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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO OM ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3538/2021 promossa da:
, assistita dall'avv. MASCARO GAETANO, ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 suo studio sito in VIA PANEBIANCO, 177 COSENZA ATTRICE contro
, assistita dagli avv.ti ZITIELLO LUCA e MUSCO CARBONARO CP_1 BENEDETTA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'AVV. Claudio Francesco CLAUSI - VIA SCOLA, 3 COSENZA
CONVENUTA
OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025 in cui precisavano nei seguenti termini:
“L'avv. Mascaro insiste per l'ammissione delle residue richieste istruttorie e in ogni caso precisa le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 Cpc”
“L'avv. Clausi si oppone e precisa le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 Cp”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. La con atto di citazione notificato in data 05/10/2021 evocava in giudizio la Parte_1
innanzi l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta: I. in via principale, per i motivi esposti al paragrafo 3.1 del presente atto, dichiarare nullo il contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505, per mancanza di volontà ai sensi e per gli pagina 1 di 10 effetti del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c. ovvero, e in via gradata, annullarlo per vizio del consenso (dolo) invalidante, intervenuto al momento di formazione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c.; II. in via subordinata, per i motivi esposti al paragrafo 3.2 del presente atto, dichiarare nullo il contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505 per difetto, in concreto, della causa, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c. e per la non meritevolezza, in concreto, degli interessi perseguiti ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. condannando, in ogni caso, la Banca convenuta - per effetto dell'accoglimento della domanda principale ovvero di quella subordinata, come sopra proposte - alla restituzione, in favore della Società attrice, della somma di € 33.766,77 (= € 16.265,59 [pari al totale degli addebiti periodici] + € 17.501,18 [pari al valore finale di smobilizzo dell'operazione in derivati]) da quest'ultima versata in esecuzione del contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo, nonché al risarcimento, in favore della Società attrice, dei danni da quest'ultima sofferti e, in particolare, di quelli patrimoniali - pari a € 5.313,02 (di cui € 2.775,42, da maggiorare delle ulteriori somme che andranno a maturare, via via, fino al soddisfo, per la perdita di redditività, ed € 2.537,60 oltre interessi, a titolo di esborso sostenuto per la CTP) - nonché di quelli non patrimoniali, prudenzialmente quantificati in € 10.000,00, danni tutti da liquidarsi, eventualmente, nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; III. in via gradata, accertare e dichiarare, per i motivi esposti al paragrafo 3.3 del presente atto, con riferimento al contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505, la violazione, da parte della Banca convenuta, degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario e, per l'effetto, la sua responsabilità contrattuale per inadempimento, condannando
- per effetto dell'accoglimento di detta domanda - la Banca convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni subiti dalla Società attrice per la perdita dalla stessa subita, pari a: - € 33.766,77 (= € 16.265,59 [pari al totale degli addebiti periodici] + € 17.501,18 [pari al valore finale di smobilizzo dell'operazione in derivati]) versati in esecuzione del contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505; - € 2.537,60 corrisposta dalla Società attrice al professionista incaricato della redazione della Relazione di CTP;
e per il mancato guadagno, pari a € 2.775,42, per la perdita di redditività, nonché per il pregiudizio non patrimoniale sofferto, prudenzialmente quantificato in € 10.000,00, il tutto da liquidarsi, eventualmente, nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. 1.1 A sostegno della propria domanda allegava che: era una società costituita nel 2011, attiva nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e avente per oggetto la gestione di bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie e ristoranti;
aveva intrattenuto rapporti bancari con la Filiale di Rende di e, in particolare, , il rapporto di c/c n. 2411345 e il rapporto di mutuo fondiario stipulato CP_1 con atto per Notar di Cosenza (Rep. n. 46601 - Racc. n. 24899) in data 16.06.2016; nell'anno Per_1 del 2020, l'Amministratore si era avveduta che, a decorrere dal 16.11.2018, la aveva proceduto CP_1 all'addebito periodico in conto corrente - con causale "Operazione su derivati [...]" - di somme pari, alla data del 30.06.2020 a complessivi € 12.392,81; aveva poi richiesto chiarimenti apprendendo che detti addebiti erano da ricondurre a un'operazione in derivati, risalente al mese di novembre 2018 e collegata al rapporto di mutuo fondiario intercorrente con la che con lettera del 06.08.2020 CP_1
l'amministratore richiedeva all'istituto di credito l'invio di copia integrale della documentazione relativa a detta operazione in derivati, richiesta poi riscontrata con trasmissione di copia della pagina 2 di 10 documentazione;
la Società aveva poi, in data 23.11.2020, provveduto a estinguere la posizione debitoria relativa al citato rapporto di mutuo fondiario e, pertanto, on comunicazione del 24.11.2020 la la informava dell'intervenuta “cessazione del legame di copertura tra DE TC e posizione
CP_1 oggetto di copertura”; aveva poi contestato alla l'invalidità e/o l'inefficacia dell'operazione; che
CP_1 aveva contestato l'operazione “contabile di estinzione del derivato n. 3505/2018”, relativa a un proprio presunto debito nei confronti della per € 17.176,00, derivante da recesso e/o risoluzione
CP_1 dell'operazione in argomento;
che aveva contestato, anche l'invito ricevuto dalla a costituire la
CP_1 provvista per l'addebito della somma di € 17.501,18 corrispondente al valore di smobilizzo dell'operazione, comprensivo del mark to market, dei costi di hedging e del mark up, calcolato in base a quanto previsto dal contratto relativo all'operazione in derivati;
solo in data 12.02.2021 la le
CP_1 trasmetteva copia del “Questionario MIFID per la profilazione del cliente”; che nella medesima data la nonostante la espressa diffida ricevuta addebitava in conto la somma di € 17.501,18 con valuta
CP_1
05.02.2021, provocando, per l'effetto, una scopertura sul conto corrente;
che aveva poi provveduto a sanare l'azzeramento del saldo negativo prodotto dall'illegittimo addebito della somma di € 17.501,18 con riserva espressa di ripetizione delle somme tutte addebitate sul conto in dipendenza dell'operazione in derivati;
che la somma pagata per l'operazione in derivati è pari a complessivi € 33.766,77 (= € 16.265,59 [pari al totale degli addebiti periodici] + € 17.501,18 [pari al valore finale di smobilizzo dell'operazione in derivati]; che a nulla era valsa ogni diffida stragiudiziale e che senza esito era stato, anche, il procedimento di mediazione iscritto al n. 197/2021 R.G. dell'Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Cosenza, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione della Banca convenuta.
1.2. Tanto premesso, ritenuto in diritta che il contratto derivato in questione fosse nullo e/o invalido per mancanza di accordo ovvero sua annullabilità per vizio del consenso (dolo) ovvero nullo per difetto, in concreto, della causa, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c. e per la non meritevolezza, in concreto, degli interessi perseguiti ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. e ritenuta in ogni caso, in capo alla una condotta violante gli obblighi informativi da parte dell'intermediario, CP_1 concludeva come sopra riportato.
