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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. AN OS, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 2261/2018, avente ad oggetto: azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., vertente
TRA
, CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato AN Dente, con Studio in alla via G.V. Pt_1
Quaranta nr. 5, giusta procura in calce alla citazione;
ATTORE
E
( , CP_1 C.F._2 CP_2
( ) e C.F._3 Controparte_3
( , rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata a C.F._4
margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Antonio Di Donato presso il cui Studio, sito in alla Via AN Manzo n. 15, elettivamente Pt_1
domiciliano;
CONVENUTI
1 Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio e esponendo: CP_1 CP_2 Controparte_3
- che con decreto di giudizio immediato, emesso dal G.I.P presso il
Tribunale di Salerno in data 29.12.11, veniva tratto a giudizio innanzi al
Tribunale di Salerno, in composizione Collegiale, per i reati previsti dagli articoli 600 bis, comma 2, c.p. e 609 octies c.p., nell'ambito del procedimento penale N. 11227/2009 R.G.N.R.;
- che, al fine di riparare il presunto danno cagionato alla vittima,
[...]
odierna convenuta, ed ottenere benefici derivanti dall'essersi CP_1
adoperato per ridurre le conseguenze dannose del fatto, in virtù del combinato disposto degli articoli 2043 cc e 185 c.p., in data 24 febbraio
2012, in qualità di presunto debitore da fatto illecito, faceva pervenire alla predetta un'offerta reale per euro 12.000,00, anche per CP_1
ottenere, in caso di condanna, dell'attenuante specifica prevista dall'articolo 62 n. 6 del codice penale, norma che prevede una concreta diminuzione di pena nel caso in cui il reo si sia adoperato, prima del giudizio, ad eliminare, o almeno ad attenuare gli effetti della propria condotta;
- che tale elargizione veniva effettuata attraverso assegno circolare non trasferibile, notificato tramite ufficiale giudiziario, emesso dalla Banca
Popolare di Bari in ciata 24 febbraio 2012, N. 60-01226896-02. L'offerta
2 veniva accettata da con rilascio di apposita quietanza CP_1
liberatoria;
- che, in pari data e per le medesime esigenze processuali, il sig. Pt_1
presentava a e , in qualità di genitori della CP_2 Controparte_3 [...]
(all'epoca dei fatti minorenne), offerta reale di euro 1.500,00, a CP_1
mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi dalla banca popolare di
Bari in data 24 febbraio 2012, rispettivamente n. 40-02159420-12 e n. 40-
02159421-00;
- che entrambi i genitori accettavano l'offerta e provvedevano a rilasciare quietanza liberatoria all'istante;
- che, esaurita la fase dibattimentale, con sentenza depositata in data
10.05.2014 il Tribunale di Salerno assolveva il sig. , dai Pt_1 Pt_1
reati a lui ascritti perché ritenuto il fatto di cui all'art, 609 octies c.p. non sussistente, "stante l'inattendibilità delle dichiarazioni della
[...]
; CP_1
- che l'istante veniva assolto anche per il reato previsto dall'art 600 bis,
comma 2, c.p., "essendosi egli limitato ad assistere alla consumazione di
rapporti sessuali tra la ed il suo fidanzato. La mera CP_1
presenza del (a tali consumazioni) non è sufficiente a ritenere Pt_1
integrati quegli atti sessuali voliti dalla legge".
1.1. Deduceva che, stante l'assoluzione, ed i genitori della CP_1
stessa aveva ricevuto, ingiustamente, un'elargizione poi rivelatasi non dovuta, poiché carente di causa;
nell'offerta reale l'attore, all'epoca imputato, aveva sottolineato che pur essendo innocente effettuava l'elargizione per beneficiare dell'attenuante prevista dal 62 n.6 del c.p.,
3 per ottenere, cioè, lo sconto di pena previsto, in caso di condanna per essersi adoperato per eliminare o attenuare le conseguenze dannose della propria condotta.
1.2. Chiedeva, pertanto, di accertare l'insussistenza di obblighi risarcitori e di condannare i convenuti alla restituzione di quanto indebitamente percepito ex art. 2041 c.c., oltre interessi e spese di giudizio, essendo state vane le richieste di ripetizione dell'indebito, avanzate per le vie brevi e formalmente con note del difensore.
2. Con comparsa di risposta di costituivano e CP_1 CP_2
, insistendo per il rigetto delle domande attoree per Controparte_3
infondatezza, con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
2.1. Evidenziavano che le elargizioni erano state effettuate dal Pt_1
spontaneamente per usufruire dei benefici processuali e che, in ogni caso,
l'accettazione delle somme aveva rappresentato una transazione, avendo essi convenuti rinunciato ad ogni azione, non avendo altro da pretendere.
3. La causa veniva quindi riassegnata allo scrivente magistrato e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.06.2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. La domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'insussistenza di obblighi risarcitori – qualificabile quale azione di accertamento negativo – è fondata.
