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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dott.ssa Laura Laureti Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 738/2022 r.g. sez. lav., vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Irene Iacovella dell'Avvocatura Comunale giusta procura generale in atti, presso cui è elettivamente domiciliato in n Palazzo San Giacomo Pt_1
-appellante-
E
, elettivamente domiciliato in al corso A. Lucci n. 137 Controparte_1 Pt_1 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa che lo rappresentano e difendono -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.4.2022 dinanzi a questa Corte, il propone Parte_1 appello contro la sentenza n. 7204/2021 del 23.12.2021 del giudice del lavoro del
Tribunale di Napoli, che - previo accertamento che le mansioni svolte da
[...]
dal 21.7.2012 al 31.12.2013 sono da ricondurre a quelle proprie della CP_1 qualifica dirigenziale - ha condannato la medesima Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive (euro 66.308,36), rispetto allo stipendio del livello di inquadramento in categoria D, oltre interessi legali;
ha rigettato le altre richieste relative alle ferie non godute, indennità per premi di risultato e risarcimento danni per illegittima reiterazione di contratti a termine;
spese compensate.
Avanti al Tribunale, il aveva dedotto che - dopo un prolungato periodo di CP_1 esercizio di mansioni superiori assegnate con incarichi formali fino al 20.7.2012 e poi nuovamente dal 1.1.2014 - esso aveva ripreso a svolgere le mansioni di dirigente del
Servizio Autonomo del Personale, in sostituzione di altri dirigenti nominati ad interim, ma che di fatto non avevano mai esercitato le funzioni dirigenziali.
L' Amministrazione appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo:
l'assenza di assunzione di responsabilità da parte del ricorrente, connesse alla direzione di una struttura dell'Amministrazione, tipiche delle mansioni dirigenziali;
che in un ente come il dotato di una macrostruttura, non sia raro che dei Parte_1 funzionari di categoria D, come il ricorrente, possano assumere “funzioni vicarie” dei dirigenti di ruolo in singoli atti o mansioni delegabili, come quelli relativi alle ferie, licenze o giorni di malattia;
che nella fattispecie non sussistono le condizioni della vacanza del posto in pianta organica (vista la nomina di un dirigente ad interim) e l'assegnazione formale dell'incarico.
Conclude per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto della domanda proposta in primo grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Lette le note scritte, all'odierna udienza la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la pronuncia oggetto dell'odierno gravame, il giudice del lavoro, sulla base delle risultanze istruttorie documentali ed all'esito della prova orale, ha accertato che l'espletamento di mansioni direttive da parte di si è poi ripetuto con identiche CP_1 modalità anche nel successivo periodo dal 21.7.2012 al 31.12.2013.
Il Tribunale ha evidenziato come fosse incontestata la natura dirigenziale di detta posizione di vertice e la vacanza del posto nel periodo di causa.
I documenti prodotti dal ricorrente in primo grado e le circostanziate testimonianze rese dai testi escussi, hanno confermato che il , nel periodo dal 21.7.2012 al CP_1
31.12.2013, ha svolto di fatto ed in via esclusiva, tutte le mansioni di dirigente. In particolare, l'ampia documentazione depositata dimostra come l'appellato abbia provveduto, fra l'altro: alla gestione del personale e di tutta la procedura per l'elaborazione degli stipendi, avendo ricevuto assegnazione nominativa delle password di accesso agli istituti di credito per l'elaborazione degli stipendi e per l'inoltro dei flussi stipendiali alla Tesoreria Comunale;
alla sottoscrizione di atti di gestione, assumendosene le responsabilità, inerenti la funzione dirigenziale di rilevanza sia interna che esterna;
autorizzazioni alle ferie, allo straordinario, alle licenze, giorni di malattia, permessi legge 104, ecc.
