Articolo 4 della Legge 11 dicembre 1980, n. 862
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 gennaio 1981
Art. 4.
L' articolo 790 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Durata. - Le licenze di cui all'articolo 788 hanno la durata da tre a cinque anni.
Dette licenze sono revocabili prima della loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarita' della documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza".
Entrata in vigore il 6 gennaio 1981