Articolo 141 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 140Articolo 142
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19 aprile 1942
Art. 141.

Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si e' verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice e' applicabile anche se la causa di revocazione e' anteriore.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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