Quanto alla prova orale espletata in primo grado, la teste , ex Testimone_1 dipendente del appellante all'epoca della deposizione, ha dichiarato: “Il dott. Pt_1
è stato sin dall'anno 2002 dirigente del settore gestione economica del CP_1 personale…io ho ricoperto ad interim l'incarico di dirigente di tale settore dal luglio 2013 al dicembre 2013…Credo, invece, che l'incarico del 2010 e anche del 2011 fosse ancora affidato al dott. gran parte dei compiti la svolgeva , che aveva la Parte_2 CP_1 conoscenza piena di tutto il settore. Quando mi recavo nei locali destinati al servizio del personale, nelle poche volte in cui mi ci sono recata, non avevo a disposizione una stanza, ma mi recavo in quella di . Preciso che anche per gli atti che ho firmato io, era CP_1 sempre a svolgere la relativa istruttoria, ad es. anche in materia stipendiale, in CP_1 cui si occupava in via esclusiva della relativa predisposizione. Ribadisco che tutto quello che c'era da fare nel servizio del personale ricadeva esclusivamente sulle spalle di
. Anche con riferimento alla etero direzione del personale era il dott. CP_1 CP_1 ad averne la esclusiva titolarità. Preciso che se è vero che alcune delle attività su cui ho riferito potevano essere svolte da quale funzionario e non quale dirigente è vero CP_1 anche che lui ha continuato a svolgere anche compiti specificamente dirigenziali quali ad esempio la partecipazione ad alcune riunioni e la esclusiva gestione del personale.
Ribadisco che le riunioni a cui partecipava erano di appannaggio dirigenziale CP_1 già solo perché nel mio semestre io non ho partecipato a nessuna riunione. Anche i rapporti all'esterno, anche con INPS, Tesoreria, erano curati da anche nel mio CP_1 periodo di assegnazione..”
Il teste , ha riferito che “Il ricorrente era dirigente dell'Ufficio presso il Testimone_2 quale io prestavo servizio. Si trattava dell'Ufficio del Personale deputato alla elaborazione degli stipendi. Io sono stato addetto agli stipendi dal 2002 al 2020. Il signor è rimasto mio dirigente senza soluzione di continuità fino al 2016. E' CP_1 vero che nel 2012/2013 furono nominate due dirigenti ad interim nel mio ufficio, dottoresse , ma le stesse non hanno di fatto mai preso possesso. Per_1 Tes_1
Preciso che le stesse non sono mai venute nel nostro ufficio e non hanno mai svolto alcun compito. Anche con riferimento agli stipendi sono certo che aveva la CP_1 disponibilità delle relative password ed abbia esercitato tali prerogative anche in tali due anni. Non mi risulta che abbia goduto delle ferie perché l'attività degli CP_1 stipendi era particolarmente impegnativa ed ininterrotta quantomeno con riferimento ai compiti del dirigente. I rapporti dell'Ufficio con l'esterno sono sempre stati tenuti dal
”. CP_1
Il quadro probatorio emergente conferma in modo chiaro che il lavoratore ha effettivamente svolto le mansioni dirigenziali nel periodo interessato nel presente giudizio, in continuità con quanto avvenuto precedentemente a detto periodo e successivamente allo stesso, mediante la reiterata assegnazione di incarichi formali da parte dell'Amministrazione Comunale.
Sul punto, giova osservare che il non contesta gli elementi di fatto sopra Pt_1 evidenziati, ma reitera in questa sede la questione dell'espletamento delle mansioni " vicarie", prospettando nuovamente la tesi per cui - per un determinato periodo - le mansioni di vertice dirigenziale possono essere affidate di fatto ad un dipendente di categoria D, senza che ciò integri lo svolgimento di mansioni superiori, ma soltanto una prassi normale degli uffici.
Nell'atto di appello (p. 2 e 3), peraltro, lo stesso riporta un excursus dei fatti che Pt_1 interessano la vicenda in esame, riconoscendo implicitamente l'importanza del ruolo direttivo svolto dal nell'Ufficio del personale: nell'anno 2012, nell'ambito di un CP_1 processo di riforma dell'Amministrazione Comunale, veniva deliberato un nuovo assetto macrostrutturale, riducendo ed accorpando diverse strutture dell'Ente, allo scopo di ottenere un'organizzazione più efficiente. Cosicchè, nel servizio retto sino a quel momento dal e fino alle modifiche organizzative previste, con decreto sindacale n. 383 del CP_1
23.7.2012 e poi a seguire con altri analoghi provvedimenti, venivano nominati ad interim la dott.ssa quale Responsabile dell'Area Amministrativa Risorse Umane, il dott. Parte_3
, ed infine, la dr.ssa , tutti incarichi regolarmente Persona_2 Testimone_1 revocati con altrettanti decreti sindacali.