2. Con comparsa tempestivamente depositata in data 23.12.2021si costituiva il giudizio la convenuta contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto, concludendo nei CP_1 seguenti termini: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso formulata, escludere o limitare il danno per le ragioni esposte in narrativa. 2.1. Nell'affermare la correttezza della propria condotta informativa precontrattuale e nell'esecuzione del contratto deduceva: che dopo circa due anni dalla conclusione di un preesistente contratto di mutuo prevedente un tasso di interesse variabile composto dallo spread del 2,7% maggiorato dell'Euribor 3M, la L.R. della Società attrice, Sig.ra manifestava al funzionario dedicato dipendente della Pt_2
Banca della Filiale di Rende, l'esigenza che l'oscillazione dei tassi di interesse non determinasse un'eccessiva onerosità del contratto di mutuo per la Società in caso di innalzamento del tasso Euribor 3 mesi;
che dopo dettagliata e analitica spiegazione alla cliente delle varie opzioni disponibili al fine di ottenere la ricercata copertura veniva convenuta una stipula di un contratto Interest Rate Option Cap;
che in data 6 novembre 2018 la Cliente sottoscriveva con il contratto quadro per la prestazione CP_1 dei servizi di investimento ed un contratto di consulenza e in tale occasione riceveva anche il pagina 3 di 10 documento generale di informativa che conteneva tutte le informazioni alla stessa dovute in forza della normativa di riferimento;
che in medesima data 6 novembre 2018 la al fine di meglio CP_1 individuare le esigenze della Società, procedeva a profilare Top Flight;
che all'atto della profilatura la Cliente, con specifico riferimento ai derivati TC, dichiarava di essere a conoscenza che “i derivati TC sono costruiti sulle caratteristiche e sulle specifiche esigenze di copertura manifestateci, non sono negoziati su mercati regolamentati e che, nel caso in cui dovesse venire meno l'oggetto della copertura sopra richiamata, automaticamente si trasformerebbero in operazioni speculative”; - di essere a conoscenza del funzionamento e degli effetti delle “opzioni di tipo standard acquistate”; - di aver
“effettuato operazioni di copertura attraverso una struttura di opzioni di tipo standard e/o attraverso la stipula di contratti a termine o scambio (swap)”; - di avere quale obiettivo la “ricerca di una protezione certa. Oltre a usufruire della protezione descritta nell'obiettivo precedente, intendo anche neutralizzare i movimenti avversi del mercato, senza sterilizzare quelli favorevoli, a fronte del pagamento del cosiddetto “premio” certo che rappresenta il costo della protezione. In quest'ultimo caso ricerco un accordo contrattuale volto a ottenere una garanzia di costo massimo/ricavo minimo prestabiliti, a fronte di un costo certo. Intendo contenere entro un limite predefinito il rischio residuo”; che in forza di tali dichiarazioni della cliente la appurava che un Interest Rate Option Cap era CP_1 effettivamente lo strumento finanziario necessario a per coprirsi dall'oscillazione del tasso Parte_1
Euribor 3 mesi di cui al contratto di mutuo e che in data 7 novembre 2018 la e CP_1 Parte_1 sottoscrivevano dunque l'“Accordo quadro per la disciplina delle operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter (TC) su tassi di interesse”, necessario per la conclusione dell'operazione; che successivamente la al fine di costruire l'operazione in maniera integralmente personalizzata CP_1 sulla base delle esigenze della Società, raccoglieva tutte le informazioni relative al contratto di mutuo a tasso variabile in relazione al quale la cliente necessitava di copertura, ivi incluso il relativo piano di ammortamento e, nell'ambito del servizio di consulenza prestato alla cliente, in esecuzione dell'Accordo Quadro, proponeva a l'acquisto di un Interest Rate Option CAP a Premio Parte_1
Running, ossia uno strumento finanziato derivato TC costruito sulle specifiche esigenze della Società, ovvero sulla base del contratto di mutuo a tasso variabile concluso con la fonte delle necessità di CP_1 copertura della cliente;
che in particolare il nozionale dell'Opzione, individuato in Euro 1.050.947,67, seguiva pedissequamente quello del contratto di mutuo per tutto il periodo di ammortamento e la stessa aveva la medesima durata del finanziamento, ossia fino al 16 giugno 2026: che a fronte di tale valutazione la in tempo utile prima del conferimento dell'ordine, consegnava alla cliente la CP_1 scheda prodotto relativa all'Opzione nonché il KID, ossia tutta l'informativa precontrattuale prevista dalla normativa di riferimento contenente una puntuale descrizione del prodotto, delle finalità ed obiettivi dello stesso, delle modalità di calcolo del fair value dello strumento finanziario, nonché i relativi costi e oneri, l'esemplificazione dei flussi finanziari e tutti i rischi connessi alla conclusione del DE oltre che fornire puntuali e dettagliate informazioni sulla natura e struttura dell'Opzione, sul suo livello di rischio, sui suoi scenari di performance e sui costi connessi;
che a seguito di tali informazioni, illustrate alla Cliente dal Funzionario della Banca, che rispondeva a tutte le domande svolte da in relazione alla prospettata operazione e in particolare la Cliente veniva informata Parte_1 che l'Opzione “offre una protezione certa, intesa come la possibilità di neutralizzare i movimenti avversi del mercato senza sterilizzare quelli favorevoli, a fronte del pagamento di un Premio di rateizzato che rappresenta il costo della protezione. Abbinando l'esposizione debitoria originale con l'acquisto del Cap a premio running, il Cliente mantiene l'indicizzazione a tasso variabile garantendosi pagina 4 di 10 un costo massimo complessivo dato dal Tasso di Esercizio, maggiorato dello spread creditizio e del prezzo rateizzato del Premio”; che a seguito di tale ampia e discussa informatica, in data 7 novembre 2018 la cliente disponeva l'ordine di acquisto dell'Opzione indicando le principali caratteristiche dell'operazione, ovvero quelle concordate con la sulla base delle esigenze di CP_1 Parte_1 acquistando dunque un'opzione a premio running decorrente dall'8 novembre 2018 fino al 16 giugno 2026, con nozionale di Euro 1.050.947,67 decrescente nel tempo sulla base del piano di ammortamento del mutuo. Il prezzo dell'opzione veniva fissato in 0,814% del nozionale e il tasso di esercizio dell'Euribor 3 mesi veniva pattuito allo 0%; che con tale contratto la a fronte dell'incasso del CP_1 premio, si impegnava a corrispondere a un tasso di interesse pari all'Euribor 3 mesi ogni Parte_1 qualvolta tale valore fosse stato superiore allo 0%, tutelando dunque la cliente dal previsto incremento dei tassi;
che a fronte del pagamento certo del premio, infatti, la cliente avrebbe pagato unicamente lo spread relativo al mutuo (ossia lo 2,7%), atteso che l'indicizzazione, in caso di tassi superiori allo 0, sarebbe stata annullata dai flussi generati dall'Opzione; che in sede di conferimento dell'ordine la cliente veniva puntualmente informata sul prezzo dell'Opzione; che erano espressamente indicati alla cliente, oltre che il costo totale, anche le sue componenti, ovvero i costi di hedging ed il mark up, costi che si andavano ad aggiungere al costo di mercato par dello strumento finanziario e che tali costi venivano indicati sia in termini percentuali che in termini assoluti: che veniva inoltre indicato alla cliente che il costo di recesso dall'investimento al momento della conclusione dell'operazione era pari ad Euro 1.653,76; che In forza dell'Opzione la cliente aveva pagato frazioni del premio per complessivi Euro 16.265,59 ma che poiché in data 23 novembre 2020 la Cliente estingueva anticipatamente il contratto di mutuo a tasso variabile il giorno successivo, la comunicava alla cliente che CP_1
l'estinzione del finanziamento aveva determinato la cessazione della funzione di copertura dell'Opzione, invitando la cliente a prendere contatti con la al fine di valutare il da farsi ma che CP_1 in assenza di indicazioni della cliente la in piena conformità alle condizioni contrattuali CP_1 espressamente accettate da procedeva ad estinguere l'Opzione in data 3 febbraio 2021 Parte_1 addebitando il costo di estinzione di Euro 17.176,00 a valere sul conto corrente della cliente.
2.2 Tanto premesso e allegato concludeva come sopra riportato.
3. Assegnati i termini di cui al previgente art. 183 VI comma Cpc, la causa veniva istruita mediante escussione di testi ( e di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 parte attrice e , di parte convenuta) e acquisizione di corposa documentazione. Veniva CP_2 poi disposta ed esperita CTU con conferimento dell'incarico alla Dott.ssa la quale Persona_2 depositava il proprio elaborato in data 14.11.2024. Delegata poi la decisione allo scrivete magistrato, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 Cpc, in ossequio dei quali le parti depositavano gli scritti conclusionali.
