita di cablaggi elettrici Parte_2 per autovetture, imballata su 83 pallet (per un peso complessivo di kg 9.166,26 e un valore pari a € 141.400,14, docc. 2-6);
- che per il trasporto stradale della merce al magazzino sito in Pastorano (CE), incaricava la Parte_2 società attrice la quale, a sua volta, affidava Pt_1
l'esecuzione materiale del trasporto alla società , in qualità di sub-vettore (docc. 7 e 8);
- che la merce veniva presa in carico da in data NT
1.9.2018;
- che nel corso del trasporto in data 3.9.2018, l'automezzo utilizzato da per il trasporto prendeva fuoco sull'autostrada Salerno-Avellino, provocando l'incendio e la distruzione del carico (docc. 10-16);
- che - nell'anno 2022 - adiva il Parte_2
Tribunale tedesco di Fra l Meno, avanzando domanda di risarcimento in odio al vettore principale il quale contestava le Pt_1 pretese attoree e chiamava in causa il subvettore
, che rimaneva contumace (docc. 19 e 20); - che, con sentenza del 31.8.2023 (doc. 21), il Tribunale di Francoforte accertava:
▪ che la avesse incaricato la Pt_1 NT come sub-vettore per il trasporto per cui è causa;
▪ la responsabilità di in qualità di Pt_1 primo vettore ex art. 17, co. 1, della Convenzione CMR;
▪ l'applicazione dei limiti di responsabilità previsti dall'art. 23, co. 3, della medesima Convenzione, condannando al Pt_1 pagamento in favore di della Parte_2 somma complessiva di € 93.437,08, oltre interessi per € 23.669,12 e spese di lite pari a
€ 6.913,50 (doc. 22), per un totale di € 124.019,70;
- che effettuava il versamento di cui sopra Pt_1
(do
- che al caso di specie fosse applicabile la convenzione CMR firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 in quanto trattasi di trasporto internazionale su strada tra due Paesi di cui almeno uno aderente;
- che, quindi, agiva in questa sede per essere Pt_1 manlevata egli esborsi conseguenti alla propria soccombenza;
• che si costituiva nel presente giudizio chiedendo, in NTo via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (di seguito “ ”) affinché CP_2 questa manlevasse per eventuali danni verso terzi connessi all'attività di trasporto esercitata;
• che, in via ulteriormente preliminare, eccepiva: NT
a) l'improcedibilità dell'azione proposta da per violazione dell'art. 31, par. 2, della Pt_1
Convenzione CMR, posto che il medesimo sinistro era già stato oggetto di precedente giudizio avanti al Tribunale di Francoforte, tra le medesime parti, all'esito del quale la sola (e non già anche ) era stata Pt_1 ritenuta responsabile nei confronti di Pt_2
b) il principio del ne bis in idem, deducendo come la presente domanda, già avanzata e decisa all'esito del procedimento estero, non potesse essere riproposta;
• che, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda NT attorea in quanto infondata e contestava: c) la carenza di legittimazione attiva in capo a in quanto soggetto estraneo al Pt_1 contratto di trasporto, come risultante dallo stesso documento CMR;
d) l'assenza di una propria responsabilità ex art. 17, par. 2, della Convenzione CMR, trattandosi di danni imputabili a vizio proprio della merce trasportata (elevata infiammabilità dei cablaggi) ovvero a circostanze inevitabili non imputabili al vettore;
e) il quantum richiesto da controparte, ritenendolo riferito in parte a danni indiretti non risarcibili e comunque non adeguatamente documentati e non supportati da alcuna allegazione probatoria;
• che la terza chiamata si costituiva in giudizio, CP_2 chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in subordine, chiedeva che qualsiasi condanna fosse limitata al massimale previsto in polizza, con applicazione delle franchigie e degli scoperti contrattuali (come da art. 6 della Sezione I della polizza), e nei limiti della propria quota di coassicurazione (50%), ribadendo l'inammissibilità della domanda per la parte eccedente.
