CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2953/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2953 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.06.2025 e vertente
T R A
in breve (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Massimo Micheli e Francesco Dell'Orso
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Vito Bellini e dagli
Avv.ti Maria Luisa Bellini e Giuseppe Graziosi
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellata incidentale:
r.g. n. 2953/2021 1 Con riferimento all'appello principale) “IN VIA PRINCIPALE in parziale riforma della sentenza n. 6429/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione II
Civile, Giudice Unico Dott. Claudio Patruno, il 14.04.2021, pubblicata il successivo
15.04.2021 e mai notificata, all'esito del processo recante N.R.G. 82138/2015, in particolare dei Capi nn. 2 e 3 del Dispositivo, per le motivazioni che tutte precedono:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità – comunque dichiararne l'integrale rigetto – della domanda riconvenzionale dispiegata in primo grado dalla attrice in opposizione, avverso l'Ordinanza ingiuntiva n. 8/2015 emessa dall'ex , odierna Parte_3
appellante ex RD 639/1910, onde ottenere il riconoscimento della Parte_2
remunerazione delle prestazioni effettuate oltre il “tetto di spesa” o budget fissato dalla negli anni dal 2004 al 2008, da opporre in giudiziale compensazione Parte_4
dell'importo chiesto a rimborso dall' , poi con la su Parte_3 Parte_2
menzionata ingiunzione, per remunerazioni indebitamente erogate, nella misura di circa Euro 2.400.000;
b) accertare e dichiarare ulteriormente che l'ammissibilità di tale compensazione condurrebbe all'abnorme e antigiuridica conclusione per cui un grave inadempimento, sia contrattuale che rispetto a cogenti disposizioni, scaturenti vuoi da atti di fonte primaria vuoi da provvedimenti amministrativi generali, anziché essere sanzionato, verrebbe “premiato” dalla dedotta compensazione, peraltro in assenza di qualsiasi disposizione normativa o pattizia, ma anzi in presenza di contrarie disposizioni normative e pattizie;
con gravissimi effetti di destabilizzazione dell'intero sistema;
c) confermare in ogni altra sua parte la sentenza impugnata, in particolare con riguardo alla condanna della in persona del l.r.p.t., al pagamento di Controparte_1
tutte le somme – per sorte capitale ed interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo – a suo tempo alla stessa ingiunte dalla citata Ordinanza n. 8/2015 emessa dall'ex – odierna appellante – ai sensi e per gli effetti del Parte_3 Parte_2
R.D. 639/1910 e succ. mod. ed integrazioni.
Con vittoria di spese e compensi forensi dei due gradi di giudizio.
Con riferimento all'appello incidentale) “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Roma, contrariis reiectis, previo accoglimento dell'appello principale interposto dalla
e giuste conclusioni nello stesso rassegnate, rigettare l'appello incidentale Parte_2
per come proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con l'accoglimento sul punto – anche per il caso di riforma della sentenza gravata – delle conclusioni
r.g. n. 2953/2021 2 rassegnate in primo grado dalla nella comparsa di costituzione e Parte_5
risposta, indi precisate dalla quale ente successore universale nel foglio di Parte_2
precisazione delle conclusioni per l'udienza del 24 giugno 2020.
Vinte spese e compensi del grado”.
Per l'appellata – appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- respingere l'appello principale proposto dall' confermando la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha condiviso le conclusioni del CTU, dott.ssa , e Per_1
per l'effetto accogliere l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiuntiva, dando atto che gli interventi per cui è causa sono stati correttamente classificati con il DRG 063, annullando conseguentemente l'ordinanza ingiuntiva opposta;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare altresì la sentenza di primo grado Parte nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la avesse dato prova dell'effettivo pagamento di tutti i ricoveri classificati con il DRG 063, e per l'effetto accogliere
l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiuntiva, annullando l'ordinanza ingiuntiva opposta;
- in ogni caso senza alcun riconoscimento di importi superiori al valore del budget attribuito per ciascun anno;
-con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1
l'allora , l'attuale , in breve Controparte_2 Parte_1 [...]
in forza della legge regionale n. 17/2015 e del D.P.C.A. n. Pt_2 Parte_4
606 del 30.12.2015, per opporsi all'ordinanza ingiuntiva n. 8/2015 emessa ex R.D.
