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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel./istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4976 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 19.2.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonio Magliocca (c.f.: ), domiciliatario in C.F._2
Caserta, alla via Ricciardi n. 8; appellante
E
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaia De Stefano (c.f.: ) e dall'avv. C.F._3
Corrado Fiorelli (c.f.: ), domiciliatario in Caserta, alla via L. C.F._4
Ricciardelli n. 52;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1339/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 26.4.2021, nel proc. di primo grado n.618/2019 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore dell'indennizzo di € 7.500,00 per il patito furto della propria autovettura (CITROEN C3 tg ES
1 146 SG, assicurata, anche per l'evento “furto” totale o parziale, con polizza n. 267063729, intestata a perpetrato, ad opera di ignoti, in data 12/13.07.2017; Parte_2
dedusse di aver sporto regolare denuncia ai CC di Caserta in data 14.7.2017 alle ore 13,41 e di aver tempestivamente denunciato il furto anche all'istituto assicurativo, senza ottenere riscontro neanche ai successivi solleciti (del 26.2.2018 e del 17.4.2018).
Si costituì ritualmente in giudizio il convenuto istituto assicurativo che contestò l'effettivo accadimento del sinistro ed in particolare l'orario del presunto furto, dichiarato dall'attore con modalità diverse finanche nella denuncia ai CC, che era stata corretta/rettificata (vi era, infatti, una divergenza tra la prima indicazione di una sosta di 24 ore e poi di 36); espose che non era dato sapere se la macchina fosse regolarmente parcheggiata o in sosta temporanea, peraltro in un luogo (Napoli via Terracina vicino al cimitero) distante dalla residenza del proprietario
(Caserta); che era singolare la denuncia del furto sporta non nella immediatezza del fatto;
che il mezzo era provvisto di dispositivo satellitare Viasat, che aveva registrato una serie di urti al mezzo nelle date 12-13 luglio 2017; che, ai sensi dell'art. 145 – bis della l. annuale sulla concorrenza (n. 124 del 2017), le risultanze dell'indicato dispositivo avevano valore di piena prova nei giudizi civili, salva la prova di controparte sul suo malfunzionamento o su eventuali manomissioni;
che l'attore, nella denuncia ai militi, aveva dichiarato di avere ricevuto svariate telefonate dalla centrale operativa Viasat, ma che aveva autorizzato la centrale stessa a chiudere l'allarme perché l'auto era nella disponibilità della madre;
che le incertezze e le divergenze erano tante e tali da non comprovare affatto la veridicità dell'accaduto; che già in passato l'attore aveva denunciato due tentativi di furto;
che dopo soli 10 giorni dalla denuncia di furto, l'attore era stato finanche coinvolto in un sinistro mentre era a bordo dell'auto sostitutiva.
Tanto premesso in fatto, eccepì la convenuta, per quel che rileva in questa fase di appello, il difetto di prova dell'evento assicurato e la sproporzione del risarcimento richiesto;
chiese le conseguenti declaratorie, vinte le spese.
Nei concessi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'attore depositò solo la memoria n. 1 e non articolò prove orali (che non erano state articolate neppure in citazione). La causa, solo documentalmente istruita, è stata decisa all'esito di discussione orale ex art. 281 - sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.4.2021, con sentenza n. 1330 di rigetto di ogni domanda e di condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
2.055,00 oltre spese generali, iva e cpa. A sostegno della decisione di rigetto il Tribunale ha posto, in prima battuta, l'omessa produzione del contratto di assicurazione, richiesto ad probationem, che era onere dell'attore depositare e che era necessario al fine di verificare
2 anche le condizioni contrattuali;
in ogni caso, il Tribunale ha aggiunto che, pur volendo ritenere non contestato il rapporto assicurativo, l'attore non aveva dato la prova dell'evento assicurato, insufficiente essendo il mero contenuto delle dichiarazioni rese unilateralmente dall'assicurato alle autorità nella denuncia di furto.
Avverso questa sentenza ha proposto appello con atto ritualmente Parte_1
notificato, affidato ad un primo ed articolato motivo con il quale censura la sentenza per contraddittorietà, insufficienza, genericità della motivazione. In particolare, si duole l'appellante: a) dell'omesso esame del contratto assicurativo che, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, era stato regolarmente depositato;
b) dell'omesso esame di ulteriori documenti depositati a corredo della comparsa conclusionale;
c) del malgoverno delle istanze istruttorie sulla ritenuta mancanza di prova del furto, di contro sufficientemente sostenuto dalla documentazione prodotta in primo grado (il contratto di assicurazione;
la denuncia di furto;
il certificato di proprietà del mezzo), con la precisazione che la rettifica dell'orario del furto contenuta nella denuncia ai CC era conseguente ad un mero errore di battitura.
Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non indica “il criterio per la liquidazione” delle spese di lite indicate in dispositivo.
Tanto premesso, formulata previa istanza di ammissione di prove orali, capitolate nell'atto di appello e da considerarsi indispensabili ai fini della decisione, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, la condanna dell'istituto al pagamento dell'invocato indennizzo, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito l'istituto assicurativo appellato, con comparsa depositata in data 8.2.2022 per l'udienza del 28.2.2022, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per difetto di forma ex art. 342 c.p.c. e di rigettarlo comunque nel merito, vinte le spese.
2.Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellante, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c.
L'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare;
ha indicato con chiarezza le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado;
ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze da cui deriva la violazione di legge;
ha sottoposto ad una critica sufficientemente specifica le circostanze che imporrebbero una diversa decisione.
Il rispetto del contenuto motivazionale prescritto va, peraltro, interpretato, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità reso a sezioni unite, nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
3 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass. SS.UU. 27199/2017; in epoca più recente le sezioni unite della Corte di Cass., ord.
3641/2022, hanno ribadito medesimo principio).
3. Sulle istanze istruttorie.
Le prove orali, articolate solo nell'atto di appello e volte a dimostrare il furto del mezzo, sono inammissibili. In primo grado nessuna prova orale è stata articolata in citazione;
non è stata depositata alcuna memoria ex art. 183 co 6 n. 2; nessuna prova orale è stata richiesta a verbale dall'attore.
Peraltro, l'appellante invoca l'applicabilità del requisito della indispensabilità della prova ai fini della decisione, previsto nel vecchio testo dell'art. 354, co. 3 c.p.c. non applicabile ratione temporis. Il vecchio testo, quanto al giudizio di appello, così recitava: Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo [Che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] Che la parte di mostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
L'inciso in parentesi quadra (che faceva salva la indispensabilità) è stato soppresso con D.L.
22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143. Le parole "e non possono essere prodotti nuovi documenti" e "o produrli" sono state aggiunte con l. 18 giugno 2009, n. 69.
Come risulta chiaramente disposto al terzo comma, applicabile ratione temporis, nel giudizio di appello è stata definitivamente esclusa l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, salva l'ipotesi, rimasta immutata, di una rimessione in termini, nella specie non sussistente e neppure mai prospettata. Dalla riforma del 2012, l'unica attività istruttoria che potrà svolgersi nei processi civili di appello con rito ordinario sarà l'assunzione di prove costituende e precostituite, che la richiedente dimostri di non aver potuto assumere in primo grado per causa di essa non imputabile (ovviamente deve trattarsi di prove nuove, mai richieste in primo grado, non di prove richieste e non ammesse;
i nuovi documenti, a cui si fa riferimento sempre al terzo comma, sono quelli non prodotti in primo grado).
Nessun elemento nei termini richiesti è stato prospettato, essendo ancorata la richiesta al requisito della indispensabilità, non applicabile ratione temporis.
4 4. Il primo motivo di appello, sull'omesso esame di documenti prodotti e malgoverno delle risultanze istruttorie, è infondato e va rigettato.
4.1- Ha ragione l'appellante a censurare la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto prodotto il contratto di assicurazione, che, invece, era stato ritualmente prodotto a corredo della citazione, seppur malamente indicizzato (file “iscrizione Flagiello”), il che fa comprendere i motivi dell'omesso esame;
tuttavia, il Tribunale ha motivato in termini di rigetto della domanda anche laddove considerato incontestato il rapporto assicurativo.
4.2- La motivazione assorbente - e condivisibile – contenuta nella sentenza è riferibile, infatti, alla assenza di prova dell'evento assicurato, ovverosia dell'effettivo verificarsi del furto, in presenza di vibrante contestazione da parte della convenuta sul punto. In sentenza si legge: l'attore non ha fornito alcuna prova in merito alla verificazione del sinistro né ha articolato prove sulla predetta circostanza;
il Tribunale ha poi ritenuto del tutto insufficiente allo scopo la sola denuncia di sinistro.
4.3- L'istituto assicurativo, sin dal momento della costituzione, ha tempestivamente contestato il furto e l'orario in cui sarebbe avvenuto;
ha evidenziato il contenuto incerto delle denunce di furto ai CC, rettificate nell'orario; ha evidenziato gli “urti” al mezzo rilevati nelle ore di interesse, registrati dal dispositivo Viasat installato sul veicolo, ed ha sottolineato il contenuto delle conversazioni e le risposte dell'attore agli avvisi della centrale operativa, evenienze queste ultime mai adeguatamente contestate.
4.4- Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il furto è fatto costitutivo dell'indennizzo e come tale era onere dell'attore fornirne prova rigorosa, nel caso in esame non fornita.
Sulla distribuzione dell'onere della prova del furto in capo al danneggiato nelle domande di indennizzo, la giurisprudenza è concorde. Particolarmente chiara sul punto è Cassazione civile sez. III, sentenza del 21/12/2017, n.30656: “In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro”.
4.5- Ai fini della prova del furto, parte attrice ha depositato in primo grado, tempestivamente, la denuncia di furto ai CC, la denuncia all'istituto assicurativo, il contratto di assicurazione, il certificato di proprietà del mezzo (tutti documenti contenuti nel medesimo file “iscrizione
Flagiello” che in primo grado non è stato visionato): si evidenzia che si tratta di documenti
5 che, ad eccezione del contratto, erano, comunque, stati già prodotti in primo grado dall'istituto assicurativo e che il giudice ha vagliato, come desumibile dalla lettura della sentenza.
4.6- Tardivamente, a corredo della memoria conclusionale, l'attore ha poi depositato della corrispondenza intercorsa con l'istituto assicurativo: oltre a trattarsi di produzione inammissibile, perché tardiva, la stessa non è idonea allo scopo, poiché contiene solo i motivi per i quali l'istituto ha negato l'indennizzo.
4.7- A fronte di contestazioni specifiche della Compagnia, la denuncia di furto, in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria sufficiente a comprovare la verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1935/2003; sul rigetto della domanda di indennizzo in assenza di prova concreta e puntuale dell'avvenuto furto, vedi anche Corte di Appello di Roma, sezione IV civile, sentenza 1744/2022; vedi anche Cass. civ., sez. VI-3, ord., 7 novembre 2022, n. 32637: la mera denuncia penale relativa al furto di una vettura inserita nella flotta destinata ai clienti non è sufficiente per ottenere il corrispondente indennizzo dalla compagnia assicurativa).
4.8- Poiché in primo grado non sono stati forniti elementi di prova sufficienti in ordine al denunciato furto e non sono state articolate tempestivamente prove orali;
considerata inammissibile la prova orale chiesta solo nel presente grado di appello, il motivo va rigettato.
5.Con il secondo motivo è stato autonomamente impugnato il capo sulle spese di lite per omessa indicazione dei criteri di liquidazione.
Anche tale secondo motivo non ha pregio.
5.1- Al di là della genericità della doglianza, non estesa neppure alla indicazione degli elementi essenziali per la eventuale rideterminazione del compenso (Cass. 2018 n. 11827), in concreto il Tribunale ha liquidato i compensi di difesa nel giusto scaglione e nei valori minimi, come appresso si specificherà.
5.2- La giurisprudenza di legittimità ha esposto che “la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi [rectius non va al di sotto], rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità” (Cass. 2024 n. 33642).
Inoltre, solo “In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti,
6 ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata” (Cass. 2023, n. 22762); nel caso in esame non vi è alcuna nota spese.
5.3- In ogni caso, la liquidazione finale contenuta in sentenza (compensi per € 2.055,00), sia pur nei minimi, come accennato, e nel giusto scaglione (in ragione del valore della domanda),
è sicuramente congrua tenendo conto della non particolare complessità della questione, dell'assenza di istruttoria orale, dell'attività effettivamente svolta (si sono svolte solo n. 3 udienze;
sono state depositate solo sola memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e note conclusive per la discussione orale) e della forma semplificata della decisione.
L'appello va, dunque, rigettato.
6.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi - in ragione dell'impegno difensivo prestato, della non particolare complessità della causa e delle questioni trattate - e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo di € 567,00 per la fase di studio, di €
461,00 per la fase introduttiva, di € 461,00 per la trattazione (€ 922,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria)
e di € 956,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 2.445,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.4.2025.
7 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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