• che in particolare, : CP_2
1. negava qualsivoglia responsabilità vettoriale in capo a nei confronti di in Pt_1 assenza di prova dell'affidamento da parte di del subtrasporto alla medesima;
Pt_1
2. contestava l'idoneità e l'efficacia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Francoforte, prodotta in atti da , evidenziando come tale decisione non fosse opponibile a;
CP_2
3. allegava che l'evento dannoso fosse riconducibile a una responsabilità vettoriale. Richiamava, a tal proposito, l'art. 17 della Convenzione CMR, evidenziando che l'incendio, per come rappresentato, poteva considerarsi rientrante tra i rischi eccettuati, in quanto connesso alla natura stessa del carico (cablaggi elettrici) e che non aveva Pt_1 fornito prova contraria;
4. affermava l'insussistenza della prova del danno;
5. deduceva l'aggravamento colposo del pregiudizio da parte di , la quale, non costituendosi nel giudizio tedesco, non aveva articolato difese o eccezioni a tutela della propria posizione, in violazione degli obblighi di cui all'art. 1914 c.c.;
6. negava il proprio debito per le quote assicurative riferibili alle coassicuratrici AXA e RSA, le quali avevano sottoscritto la polizza in coassicurazione con riparto di responsabilità pro quota, senza alcuna solidarietà.
• che, precisate le conclusioni nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione;
• che la domanda attorea va accolta;
• che infatti le eccezioni preliminari subb a) e b) avanzate da di improcedibilità sollevate dalla convenuta sono infondate. L'azione qui introdotta presenta quale oggetto il regresso proposto da nei confronti del subvettore , ai Pt_1 sensi degli artt. 39 ss. della Convenzione di Ginevra del 19561 sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR). L'odierna causa ha quindi natura diversa da quella decisa dal giudice tedesco, attinente quest'ultima alla mera domanda risarcitoria del caricatore ZA avverso il solo vettore e quindi contraddistinta da causa petendi e Pt_1 parti processuali distinte rispetto all'attuale giudizio. Ne consegue che nessuna preclusione per litispendenza o per cosa giudicata può essere prospettata;
Va inoltre osservato che in quel giudizio (malgrado la chiamata in causa del terzo ) nessuna domanda né risarcitoria né di manleva è stata avanzata nei confronti di e che, dunque, la sentenza resa dal giudice tedesco non contiene alcuna statuizione avverso opponibile a quest'ultima o utilizzabile dalla stessa (cfr. sent. doc. 21 att.);
• che non ha pregio l'eccezione sub c), posto che la sussistenza di un contratto di subtrasporto tra e Pt_1
in relazione alla tratta in cui si è verificato l'incendio emerge:
▪ dal doc. 8 attoreo risulta che comunicava a NT
SH il posizionamento del camion AC79134 poi incendiatosi (cfr. doc. 13 att.); ▪ dalle dichiarazioni dell'autista del citato camion, dove viene riconosciuto il rapporto di dipendenza lavorativa del primo con (doc. 13 att.);
▪ dalla proposta transattiva avanzata da NT all'attrice (doc. 5 );
▪ dalla sentenza tedesca;
• che in ordine a ciò - ai sensi dell'art. 39 CMR - il vettore contro cui è esercitato il regresso non può contestare la fondatezza del pagamento effettuato, se:
▪ l'indennità è stata fissata giudizialmente e
▪ vi è stata possibilità di intervento nel giudizio;
• che entrambe le condizioni si sono verificate nel caso di specie, dove;
▪ la citata sentenza tedesca (doc. 21 e 37 attore) ha accertato che il trasporto durante il quale si è verificato il sinistro aveva come vettore principale l'attrice SH e come subvettore la convenuta;
▪ risulta dimostrata la chiamata in causa di NT nanti il Giudice tedesco (cfr. sent. citata e atto di chiamata doc. 19 att.);
• che anche l'eccezione sub d) (secondo cui l'evento sarebbe stato dovuto esclusivamente alla natura infiammabile della merce trasportata) va disattesa, in quanto tale ricostruzione è smentita:
- dal verbale dei Vigili del Fuoco risulta che “la probabile causa dell'innesco dell'incendio del semirimorchio è dovuta al bloccaggio delle ganasce delle ruote dello stesso” (doc. 10 att.);
