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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 07/04/2025 Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO N.1098 /2024
All'udienza del 07/04/2025 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .1098 /2024 + 1355/2024
Sono presenti per presente personalmente l'avv. Parte_1 Controparte_1
l'avv. BIANCHI LUCIA
[...]
I procuratori comparsi precisano le conclusioni come nelle rispettive note, l'avv. contesta CP_1 la memoria depositata dal convenuto e si richiama ai propri atti, l'avv. Bianchi dichiara che il canone di aprile 2025 è stato pagato ed esibisce attestazione di bonifico che chiede di depositare, insiste nelle proprie istanze rilevando che non sussiste morosità e chiede pertanto compensazione delle spese in relazione all'altra domanda.
L'avv. si oppone alla produzione e con riguardo alla morosità rileva che la stessa persiste CP_1 poiché nell'ultimo versamento non è stato versato l'aggiornamento istat e in ogni caso la conduttrice non ha versato gli interessi legali sui canoni oggetto di intimazione né le spese legali e, in ogni caso non può parlarsi di canoni poiché il contratto è scaduto per effetto del recesso comunicato dalla conduttrice che pertanto le somme versate sono state versate come indennità di occupazione.
L'avv. Bianchi rileva che sono state versate le somme corrette, comprensive di canone e adeguamento da quando la proprietà le ha richieste, ovvero novembre 2023, tant'è che con provvedimento del 2.7.2024 il tribunale ha mutato rito senza concedere ordinanza provvisoria ex art 665 c.p.c. sull'assunto che non sussistesse a quel momento morosità, così che la domanda relativa deve essere respinta poiché la morosità non sussiste a tutt'oggi.
L'avv. contesta quanto dedotto, si richiama ai propri atti, rileva la dilatoria delle difese CP_1 avversari posto che il contrato è scaduto e il bene non viene rilasciato e chiede che il giudice voglia disporre ex art 96 comma III c.p.c
L'avv. Bianchi contesta e si riporta ai propri atti
Gli avvocati e Bianchi rinuncia ad essere presenti alla lettura della sentenza e si CP_1 allontanano
Il Giudice
1 Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 12,00 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 15,30. pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
2 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1098 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1098 + 1355/2024 del Ruolo Generale
dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, per mandato CP_1
a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI LUCIA ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALLA ODIERNA UDIENZA AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento risulta e deve essere accolta.
Pur riguardando i due giudizi riuniti la disamina della cessazione del rapporto sia sotto il profilo dell'inadempimento che come conseguenza del recesso comunicato dal conduttore, laddove il
3 locatore insista anche per la dichiarazione relativa all'inadempimento, deve darsi corso a tale pronuncia piuttosto che alla pronuncia in forza della ragione più liquida (posto che l'avvenuto recesso è pacificamente riconosciuto da entrambe le parti): in tal senso si può argomentare da pacifico orientamento di legittimità (vieppiù attenendo alla preesistenza di giudicato): “non preclude alla parte che ne ha interesse attuale l'esame della domanda di accertamento, con valore di giudicato, dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore, atteso che qualora più fatti diano diritto, ciascuno come causa autonoma, alla cessazione di un contratto, sussistono altrettante causae petendi e, quindi, azioni, sicché la pronuncia sull'una, passata in cosa giudicata, non preclude l'esame delle altre (v.
Cass. 28/11/2008, n. 28416“ ( Cass. 41236/2021).
Quanto alla domanda di risoluzione per intervenuto recesso, appare circostanza pacifica e incontestata, posto che la convenuta costituendosi, non ha contesto i fatti limitandosi ad eccepire
(infondatamente e dilatoriamente, alla luce della giurisprudenza appena richiamata,
l'inammissibilità dell'azione, esistendo già procedimento di sfratto)
Quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento, parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione (rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato) e adducendo l'inadempimento della conduttrice che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, risultava morosa di un canone (marzo 2024) e degli aggiornamenti istat dal novembre 2023 al marzo 2024.
Tali importi – in assoluto non rilevantissimi con riguardo alla durata annuale del rapporto - paiono tuttavia significativi alla luce di quanto in appresso si dirà.
Va ancora rilevato che dette somme sono state versate dal conduttore con bonifici del 10 e 19 aprile 2024, mentre la intimazione di sfratto per morosità era stata notificata il 15.3.2024; il pagamento in corso di causa impedisce l'emissione di ordinanza ex art 665 c.p.c., poiché al momento della domanda di tale provvedimento interinale non sussisteva più la morosità, ma non ha effetto sanante (posto che alle locazioni commerciali non si applica l'art. 55 L. 392/1978, Cass.
