TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5185/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 3 aprile 2024 ha Parte_2 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 9446/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., evidenziando che lo stesso, da un lato non avrebbe attribuito alcuna percentuale invalidante all'ipertensione ed alla dislipidemia (pur avendole correttamente
1 diagnosticate) e, dall'altro lato, non avrebbe diagnosticato la gastrite antrale erosiva non
HP correlata, pur avendone accertata la sintomatologia e sostanzialmente anche la sussistenza (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 17 febbraio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le contestazioni del neppure supportate da una Pt_2 relazione di c.t.p., non meritano di essere condivise perché il c.t.u. del tutto comprensibilmente non attribuiva alcuna percentuale d'invalidità per l'ipertensione arteriosa (visto che per tale patologia il ratica terapia farmacologia specifica con un Pt_2 buon compenso emodinamico: cfr. relazione), per la dislipidemia (ch'è un fattore di rischio e, di per sé, non comporta alcuna invalidità: cfr. tabelle ministeriali) e per la gastrite (visto che tale patologia non risulta compresa nelle tabelle ministeriali e, difatti, l'opponente non ha neppure saputo indicare il codice tabellare che secondo la sua prospettazione difensiva dovrebbe trovare applicazione: cfr. ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.).
Per le ragioni che precedono le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto. Le stesse argomentazioni, inoltre, escludono la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i Parte_2
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite il ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va comunque esonerato dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' che delle CP_1
spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno messe a carico dell' , CP_1
2 sebbene, va detto, l'iniziativa ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. si ponga ai limiti della colpa grave.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti sanitari Parte_2
per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5185/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 3 aprile 2024 ha Parte_2 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 9446/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., evidenziando che lo stesso, da un lato non avrebbe attribuito alcuna percentuale invalidante all'ipertensione ed alla dislipidemia (pur avendole correttamente
1 diagnosticate) e, dall'altro lato, non avrebbe diagnosticato la gastrite antrale erosiva non
HP correlata, pur avendone accertata la sintomatologia e sostanzialmente anche la sussistenza (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 17 febbraio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le contestazioni del neppure supportate da una Pt_2 relazione di c.t.p., non meritano di essere condivise perché il c.t.u. del tutto comprensibilmente non attribuiva alcuna percentuale d'invalidità per l'ipertensione arteriosa (visto che per tale patologia il ratica terapia farmacologia specifica con un Pt_2 buon compenso emodinamico: cfr. relazione), per la dislipidemia (ch'è un fattore di rischio e, di per sé, non comporta alcuna invalidità: cfr. tabelle ministeriali) e per la gastrite (visto che tale patologia non risulta compresa nelle tabelle ministeriali e, difatti, l'opponente non ha neppure saputo indicare il codice tabellare che secondo la sua prospettazione difensiva dovrebbe trovare applicazione: cfr. ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.).
Per le ragioni che precedono le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto. Le stesse argomentazioni, inoltre, escludono la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i Parte_2
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite il ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va comunque esonerato dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' che delle CP_1
spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno messe a carico dell' , CP_1
2 sebbene, va detto, l'iniziativa ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. si ponga ai limiti della colpa grave.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti sanitari Parte_2
per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3