Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Martina, Parte_1
ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Paola Catalano, ricorrente;
oggetto: qualificazione
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 24.4.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, sulla premessa di aver ricevuto dall' in data 1.11.2012, l'incarico di medico convenzionato addetto al Servizio CP_1
Cont di Continuità Assistenziale;
di essere stato valutato dall'apposita commissione medica dell'
“non idoneo alle mansioni di guardia medica in modo definitivo” e ciò sin dal 30.1.2018; di essere stato conseguentemente assegnato presso il DSS di AN, ove, sin dal mese di febbraio
2018 e a tutt'oggi, svolge di fatto mansioni rientranti nel settore della Medicina dei Servizi, senza tuttavia percepire il corrispondente trattamento giuridico ed economico, comprensivo di rimborso delle spese di accesso, del premio annuale di retribuzione, del premio di collaborazione e del premio di operosità; di non aver, al contempo, percepito, a seguito di detta assegnazione, gli istituti accessori della retribuzione propri del medico di Continuità Aziendale, ovvero le indennità
“uso auto”, “attività festiva”, “attività gg. festivi DGR 1126/05”; sul duplice rilievo che “la condotta posta in essere dall' nei confronti dell'odierno ricorrente è penalizzante e CP_1 chiaramente discriminatoria” e che “nel caso di specie, l' motu proprio, ha di fatto Parte_2 operato una modifica dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi”; facendo leva sull'asserito diritto “all'inquadramento nel ruolo sanitario della “medicina dei servizi” e sul riconoscimento delle conseguenti differenze economiche” e, in ogni caso, sul diritto
“al riconoscimento di tutti gli istituti accessori previsti in favore dei medici di continuità
I. IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto del Dott. Parte_1 al riconoscimento, a far data dal mese di luglio 2014, all'inquadramento nel ruolo sanitario della
“Medicina dei Servizi” per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso;
- per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore Pt_2 del Dott. dell'importo complessivo pari ad € 114.885,11 (di cui € Parte_1
32.242,67 a titolo di TFR - “premio di operosità”), per il periodo dal mese di luglio 2014 al mese di gennaio 2023, come risulta dai conteggi uniti al presente ricorso e che si notificano unitamente allo stesso, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria al sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
nonché al pagamento dell'ulteriore somma per il periodo da febbraio 2023 sino alla data della decisione, da determinarsi sulla base dei predetti conteggi e sempre, ove occorra, a mezzo CTU contabile;
II. IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs.
81/2008, il diritto del Dott. a percepire, con decorrenza dal mese di Parte_1 luglio 2014, le indennità “uso auto”, “attività festiva” e “attività gg. festivi DGR 1126/05”, Con illegittimamente non più riconosciute al ricorrente, da parte della di a seguito dell'accertata CP_1 inidoneità alla mansione di Medico di Continuità Assistenziale;
- per l'effetto, condannare la in persona del Direttore Generale e legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Dott. Parte_1 dell'importo complessivo pari ad € 42.877,14, per il periodo dal mese di luglio 2014 al mese di gennaio
2023, come risulta dai conteggi uniti al presente ricorso e che si notificano unitamente allo stesso, ovvero
a quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria al sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
nonché al pagamento dell'ulteriore somma per il periodo da febbraio 2023 sino alla data della decisione, da determinarsi sulla base dei predetti conteggi e sempre, ove occorra, a mezzo CTU contabile
di costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie Pt_3 CP_1
(rilevando, in particolare, come “il contenuto dell'art. 74 ACN 2005 sia preclusivo al conferimento di nuovi incarichi nella medicina dei servizi e comunque alla possibilità di un nuovo inquadramento, così come richiesto da controparte”) e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'escussione di due testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. Come riepilogato da Cassazione civile sez. lav., 7.7.2021, n. 19327, “sin dall'istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale, risalente alla L. n. 833/1978, la disciplina del rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è stata configurata in termini di necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale. L'art. 48 ha a tal fine previsto che le convenzioni debbano essere conformi agli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con
Decreto del Presidente della Repubblica ed ha assicurato la necessaria conformazione agli stessi attraverso la previsione della nullità delle pattuizioni, individuali ed anche collettive, sottoscritte in contrasto con i richiamati accordi (commi 7 e 8)”.
Il D. Lgs. n. 502 del 1992, di riordino della disciplina in materia sanitaria ha ribadito, all'art. 8, il ruolo centrale dell'accordo collettivo, appunto, precisando che le suddette convenzioni devono essere conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, co. 4, L.n. 412/91, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
Il ruolo centrale degli accordi collettivi è stato, poi, confermato dal D.L. n. 81 del 2004, art. 2 nonies, secondo cui “il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 9 e successive modificazioni. Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 3”.
In siffatto contesto normativo, si colloca, dunque, l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 27 maggio 2009, che, appunto, regola “sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l'esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell'ambito e nell'interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi ai settori di: a) assistenza primaria;
b) continuità assistenziale;
c) medicina dei servizi territoriali;
d) emergenza sanitaria territoriale”.
Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, il succitato Accordo, dunque, regolamenta il trattamento giuridico ed economico del personale medico non già in maniera unitaria e omnicomprensiva, ma suddividendolo in quattro capi, corrispondenti ai diversi settori previsti dall'articolo 13, ossia: I) “assistenza primaria” (capo II artt. da 33 a 61); II) “continuità assistenziale - ex guardia medica” (capo III artt. da 62 a 73); III) “medicina dei servizi” (capo IV artt. da 74 a 90); IV) “emergenza sanitaria territoriale” (capo V, artt. da 91 a 100), prevedendo, per ciascuno dei settori in questione, una specifica indicazione dei compiti ed una specifica disciplina del trattamento economico, contenente distinti e precipui criteri retributivi ed indennitari.
Come anticipato in premessa, il ricorrente, sul presupposto di aver continuativamente svolto, di fatto e in via esclusiva, mansioni rientranti nella medicina dei servizi (anche se titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato), in via principale, invoca l'inquadramento nel ruolo sanitario di detto settore, con conseguente riconoscimento del diritto al corrispondente trattamento economico.
Tanto premesso, ritiene, tuttavia, questo giudice che le argomentazioni a fondamento della succitata domanda non siano condivisibili.
Dalle convergenti allegazioni delle parti, risulta pacificamente come il , in data Parte_1
30.1.2018, sia stato giudicato dalla Commissione di prima istanza del Collegio Medico “non idoneo permanentemente all'attività di medico di continuità assistenziale”, e come, in conseguenza di ciò, sia stato assegnato in via definitiva presso il Distretto Socio Sanitario di
AN, con incarico a 24 ore settimanali, poi modificato a 38 ore settimanali con
Cont provvedimento del direttore del DSS del 26.2.2018 e successiva delibera del DG dell' di del 4.6.2018. CP_1
Come specificatamente evidenziato nelle precitate delibere, l'assegnazione in parola si conforma alle previsioni di cui alle previsioni di cui all'art. 36 dell'Accordo Integrativo
Regionale del 23.03.2005, il cui testo giova, qui, richiamare: “
1. Il medico incaricato a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale può richiedere all'Azienda di appartenenza
l'accertamento dello stato di non idoneità alla specifica mansione.
2. Al medico riconosciuto inidoneo alla mansione specifica viene affiata una nuova mansione nell'ambito di quelle inerenti Cont il proprio incarico.
3. Al fine dell'applicazione di quanto definito al comma 2, il individua gli incarichi per i quali non è richiesto lo svolgimento di turni in postazioni di continuità assistenziale.
4. Ai fini del controllo regionale, l'Azienda trasmette agli uffici competenti dell'assessorato le determinazioni assunte di cui al comma 3”.
Dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'amministrazione convenuta, a tale ultimo riguardo, traspare, poi, come il Comitato Permanente Aziendale (CPA), nella seduta del 27.10.2010, abbia segnatamente individuato le aree di attività presso cui assegnare i medici inabili nei termini di cui punto 1 del Verbale n. 5/2010 in atti, ove, segnatamente, si legge: “... si propongono al Comitato quattro aree di attività, in ordine di Par priorità: attività presso i T, attività presso i PP.SS dei PP.OO. in orario diurno, attività presso l'Hospice, attività in ambito distrettuale qualora vi sia una specifica richiesta del
Direttore del Distretto”.
In ragione di quanto sin qui evidenziato, è, dunque, da ritenere che l'attività disimpegnata dal presso il DSS di AN (nei termini risultanti dal convergente contributo di Parte_1
conoscenza offerto dai testimoni escussi) sia, in ogni caso, riconducibile all'area delle “attività in ambito distrettuale” e, quindi, all'alveo delle mansioni “inerenti il proprio incarico” (di continuità assistenziale), legittimamente attribuibili al medico riconosciuto inidoneo alla mansione specifica, così come individuate dal precitato CPA, in conformità alle previsioni dell'AIR all'epoca vigente.
Dovendosi, in altri termini, ricondurre le prestazioni lavorative di cui trattasi all'incarico di medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale ricoperto dal , è Parte_1
correlativamente da escludere che, per il rapporto di lavoro in convenzione che viene in rilievo, possa operare la disciplina contrattuale (con il corrispondente trattamento giuridico ed economico) valevole per il personale medico appartenente al diverso settore della medicina dei servizi.
Fermo quanto precede, la domanda proposta in via principale dalla parte ricorrente, presupponendo “l'inquadramento (del ) nel ruolo sanitario della medicina dei Parte_1 servizi”, risulterebbe, ad ogni buon conto, priva di sbocco, anche sotto altro concorrente profilo.
Allo svolgimento di fatto (addotto dal ricorrente) di mansioni rientranti nella c.d. medicina dei servizi non, potrebbe, infatti, in ogni caso, conseguire il conferimento di un incarico nel
Contr settore in questione, laddove l'art. 74, co. 2, dell' , in senso preclusivo, prevede che “ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis del D. Lgs. n. 502/92, come modificato dal D. Lgs. n. 517/1993 e successive normative, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo citato, le
Aziende utilizzano ad esaurimento i medici incaricati a tempo indeterminato nelle attività di medicina dei servizi, già disciplinate dal capo II del DPR n. 218/92, e i medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5 comma 4 dell'allegato N al DPR n. 484 del 1996. Per questi vale il presente Accordo”, senza, quindi, possibilità di attingere a medici operanti in differenti settori (e quindi anche a quelli operanti, come nel caso del , nel settore della Parte_1
Continuità Assistenziale), trattandosi, appunto, di ruolo ad esaurimento.
Né vi è modo di addivenire ad una diversa conclusione in relazione alle previsioni di cui al
D. Lgs. n. 216/03 richiamate nel ricorso, o, più in generale, in relazione alla clausola di cui all'art. 36 Cost., ove si consideri che, secondo il costante orientamento Suprema Corte, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione (Cassazione civile, sez. lav., 5.12.2018, n. 31502), con il corollario che sono ad esso inapplicabili le disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (così, è stata esclusa l'applicabilità del disposto dell'art. 36 Cost., in tema di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente ai rapporti di lavoro subordinato;
cfr. proprio in relazione proprio ai medici in regime di convenzione: Cass. n. 10168 del 2004, Cass. n. 531 del
1998 e Cass. n. 11057 del 1992).
Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea volta a conseguire il trattamento economico e giuridico spettante al medico convenzionato con incarico nel settore della medicina dei servizi non può, quindi, che essere disattesa.
Facendo leva sulle previsioni di cui all'art. 72 dell'ACN e all'art. 39 dell'AIR sopra citati, il ha, in via subordinata, rivendicato il diritto a percepire, le indennità “uso auto”, Parte_1
“attività festiva” e “attività gg. festivi DGR”, ovvero gli istituti accessori previsti dai succitati testi negoziali in favore dei medici di continuità assistenziale, (ma) non più corrispostigli a decorrere dal mese di luglio 2014, ovvero a far data dalla sua assegnazione presso il DSS di AN.
Quanto alla c.d. indennità “uso auto”, l'art. 72 c. 2 dell' specificatamente prevede CP_3 che “qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un rimborso forfetario pari al costo di un litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo”.
Trattandosi di un emolumento che è imprescindibilmente correlato alla necessità di avvalersi dell'automezzo per l'espletamento dell'incarico in convenzione (tanto che si giustifica proprio in rapporto all'aggravio derivante dall'utilizzo di un proprio automezzo, in luogo del mezzo di servizio che l'azienda avrebbe dovuto assicurare) e dovendosi, al contempo, rilevare come il sia stato pacificamente esonerato (sin dal luglio 2014) dallo svolgimento Parte_1 delle mansioni di guardia medica e, quindi, dagli interventi domiciliari e territoriali di cui all'art. Contr 67 dello tesso , la cui effettuazione, appunto, postula l'impiego dell'automezzo, è giocoforza da escludere che l'emolumento medesimo possa nel caso competergli.
Ciò con la puntualizzazione che il mancato riconoscimento dell'indennità in parola non si correla, come prospettato nel ricorso, ad una (eventualmente illegittima) modificazione unilaterale dei contenuti normativi ed economici degli accordi collettivi di riferimento, quanto piuttosto si concreta nel risultato della verifica (del tutto legittima) della applicabilità della clausola negoziale alla specifica ipotesi che viene in rilievo. Ad una diversa conclusione si deve invece pervenire con riferimento alla parte della domanda che involge le indennità di cui al precitato art. 39, dell'AIR.
Ai sensi di detta ultima disposizione “
1. Annualmente ogni costituisce il fondo Parte_5
aziendale per il finanziamento del programma dell'attività di Continuità Assistenziale.
2. Il fondo di cui al comma precedente è costituito: … 3. Le Aziende nell'ambito delle risorse di cui al comma precedente assicurano prioritariamente:
A) l'aggiornamento del compenso per i periodi a tariffa maggiorata nella misura di €. 3,00, che comporta una indennità complessiva di € 7,00 per ogni ora effettuata nei seguenti periodi: -
Dal 24 dicembre al 7 gennaio;
- Dal 1 febbraio al 15 febbraio;
- Dalla domenica delle Palme al
Lunedì dell'Angelo; - Dal 15 luglio al 21 agosto.