- dal verbale della Polizia Locale si ricava che l'incendio è stato provocato da “autocombustione per inceppamento dei freni del semirimorchio” (doc. 11 att.). Queste risultanze escludono quindi che il sinistro sia stato causato dalla natura della merce, essendo invece riconducibile a carenze tecniche del mezzo, la cui responsabilità compete al subvettore esecutore della tratta in cui si è verificato l'evento;
• che l'eccezione sub e (quantum) va disattesa;
• che infatti risulta integralmente dovuto da in favore NT dell'attrice l'importo complessivo di euro 124.019,70, così suddiviso:
▪ euro 93.437,08 a titolo di danno principale (pari a 76.354,95 DSP, corrispondenti a tale valore in euro secondo il tasso di conversione del Fondo Monetario Internazionale al 31.08.2023);
▪ euro 23.669,12 a titolo di interessi sul capitale, come riconosciuti e liquidati dal giudice tedesco;
▪ euro 6.913,50 a titolo di spese processuali sostenute nel giudizio tedesco, come risultanti dal doc. 22 attoreo;
• che tali voci sono state integralmente riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Francoforte sul Meno passata in giudicato (doc. 37 attore), e come tali risultano opponibili a ai sensi del citato art. 39 CMR;
• che l'importo liquidato dal tribunale tedesco è stato pagato da SH (doc. 23 att.);
• che quindi detto importo deve essere riconosciuto integralmente in favore di a titolo di regresso Pt_1 verso , oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda giudiziale (30.1.24) al saldo;
• che la domanda di manleva proposta da nei confronti NT della propria assicurazione SIAT Assicurazioni S.p.A. è fondata solamente in parte;
• che risulta documentalmente provato il rapporto assicurativo tra e , in quanto la convenuta ha CP_2 prodotto in giudizio la polizza assicurativa in parola (doc. 2), da cui si evince la copertura del rischio per i danni derivanti dall'attività di trasporto;
• che sono prive di pregio le contestazioni nel merito sollevate da CP_2
▪ subb 1), 2) e 4) per le medesime ragioni esposte in merito all'eccezione di sub c);
▪ sub 3) per le medesime ragioni esposte in merito all'eccezione di sub d);
▪ sub 5) atteso che:
- la mancata partecipazione al giudizio tedesco non ha determinato alcuna concreta limitazione del diritto di difesa dell'assicuratore in questa sede, atteso che quest'ultimo ha potuto interamente dispiegare – nei limiti dell'art. 39 CMR - le proprie difese nell'ambito del presente giudizio di regresso;
- in ogni caso, l'art. 1914 c.c. presuppone un comportamento doloso o gravemente colposo dell'assicurato idoneo a compromettere l'esercizio dei diritti dell'assicuratore, circostanza non ravvisabile nella condotta processuale tenuta da presso l' edesca o italiana;
Pt_1
• che va invece accolta, nei limiti di seguito specificati, l'eccezione sub 6). Infatti, dalla lettura dell'art. 7 ("Clausola Broker e Riparto di coassicurazione") delle Norme Comuni a tutte le sezioni della polizza prodotta (doc. 2 fasc. ), risulta che le somme assicurate sono state ripartite tra tre compagnie coassicuratrici, ciascuna delle quali risponde pro quota e senza vincolo solidale, nella seguente misura: SIAT Assicurazioni S.p.A. per il 50%; NToparte_3 per il 25% e per il restante 25%
[...] CP_4 Inoltre, l'art. 5 (“Coassicurazione”) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale prevede che “qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più società in coassicurazione, ciascuna delle compagnie è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici”;
• che quindi deve rispondere nei limiti della propria CP_2 quota di rischio, pari al 50% (e cioè euro 62.009,85 pari alla metà di euro 124.019,70), da cui occorre sottrarre la franchigia del 10%, cfr. sezione I art. 6 polizza, doc. 1
); CP_2
• che quindi deve essere condannata a manlevare CP_2 NT per l'importo di Euro 55.808,86 (=euro 62.009,85 – 10%) in favore di oltre interessi e rivalutazione dalla Pt_1 domanda giudiziale (attorea, trattandosi di indennizzo delle somme dovute dalla convenuta all'attrice) al saldo;
• che le spese seguono la soccombenza di nei confronti NT dell'attrice (valore causa Euro 124.000 euro circa) e di nei confronti della convenuta (valore causa Euro CP_2
55.000 circa in ragione del principio del decisum) come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione disattese, così provvede:
1. condanna NToparte_1 al pagamento, in favore di
[...] [...]