La stessa Amministrazione però, prosegue il una volta resasi conto delle criticità Pt_1 organizzative e funzionali venutesi a creare a seguito degli accorpamenti dei Servizi,
“decideva di assegnare al dr. l'incarico di responsabile dell'Area CP_1
Amministrazione Economica Risorse Umane, incardinata nel Servizio Autonomo Personale, con decorrenza 16 settembre 2013, posticipata, per problemi di approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, dapprima al 14 ottobre 2013 e poi al 4 novembre 2013, incarico definitivamente revocato con Decreto Sindacale n. 547 del
6.11.2013 senza, peraltro entrare mai in vigore, a causa dei tempi di attesa necessari per il controllo ex art. 243 bis comma 8 lett. d) del D.Lgs 267/2000 da parte della Commissione
Centrale per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali. Soltanto con il Decreto Sindacale n.
622 del 31.12.2013, si riusciva finalmente a conferire, con decorrenza immediata, al dr.
“ l'incaricò in parola, con formale atto di nomina e sottoscrizione di regolare CP_1 contratto a tempo determinato”.
Ebbene, dal tenore delle affermazioni rese dall'Ente appellante nel gravame, emerge in tutta evidenza la volontà perseguita dallo stesso nel formalizzare l'incarico dirigenziale al anche per il periodo per cui è causa;
incarico che soltanto per precipui motivi CP_1 finanziari e di bilancio, in linea con il nuovo assetto organizzativo, era stato temporaneamente sospeso.
Risulta priva di pregio la doglianza in ordine alla quantificazione delle spettanze dovute al
, essendo la prospettazione del tutto generica e non essendo stata specifico CP_1 oggetto di contestazione da parte dell'Ente resistente in primo grado.
Per tutte le suesposte considerazioni, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa, dichiaratisi anticipatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a Pt_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
- condanna il al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese forfettarie, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa, antistatari;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con riferimento all'Ente appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 26.6.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dott.ssa Laura Laureti Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 738/2022 r.g. sez. lav., vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Irene Iacovella dell'Avvocatura Comunale giusta procura generale in atti, presso cui è elettivamente domiciliato in n Palazzo San Giacomo Pt_1
-appellante-
E
, elettivamente domiciliato in al corso A. Lucci n. 137 Controparte_1 Pt_1 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa che lo rappresentano e difendono -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.4.2022 dinanzi a questa Corte, il propone Parte_1 appello contro la sentenza n. 7204/2021 del 23.12.2021 del giudice del lavoro del
Tribunale di Napoli, che - previo accertamento che le mansioni svolte da
[...]
dal 21.7.2012 al 31.12.2013 sono da ricondurre a quelle proprie della CP_1 qualifica dirigenziale - ha condannato la medesima Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive (euro 66.308,36), rispetto allo stipendio del livello di inquadramento in categoria D, oltre interessi legali;
ha rigettato le altre richieste relative alle ferie non godute, indennità per premi di risultato e risarcimento danni per illegittima reiterazione di contratti a termine;
spese compensate.
Avanti al Tribunale, il aveva dedotto che - dopo un prolungato periodo di CP_1 esercizio di mansioni superiori assegnate con incarichi formali fino al 20.7.2012 e poi nuovamente dal 1.1.2014 - esso aveva ripreso a svolgere le mansioni di dirigente del
Servizio Autonomo del Personale, in sostituzione di altri dirigenti nominati ad interim, ma che di fatto non avevano mai esercitato le funzioni dirigenziali.
L' Amministrazione appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo:
l'assenza di assunzione di responsabilità da parte del ricorrente, connesse alla direzione di una struttura dell'Amministrazione, tipiche delle mansioni dirigenziali;
che in un ente come il dotato di una macrostruttura, non sia raro che dei Parte_1 funzionari di categoria D, come il ricorrente, possano assumere “funzioni vicarie” dei dirigenti di ruolo in singoli atti o mansioni delegabili, come quelli relativi alle ferie, licenze o giorni di malattia;
che nella fattispecie non sussistono le condizioni della vacanza del posto in pianta organica (vista la nomina di un dirigente ad interim) e l'assegnazione formale dell'incarico.