4. La domanda è fondata per le motivazioni che seguono. Tanto chiarito, occorre preliminarmente valutare se la struttura del contratto oggetto di giudizio (Interest Rate Option Cap Premio Running, Operazione n. 2018/0003505, intervenuto in data 7.11.2018 tra la e la società adempia alla sua causa concreta che, nelle Controparte_1 Parte_1 intenzioni delle parti per come desumibili dal portato contrattuale, era quella di offrire una copertura dai rischi inerenti alle oscillazioni dei tassi di interesse applicati sul contratto di mutuo stipulato nel medesimo periodo temporale. Secondo la definizione maggiormente in uso - adottata, peraltro, dalla in alcune sue delibere e CP_3 fatta proprio anche dalla CTU - lo swap è il contratto mediante il quale due parti si accordano per pagina 5 di 10 scambiarsi, in base a regole e formule prestabilite, dei flussi finanziari futuri il cui ammontare è determinato in relazione ad un valore sottostante: al termine, il contratto verrà normalmente eseguito mediante il pagamento del differenziale. In base al tipo di parametro o variabile di mercato preso in considerazione per determinare la natura dei flussi di cassa, che genera differenti combinazioni di contratti, si possono distinguere: swap su valute (currency swap), swap su merci (commodity swap); swap sul rischio di credito e swap su tassi di interesse. Per quel che interessa in questa sede, il contratto di swap su tassi di interessi - denominato anche interest rate swap o IRS - si configura allorquando le parti si accordano per scambiarsi i flussi di cassa che hanno natura di interessi, calcolati su un capitale di riferimento di un determinato ammontare (detto capitale “nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti), per tutta la durata del contratto. In altre parole, con tale contratto, le parti si impegnano a versare e a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi (ad esempio, il differenziale tra un tasso fisso ed uno variabile). Più nel dettaglio, un interest rate swap (IRS) è un contratto di swap in cui i pagamenti sono determinati sulla base di un tasso di interesse (in genere l'Euribor o il Libor). In tale contratto due parti (il cliente e la controparte bancaria) si impegnano a scambiarsi, a date fissate e per un arco temporale prestabilito, somme di denaro, quantificate applicando ad un dato importo di riferimento (detto capitale
“nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti), due diverse tipologie di tassi di interesse. Ciò posto, come già accennato, occorre indagare se, per come congegnato, il contratto in argomento adempisse effettivamente ad una funzione di copertura del rischio o “mascherasse” nella sostanza una operazione speculativa e, in particolare, se l'alea contrattuale non fosse propriamente bilaterale. Ebbene, a tal fine, appaiono pienamente condivisibili le osservazioni svolte dal consulente tecnico nominato dall'ufficio, dott.ssa . Persona_2
In particolare, l'ausiliare del giudice, nel rispondere ai quesiti formulati dal precedente Istruttore, ha evidenziato che:
“L'Interest Rate Option Cap è un contratto aleatorio a carattere speculativo se utilizzato autonomamente al solo scopo di scommettere sul futuro andamento dei tassi di interesse, ma, può diventare un valido strumento di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi se utilizzato per commutare la tipologia di rimborso applicato ad una passività: ad esempio un contratto stipulato contemporaneamente all'accensione di un mutuo a tasso variabile ed avente per nozionale il capitale del mutuo stesso non fa altro che commutare la tipologia del mutuo da tasso variabile in tasso fisso; che “confrontando le caratteristiche dello strumento derivato con quelle del debito sottostante (il contratto di mutuo fondiario del 16.06.2016, atto per notar , emerga una coerenza più che Per_1 sostanziale, un allineamento quasi perfetto, in quanto: • l'importo di riferimento iniziale dell'IRS coincide con il debito residuo del finanziamento alla data di stipula del derivato (Euro 1.050.947,67); • i valori del nozionale dell'IRS coincidono con quelli del debito residuo del finanziamento alle scadenze successive a quelle di stipula;
• la durata dell'IRS coincide con la durata residua del finanziamento, e quindi anche la scadenza finale coincide • la periodicità mensile è identica, e uguali sono le date di scadenza periodica;
• il parametro di riferimento è lo stesso (Euribor 3 mesi base 365)”. Analizzando le condizioni contrattuali rispetto alla dedotta funzione di copertura del rischio connesso alla variabilità del tasso di interesse del mutuo collegato, la CTU confermava che: “1. è presente l'indicazione del Mark to Market, a pag. 2 del modulo d'ordine6 (doc. 3 di parte attrice e doc. 11 di parte convenuta) 2. è presente una sintetica descrizione delle modalità di calcolo del Mark to Market pagina 6 di 10 del prodotto specifico, a pagg.
4-6 della Scheda Prodotto (doc.3 di parte attrice e doc.9 di parte convenuta);
3. Risultano esplicitati i costi associati all'operazione, a pag. 2 del modulo d'ordine (doc. 3 di parte attrice e doc. 11 di parte convenuta), sia in termini percentuali su base annua che in termini assoluti”. La CTU ha altresì provveduto “a verificare la correttezza dei valori percentuali ed assoluti indicati nel modulo d'ordine. Al fine di accertare la correttezza delle informazioni indicate in contratto, ha provveduto a stimare il Mart to Market del contratto derivato sulla base delle informazioni rilevabili dalle curve dei tassi osservabili alla data di decorrenza del contratto (08/11/18) estratte dal provider finanziario Bloomberg. In particolare, per la determinazione dei tassi forward, necessari per quantificare i flussi attesi ad ogni scadenza periodica, è stata impiegata la curva n. 201 di Bloomberg la quale riporta le quotazioni mid del tasso fisso swap, per diverse scadenze, che la controparte
“payer” deve pagare per ricevere in cambio il tasso Euribor 3 mesi in un Interest Rate Swap collateralizzato.” Mutuando le conclusioni svolte dalla CTUm pertanto, con la sottoscrizione del contratto in esame, parte attrice ha, sostanzialmente, definito con ragionevole certezza il costo del proprio indebitamento ad un livello pari al 3,514%11, ovverosia la somma del 2,70% (spread sul parametro da pagare sul finanziamento) e dello 0,814% (premio periodico per l'acquisto del Cap). Per poter avere la conferma che questo meccanismo avesse effettivamente luogo, e quindi l'operazione espletasse correttamente la funzione di copertura sin qui descritta, è stato poi verificata dalla CTU la correlazione fra le caratteristiche tecniche del derivato e quelle del debito sottostante accertando, come detto, come tra debito e derivato vi fosse un allineamento quasi perfetto “con l'unica differenza riscontrabile nella modalità di rilevazione del parametro di riferimento: nel finanziamento gli interessi sono calcolati sulla base della “media mensile delle quotazioni giornaliere dell'EURIBOR 3 MESI LETT.365 ….Ad ogni singolo mese di ammortamento e con decorrenza il primo giorno dello stesso sarà applicata la media del mese solare antecedente”, mentre la copertura acquistata tramite il contratto in esame prevede una rilevazione del parametro c.d. “puntuale”, cioè basata sul valore registrato in un singolo giorno, il secondo lavorativo antecedente la decorrenza del periodo. Questo disallineamento ha motivazioni prettamente tecniche, ed un'incidenza pressoché nulla sulla misura dei flussi, come si è provveduto a verificare, consentendo quindi di confermare l'allineamento sostanziale tra il contratto derivato ed il finanziamento sottostante”. La dott.ssa , poi, con motivazioni condivisibili, ha ritenuto che “Questo unico modesto Per_2 disallineamento, pertanto, non ha fatto venir meno la funzione di copertura, che può quindi dirsi senz'altro espletata, in quanto il risultato esposto nelle pagine precedenti (definizione di un costo complessivo sostanzialmente fisso e pari a 2,70% + 0,814% = 3,514%, fatti salvi arrotondamenti o modeste differenze) sarebbe stato raggiunto in qualsiasi condizione di mercato, quindi indipendentemente dalle oscillazioni dei tassi di interesse. Dall'analisi espletata ed in particolare dal confronto tra le condizioni