, della somma pari ad euro Parte_1
124.019,70, oltre interessi legali e rivalutazione dal 30.1.24 al soddisfo;
2. condanna SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. al pagamento in favore di della NToparte_1 somma di Euro 55.808,86 oltre interessi legali e rivalutazione dal 30.1.24 al soddisfo;
3. condanna NToparte_1 alla rifusione, in favore di
[...] [...]
, delle spese di lite, che liquida in Parte_1 euro 759,00 per esborsi non imponibili e in euro 18.000 per prestazioni professionali (già aumentati ex art. 4 co.1 bis DM 55/14), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. condanna SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. alla rifusione, in favore di delle NToparte_1 spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per prestazioni professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, il 24 luglio 2025 Il Giudice
(Daniele Bianchi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Articolo 39 CMR
1. Il vettore contro il quale viene esercitata una delle azioni di regresso previste negli articoli 37 e 38 non può contestare la fondatezza del pagamento effettuato dal vettore che esercita il regresso, se l'indennità è stata fissata giudizialmente, sempreché la citazione gli sia stata debitamente notificata ed egli sia stato posto in grado di intervenire nella causa.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Genova
nella persona del Giudice Unico Dottor Daniele Bianchi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da rappresentata e assistita Parte_1 dall'Avv. WIELANDER WOLFGANG - attrice- contro
NToparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TRIGARI LUIGI - convenuta- – nonché contro NToparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. TURCI MARCO
[...]
- terza chiamata- sulle seguenti conclusioni: come da verbale del 16.4.25
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto ed in diritto:
• che, con atto di citazione, (nel Parte_1 prosieguo, per brevità, conveniva in giudizio Pt_1
(nel NToparte_1 prosieguo ) allegando:
- che, nel periodo agosto/settembre 2018, la società tunisina ZA Automotive Products Tunisia S.r.l. vendeva a una partita di cablaggi elettrici Parte_2 per autovetture, imballata su 83 pallet (per un peso complessivo di kg 9.166,26 e un valore pari a € 141.400,14, docc. 2-6);
- che per il trasporto stradale della merce al magazzino sito in Pastorano (CE), incaricava la Parte_2 società attrice la quale, a sua volta, affidava Pt_1
l'esecuzione materiale del trasporto alla società , in qualità di sub-vettore (docc. 7 e 8);
- che la merce veniva presa in carico da in data NT
1.9.2018;
- che nel corso del trasporto in data 3.9.2018, l'automezzo utilizzato da per il trasporto prendeva fuoco sull'autostrada Salerno-Avellino, provocando l'incendio e la distruzione del carico (docc. 10-16);
- che - nell'anno 2022 - adiva il Parte_2
Tribunale tedesco di Fra l Meno, avanzando domanda di risarcimento in odio al vettore principale il quale contestava le Pt_1 pretese attoree e chiamava in causa il subvettore
, che rimaneva contumace (docc. 19 e 20); - che, con sentenza del 31.8.2023 (doc. 21), il Tribunale di Francoforte accertava:
▪ che la avesse incaricato la Pt_1 NT come sub-vettore per il trasporto per cui è causa;
▪ la responsabilità di in qualità di Pt_1 primo vettore ex art. 17, co. 1, della Convenzione CMR;
▪ l'applicazione dei limiti di responsabilità previsti dall'art. 23, co. 3, della medesima Convenzione, condannando al Pt_1 pagamento in favore di della Parte_2 somma complessiva di € 93.437,08, oltre interessi per € 23.669,12 e spese di lite pari a
€ 6.913,50 (doc. 22), per un totale di € 124.019,70;