Conclude per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto della domanda proposta in primo grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Lette le note scritte, all'odierna udienza la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la pronuncia oggetto dell'odierno gravame, il giudice del lavoro, sulla base delle risultanze istruttorie documentali ed all'esito della prova orale, ha accertato che l'espletamento di mansioni direttive da parte di si è poi ripetuto con identiche CP_1 modalità anche nel successivo periodo dal 21.7.2012 al 31.12.2013.
Il Tribunale ha evidenziato come fosse incontestata la natura dirigenziale di detta posizione di vertice e la vacanza del posto nel periodo di causa.
I documenti prodotti dal ricorrente in primo grado e le circostanziate testimonianze rese dai testi escussi, hanno confermato che il , nel periodo dal 21.7.2012 al CP_1
31.12.2013, ha svolto di fatto ed in via esclusiva, tutte le mansioni di dirigente. In particolare, l'ampia documentazione depositata dimostra come l'appellato abbia provveduto, fra l'altro: alla gestione del personale e di tutta la procedura per l'elaborazione degli stipendi, avendo ricevuto assegnazione nominativa delle password di accesso agli istituti di credito per l'elaborazione degli stipendi e per l'inoltro dei flussi stipendiali alla Tesoreria Comunale;
alla sottoscrizione di atti di gestione, assumendosene le responsabilità, inerenti la funzione dirigenziale di rilevanza sia interna che esterna;
autorizzazioni alle ferie, allo straordinario, alle licenze, giorni di malattia, permessi legge 104, ecc.
Quanto alla prova orale espletata in primo grado, la teste , ex Testimone_1 dipendente del appellante all'epoca della deposizione, ha dichiarato: “Il dott. Pt_1
è stato sin dall'anno 2002 dirigente del settore gestione economica del CP_1 personale…io ho ricoperto ad interim l'incarico di dirigente di tale settore dal luglio 2013 al dicembre 2013…Credo, invece, che l'incarico del 2010 e anche del 2011 fosse ancora affidato al dott. gran parte dei compiti la svolgeva , che aveva la Parte_2 CP_1 conoscenza piena di tutto il settore. Quando mi recavo nei locali destinati al servizio del personale, nelle poche volte in cui mi ci sono recata, non avevo a disposizione una stanza, ma mi recavo in quella di . Preciso che anche per gli atti che ho firmato io, era CP_1 sempre a svolgere la relativa istruttoria, ad es. anche in materia stipendiale, in CP_1 cui si occupava in via esclusiva della relativa predisposizione. Ribadisco che tutto quello che c'era da fare nel servizio del personale ricadeva esclusivamente sulle spalle di
. Anche con riferimento alla etero direzione del personale era il dott. CP_1 CP_1 ad averne la esclusiva titolarità. Preciso che se è vero che alcune delle attività su cui ho riferito potevano essere svolte da quale funzionario e non quale dirigente è vero CP_1 anche che lui ha continuato a svolgere anche compiti specificamente dirigenziali quali ad esempio la partecipazione ad alcune riunioni e la esclusiva gestione del personale.
Ribadisco che le riunioni a cui partecipava erano di appannaggio dirigenziale CP_1 già solo perché nel mio semestre io non ho partecipato a nessuna riunione. Anche i rapporti all'esterno, anche con INPS, Tesoreria, erano curati da anche nel mio CP_1 periodo di assegnazione..”