tecnico-economiche del contratto derivato e quelle del contratto di mutuo, la scrivente ritiene che il contratto di I.R.S. offra una funzione di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi, seppur non perfetta stante il disallineamento riscontrato nelle modalità di rilevazione del tasso Euribor 3 mesi”. La CTU, nel constatare che durante il periodo di vigenza contrattuale (cioè sino alla estinzione anticipata del mutuo e del contratto IRS ad esso collegato) non si era mai verificato l'evento connesso alla funzione di copertura atteso che il tasso Euribor 3m era stato sempre negativo, ha comunque pagina 7 di 10 accertato gli effetti che avrebbe prodotto l'operazione in favore di parte attrice (al lordo del pagamento del premio) qualora fosse rimasta in essere atteso che, successivamente, il tasso era notevolmente aumentato, confermando la valenza della funzione di copertura. Ha infatti verificato che “nel momento in cui il rischio si fosse effettivamente verificato, l'operazione avrebbe generato dei flussi in favore della parte acquirente del Cap, tali da compensare i maggiori oneri provocati dall'aumento dei tassi” riassumendo tale ipotesi in una tabella a pag. 33 e evidenziando che lo scenario non sarebbe mutato neppure se si fosse preso a riferimento, nel contratto derivato, il medesimo tasso di interesse indicato nel mutuo. Conclusivamente si può quindi ritenete che vi è sostanziale coincidenza tra le condizioni dei due contratti e che, sulla base di tali elementi (coincidenza del nozionale, coincidenza del tasso di riferimento e coincidenza delle scadenze) ed alla luce della puntuale ricostruzione offerta dal consulente tecnico d'ufficio, può pervenirsi alla conclusione che il contratto di swap rispondeva effettivamente all'esigenza, avvertita dalla società attrice, di ottenere una copertura dal rischio dell'oscillazione dei tassi di interesse applicati sul contratto di mutuo. 4.1. Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda di nullità proposta da parte attrice deve essere rigettata, rispecchiando la struttura del contratto sottoscritto tra le parti la funzione economica - quella di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interessi applicabili al contratto di mutuo - che ad esso le parti medesime avevano conferito. 4.2. Per completezza di esposizione giova evidenziare che deve essere rigettata anche la domanda (invero principale) di annullamento del contratto in argomento per dolo determinante della convenuta e ciò per un duplice ordine di ragioni. Se da un lato, infatti, alla luce della documentazione in atti (in ragione della effettiva sovrapponibilità della funzione del contratto con le “aspettative” e le esigenze economiche della Società attrice per come evidenziate nella profilatura e nella documentazione precontrattuale), il contratto appare pienamente compatibile con le finalità e le conoscenze dichiarate dal contraente nel questionario per la profilazione del cliente, non può sottacersi come la prova offerta dalla parte attrice non sia divergente rispetto alla documentazione prodotta, atteso che il ruolo dei consulenti e l'esistenza stessa di tale figura interfacciante con la Banca nella trattativa precontrattuale appare conciliante con la effettiva stipula di un contratto che, di fatto, ha svolto la funzione concreta che le parti avevano interesse a stipulare, essendo stata esclusa la natura speculativa dell'IRS che, ovviamente, avrebbe inciso in misura diversa sulle eventuali ridotte conoscenze dei prodotti. Non può poi disconoscersi che la parte attrice, in disparte i rilievi circa la erroneità della profilatura e i rilievi circa la data certa, non ha contestato la sottoscrizione della documentazione prodotta dalla parte convenuta. Di conseguenza va rilevato che la parte attrice ha stipulato con la convenuta un accordo CP_1 normativo per la disciplina di derivati finanziari (v. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), un documento informativo generale (v. doc. 4)contenente la descrizione dei servizi di investimento prestati dalla le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati negoziati fuori dai mercati CP_1 regolamentati, i costi e gli oneri a carico dei clienti e, nell'ambito della profilatura (v. doc. 5) il contraente ha dichiarato quanto effettivamente allegato in fatto dalla nella comparsa di CP_1 costituzione sopra riportata. Sennonché, la società attrice ha sostenuto che la richiamata dichiarazione non riflettesse la reale condizione dell'investitore, il quale, al contrario, non possedeva affatto quella specifica esperienza e pagina 8 di 10 competenza in materia finanziaria che si trae dal documento. Alla luce di tali deduzioni, la società ha dedotto l'irrilevanza, ai fini in esame, della dichiarazione in questione. L'assunto non può essere condiviso. Deve ritenersi, infatti, che allorché l'investitore deduca che la dichiarazione sia stata resa inconsapevolmente o, comunque, senza adeguata cognizione di causa in ordine alle conseguenze che essa produce, resta salva la possibilità dell'investitore di provare non solo come tali requisiti non fossero esistenti, ma anche che di tale circostanza l'intermediario finanziario fosse consapevole, ovvero che egli fosse in possesso di dati ed elementi oggettivi atti a consentire una diversa valutazione. In altri termini, nel caso di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, grava su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente (cfr., ex pluribus, cass. n. 12138/2009). La Cliente, nel caso di specie, ha dichiarato di “essere a conoscenza che i derivati TC sono costruite sulle caratteristiche e sulle specifiche esigenze di copertura manifestateci in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari”. Tale dichiarazione è già stata resa dal Contraente alla Banca, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni Consob, con atto a parte”. Ed effettivamente, dalla documentazione prodotta dalla società convenuta risulta che, nella medesima data del 06/11/2018, il legale rappresentante della società attrice ha dichiarato di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari e tanto a prescindere dalla sua qualificazione di cliente al dettaglio da cui è discesa poi tutta la informativa successiva, anche con riferimento ai specifici ordini di acquisto, non disconosciuti dalla parte attrice.
4.5 Risulta infine dalla documentazione in atti (e non è in contestazione tra le parti) che in nel mese di novembre 2020, parte attrice aveva estinto anticipatamente il mutuo fondiario su cui l'operazione contestata espletava funzione di copertura dal rischio di aumento del parametro Euribor 3 mesi e che essendo venuta a mancare la passività sottostante l'operazione, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Quadro17, parte convenuta ha inviato a parte attrice la comunicazione (circostanza pacifica e non contestata) con cui la invitava a far pervenire indicazioni circa il destino del contratto di copertura, cioè se rimodularne le condizioni oppure estinguerla anticipatamente, avvertendo che in mancanza di riscontro la avrebbe provveduto ad estinguere anticipatamente il contratto, così come previsto CP_1 nell'Accordo Quadro, provvedendo poi, in assenza di riscontro, a estinguere il contratto, addebitandone a parte attrice il valore alla data di estinzione (3/02/2021). Del resto in tale contesto temporale la Società era certamente a conoscenza dell'esistenza del contratto per come rilevabile (oltre che dalla sottoscrizione della ricevuta copia) anche nel caso in cui fosse veritiero che copia del contratto fosse stata trasmessa solo nell'agosto 2020, in riscontro alla richiesta della Società attrice del 06.08.2020.
5. La domanda va pertanto rigettata. In ragione della particolare complessità, sotto il profilo finanziario e sotto il profilo giuridico (profilo quest'ultimo che ha dato vita a numerosi contrasti giurisprudenziali) sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio nei rapporti tra parte attrice e la banca convenuta.
pagina 9 di 10 La Società attrice deve però essere tenuta a sopportare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA le domande proposte;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico della attrice le spese di CTU.
Cosenza, 12/11/2025
Il Giudice
RO OM
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO OM ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3538/2021 promossa da:
, assistita dall'avv. MASCARO GAETANO, ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 suo studio sito in VIA PANEBIANCO, 177 COSENZA ATTRICE contro
, assistita dagli avv.ti ZITIELLO LUCA e MUSCO CARBONARO CP_1 BENEDETTA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'AVV. Claudio Francesco CLAUSI - VIA SCOLA, 3 COSENZA
CONVENUTA
OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025 in cui precisavano nei seguenti termini:
“L'avv. Mascaro insiste per l'ammissione delle residue richieste istruttorie e in ogni caso precisa le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 Cpc”
“L'avv. Clausi si oppone e precisa le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 Cp”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. La con atto di citazione notificato in data 05/10/2021 evocava in giudizio la Parte_1
innanzi l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta: I. in via principale, per i motivi esposti al paragrafo 3.1 del presente atto, dichiarare nullo il contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505, per mancanza di volontà ai sensi e per gli pagina 1 di 10 effetti del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c. ovvero, e in via gradata, annullarlo per vizio del consenso (dolo) invalidante, intervenuto al momento di formazione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c.; II. in via subordinata, per i motivi esposti al paragrafo 3.2 del presente atto, dichiarare nullo il contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505 per difetto, in concreto, della causa, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c. e per la non meritevolezza, in concreto, degli interessi perseguiti ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. condannando, in ogni caso, la Banca convenuta - per effetto dell'accoglimento della domanda principale ovvero di quella subordinata, come sopra proposte - alla restituzione, in favore della Società attrice, della somma di € 33.766,77 (= € 16.265,59 [pari al totale degli addebiti periodici] + € 17.501,18 [pari al valore finale di smobilizzo dell'operazione in derivati]) da quest'ultima versata in esecuzione del contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo, nonché al risarcimento, in favore della Società attrice, dei danni da quest'ultima sofferti e, in particolare, di quelli patrimoniali - pari a € 5.313,02 (di cui € 2.775,42, da maggiorare delle ulteriori somme che andranno a maturare, via via, fino al soddisfo, per la perdita di redditività, ed € 2.537,60 oltre interessi, a titolo di esborso sostenuto per la CTP) - nonché di quelli non patrimoniali, prudenzialmente quantificati in € 10.000,00, danni tutti da liquidarsi, eventualmente, nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; III. in via gradata, accertare e dichiarare, per i motivi esposti al paragrafo 3.3 del presente atto, con riferimento al contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505, la violazione, da parte della Banca convenuta, degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario e, per l'effetto, la sua responsabilità contrattuale per inadempimento, condannando
- per effetto dell'accoglimento di detta domanda - la Banca convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni subiti dalla Società attrice per la perdita dalla stessa subita, pari a: - € 33.766,77 (= € 16.265,59 [pari al totale degli addebiti periodici] + € 17.501,18 [pari al valore finale di smobilizzo dell'operazione in derivati]) versati in esecuzione del contratto Interest Rate Option Cap Premio Running, operazione n. 2018/0003505; - € 2.537,60 corrisposta dalla Società attrice al professionista incaricato della redazione della Relazione di CTP;
e per il mancato guadagno, pari a € 2.775,42, per la perdita di redditività, nonché per il pregiudizio non patrimoniale sofferto, prudenzialmente quantificato in € 10.000,00, il tutto da liquidarsi, eventualmente, nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. 1.1 A sostegno della propria domanda allegava che: era una società costituita nel 2011, attiva nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e avente per oggetto la gestione di bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie e ristoranti;
aveva intrattenuto rapporti bancari con la Filiale di Rende di e, in particolare, , il rapporto di c/c n. 2411345 e il rapporto di mutuo fondiario stipulato CP_1 con atto per Notar di Cosenza (Rep. n. 46601 - Racc. n. 24899) in data 16.06.2016; nell'anno Per_1 del 2020, l'Amministratore si era avveduta che, a decorrere dal 16.11.2018, la aveva proceduto CP_1 all'addebito periodico in conto corrente - con causale "Operazione su derivati [...]" - di somme pari, alla data del 30.06.2020 a complessivi € 12.392,81; aveva poi richiesto chiarimenti apprendendo che detti addebiti erano da ricondurre a un'operazione in derivati, risalente al mese di novembre 2018 e collegata al rapporto di mutuo fondiario intercorrente con la che con lettera del 06.08.2020 CP_1
l'amministratore richiedeva all'istituto di credito l'invio di copia integrale della documentazione relativa a detta operazione in derivati, richiesta poi riscontrata con trasmissione di copia della pagina 2 di 10 documentazione;
la Società aveva poi, in data 23.11.2020, provveduto a estinguere la posizione debitoria relativa al citato rapporto di mutuo fondiario e, pertanto, on comunicazione del 24.11.2020 la la informava dell'intervenuta “cessazione del legame di copertura tra DE TC e posizione
CP_1 oggetto di copertura”; aveva poi contestato alla l'invalidità e/o l'inefficacia dell'operazione; che
CP_1 aveva contestato l'operazione “contabile di estinzione del derivato n. 3505/2018”, relativa a un proprio presunto debito nei confronti della per € 17.176,00, derivante da recesso e/o risoluzione
CP_1 dell'operazione in argomento;
che aveva contestato, anche l'invito ricevuto dalla a costituire la
CP_1 provvista per l'addebito della somma di € 17.501,18 corrispondente al valore di smobilizzo dell'operazione, comprensivo del mark to market, dei costi di hedging e del mark up, calcolato in base a quanto previsto dal contratto relativo all'operazione in derivati;
solo in data 12.02.2021 la le
CP_1 trasmetteva copia del “Questionario MIFID per la profilazione del cliente”; che nella medesima data la nonostante la espressa diffida ricevuta addebitava in conto la somma di € 17.501,18 con valuta
CP_1
05.02.2021, provocando, per l'effetto, una scopertura sul conto corrente;
che aveva poi provveduto a sanare l'azzeramento del saldo negativo prodotto dall'illegittimo addebito della somma di € 17.501,18 con riserva espressa di ripetizione delle somme tutte addebitate sul conto in dipendenza dell'operazione in derivati;
che la somma pagata per l'operazione in derivati è pari a complessivi € 33.766,77 (= € 16.265,59 [pari al totale degli addebiti periodici] + € 17.501,18 [pari al valore finale di smobilizzo dell'operazione in derivati]; che a nulla era valsa ogni diffida stragiudiziale e che senza esito era stato, anche, il procedimento di mediazione iscritto al n. 197/2021 R.G. dell'Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Cosenza, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione della Banca convenuta.
1.2. Tanto premesso, ritenuto in diritta che il contratto derivato in questione fosse nullo e/o invalido per mancanza di accordo ovvero sua annullabilità per vizio del consenso (dolo) ovvero nullo per difetto, in concreto, della causa, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c. e per la non meritevolezza, in concreto, degli interessi perseguiti ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. e ritenuta in ogni caso, in capo alla una condotta violante gli obblighi informativi da parte dell'intermediario, CP_1 concludeva come sopra riportato.