- che effettuava il versamento di cui sopra Pt_1
(do
- che al caso di specie fosse applicabile la convenzione CMR firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 in quanto trattasi di trasporto internazionale su strada tra due Paesi di cui almeno uno aderente;
- che, quindi, agiva in questa sede per essere Pt_1 manlevata egli esborsi conseguenti alla propria soccombenza;
• che si costituiva nel presente giudizio chiedendo, in NTo via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (di seguito “ ”) affinché CP_2 questa manlevasse per eventuali danni verso terzi connessi all'attività di trasporto esercitata;
• che, in via ulteriormente preliminare, eccepiva: NT
a) l'improcedibilità dell'azione proposta da per violazione dell'art. 31, par. 2, della Pt_1
Convenzione CMR, posto che il medesimo sinistro era già stato oggetto di precedente giudizio avanti al Tribunale di Francoforte, tra le medesime parti, all'esito del quale la sola (e non già anche ) era stata Pt_1 ritenuta responsabile nei confronti di Pt_2
b) il principio del ne bis in idem, deducendo come la presente domanda, già avanzata e decisa all'esito del procedimento estero, non potesse essere riproposta;
• che, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda NT attorea in quanto infondata e contestava: c) la carenza di legittimazione attiva in capo a in quanto soggetto estraneo al Pt_1 contratto di trasporto, come risultante dallo stesso documento CMR;
d) l'assenza di una propria responsabilità ex art. 17, par. 2, della Convenzione CMR, trattandosi di danni imputabili a vizio proprio della merce trasportata (elevata infiammabilità dei cablaggi) ovvero a circostanze inevitabili non imputabili al vettore;
e) il quantum richiesto da controparte, ritenendolo riferito in parte a danni indiretti non risarcibili e comunque non adeguatamente documentati e non supportati da alcuna allegazione probatoria;
• che la terza chiamata si costituiva in giudizio, CP_2 chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in subordine, chiedeva che qualsiasi condanna fosse limitata al massimale previsto in polizza, con applicazione delle franchigie e degli scoperti contrattuali (come da art. 6 della Sezione I della polizza), e nei limiti della propria quota di coassicurazione (50%), ribadendo l'inammissibilità della domanda per la parte eccedente.
• che in particolare, : CP_2
1. negava qualsivoglia responsabilità vettoriale in capo a nei confronti di in Pt_1 assenza di prova dell'affidamento da parte di del subtrasporto alla medesima;
Pt_1
2. contestava l'idoneità e l'efficacia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Francoforte, prodotta in atti da , evidenziando come tale decisione non fosse opponibile a;
CP_2
3. allegava che l'evento dannoso fosse riconducibile a una responsabilità vettoriale. Richiamava, a tal proposito, l'art. 17 della Convenzione CMR, evidenziando che l'incendio, per come rappresentato, poteva considerarsi rientrante tra i rischi eccettuati, in quanto connesso alla natura stessa del carico (cablaggi elettrici) e che non aveva Pt_1 fornito prova contraria;
4. affermava l'insussistenza della prova del danno;
5. deduceva l'aggravamento colposo del pregiudizio da parte di , la quale, non costituendosi nel giudizio tedesco, non aveva articolato difese o eccezioni a tutela della propria posizione, in violazione degli obblighi di cui all'art. 1914 c.c.;
6. negava il proprio debito per le quote assicurative riferibili alle coassicuratrici AXA e RSA, le quali avevano sottoscritto la polizza in coassicurazione con riparto di responsabilità pro quota, senza alcuna solidarietà.