Il teste , ha riferito che “Il ricorrente era dirigente dell'Ufficio presso il Testimone_2 quale io prestavo servizio. Si trattava dell'Ufficio del Personale deputato alla elaborazione degli stipendi. Io sono stato addetto agli stipendi dal 2002 al 2020. Il signor è rimasto mio dirigente senza soluzione di continuità fino al 2016. E' CP_1 vero che nel 2012/2013 furono nominate due dirigenti ad interim nel mio ufficio, dottoresse , ma le stesse non hanno di fatto mai preso possesso. Per_1 Tes_1
Preciso che le stesse non sono mai venute nel nostro ufficio e non hanno mai svolto alcun compito. Anche con riferimento agli stipendi sono certo che aveva la CP_1 disponibilità delle relative password ed abbia esercitato tali prerogative anche in tali due anni. Non mi risulta che abbia goduto delle ferie perché l'attività degli CP_1 stipendi era particolarmente impegnativa ed ininterrotta quantomeno con riferimento ai compiti del dirigente. I rapporti dell'Ufficio con l'esterno sono sempre stati tenuti dal
”. CP_1
Il quadro probatorio emergente conferma in modo chiaro che il lavoratore ha effettivamente svolto le mansioni dirigenziali nel periodo interessato nel presente giudizio, in continuità con quanto avvenuto precedentemente a detto periodo e successivamente allo stesso, mediante la reiterata assegnazione di incarichi formali da parte dell'Amministrazione Comunale.
Sul punto, giova osservare che il non contesta gli elementi di fatto sopra Pt_1 evidenziati, ma reitera in questa sede la questione dell'espletamento delle mansioni " vicarie", prospettando nuovamente la tesi per cui - per un determinato periodo - le mansioni di vertice dirigenziale possono essere affidate di fatto ad un dipendente di categoria D, senza che ciò integri lo svolgimento di mansioni superiori, ma soltanto una prassi normale degli uffici.
Nell'atto di appello (p. 2 e 3), peraltro, lo stesso riporta un excursus dei fatti che Pt_1 interessano la vicenda in esame, riconoscendo implicitamente l'importanza del ruolo direttivo svolto dal nell'Ufficio del personale: nell'anno 2012, nell'ambito di un CP_1 processo di riforma dell'Amministrazione Comunale, veniva deliberato un nuovo assetto macrostrutturale, riducendo ed accorpando diverse strutture dell'Ente, allo scopo di ottenere un'organizzazione più efficiente. Cosicchè, nel servizio retto sino a quel momento dal e fino alle modifiche organizzative previste, con decreto sindacale n. 383 del CP_1
23.7.2012 e poi a seguire con altri analoghi provvedimenti, venivano nominati ad interim la dott.ssa quale Responsabile dell'Area Amministrativa Risorse Umane, il dott. Parte_3
, ed infine, la dr.ssa , tutti incarichi regolarmente Persona_2 Testimone_1 revocati con altrettanti decreti sindacali.
La stessa Amministrazione però, prosegue il una volta resasi conto delle criticità Pt_1 organizzative e funzionali venutesi a creare a seguito degli accorpamenti dei Servizi,
“decideva di assegnare al dr. l'incarico di responsabile dell'Area CP_1
Amministrazione Economica Risorse Umane, incardinata nel Servizio Autonomo Personale, con decorrenza 16 settembre 2013, posticipata, per problemi di approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, dapprima al 14 ottobre 2013 e poi al 4 novembre 2013, incarico definitivamente revocato con Decreto Sindacale n. 547 del
6.11.2013 senza, peraltro entrare mai in vigore, a causa dei tempi di attesa necessari per il controllo ex art. 243 bis comma 8 lett. d) del D.Lgs 267/2000 da parte della Commissione
Centrale per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali. Soltanto con il Decreto Sindacale n.
622 del 31.12.2013, si riusciva finalmente a conferire, con decorrenza immediata, al dr.
“ l'incaricò in parola, con formale atto di nomina e sottoscrizione di regolare CP_1 contratto a tempo determinato”.
Ebbene, dal tenore delle affermazioni rese dall'Ente appellante nel gravame, emerge in tutta evidenza la volontà perseguita dallo stesso nel formalizzare l'incarico dirigenziale al anche per il periodo per cui è causa;
incarico che soltanto per precipui motivi CP_1 finanziari e di bilancio, in linea con il nuovo assetto organizzativo, era stato temporaneamente sospeso.
Risulta priva di pregio la doglianza in ordine alla quantificazione delle spettanze dovute al
, essendo la prospettazione del tutto generica e non essendo stata specifico CP_1 oggetto di contestazione da parte dell'Ente resistente in primo grado.
Per tutte le suesposte considerazioni, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa, dichiaratisi anticipatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a Pt_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
- condanna il al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese forfettarie, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa, antistatari;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con riferimento all'Ente appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 26.6.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente