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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1558 del RGAC dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariafrancesca Colistra, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Sergio Lucisano, giusta procura in atti;
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione coniugale
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 9.04.2025 in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2021, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 23.10.1990 in Lamezia Terme Controparte_1
(Cz), (atto n. 12, parte I, Vol. 0, dell'anno 1990, Comune di Lamezia Terme), chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi. Deduceva, in particolare, che dalla relativa unione coniugale erano nati 5 (cinque) figli: Persona_1 Persona_2
, che la convivenza era
[...] Persona_3 Persona_4 A_
Pagina 1 di 5 divenuta intollerabile a causa della violazione degli obblighi matrimoniali da parte del
Cortese il quale si era reso in più occasioni responsabile di adulteri e aveva sperperato il patrimonio familiare con il vizio del gioco;
tanto premesso chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e disponesse l'affidamento condiviso dei figli minori e con loro collocamento presso il domicilio materno, Per_4 A_
ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni oltre al 50% delle spese straordinarie e al pagamento del 50% del canone locatizio della casa familiare.
Si costituiva che deduceva, in via preliminare, di aver anch'egli Controparte_1
depositato ricorso per separazione giudiziale, iscritto al. n 66/2022 R.G.A.C., e chiedeva, pertanto, la riunione dei giudizi.
Nel merito aderiva alla domanda di separazione personale della ricorrente, chiedendo:
l'addebito della separazione alla per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale;
Pt_1
l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso l'abitazione A_
paterna, disponendo a carico della madre non collocataria un assegno di mantenimento, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
l'affidamento congiunto del figlio disponendo che Per_4
lo stesso avrebbe vissuto secondo la sua volontà presso uno dei genitori, anche per brevi periodi;
la previsione dell'obbligo dei genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei predetti minori;
l'assegnazione di tutti i mobili esistenti nella casa familiare, ad eccezione della camera da letto, al resistente;
la riconsegna dell'autovettura Toyota Rav 4 tg. DL446KH al in quanto di Controparte_1
sua proprietà.
All'esito dell'udienza presidenziale del 5.04.2022, emessi i provvedimenti provvisori e urgenti, le parti venivano rimesse dinanzi al giudice istruttore.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu sullo stato psico-emotivo della minore (a firma della dott.ssa ). A_ Persona_6
Successivamente, con note autorizzate per l'udienza del 4.10.2024, le parti facevano presente che vi erano trattative pendenti per un accordo sulle condizioni di separazione e il giudice istruttore differiva la causa ad altra udienza per verificare il perfezionamento dell'accordo.
All'udienza del 9.04.2025, sulle conclusioni congiunte delle parti, il G.I. riservava la causa alla decisione del Collegio.
Pagina 2 di 5 L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, l'affidamento e il mantenimento dell'unica figlia ancora minorenne devono essere A_
confermate le condizioni di separazione indicate dalle stesse, per come concordate in corso di causa.
Si compensano le spese vista la natura speciale del procedimento e attesa la precisazione congiunta delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio civile celebrato in data 23.10.1990 in Lamezia Terme Cz, atto n. 12, parte I, vol. 0, dell'anno 1990, Comune di Lamezia Terme);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
3) prende atto delle condizioni condivise di separazione di cui all'accordo del 8.04.2025, depositato telematicamente in pari data, che qui si riportano:
“(..) le parti hanno raggiunto un accordo ed è, pertanto, loro volontà trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, regolamentando i loro rapporti come di seguito:
1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
2) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
3) i coniugi sono al momento autonomi economicamente, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento personale;
4) la minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i A_ genitori e collocata presso l'abitazione della madre e il trasferimento di residenza o domicilio o dimora dovrà avvenire con il consenso del padre;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento ordinario per la figlia l'importo di € 100,00 A_
mensili importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Pagina 3 di 5 6) l'importo a titolo di assegno unico erogato dall'Inps, per la figlia A_
, sarà richiesto e verrà corrisposto al 100% in favore della sola Sig.ra
[...] Parte_1
.