• che, precisate le conclusioni nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione;
• che la domanda attorea va accolta;
• che infatti le eccezioni preliminari subb a) e b) avanzate da di improcedibilità sollevate dalla convenuta sono infondate. L'azione qui introdotta presenta quale oggetto il regresso proposto da nei confronti del subvettore , ai Pt_1 sensi degli artt. 39 ss. della Convenzione di Ginevra del 19561 sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR). L'odierna causa ha quindi natura diversa da quella decisa dal giudice tedesco, attinente quest'ultima alla mera domanda risarcitoria del caricatore ZA avverso il solo vettore e quindi contraddistinta da causa petendi e Pt_1 parti processuali distinte rispetto all'attuale giudizio. Ne consegue che nessuna preclusione per litispendenza o per cosa giudicata può essere prospettata;
Va inoltre osservato che in quel giudizio (malgrado la chiamata in causa del terzo ) nessuna domanda né risarcitoria né di manleva è stata avanzata nei confronti di e che, dunque, la sentenza resa dal giudice tedesco non contiene alcuna statuizione avverso opponibile a quest'ultima o utilizzabile dalla stessa (cfr. sent. doc. 21 att.);
• che non ha pregio l'eccezione sub c), posto che la sussistenza di un contratto di subtrasporto tra e Pt_1
in relazione alla tratta in cui si è verificato l'incendio emerge:
▪ dal doc. 8 attoreo risulta che comunicava a NT
SH il posizionamento del camion AC79134 poi incendiatosi (cfr. doc. 13 att.); ▪ dalle dichiarazioni dell'autista del citato camion, dove viene riconosciuto il rapporto di dipendenza lavorativa del primo con (doc. 13 att.);
▪ dalla proposta transattiva avanzata da NT all'attrice (doc. 5 );
▪ dalla sentenza tedesca;
• che in ordine a ciò - ai sensi dell'art. 39 CMR - il vettore contro cui è esercitato il regresso non può contestare la fondatezza del pagamento effettuato, se:
▪ l'indennità è stata fissata giudizialmente e
▪ vi è stata possibilità di intervento nel giudizio;
• che entrambe le condizioni si sono verificate nel caso di specie, dove;
▪ la citata sentenza tedesca (doc. 21 e 37 attore) ha accertato che il trasporto durante il quale si è verificato il sinistro aveva come vettore principale l'attrice SH e come subvettore la convenuta;
▪ risulta dimostrata la chiamata in causa di NT nanti il Giudice tedesco (cfr. sent. citata e atto di chiamata doc. 19 att.);
• che anche l'eccezione sub d) (secondo cui l'evento sarebbe stato dovuto esclusivamente alla natura infiammabile della merce trasportata) va disattesa, in quanto tale ricostruzione è smentita:
- dal verbale dei Vigili del Fuoco risulta che “la probabile causa dell'innesco dell'incendio del semirimorchio è dovuta al bloccaggio delle ganasce delle ruote dello stesso” (doc. 10 att.);
- dal verbale della Polizia Locale si ricava che l'incendio è stato provocato da “autocombustione per inceppamento dei freni del semirimorchio” (doc. 11 att.). Queste risultanze escludono quindi che il sinistro sia stato causato dalla natura della merce, essendo invece riconducibile a carenze tecniche del mezzo, la cui responsabilità compete al subvettore esecutore della tratta in cui si è verificato l'evento;
• che l'eccezione sub e (quantum) va disattesa;
• che infatti risulta integralmente dovuto da in favore NT dell'attrice l'importo complessivo di euro 124.019,70, così suddiviso:
▪ euro 93.437,08 a titolo di danno principale (pari a 76.354,95 DSP, corrispondenti a tale valore in euro secondo il tasso di conversione del Fondo Monetario Internazionale al 31.08.2023);
▪ euro 23.669,12 a titolo di interessi sul capitale, come riconosciuti e liquidati dal giudice tedesco;
▪ euro 6.913,50 a titolo di spese processuali sostenute nel giudizio tedesco, come risultanti dal doc. 22 attoreo;
• che tali voci sono state integralmente riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Francoforte sul Meno passata in giudicato (doc. 37 attore), e come tali risultano opponibili a ai sensi del citato art. 39 CMR;
• che l'importo liquidato dal tribunale tedesco è stato pagato da SH (doc. 23 att.);
• che quindi detto importo deve essere riconosciuto integralmente in favore di a titolo di regresso Pt_1 verso , oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda giudiziale (30.1.24) al saldo;