B) l'indennità prefestiva e festiva prevista dalla DGR 1126/05”.
Come può evincersi dal tenore letterale delle disposizioni dappresso virgolettate, le indennità di cui alle precitate lettere A) e B) sono riconosciute al personale addetto all'attività di
Continuità Assistenziale (al cui novero il , per quanto anzidetto, è da ricondurre), Parte_1
senza ulteriori specificazioni che presuppongano lo svolgimento di particolari compiti o attività, che allo stesso possano risultate inibiti;
sicché, in altri termini, non vi è modo di Parte_1
Cont individuare alcuna specifica ragione che ne giustifichi la mancata erogazione da parte dell' allorché sia stata, in ogni caso, espletata attività lavorativa in giornate ricadenti nei suddetti archi temporali o in giornate festive e/o prefestive.
A fronte di quanto precede, la parte ricorrente ha sviluppato il calcolo degli importi assertivamente spettanti in relazione ai titoli in questione, per un verso, moltiplicando il valore fisso unitario di euro 7,00 per le ore effettuate nei periodi indicati nella succitata lettera A (come, mese per mese, riportate nei prospetti acclusi al ricorso); per altro verso, moltiplicando le ore di attività svolte dalle ore 20.00 di ciascun giorno prefestivo alle ore 8.00 di ciascun giorno immediatamente successivo al festivo, per la maggiorazione tariffaria di euro 1.00 lordi, sì da determinare le relative competenze per un ammontare complessivo di euro 18.096,00 (in relazione all'arco temporale compreso fra il mese di luglio 2014 e il mese di gennaio 2023).
Ciò posto, in difetto di specifiche contestazioni promananti dalla parte convenuta, tanto con riferimento agli importi dei singoli moltiplicatori che vengono in rilievo, quanto con riferimento al numero delle ore di lavoro del , utilizzate per le relative operazioni di Parte_1
moltiplicazione, quanto ancora, sulla correttezza della metodologia di calcolo e dei risultati con essa ottenuti, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente possono, inoltre, essere validamente posti a fondamento della quantificazione degli emolumenti in questione, in assenza di indicazioni su differenti importi su cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere (e ciò a maggior ragione ove si consideri che l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo, ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato;
cfr. Cass. n.
10116/2015; conf. Cass. 29236/2017; inoltre, secondo Cass. “l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione”, in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del
2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate;
Cass. n. 83 del 2003”).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, è, in conclusione, da riconoscere il diritto del a percepire, con decorrenza da luglio 2014, le indennità Parte_1
“attività festive” e “attività gg. festivi DGR 1126/05”, in relazione alle ore di lavoro effettuate dal 24 dicembre al 7 gennaio, dal 1 febbraio al 15 febbraio, dalla domenica delle Palme al
Lunedì dell'Angelo, dal 15 luglio al 21 agosto di ciascun anno, nonché in relazione alle ore di attività svolte dalle ore 20.00 di ciascun giorno prefestivo, alle ore 8.00, di ciascun giorno immediatamente successivo al festivo ex DGR n. 1126/05, con conseguente condanna dell'
[...]
al pagamento dei relativi importi che si determinano (in relazione e limitatamente Pt_2 all'arco temporale luglio 2014-gennaio 2013) in euro 18.096,00, oltre agli interessi legali decorrenti, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione dei diritti al soddisfo.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte convenuta nei termini di cui al dispositivo (determinandosi il valore della controversia secondo il criterio del c.d. decisum).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta da , con Parte_1
ricorso depositato il 24.4.2023, nei confronti di così provvede: accoglie la domanda CP_1 attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, con decorrenza luglio 2014, le indennità “attività festive” e “attività gg. festivi DGR 1126/05”, in relazione alle ore di lavoro effettuate dal 24 dicembre al 7 gennaio, dal 1 febbraio al 15 febbraio, dalla domenica delle Palme al Lunedì dell'Angelo, dal 15 luglio al 21 agosto di ciascun anno, nonché in relazione alle ore di attività svolte dalle ore 20.00 di ciascun giorno prefestivo, alle ore 8.00, di ciascun giorno immediatamente successivo al festivo ex DGR n. 1126/05, condanna l' al pagamento dei relativi importi in favore del (importi che, in Parte_2 Parte_1 relazione e limitatamente all'arco temporale luglio 2014-gennaio 2013, si determinano in euro
18.096,00), oltre agli interessi legali decorrenti, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione dei diritti al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1
che liquida in euro 2.800,00, oltre al rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 15 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma