Articolo 8 della Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1
Articolo 7Articolo 9
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23 agosto 2016
Art. 8. Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. All' articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 54 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 54. Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.
Entrata in vigore il 23 agosto 2016
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