• che la domanda di manleva proposta da nei confronti NT della propria assicurazione SIAT Assicurazioni S.p.A. è fondata solamente in parte;
• che risulta documentalmente provato il rapporto assicurativo tra e , in quanto la convenuta ha CP_2 prodotto in giudizio la polizza assicurativa in parola (doc. 2), da cui si evince la copertura del rischio per i danni derivanti dall'attività di trasporto;
• che sono prive di pregio le contestazioni nel merito sollevate da CP_2
▪ subb 1), 2) e 4) per le medesime ragioni esposte in merito all'eccezione di sub c);
▪ sub 3) per le medesime ragioni esposte in merito all'eccezione di sub d);
▪ sub 5) atteso che:
- la mancata partecipazione al giudizio tedesco non ha determinato alcuna concreta limitazione del diritto di difesa dell'assicuratore in questa sede, atteso che quest'ultimo ha potuto interamente dispiegare – nei limiti dell'art. 39 CMR - le proprie difese nell'ambito del presente giudizio di regresso;
- in ogni caso, l'art. 1914 c.c. presuppone un comportamento doloso o gravemente colposo dell'assicurato idoneo a compromettere l'esercizio dei diritti dell'assicuratore, circostanza non ravvisabile nella condotta processuale tenuta da presso l' edesca o italiana;
Pt_1
• che va invece accolta, nei limiti di seguito specificati, l'eccezione sub 6). Infatti, dalla lettura dell'art. 7 ("Clausola Broker e Riparto di coassicurazione") delle Norme Comuni a tutte le sezioni della polizza prodotta (doc. 2 fasc. ), risulta che le somme assicurate sono state ripartite tra tre compagnie coassicuratrici, ciascuna delle quali risponde pro quota e senza vincolo solidale, nella seguente misura: SIAT Assicurazioni S.p.A. per il 50%; NToparte_3 per il 25% e per il restante 25%
[...] CP_4 Inoltre, l'art. 5 (“Coassicurazione”) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale prevede che “qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più società in coassicurazione, ciascuna delle compagnie è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici”;
• che quindi deve rispondere nei limiti della propria CP_2 quota di rischio, pari al 50% (e cioè euro 62.009,85 pari alla metà di euro 124.019,70), da cui occorre sottrarre la franchigia del 10%, cfr. sezione I art. 6 polizza, doc. 1
); CP_2
• che quindi deve essere condannata a manlevare CP_2 NT per l'importo di Euro 55.808,86 (=euro 62.009,85 – 10%) in favore di oltre interessi e rivalutazione dalla Pt_1 domanda giudiziale (attorea, trattandosi di indennizzo delle somme dovute dalla convenuta all'attrice) al saldo;
• che le spese seguono la soccombenza di nei confronti NT dell'attrice (valore causa Euro 124.000 euro circa) e di nei confronti della convenuta (valore causa Euro CP_2
55.000 circa in ragione del principio del decisum) come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione disattese, così provvede:
1. condanna NToparte_1 al pagamento, in favore di
[...] [...]
, della somma pari ad euro Parte_1
124.019,70, oltre interessi legali e rivalutazione dal 30.1.24 al soddisfo;
2. condanna SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. al pagamento in favore di della NToparte_1 somma di Euro 55.808,86 oltre interessi legali e rivalutazione dal 30.1.24 al soddisfo;
3. condanna NToparte_1 alla rifusione, in favore di
[...] [...]
, delle spese di lite, che liquida in Parte_1 euro 759,00 per esborsi non imponibili e in euro 18.000 per prestazioni professionali (già aumentati ex art. 4 co.1 bis DM 55/14), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. condanna SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. alla rifusione, in favore di delle NToparte_1 spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per prestazioni professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, il 24 luglio 2025 Il Giudice
(Daniele Bianchi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Articolo 39 CMR
1. Il vettore contro il quale viene esercitata una delle azioni di regresso previste negli articoli 37 e 38 non può contestare la fondatezza del pagamento effettuato dal vettore che esercita il regresso, se l'indennità è stata fissata giudizialmente, sempreché la citazione gli sia stata debitamente notificata ed egli sia stato posto in grado di intervenire nella causa.