28502/2018) né vale ad escludere la rilevanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione (ex multis Trib. Roma 22.5.2023 n. 8008, Cass. 10587/08).
Quanto alla entità di tale morosità, in sé non determinante (ammonta a poco meno di due mensilità e nel contratto non vi sono pattuizioni specifiche né clausola risolutiva espressa), va tuttavia rilevato che - a fronte dell'esercizio del diritto di recesso del conduttore - il vincolo negoziale al novembre 2023 (ovvero al momento della richiesta degli aggiornamenti istat ) - aveva una durata residua di cinque mesi, di talché il mancato versamento per quei mesi dell'adeguamento istat e di un canone assume una valenza diversa e decisamente più significativa, rappresentando un inadempimento percentualmente significativo anche ex art 1455
c.c., da solo sufficiente ad accogliere la domanda.
Va inoltre rilevato che, per costante orientamento di legittimità e di merito, “In tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo
4 anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda“ ( ex multis Cass. 1428/2017), di talché rilevano anche i reiterati ritardi rispetto alla scadenza contrattuale (affermati da parte attrice e non espressamente contesati ex art 115 c.p.c.) e la mancata restituzione del bene ad oggi, nonostante lo stesso conduttore abbia esercitato recesso al
29.3.2024 (posto che anche l'obbligazione di restituzione rappresenta uno dei primari oneri contrattuali in capo al conduttore).
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri medi di scaglione ex dm 147/2022, avuto riguardo al valore delle due cause riunite (5.200/26.000 rito lavoro)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore (e comunque per intervenuto recesso a far data dal 29.3.2024) il contratto di locazione 29.12.2025 stipulato dalle parti e condanna a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Carrara Viale XX settembre 217/ via CP_1
Vico Fiaschi 8/a (NCEU F. 81, part. 399, sub 2 , part. 245 e 246 sub. 1) in favore di Parte_1
e fissa per l'esecuzione la data del 10.4.2025
[...]
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 350.00 per esborsi e € 5.388,00 per competenze , oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 7.4.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
5
PROCEDIMENTO N.1098 /2024
All'udienza del 07/04/2025 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .1098 /2024 + 1355/2024
Sono presenti per presente personalmente l'avv. Parte_1 Controparte_1
l'avv. BIANCHI LUCIA
[...]
I procuratori comparsi precisano le conclusioni come nelle rispettive note, l'avv. contesta CP_1 la memoria depositata dal convenuto e si richiama ai propri atti, l'avv. Bianchi dichiara che il canone di aprile 2025 è stato pagato ed esibisce attestazione di bonifico che chiede di depositare, insiste nelle proprie istanze rilevando che non sussiste morosità e chiede pertanto compensazione delle spese in relazione all'altra domanda.
L'avv. si oppone alla produzione e con riguardo alla morosità rileva che la stessa persiste CP_1 poiché nell'ultimo versamento non è stato versato l'aggiornamento istat e in ogni caso la conduttrice non ha versato gli interessi legali sui canoni oggetto di intimazione né le spese legali e, in ogni caso non può parlarsi di canoni poiché il contratto è scaduto per effetto del recesso comunicato dalla conduttrice che pertanto le somme versate sono state versate come indennità di occupazione.
L'avv. Bianchi rileva che sono state versate le somme corrette, comprensive di canone e adeguamento da quando la proprietà le ha richieste, ovvero novembre 2023, tant'è che con provvedimento del 2.7.2024 il tribunale ha mutato rito senza concedere ordinanza provvisoria ex art 665 c.p.c. sull'assunto che non sussistesse a quel momento morosità, così che la domanda relativa deve essere respinta poiché la morosità non sussiste a tutt'oggi.
L'avv. contesta quanto dedotto, si richiama ai propri atti, rileva la dilatoria delle difese CP_1 avversari posto che il contrato è scaduto e il bene non viene rilasciato e chiede che il giudice voglia disporre ex art 96 comma III c.p.c
L'avv. Bianchi contesta e si riporta ai propri atti
Gli avvocati e Bianchi rinuncia ad essere presenti alla lettura della sentenza e si CP_1 allontanano
Il Giudice
1 Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 12,00 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 15,30. pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
2 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1098 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1098 + 1355/2024 del Ruolo Generale
dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, per mandato CP_1
a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI LUCIA ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALLA ODIERNA UDIENZA AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento risulta e deve essere accolta.