[...]
7) quanto alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia A_
saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
5) quanto al rapporto padre/figlia e salvo migliori accordi fra le parti,
Il padre terrà con sé la minore tre pomeriggi alla settimana all'incirca alle 17:00 fino alle
19:00 salvo che ciò sia compatibile con gli impegni ludici, scolastici ed extrascolastici della minore e salvo diverso accordo tra le parti.
Il fine settimana sarà alternato, sempre salvo che ciò sia compatibile con gli impegni ludici, scolastici ed extrascolastici della minore e salvo diverso accordo tra le parti.
Le festività di Natale e di Pasqua la minore le trascorrerà ad anni alterni con il Per_5
padre e la madre, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante l'estate, nei mesi di luglio ed agosto la minore trascorrerà 15 giorni Per_5
continui con il padre, salvo impegni di lavoro o impegni ludici ed extrascolastici della minore, e in tal caso rimarrà in uso il calendario invernale con un tacito accordo di collaborazione e disponibilità da parte della sig. nel favorire una libera Parte_1
frequentazione fra il padre e la figlia nei giorni in cui egli è in ferie.
Il giorno del compleanno la minore potrà festeggiarlo con entrambi i genitori e in caso di disaccordo sarà festeggiato ad anni alterni con la madre e con il padre.
La minore trascorrerà le altre festività (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore a prescindere dal regime di visita ordinario e comunque salvo diverso accordo tra le parti.
Ogni anno la minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà, al di là del regime ordinario, ugualmente trascorrerà ogni anno con la mamma il giorno del suo compleanno e trascorrerà ogni anno con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo.
I genitori potranno, di comune accordo, decidere di organizzare insieme le feste dei figli
(compleanno, onomastico, comunione, cresime, ecc.) con l'apporto economico di entrambi
(nella misura percentuale concordata per le spese straordinarie e sempre previo accordo).
8) Spese compensate.
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Pagina 4 di 5 Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 11.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Dott. Giovanni Garofalo
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1558 del RGAC dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariafrancesca Colistra, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Sergio Lucisano, giusta procura in atti;
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione coniugale
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 9.04.2025 in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2021, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 23.10.1990 in Lamezia Terme Controparte_1
(Cz), (atto n. 12, parte I, Vol. 0, dell'anno 1990, Comune di Lamezia Terme), chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi. Deduceva, in particolare, che dalla relativa unione coniugale erano nati 5 (cinque) figli: Persona_1 Persona_2
, che la convivenza era
[...] Persona_3 Persona_4 A_
Pagina 1 di 5 divenuta intollerabile a causa della violazione degli obblighi matrimoniali da parte del
Cortese il quale si era reso in più occasioni responsabile di adulteri e aveva sperperato il patrimonio familiare con il vizio del gioco;
tanto premesso chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e disponesse l'affidamento condiviso dei figli minori e con loro collocamento presso il domicilio materno, Per_4 A_
ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni oltre al 50% delle spese straordinarie e al pagamento del 50% del canone locatizio della casa familiare.
Si costituiva che deduceva, in via preliminare, di aver anch'egli Controparte_1
depositato ricorso per separazione giudiziale, iscritto al. n 66/2022 R.G.A.C., e chiedeva, pertanto, la riunione dei giudizi.
Nel merito aderiva alla domanda di separazione personale della ricorrente, chiedendo:
l'addebito della separazione alla per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale;
Pt_1
l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso l'abitazione A_
paterna, disponendo a carico della madre non collocataria un assegno di mantenimento, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
l'affidamento congiunto del figlio disponendo che Per_4
lo stesso avrebbe vissuto secondo la sua volontà presso uno dei genitori, anche per brevi periodi;
la previsione dell'obbligo dei genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei predetti minori;
l'assegnazione di tutti i mobili esistenti nella casa familiare, ad eccezione della camera da letto, al resistente;
la riconsegna dell'autovettura Toyota Rav 4 tg. DL446KH al in quanto di Controparte_1
sua proprietà.
All'esito dell'udienza presidenziale del 5.04.2022, emessi i provvedimenti provvisori e urgenti, le parti venivano rimesse dinanzi al giudice istruttore.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu sullo stato psico-emotivo della minore (a firma della dott.ssa ). A_ Persona_6
Successivamente, con note autorizzate per l'udienza del 4.10.2024, le parti facevano presente che vi erano trattative pendenti per un accordo sulle condizioni di separazione e il giudice istruttore differiva la causa ad altra udienza per verificare il perfezionamento dell'accordo.
All'udienza del 9.04.2025, sulle conclusioni congiunte delle parti, il G.I. riservava la causa alla decisione del Collegio.
Pagina 2 di 5 L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, l'affidamento e il mantenimento dell'unica figlia ancora minorenne devono essere A_
confermate le condizioni di separazione indicate dalle stesse, per come concordate in corso di causa.
Si compensano le spese vista la natura speciale del procedimento e attesa la precisazione congiunta delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio civile celebrato in data 23.10.1990 in Lamezia Terme Cz, atto n. 12, parte I, vol. 0, dell'anno 1990, Comune di Lamezia Terme);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
3) prende atto delle condizioni condivise di separazione di cui all'accordo del 8.04.2025, depositato telematicamente in pari data, che qui si riportano:
“(..) le parti hanno raggiunto un accordo ed è, pertanto, loro volontà trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, regolamentando i loro rapporti come di seguito:
1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
2) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
3) i coniugi sono al momento autonomi economicamente, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento personale;
4) la minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i A_ genitori e collocata presso l'abitazione della madre e il trasferimento di residenza o domicilio o dimora dovrà avvenire con il consenso del padre;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento ordinario per la figlia l'importo di € 100,00 A_
mensili importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Pagina 3 di 5 6) l'importo a titolo di assegno unico erogato dall'Inps, per la figlia A_
, sarà richiesto e verrà corrisposto al 100% in favore della sola Sig.ra
[...] Parte_1
.
[...]
7) quanto alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia A_
saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
5) quanto al rapporto padre/figlia e salvo migliori accordi fra le parti,
Il padre terrà con sé la minore tre pomeriggi alla settimana all'incirca alle 17:00 fino alle
19:00 salvo che ciò sia compatibile con gli impegni ludici, scolastici ed extrascolastici della minore e salvo diverso accordo tra le parti.
Il fine settimana sarà alternato, sempre salvo che ciò sia compatibile con gli impegni ludici, scolastici ed extrascolastici della minore e salvo diverso accordo tra le parti.
Le festività di Natale e di Pasqua la minore le trascorrerà ad anni alterni con il Per_5
padre e la madre, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante l'estate, nei mesi di luglio ed agosto la minore trascorrerà 15 giorni Per_5
continui con il padre, salvo impegni di lavoro o impegni ludici ed extrascolastici della minore, e in tal caso rimarrà in uso il calendario invernale con un tacito accordo di collaborazione e disponibilità da parte della sig. nel favorire una libera Parte_1
frequentazione fra il padre e la figlia nei giorni in cui egli è in ferie.
Il giorno del compleanno la minore potrà festeggiarlo con entrambi i genitori e in caso di disaccordo sarà festeggiato ad anni alterni con la madre e con il padre.
La minore trascorrerà le altre festività (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore a prescindere dal regime di visita ordinario e comunque salvo diverso accordo tra le parti.
Ogni anno la minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà, al di là del regime ordinario, ugualmente trascorrerà ogni anno con la mamma il giorno del suo compleanno e trascorrerà ogni anno con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo.
I genitori potranno, di comune accordo, decidere di organizzare insieme le feste dei figli
(compleanno, onomastico, comunione, cresime, ecc.) con l'apporto economico di entrambi
(nella misura percentuale concordata per le spese straordinarie e sempre previo accordo).
8) Spese compensate.
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Pagina 4 di 5 Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 11.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Dott. Giovanni Garofalo
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