Art. 141.
Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si e' verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice e' applicabile anche se la causa di revocazione e' anteriore.
Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si e' verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice e' applicabile anche se la causa di revocazione e' anteriore.