Pur riguardando i due giudizi riuniti la disamina della cessazione del rapporto sia sotto il profilo dell'inadempimento che come conseguenza del recesso comunicato dal conduttore, laddove il
3 locatore insista anche per la dichiarazione relativa all'inadempimento, deve darsi corso a tale pronuncia piuttosto che alla pronuncia in forza della ragione più liquida (posto che l'avvenuto recesso è pacificamente riconosciuto da entrambe le parti): in tal senso si può argomentare da pacifico orientamento di legittimità (vieppiù attenendo alla preesistenza di giudicato): “non preclude alla parte che ne ha interesse attuale l'esame della domanda di accertamento, con valore di giudicato, dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore, atteso che qualora più fatti diano diritto, ciascuno come causa autonoma, alla cessazione di un contratto, sussistono altrettante causae petendi e, quindi, azioni, sicché la pronuncia sull'una, passata in cosa giudicata, non preclude l'esame delle altre (v.
Cass. 28/11/2008, n. 28416“ ( Cass. 41236/2021).
Quanto alla domanda di risoluzione per intervenuto recesso, appare circostanza pacifica e incontestata, posto che la convenuta costituendosi, non ha contesto i fatti limitandosi ad eccepire
(infondatamente e dilatoriamente, alla luce della giurisprudenza appena richiamata,
l'inammissibilità dell'azione, esistendo già procedimento di sfratto)
Quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento, parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione (rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato) e adducendo l'inadempimento della conduttrice che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, risultava morosa di un canone (marzo 2024) e degli aggiornamenti istat dal novembre 2023 al marzo 2024.
Tali importi – in assoluto non rilevantissimi con riguardo alla durata annuale del rapporto - paiono tuttavia significativi alla luce di quanto in appresso si dirà.
Va ancora rilevato che dette somme sono state versate dal conduttore con bonifici del 10 e 19 aprile 2024, mentre la intimazione di sfratto per morosità era stata notificata il 15.3.2024; il pagamento in corso di causa impedisce l'emissione di ordinanza ex art 665 c.p.c., poiché al momento della domanda di tale provvedimento interinale non sussisteva più la morosità, ma non ha effetto sanante (posto che alle locazioni commerciali non si applica l'art. 55 L. 392/1978, Cass.
28502/2018) né vale ad escludere la rilevanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione (ex multis Trib. Roma 22.5.2023 n. 8008, Cass. 10587/08).
Quanto alla entità di tale morosità, in sé non determinante (ammonta a poco meno di due mensilità e nel contratto non vi sono pattuizioni specifiche né clausola risolutiva espressa), va tuttavia rilevato che - a fronte dell'esercizio del diritto di recesso del conduttore - il vincolo negoziale al novembre 2023 (ovvero al momento della richiesta degli aggiornamenti istat ) - aveva una durata residua di cinque mesi, di talché il mancato versamento per quei mesi dell'adeguamento istat e di un canone assume una valenza diversa e decisamente più significativa, rappresentando un inadempimento percentualmente significativo anche ex art 1455
c.c., da solo sufficiente ad accogliere la domanda.
Va inoltre rilevato che, per costante orientamento di legittimità e di merito, “In tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo
4 anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda“ ( ex multis Cass. 1428/2017), di talché rilevano anche i reiterati ritardi rispetto alla scadenza contrattuale (affermati da parte attrice e non espressamente contesati ex art 115 c.p.c.) e la mancata restituzione del bene ad oggi, nonostante lo stesso conduttore abbia esercitato recesso al
29.3.2024 (posto che anche l'obbligazione di restituzione rappresenta uno dei primari oneri contrattuali in capo al conduttore).
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri medi di scaglione ex dm 147/2022, avuto riguardo al valore delle due cause riunite (5.200/26.000 rito lavoro)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore (e comunque per intervenuto recesso a far data dal 29.3.2024) il contratto di locazione 29.12.2025 stipulato dalle parti e condanna a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Carrara Viale XX settembre 217/ via CP_1
Vico Fiaschi 8/a (NCEU F. 81, part. 399, sub 2 , part. 245 e 246 sub. 1) in favore di Parte_1
e fissa per l'esecuzione la data del 10.4.2025
[...]
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 350.00 per esborsi e € 5.388,00 per competenze , oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 7.4.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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