Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1107
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Sentenza 7 marzo 2025

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Il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto, ha pronunciato sentenza nel procedimento di opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., promosso da un soggetto, parte ricorrente, avverso le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio (c.t.u.) nel procedimento di accertamento tecnico medico-legale iscritto al n. 9446/2023 r.g.l. Il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Walter Gulotta, chiedeva, previa rinnovazione della consulenza, l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data di revisione. A fondamento della propria opposizione, il ricorrente contestava le valutazioni del c.t.u., sostenendo che non fosse stata attribuita alcuna percentuale invalidante all'ipertensione e alla dislipidemia, pur essendo state correttamente diagnosticate, e che non fosse stata diagnosticata la gastrite antrale erosiva non HP correlata, nonostante la sintomatologia e la sostanziale sussistenza della patologia fossero state accertate. La parte resistente, una società, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bernocchi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo non necessitasse la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il giudice di merito non è tenuto a disporre la rinnovazione della consulenza, potendo basarsi sulle conclusioni del c.t.u. di primo grado purché fornisca adeguata motivazione. Il Giudice ha argomentato che le contestazioni del ricorrente, non supportate da una relazione di consulenza tecnica di parte (c.t.p.), non meritavano accoglimento. In particolare, ha spiegato che il c.t.u. aveva correttamente omesso di attribuire percentuali invalidanti all'ipertensione arteriosa, in considerazione della terapia farmacologica in atto e del buon compenso emodinamico, alla dislipidemia, considerata un mero fattore di rischio privo di invalidità intrinseca secondo le tabelle ministeriali, e alla gastrite, patologia non inclusa nelle tabelle ministeriali e per la quale il ricorrente non aveva indicato alcun codice tabellare applicabile. Pertanto, le valutazioni del c.t.u. sono state pienamente condivise, escludendo la necessità di rinnovare le operazioni di consulenza o di sostituire il c.t.u. nominato. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, dichiarando che il ricorrente non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili nei confronti del ricorrente, il quale è stato esonerato dal pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte resistente e delle spese di c.t.u., poste definitivamente a carico della società resistente, pur evidenziando che l'iniziativa ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. si poneva ai limiti della colpa grave.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1107
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 1107
    Data del deposito : 7 marzo 2025

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