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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8055/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Parte_1 Parte_2 avv. ti GALLO GIANNI e MARIA CELLI, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_2 Parte_1
Alpignano il 14/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alpignano (atto n. 40 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] in [...] e , Persona_1 Persona_2
nato in [...] il [...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.11.2022.
Con ricorso depositato il 22/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_2 Parte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alpignano di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio ha compiuto, nelle more, 18 anni (in data 23.06.2024). Per_1
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_2 responsabilità genitoriale in modo congiunto e con l'esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, stabilendo la residenza principale del minore presso la madre, come anagraficamente già oggi risultante.
DÀ ATTO che ad oggi il minore viene gestito in piena armonia da entrambi i genitori, i quali garantiscono al medesimo (così come per l'altro figlio ora maggiorenne) la permanenza presso ciascun genitore, secondo le esigenze dei genitori e dei figli stessi, e di regolamentare, nel caso di disaccordo tra i ricorrenti, il regime di visita.
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo direttamente intercorso con la madre e tenuto conto delle esigenze di studio e di svago del minore, nonché delle esigenze lavorative dei genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: - Due giorni durante la settimana, con relativo pernotto, e i fine settimana in modo alternato con la madre;
- Le vacanze di Natale e di Capodanno in modo alternato tra loro e di anno in anno;
idem per le vacanze scolastiche pasquali e dei “ponti” durante l'anno; - Due settimane consecutive nelle ferie estive, concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
- I giorni dei compleanni dei minori ad anni alterni. 4) Disporre a carico del sig.
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino a che gli stesi non saranno Parte_2 economicamente autosufficienti, un assegno mensile di complessivi euro 500,00 (Euro 250,00 cadauno), da versarsi con bonifico bancario con valuta fissa al giorno 5 di ciascun mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese extra, scolastiche della scuola pubblica, mediche non coperte dal SSN e sportive, meglio descritte nel protocollo approvato a Torino il 15.03.2016, sottoscritto dai Presidenti del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e che qui viene integralmente richiamato.
DÀ ATTO che per espresso accordo tra le parti, l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
DÀ ATTO che i genitori concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e autorizzano l'inserimento del nominativo del minore sui documenti di entrambi.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca richiesta economica, sia sotto l'aspetto del mantenimento, che di ogni altro aspetto economico-patrimoniale,
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8055/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Parte_1 Parte_2 avv. ti GALLO GIANNI e MARIA CELLI, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_2 Parte_1
Alpignano il 14/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alpignano (atto n. 40 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] in [...] e , Persona_1 Persona_2
nato in [...] il [...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.11.2022.
Con ricorso depositato il 22/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_2 Parte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alpignano di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio ha compiuto, nelle more, 18 anni (in data 23.06.2024). Per_1
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_2 responsabilità genitoriale in modo congiunto e con l'esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, stabilendo la residenza principale del minore presso la madre, come anagraficamente già oggi risultante.
DÀ ATTO che ad oggi il minore viene gestito in piena armonia da entrambi i genitori, i quali garantiscono al medesimo (così come per l'altro figlio ora maggiorenne) la permanenza presso ciascun genitore, secondo le esigenze dei genitori e dei figli stessi, e di regolamentare, nel caso di disaccordo tra i ricorrenti, il regime di visita.
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo direttamente intercorso con la madre e tenuto conto delle esigenze di studio e di svago del minore, nonché delle esigenze lavorative dei genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: - Due giorni durante la settimana, con relativo pernotto, e i fine settimana in modo alternato con la madre;
- Le vacanze di Natale e di Capodanno in modo alternato tra loro e di anno in anno;
idem per le vacanze scolastiche pasquali e dei “ponti” durante l'anno; - Due settimane consecutive nelle ferie estive, concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
- I giorni dei compleanni dei minori ad anni alterni. 4) Disporre a carico del sig.
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino a che gli stesi non saranno Parte_2 economicamente autosufficienti, un assegno mensile di complessivi euro 500,00 (Euro 250,00 cadauno), da versarsi con bonifico bancario con valuta fissa al giorno 5 di ciascun mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese extra, scolastiche della scuola pubblica, mediche non coperte dal SSN e sportive, meglio descritte nel protocollo approvato a Torino il 15.03.2016, sottoscritto dai Presidenti del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e che qui viene integralmente richiamato.
DÀ ATTO che per espresso accordo tra le parti, l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
DÀ ATTO che i genitori concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e autorizzano l'inserimento del nominativo del minore sui documenti di entrambi.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca richiesta economica, sia sotto l'aspetto del mantenimento, che di ogni altro aspetto economico-patrimoniale,
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.