2. Con comparsa tempestivamente depositata in data 23.12.2021si costituiva il giudizio la convenuta contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto, concludendo nei CP_1 seguenti termini: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso formulata, escludere o limitare il danno per le ragioni esposte in narrativa. 2.1. Nell'affermare la correttezza della propria condotta informativa precontrattuale e nell'esecuzione del contratto deduceva: che dopo circa due anni dalla conclusione di un preesistente contratto di mutuo prevedente un tasso di interesse variabile composto dallo spread del 2,7% maggiorato dell'Euribor 3M, la L.R. della Società attrice, Sig.ra manifestava al funzionario dedicato dipendente della Pt_2
Banca della Filiale di Rende, l'esigenza che l'oscillazione dei tassi di interesse non determinasse un'eccessiva onerosità del contratto di mutuo per la Società in caso di innalzamento del tasso Euribor 3 mesi;
che dopo dettagliata e analitica spiegazione alla cliente delle varie opzioni disponibili al fine di ottenere la ricercata copertura veniva convenuta una stipula di un contratto Interest Rate Option Cap;
che in data 6 novembre 2018 la Cliente sottoscriveva con il contratto quadro per la prestazione CP_1 dei servizi di investimento ed un contratto di consulenza e in tale occasione riceveva anche il pagina 3 di 10 documento generale di informativa che conteneva tutte le informazioni alla stessa dovute in forza della normativa di riferimento;
che in medesima data 6 novembre 2018 la al fine di meglio CP_1 individuare le esigenze della Società, procedeva a profilare Top Flight;
che all'atto della profilatura la Cliente, con specifico riferimento ai derivati TC, dichiarava di essere a conoscenza che “i derivati TC sono costruiti sulle caratteristiche e sulle specifiche esigenze di copertura manifestateci, non sono negoziati su mercati regolamentati e che, nel caso in cui dovesse venire meno l'oggetto della copertura sopra richiamata, automaticamente si trasformerebbero in operazioni speculative”; - di essere a conoscenza del funzionamento e degli effetti delle “opzioni di tipo standard acquistate”; - di aver
“effettuato operazioni di copertura attraverso una struttura di opzioni di tipo standard e/o attraverso la stipula di contratti a termine o scambio (swap)”; - di avere quale obiettivo la “ricerca di una protezione certa. Oltre a usufruire della protezione descritta nell'obiettivo precedente, intendo anche neutralizzare i movimenti avversi del mercato, senza sterilizzare quelli favorevoli, a fronte del pagamento del cosiddetto “premio” certo che rappresenta il costo della protezione. In quest'ultimo caso ricerco un accordo contrattuale volto a ottenere una garanzia di costo massimo/ricavo minimo prestabiliti, a fronte di un costo certo. Intendo contenere entro un limite predefinito il rischio residuo”; che in forza di tali dichiarazioni della cliente la appurava che un Interest Rate Option Cap era CP_1 effettivamente lo strumento finanziario necessario a per coprirsi dall'oscillazione del tasso Parte_1
Euribor 3 mesi di cui al contratto di mutuo e che in data 7 novembre 2018 la e CP_1 Parte_1 sottoscrivevano dunque l'“Accordo quadro per la disciplina delle operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter (TC) su tassi di interesse”, necessario per la conclusione dell'operazione; che successivamente la al fine di costruire l'operazione in maniera integralmente personalizzata CP_1 sulla base delle esigenze della Società, raccoglieva tutte le informazioni relative al contratto di mutuo a tasso variabile in relazione al quale la cliente necessitava di copertura, ivi incluso il relativo piano di ammortamento e, nell'ambito del servizio di consulenza prestato alla cliente, in esecuzione dell'Accordo Quadro, proponeva a l'acquisto di un Interest Rate Option CAP a Premio Parte_1
Running, ossia uno strumento finanziato derivato TC costruito sulle specifiche esigenze della Società, ovvero sulla base del contratto di mutuo a tasso variabile concluso con la fonte delle necessità di CP_1 copertura della cliente;
che in particolare il nozionale dell'Opzione, individuato in Euro 1.050.947,67, seguiva pedissequamente quello del contratto di mutuo per tutto il periodo di ammortamento e la stessa aveva la medesima durata del finanziamento, ossia fino al 16 giugno 2026: che a fronte di tale valutazione la in tempo utile prima del conferimento dell'ordine, consegnava alla cliente la CP_1 scheda prodotto relativa all'Opzione nonché il KID, ossia tutta l'informativa precontrattuale prevista dalla normativa di riferimento contenente una puntuale descrizione del prodotto, delle finalità ed obiettivi dello stesso, delle modalità di calcolo del fair value dello strumento finanziario, nonché i relativi costi e oneri, l'esemplificazione dei flussi finanziari e tutti i rischi connessi alla conclusione del DE oltre che fornire puntuali e dettagliate informazioni sulla natura e struttura dell'Opzione, sul suo livello di rischio, sui suoi scenari di performance e sui costi connessi;
che a seguito di tali informazioni, illustrate alla Cliente dal Funzionario della Banca, che rispondeva a tutte le domande svolte da in relazione alla prospettata operazione e in particolare la Cliente veniva informata Parte_1 che l'Opzione “offre una protezione certa, intesa come la possibilità di neutralizzare i movimenti avversi del mercato senza sterilizzare quelli favorevoli, a fronte del pagamento di un Premio di rateizzato che rappresenta il costo della protezione. Abbinando l'esposizione debitoria originale con l'acquisto del Cap a premio running, il Cliente mantiene l'indicizzazione a tasso variabile garantendosi pagina 4 di 10 un costo massimo complessivo dato dal Tasso di Esercizio, maggiorato dello spread creditizio e del prezzo rateizzato del Premio”; che a seguito di tale ampia e discussa informatica, in data 7 novembre 2018 la cliente disponeva l'ordine di acquisto dell'Opzione indicando le principali caratteristiche dell'operazione, ovvero quelle concordate con la sulla base delle esigenze di CP_1 Parte_1 acquistando dunque un'opzione a premio running decorrente dall'8 novembre 2018 fino al 16 giugno 2026, con nozionale di Euro 1.050.947,67 decrescente nel tempo sulla base del piano di ammortamento del mutuo. Il prezzo dell'opzione veniva fissato in 0,814% del nozionale e il tasso di esercizio dell'Euribor 3 mesi veniva pattuito allo 0%; che con tale contratto la a fronte dell'incasso del CP_1 premio, si impegnava a corrispondere a un tasso di interesse pari all'Euribor 3 mesi ogni Parte_1 qualvolta tale valore fosse stato superiore allo 0%, tutelando dunque la cliente dal previsto incremento dei tassi;
che a fronte del pagamento certo del premio, infatti, la cliente avrebbe pagato unicamente lo spread relativo al mutuo (ossia lo 2,7%), atteso che l'indicizzazione, in caso di tassi superiori allo 0, sarebbe stata annullata dai flussi generati dall'Opzione; che in sede di conferimento dell'ordine la cliente veniva puntualmente informata sul prezzo dell'Opzione; che erano espressamente indicati alla cliente, oltre che il costo totale, anche le sue componenti, ovvero i costi di hedging ed il mark up, costi che si andavano ad aggiungere al costo di mercato par dello strumento finanziario e che tali costi venivano indicati sia in termini percentuali che in termini assoluti: che veniva inoltre indicato alla cliente che il costo di recesso dall'investimento al momento della conclusione dell'operazione era pari ad Euro 1.653,76; che In forza dell'Opzione la cliente aveva pagato frazioni del premio per complessivi Euro 16.265,59 ma che poiché in data 23 novembre 2020 la Cliente estingueva anticipatamente il contratto di mutuo a tasso variabile il giorno successivo, la comunicava alla cliente che CP_1
l'estinzione del finanziamento aveva determinato la cessazione della funzione di copertura dell'Opzione, invitando la cliente a prendere contatti con la al fine di valutare il da farsi ma che CP_1 in assenza di indicazioni della cliente la in piena conformità alle condizioni contrattuali CP_1 espressamente accettate da procedeva ad estinguere l'Opzione in data 3 febbraio 2021 Parte_1 addebitando il costo di estinzione di Euro 17.176,00 a valere sul conto corrente della cliente.
2.2 Tanto premesso e allegato concludeva come sopra riportato.
3. Assegnati i termini di cui al previgente art. 183 VI comma Cpc, la causa veniva istruita mediante escussione di testi ( e di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 parte attrice e , di parte convenuta) e acquisizione di corposa documentazione. Veniva CP_2 poi disposta ed esperita CTU con conferimento dell'incarico alla Dott.ssa la quale Persona_2 depositava il proprio elaborato in data 14.11.2024. Delegata poi la decisione allo scrivete magistrato, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 Cpc, in ossequio dei quali le parti depositavano gli scritti conclusionali.
4. La domanda è fondata per le motivazioni che seguono. Tanto chiarito, occorre preliminarmente valutare se la struttura del contratto oggetto di giudizio (Interest Rate Option Cap Premio Running, Operazione n. 2018/0003505, intervenuto in data 7.11.2018 tra la e la società adempia alla sua causa concreta che, nelle Controparte_1 Parte_1 intenzioni delle parti per come desumibili dal portato contrattuale, era quella di offrire una copertura dai rischi inerenti alle oscillazioni dei tassi di interesse applicati sul contratto di mutuo stipulato nel medesimo periodo temporale. Secondo la definizione maggiormente in uso - adottata, peraltro, dalla in alcune sue delibere e CP_3 fatta proprio anche dalla CTU - lo swap è il contratto mediante il quale due parti si accordano per pagina 5 di 10 scambiarsi, in base a regole e formule prestabilite, dei flussi finanziari futuri il cui ammontare è determinato in relazione ad un valore sottostante: al termine, il contratto verrà normalmente eseguito mediante il pagamento del differenziale. In base al tipo di parametro o variabile di mercato preso in considerazione per determinare la natura dei flussi di cassa, che genera differenti combinazioni di contratti, si possono distinguere: swap su valute (currency swap), swap su merci (commodity swap); swap sul rischio di credito e swap su tassi di interesse. Per quel che interessa in questa sede, il contratto di swap su tassi di interessi - denominato anche interest rate swap o IRS - si configura allorquando le parti si accordano per scambiarsi i flussi di cassa che hanno natura di interessi, calcolati su un capitale di riferimento di un determinato ammontare (detto capitale “nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti), per tutta la durata del contratto. In altre parole, con tale contratto, le parti si impegnano a versare e a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi (ad esempio, il differenziale tra un tasso fisso ed uno variabile). Più nel dettaglio, un interest rate swap (IRS) è un contratto di swap in cui i pagamenti sono determinati sulla base di un tasso di interesse (in genere l'Euribor o il Libor). In tale contratto due parti (il cliente e la controparte bancaria) si impegnano a scambiarsi, a date fissate e per un arco temporale prestabilito, somme di denaro, quantificate applicando ad un dato importo di riferimento (detto capitale
“nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti), due diverse tipologie di tassi di interesse. Ciò posto, come già accennato, occorre indagare se, per come congegnato, il contratto in argomento adempisse effettivamente ad una funzione di copertura del rischio o “mascherasse” nella sostanza una operazione speculativa e, in particolare, se l'alea contrattuale non fosse propriamente bilaterale. Ebbene, a tal fine, appaiono pienamente condivisibili le osservazioni svolte dal consulente tecnico nominato dall'ufficio, dott.ssa . Persona_2
In particolare, l'ausiliare del giudice, nel rispondere ai quesiti formulati dal precedente Istruttore, ha evidenziato che:
“L'Interest Rate Option Cap è un contratto aleatorio a carattere speculativo se utilizzato autonomamente al solo scopo di scommettere sul futuro andamento dei tassi di interesse, ma, può diventare un valido strumento di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi se utilizzato per commutare la tipologia di rimborso applicato ad una passività: ad esempio un contratto stipulato contemporaneamente all'accensione di un mutuo a tasso variabile ed avente per nozionale il capitale del mutuo stesso non fa altro che commutare la tipologia del mutuo da tasso variabile in tasso fisso; che “confrontando le caratteristiche dello strumento derivato con quelle del debito sottostante (il contratto di mutuo fondiario del 16.06.2016, atto per notar , emerga una coerenza più che Per_1 sostanziale, un allineamento quasi perfetto, in quanto: • l'importo di riferimento iniziale dell'IRS coincide con il debito residuo del finanziamento alla data di stipula del derivato (Euro 1.050.947,67); • i valori del nozionale dell'IRS coincidono con quelli del debito residuo del finanziamento alle scadenze successive a quelle di stipula;
• la durata dell'IRS coincide con la durata residua del finanziamento, e quindi anche la scadenza finale coincide • la periodicità mensile è identica, e uguali sono le date di scadenza periodica;
• il parametro di riferimento è lo stesso (Euribor 3 mesi base 365)”. Analizzando le condizioni contrattuali rispetto alla dedotta funzione di copertura del rischio connesso alla variabilità del tasso di interesse del mutuo collegato, la CTU confermava che: “1. è presente l'indicazione del Mark to Market, a pag. 2 del modulo d'ordine6 (doc. 3 di parte attrice e doc. 11 di parte convenuta) 2. è presente una sintetica descrizione delle modalità di calcolo del Mark to Market pagina 6 di 10 del prodotto specifico, a pagg.
4-6 della Scheda Prodotto (doc.3 di parte attrice e doc.9 di parte convenuta);
3. Risultano esplicitati i costi associati all'operazione, a pag. 2 del modulo d'ordine (doc. 3 di parte attrice e doc. 11 di parte convenuta), sia in termini percentuali su base annua che in termini assoluti”. La CTU ha altresì provveduto “a verificare la correttezza dei valori percentuali ed assoluti indicati nel modulo d'ordine. Al fine di accertare la correttezza delle informazioni indicate in contratto, ha provveduto a stimare il Mart to Market del contratto derivato sulla base delle informazioni rilevabili dalle curve dei tassi osservabili alla data di decorrenza del contratto (08/11/18) estratte dal provider finanziario Bloomberg. In particolare, per la determinazione dei tassi forward, necessari per quantificare i flussi attesi ad ogni scadenza periodica, è stata impiegata la curva n. 201 di Bloomberg la quale riporta le quotazioni mid del tasso fisso swap, per diverse scadenze, che la controparte
“payer” deve pagare per ricevere in cambio il tasso Euribor 3 mesi in un Interest Rate Swap collateralizzato.” Mutuando le conclusioni svolte dalla CTUm pertanto, con la sottoscrizione del contratto in esame, parte attrice ha, sostanzialmente, definito con ragionevole certezza il costo del proprio indebitamento ad un livello pari al 3,514%11, ovverosia la somma del 2,70% (spread sul parametro da pagare sul finanziamento) e dello 0,814% (premio periodico per l'acquisto del Cap). Per poter avere la conferma che questo meccanismo avesse effettivamente luogo, e quindi l'operazione espletasse correttamente la funzione di copertura sin qui descritta, è stato poi verificata dalla CTU la correlazione fra le caratteristiche tecniche del derivato e quelle del debito sottostante accertando, come detto, come tra debito e derivato vi fosse un allineamento quasi perfetto “con l'unica differenza riscontrabile nella modalità di rilevazione del parametro di riferimento: nel finanziamento gli interessi sono calcolati sulla base della “media mensile delle quotazioni giornaliere dell'EURIBOR 3 MESI LETT.365 ….Ad ogni singolo mese di ammortamento e con decorrenza il primo giorno dello stesso sarà applicata la media del mese solare antecedente”, mentre la copertura acquistata tramite il contratto in esame prevede una rilevazione del parametro c.d. “puntuale”, cioè basata sul valore registrato in un singolo giorno, il secondo lavorativo antecedente la decorrenza del periodo. Questo disallineamento ha motivazioni prettamente tecniche, ed un'incidenza pressoché nulla sulla misura dei flussi, come si è provveduto a verificare, consentendo quindi di confermare l'allineamento sostanziale tra il contratto derivato ed il finanziamento sottostante”. La dott.ssa , poi, con motivazioni condivisibili, ha ritenuto che “Questo unico modesto Per_2 disallineamento, pertanto, non ha fatto venir meno la funzione di copertura, che può quindi dirsi senz'altro espletata, in quanto il risultato esposto nelle pagine precedenti (definizione di un costo complessivo sostanzialmente fisso e pari a 2,70% + 0,814% = 3,514%, fatti salvi arrotondamenti o modeste differenze) sarebbe stato raggiunto in qualsiasi condizione di mercato, quindi indipendentemente dalle oscillazioni dei tassi di interesse. Dall'analisi espletata ed in particolare dal confronto tra le condizioni tecnico-economiche del contratto derivato e quelle del contratto di mutuo, la scrivente ritiene che il contratto di I.R.S. offra una funzione di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi, seppur non perfetta stante il disallineamento riscontrato nelle modalità di rilevazione del tasso Euribor 3 mesi”. La CTU, nel constatare che durante il periodo di vigenza contrattuale (cioè sino alla estinzione anticipata del mutuo e del contratto IRS ad esso collegato) non si era mai verificato l'evento connesso alla funzione di copertura atteso che il tasso Euribor 3m era stato sempre negativo, ha comunque pagina 7 di 10 accertato gli effetti che avrebbe prodotto l'operazione in favore di parte attrice (al lordo del pagamento del premio) qualora fosse rimasta in essere atteso che, successivamente, il tasso era notevolmente aumentato, confermando la valenza della funzione di copertura. Ha infatti verificato che “nel momento in cui il rischio si fosse effettivamente verificato, l'operazione avrebbe generato dei flussi in favore della parte acquirente del Cap, tali da compensare i maggiori oneri provocati dall'aumento dei tassi” riassumendo tale ipotesi in una tabella a pag. 33 e evidenziando che lo scenario non sarebbe mutato neppure se si fosse preso a riferimento, nel contratto derivato, il medesimo tasso di interesse indicato nel mutuo. Conclusivamente si può quindi ritenete che vi è sostanziale coincidenza tra le condizioni dei due contratti e che, sulla base di tali elementi (coincidenza del nozionale, coincidenza del tasso di riferimento e coincidenza delle scadenze) ed alla luce della puntuale ricostruzione offerta dal consulente tecnico d'ufficio, può pervenirsi alla conclusione che il contratto di swap rispondeva effettivamente all'esigenza, avvertita dalla società attrice, di ottenere una copertura dal rischio dell'oscillazione dei tassi di interesse applicati sul contratto di mutuo. 4.1. Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda di nullità proposta da parte attrice deve essere rigettata, rispecchiando la struttura del contratto sottoscritto tra le parti la funzione economica - quella di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interessi applicabili al contratto di mutuo - che ad esso le parti medesime avevano conferito. 4.2. Per completezza di esposizione giova evidenziare che deve essere rigettata anche la domanda (invero principale) di annullamento del contratto in argomento per dolo determinante della convenuta e ciò per un duplice ordine di ragioni. Se da un lato, infatti, alla luce della documentazione in atti (in ragione della effettiva sovrapponibilità della funzione del contratto con le “aspettative” e le esigenze economiche della Società attrice per come evidenziate nella profilatura e nella documentazione precontrattuale), il contratto appare pienamente compatibile con le finalità e le conoscenze dichiarate dal contraente nel questionario per la profilazione del cliente, non può sottacersi come la prova offerta dalla parte attrice non sia divergente rispetto alla documentazione prodotta, atteso che il ruolo dei consulenti e l'esistenza stessa di tale figura interfacciante con la Banca nella trattativa precontrattuale appare conciliante con la effettiva stipula di un contratto che, di fatto, ha svolto la funzione concreta che le parti avevano interesse a stipulare, essendo stata esclusa la natura speculativa dell'IRS che, ovviamente, avrebbe inciso in misura diversa sulle eventuali ridotte conoscenze dei prodotti. Non può poi disconoscersi che la parte attrice, in disparte i rilievi circa la erroneità della profilatura e i rilievi circa la data certa, non ha contestato la sottoscrizione della documentazione prodotta dalla parte convenuta. Di conseguenza va rilevato che la parte attrice ha stipulato con la convenuta un accordo CP_1 normativo per la disciplina di derivati finanziari (v. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), un documento informativo generale (v. doc. 4)contenente la descrizione dei servizi di investimento prestati dalla le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati negoziati fuori dai mercati CP_1 regolamentati, i costi e gli oneri a carico dei clienti e, nell'ambito della profilatura (v. doc. 5) il contraente ha dichiarato quanto effettivamente allegato in fatto dalla nella comparsa di CP_1 costituzione sopra riportata. Sennonché, la società attrice ha sostenuto che la richiamata dichiarazione non riflettesse la reale condizione dell'investitore, il quale, al contrario, non possedeva affatto quella specifica esperienza e pagina 8 di 10 competenza in materia finanziaria che si trae dal documento. Alla luce di tali deduzioni, la società ha dedotto l'irrilevanza, ai fini in esame, della dichiarazione in questione. L'assunto non può essere condiviso. Deve ritenersi, infatti, che allorché l'investitore deduca che la dichiarazione sia stata resa inconsapevolmente o, comunque, senza adeguata cognizione di causa in ordine alle conseguenze che essa produce, resta salva la possibilità dell'investitore di provare non solo come tali requisiti non fossero esistenti, ma anche che di tale circostanza l'intermediario finanziario fosse consapevole, ovvero che egli fosse in possesso di dati ed elementi oggettivi atti a consentire una diversa valutazione. In altri termini, nel caso di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, grava su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente (cfr., ex pluribus, cass. n. 12138/2009). La Cliente, nel caso di specie, ha dichiarato di “essere a conoscenza che i derivati TC sono costruite sulle caratteristiche e sulle specifiche esigenze di copertura manifestateci in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari”. Tale dichiarazione è già stata resa dal Contraente alla Banca, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni Consob, con atto a parte”. Ed effettivamente, dalla documentazione prodotta dalla società convenuta risulta che, nella medesima data del 06/11/2018, il legale rappresentante della società attrice ha dichiarato di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari e tanto a prescindere dalla sua qualificazione di cliente al dettaglio da cui è discesa poi tutta la informativa successiva, anche con riferimento ai specifici ordini di acquisto, non disconosciuti dalla parte attrice.
4.5 Risulta infine dalla documentazione in atti (e non è in contestazione tra le parti) che in nel mese di novembre 2020, parte attrice aveva estinto anticipatamente il mutuo fondiario su cui l'operazione contestata espletava funzione di copertura dal rischio di aumento del parametro Euribor 3 mesi e che essendo venuta a mancare la passività sottostante l'operazione, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Quadro17, parte convenuta ha inviato a parte attrice la comunicazione (circostanza pacifica e non contestata) con cui la invitava a far pervenire indicazioni circa il destino del contratto di copertura, cioè se rimodularne le condizioni oppure estinguerla anticipatamente, avvertendo che in mancanza di riscontro la avrebbe provveduto ad estinguere anticipatamente il contratto, così come previsto CP_1 nell'Accordo Quadro, provvedendo poi, in assenza di riscontro, a estinguere il contratto, addebitandone a parte attrice il valore alla data di estinzione (3/02/2021). Del resto in tale contesto temporale la Società era certamente a conoscenza dell'esistenza del contratto per come rilevabile (oltre che dalla sottoscrizione della ricevuta copia) anche nel caso in cui fosse veritiero che copia del contratto fosse stata trasmessa solo nell'agosto 2020, in riscontro alla richiesta della Società attrice del 06.08.2020.
5. La domanda va pertanto rigettata. In ragione della particolare complessità, sotto il profilo finanziario e sotto il profilo giuridico (profilo quest'ultimo che ha dato vita a numerosi contrasti giurisprudenziali) sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio nei rapporti tra parte attrice e la banca convenuta.
pagina 9 di 10 La Società attrice deve però essere tenuta a sopportare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA le domande proposte;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico della attrice le spese di CTU.
Cosenza, 12/11/2025
Il Giudice
RO OM
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