Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/06/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RG 99/2024 PU – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE P_ Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale della Spezia
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
- dott.ssa Diana Brusacà presidente
- dott. Gabriele Giovanni Gaggioli giudice
- dott.ssa Giulia Marozzi giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 99/2024 promosso da nei confronti di Parte_2
Controparte_2 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2 sentite le parti all'udienza del 20.05.2025, nella quale
[...]
ha aderito all'istanza della ricorrente;
CP_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
1
ritenuto che
versi effettivamente in stato Controparte_2 di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'ingente ammontare dei debiti risultante dai bilanci depositati in rapporto ai ricavi, specialmente negli anni 2022 e 2023 e dall'elenco debiti al 31.10.2024, allegato dal ricorrente al ricorso per la concessione del termine ex art. 44 CCII (concesso, prorogato ed entro il quale non veniva poi presentato dal ricorrente il piano e l'ulteriore documentazione); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di P_
; Parte_1 nomina la dott.ssa Giulia Marozzi Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e NA sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
pag. 2 di 5 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15.10.2025 ad ore 12.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui pag. 3 di 5 all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso, alla Spezia, nella camera di consiglio del 19.05.2025
Il Giudice estensore
Giulia Marozzi
pag. 4 di 5 La Presidente
Diana Brusacà
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