4 2. E' circostanza pacifica e documentata che è stato Parte_1
assolto dalle ipotesi di reato formulate ai suoi danni nel processo penale indicato in atti avente quale persona offesa, tra gli altri, . Persona_1
3. Gli stessi convenuti, del resto, hanno dato atto dell'accordo transattivo intercorso a tacitazione di ogni pregiudizio.
4. La domanda formulata dall'attore e volta ad ottenere la restituzione delle somme oggetto dell'offerta reale ex art. 2041 c.c. e 62 n. 6 c.p., è invece infondata e va rigettata.
4.1. In via preliminare non si ritiene che sia rispettata la regola della sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c., atteso che non risulta proposta in giudizio la diversa azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.,
esperibile anche laddove si ritenga che la causa giustificativa dell'esborso
– inizialmente sussistente – sia poi venuta meno.
5. In ogni caso, anche a volerne ritenere la proponibilità, la domanda è
infondata.
L'art. 2041 c.c. pone come elementi costitutivi, a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento, l'incremento patrimoniale di un soggetto correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro,
nonché il fatto che il detto arricchimento sia privo di una causa legittima.
5.1. Nella specie, come da allegazione dell'attore, la prestazione asserita come ingiustificata rappresentava, in realtà, lo strumento per ottenere la riduzione della sanzione penale per l'ipotesi di condanna.
Del resto, la ragione “giustificatrice” alla base della concessione dell'attenuante de qua, è da rinvenirsi non solo nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa ma anche nel rilievo che il
5 risarcimento del danno prima del giudizio rappresenti comunque una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, dunque, della sua minore pericolosità sociale.
5.2. Non da ultimo, quanto rappresentato dai convenuti, ossia che l'accettazione delle somme ha comunque determinato un'acquiescenza delle persone offese rispetto alle pretese risarcitorie, ha trovato riscontro dalla documentazione acquisita: nelle quietanze, difatti, le persone offese dichiarano di accettare le somme ricevute a tacitazione di ogni profilo di danno (cft. allegati n.1,2,3 alla citazione).
6. Le spese di lite possono compensarsi considerato l'accoglimento solo parziale delle domande attoree e la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza, Parte_2
in parziale accoglimento delle stesse:
1. accerta e dichiara che non sussiste alcun obbligo risarcitorio gravante sull'attore in favore dei convenuti;
2. rigetta l'azione di arricchimento senza causa;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 18.11.2025
Il giudice
AN OS
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. AN OS, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 2261/2018, avente ad oggetto: azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., vertente
TRA
, CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato AN Dente, con Studio in alla via G.V. Pt_1
Quaranta nr. 5, giusta procura in calce alla citazione;
ATTORE
E
( , CP_1 C.F._2 CP_2
( ) e C.F._3 Controparte_3
( , rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata a C.F._4
margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Antonio Di Donato presso il cui Studio, sito in alla Via AN Manzo n. 15, elettivamente Pt_1
domiciliano;
CONVENUTI
1 Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio e esponendo: CP_1 CP_2 Controparte_3
- che con decreto di giudizio immediato, emesso dal G.I.P presso il
Tribunale di Salerno in data 29.12.11, veniva tratto a giudizio innanzi al
Tribunale di Salerno, in composizione Collegiale, per i reati previsti dagli articoli 600 bis, comma 2, c.p. e 609 octies c.p., nell'ambito del procedimento penale N. 11227/2009 R.G.N.R.;
- che, al fine di riparare il presunto danno cagionato alla vittima,
[...]
odierna convenuta, ed ottenere benefici derivanti dall'essersi CP_1
adoperato per ridurre le conseguenze dannose del fatto, in virtù del combinato disposto degli articoli 2043 cc e 185 c.p., in data 24 febbraio
2012, in qualità di presunto debitore da fatto illecito, faceva pervenire alla predetta un'offerta reale per euro 12.000,00, anche per CP_1
ottenere, in caso di condanna, dell'attenuante specifica prevista dall'articolo 62 n. 6 del codice penale, norma che prevede una concreta diminuzione di pena nel caso in cui il reo si sia adoperato, prima del giudizio, ad eliminare, o almeno ad attenuare gli effetti della propria condotta;
- che tale elargizione veniva effettuata attraverso assegno circolare non trasferibile, notificato tramite ufficiale giudiziario, emesso dalla Banca
Popolare di Bari in ciata 24 febbraio 2012, N. 60-01226896-02. L'offerta
2 veniva accettata da con rilascio di apposita quietanza CP_1
liberatoria;
- che, in pari data e per le medesime esigenze processuali, il sig. Pt_1
presentava a e , in qualità di genitori della CP_2 Controparte_3 [...]
(all'epoca dei fatti minorenne), offerta reale di euro 1.500,00, a CP_1
mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi dalla banca popolare di
Bari in data 24 febbraio 2012, rispettivamente n. 40-02159420-12 e n. 40-
02159421-00;
- che entrambi i genitori accettavano l'offerta e provvedevano a rilasciare quietanza liberatoria all'istante;
- che, esaurita la fase dibattimentale, con sentenza depositata in data
10.05.2014 il Tribunale di Salerno assolveva il sig. , dai Pt_1 Pt_1
reati a lui ascritti perché ritenuto il fatto di cui all'art, 609 octies c.p. non sussistente, "stante l'inattendibilità delle dichiarazioni della
[...]
; CP_1
- che l'istante veniva assolto anche per il reato previsto dall'art 600 bis,
comma 2, c.p., "essendosi egli limitato ad assistere alla consumazione di
rapporti sessuali tra la ed il suo fidanzato. La mera CP_1
presenza del (a tali consumazioni) non è sufficiente a ritenere Pt_1
integrati quegli atti sessuali voliti dalla legge".
1.1. Deduceva che, stante l'assoluzione, ed i genitori della CP_1
stessa aveva ricevuto, ingiustamente, un'elargizione poi rivelatasi non dovuta, poiché carente di causa;
nell'offerta reale l'attore, all'epoca imputato, aveva sottolineato che pur essendo innocente effettuava l'elargizione per beneficiare dell'attenuante prevista dal 62 n.6 del c.p.,
3 per ottenere, cioè, lo sconto di pena previsto, in caso di condanna per essersi adoperato per eliminare o attenuare le conseguenze dannose della propria condotta.
1.2. Chiedeva, pertanto, di accertare l'insussistenza di obblighi risarcitori e di condannare i convenuti alla restituzione di quanto indebitamente percepito ex art. 2041 c.c., oltre interessi e spese di giudizio, essendo state vane le richieste di ripetizione dell'indebito, avanzate per le vie brevi e formalmente con note del difensore.
2. Con comparsa di risposta di costituivano e CP_1 CP_2
, insistendo per il rigetto delle domande attoree per Controparte_3
infondatezza, con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
2.1. Evidenziavano che le elargizioni erano state effettuate dal Pt_1
spontaneamente per usufruire dei benefici processuali e che, in ogni caso,
l'accettazione delle somme aveva rappresentato una transazione, avendo essi convenuti rinunciato ad ogni azione, non avendo altro da pretendere.
3. La causa veniva quindi riassegnata allo scrivente magistrato e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.06.2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. La domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'insussistenza di obblighi risarcitori – qualificabile quale azione di accertamento negativo – è fondata.
4 2. E' circostanza pacifica e documentata che è stato Parte_1
assolto dalle ipotesi di reato formulate ai suoi danni nel processo penale indicato in atti avente quale persona offesa, tra gli altri, . Persona_1
3. Gli stessi convenuti, del resto, hanno dato atto dell'accordo transattivo intercorso a tacitazione di ogni pregiudizio.
4. La domanda formulata dall'attore e volta ad ottenere la restituzione delle somme oggetto dell'offerta reale ex art. 2041 c.c. e 62 n. 6 c.p., è invece infondata e va rigettata.
4.1. In via preliminare non si ritiene che sia rispettata la regola della sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c., atteso che non risulta proposta in giudizio la diversa azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.,
esperibile anche laddove si ritenga che la causa giustificativa dell'esborso
– inizialmente sussistente – sia poi venuta meno.
5. In ogni caso, anche a volerne ritenere la proponibilità, la domanda è
infondata.
L'art. 2041 c.c. pone come elementi costitutivi, a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento, l'incremento patrimoniale di un soggetto correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro,
nonché il fatto che il detto arricchimento sia privo di una causa legittima.
5.1. Nella specie, come da allegazione dell'attore, la prestazione asserita come ingiustificata rappresentava, in realtà, lo strumento per ottenere la riduzione della sanzione penale per l'ipotesi di condanna.
Del resto, la ragione “giustificatrice” alla base della concessione dell'attenuante de qua, è da rinvenirsi non solo nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa ma anche nel rilievo che il
5 risarcimento del danno prima del giudizio rappresenti comunque una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, dunque, della sua minore pericolosità sociale.
5.2. Non da ultimo, quanto rappresentato dai convenuti, ossia che l'accettazione delle somme ha comunque determinato un'acquiescenza delle persone offese rispetto alle pretese risarcitorie, ha trovato riscontro dalla documentazione acquisita: nelle quietanze, difatti, le persone offese dichiarano di accettare le somme ricevute a tacitazione di ogni profilo di danno (cft. allegati n.1,2,3 alla citazione).
6. Le spese di lite possono compensarsi considerato l'accoglimento solo parziale delle domande attoree e la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza, Parte_2
in parziale accoglimento delle stesse:
1. accerta e dichiara che non sussiste alcun obbligo risarcitorio gravante sull'attore in favore dei convenuti;
2. rigetta l'azione di arricchimento senza causa;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 18.11.2025
Il giudice
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