r.g. n. 2953/2021 3 639/1910 per l'importo di € 2.397.193,68, a titolo di somme indebitamente fatturate e remunerate alla suddetta per prestazioni sanitarie erogate CP_1
Parte negli anni 2004 - 2008, che, all'esito di controlli interni eseguiti dalla stessa erano risultate illegittime e non avrebbero potuto esser poste a carico del SSN perché codificate secondo il DRG 063 (“interventi su orecchi, bocca, naso e gola”), mentre in realtà erano riconducibili a piccoli interventi odontostomatologici, ed ha proposto nel contempo domanda riconvenzionale Parte subordinata al riconoscimento della pretesa creditoria dell per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dello stesso importo portato dall'ordinanza ingiuntiva opposta a titolo di remunerazione per i ricoveri erogati negli anni 2005 – 2008 rimasti impagati in ragione dell'incapienza del budget attribuitole dalla . Parte_4
Il giudizio, nel quale si è costituita l' che ha instato per il rigetto Parte_2
dell'opposizione all'ordinanza ingiuntiva e per il rigetto della domanda riconvenzionale, è stato istruito anche attraverso CTU medico legale volta a verificare la correttezza delle valutazioni effettuate in ordine alla riconducibilità al codice DRG 063 delle prestazioni sanitarie oggetto di circa 600 tra cartelle cliniche e schede di dimissione e CTU contabile volta ad accertare il valore delle prestazioni regolarmente effettuate dalla struttura privata negli anni 2005 - 2008
e non remunerate in quanto rese al di fuori del budget assegnato dalla Pt_4
.
[...]
Il Tribunale adito, con sentenza n. 6429/2021, pubblicata il 15.04.2021 e non notificata, ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiuntiva, condannando al pagamento del relativo importo oltre ulteriori Controparte_1
interessi maturati dalla notifica dell'ordinanza ed ha nel contempo anche accolto la domanda riconvenzionale di compensazione della somma dovuta con le somme spettanti a titolo di corrispettivo dei ricoveri erogati dal 2005 al 2008 rimasti all'epoca privi di remunerazione per superamento del limite di budget.
Ad avviso del Tribunale, l'opposizione all'ordinanza ingiuntiva è infondata perché: (i) sono legittimi nonostante il positivo espletamento dei controlli annuali eseguiti ai sensi della DGR Lazio n. 1178/2003 i controlli interni Parte effettuati dall' sulle singole prestazioni, in esito ai quali i medici revisori avevano riscontrato che i dati riportati nelle 586 cartelle cliniche esaminate non r.g. n. 2953/2021 4 recavano traccia di tutte quelle attività necessarie e preliminari a quelli che dovevano essere veri e propri interventi chirurgici, che dovevano invece essere obbligatoriamente riportate;
(ii) la mancanza di una valutazione clinico strumentale preliminare, di documentazione radiologica pre e post intervento e delle specifiche anestesiologiche indispensabili e la ricorrenza in quasi tutte le cartelle cliniche esaminate della medesima diagnosi di entrata, “atrofia cresta alveolare”, inducono a ritenere che erano state spacciate come prestazioni qualificate con il DRG 063 banali operazioni di innesto protesi dentarie che non potevano essere poste a carico del SSN e per le quali peraltro Controparte_1
non aveva conseguito l'accreditamento; (iii) era documentato l'avvenuto Parte pagamento di dette prestazioni da parte dell' mentre non Controparte_1
aveva fornito alcuna dimostrazione di una diversa imputazione di dette fatture.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
poggia invece sulle risultanze della CTU contabile, che ha CP_1
evidenziato come nel periodo 2004 – 2008 detta struttura sanitaria avesse Parte effettuato prestazioni validate dall' ma non remunerate per effetto del vincolo di budget per complessivi € 8.194.829,64 e sulla considerazione che il riconoscimento del credito portato dall'ordinanza ingiuntiva aveva generato una sopravvenienza attiva di budget che consente di remunerare le prestazioni sino alla concorrenza dell'importo portato da detta ordinanza. In merito Parte all'eccezione di litispendenza sollevata dall' (pendeva dinanzi al Tribunale di Roma tra le stesse parti il procedimento n. RG 24584/2013, definito con sentenza n. 558/2018, avente ad oggetto il pagamento delle stesse somme pretese in compensazione da , il Tribunale ha osservato come Controparte_1
la presente domanda riconvenzionale non fosse volta ad ottenere la remunerazione di prestazioni che superavano i vincoli di budget ma il riconoscimento di una sopravvenienza attiva di budget che non poteva non remunerare sia pure in parte i ricoveri erogati negli stessi anni.
2. La ha tempestivamente appellato la sentenza nella parte in Parte_2
cui ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata proposta da
[...]
per i seguenti motivi: CP_1
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1243 c.c. e degli artt. 8quinquies comma 2 lett. d) e 8sexies commi 1, 2 e 3 D.L.vo 502/1992, per l'ineludibilità e r.g. n. 2953/2021 5 l'invalicabilità del limite di budget fissato dalla in ragione del Parte_4
rispetto dell'equilibrio economico e finanziario programmato e per la conseguente impossibilità di compensare giudizialmente due crediti, uno dei quali, quello relativo alla remunerazione delle prestazioni eseguite extrabudget, non solo non esigibile ma nemmeno mai sorto, al contrario del credito Parte restitutorio dell per il pagamento oggettivamente indebito di prestazioni illegittimamente qualificate dalla struttura sanitaria. Ad avviso dell'appellante, che menziona a sostegno della propria tesi la coeva sentenza del Tribunale di
Roma n. 6209/2021 che si era pronunciata tra le stesse parti in analoga vertenza, la non esigibilità del credito azionato da discende anche dalla Controparte_1
rinuncia che la stessa ha formulato alla remunerazione delle prestazioni CP_1
extra budget attraverso la sottoscrizione anno per anno degli accordi di budget ex art. 8quinquies D.L.vo n. 502/1992;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere reso il Tribunale sulla domanda riconvenzionale spiegata da una motivazione apparente, ritenendo che il solo Controparte_1
fatto di avere effettuato prestazioni sanitarie in assenza di una previsione legislativa (nazionale o regionale) o di un provvedimento amministrativo regionale consentisse di aggirare la normativa vincolistica in tema di tetti di spesa, e contraddittoria, per avere da un lato riconosciuto che la condotta della struttura privata si ponesse ai limiti del dolo contrattuale e della truffa e per avere dall'altro, con l'accoglimento della riconvenzionale, avallato un effetto di scardinamento dell'intero sistema dell'accreditamento con il SSN, non avendo il mancato rispetto del vincolo di spesa più alcuna conseguenza economica sulla struttura accreditata che potrebbe sempre contare, in caso di erogazione di prestazioni non conformi, sul recupero del mancato pagamento delle attività extra budget.
3. In data 21.07.2021 si è tempestivamente costituita Controparte_1
che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale e ne ha comunque invocato il rigetto per la sua infondatezza, proponendo altresì appello incidentale ed invocando la riforma della sentenza appellata:
1) nella parte in cui ha qualificato come interventi odontoiatrici non riferibili alla DRG 063 gli interventi riportati nelle cartelle cliniche che invece il CTU
r.g. n. 2953/2021 6 medico legale aveva ritenuto di poter ascrivere a quella classificazione in ragione della loro complessità, disattendendo così le risultanze della CTU sulla base di mere deduzioni, sollevate peraltro tardivamente dall' Parte_2
senza considerare che all'ausiliario non era stato richiesto di verificare la compatibilità intrinseca delle annotazioni contenute nelle cartelle cliniche ma di verificare, sulla base degli atti, se le prestazioni sanitarie, come descritte nelle cartelle, fossero state o meno correttamente individuate, tenendo presenti le professionalità mediche intervenute, le metodiche sanitarie seguite ed ogni ulteriore elemento ricavabile dalla documentazione clinica;
2) nella parte in cui ha ritenuto che l' avesse fornito prova del Parte_2
pagamento di tutti gli interventi classificati con DRG 063 effettuati nel periodo
2004 – 2008, mentre ha in realtà documentato di avere pagato alla in CP_1
quel periodo l'intero budget attribuito dalla Regione, circostanza che non dimostra il pagamento di tutti i ricoveri portanti l'indicata classificazione, alcuni dei quali avrebbero potuto essere non remunerati per l'incapienza del budget, spettando all'Ente pagatore e non alla di dover dimostrare CP_1
l'imputazione dei pagamenti.
4. I motivi dell'appello incidentale, che investono l'opposizione all'ordinanza ingiuntiva, hanno indubbiamente rilievo pregiudiziale rispetto all'esame dei motivi dell'appello principale.
Il primo motivo è senz'altro infondato.
Innanzitutto, occorre ribadire che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale la Corte non intende discostarsi, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice, il quale può legittimamente disattenderle soltanto però attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere reso dall'ausiliario (v., Cass. n. 200/2021, Cass. n. 28043/2021, Cass. n.
30733/2017).
r.g. n. 2953/2021 7 Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover dissentire dalle conclusioni alle quali era giunto il suo ausiliario, indicando che nelle 586 cartelle cliniche di cui si discute mancavano la valutazione clinico strumentale preliminare che di regola conduce alla proposta di intervento specialistico, la documentazione radiologica pre e post intervento da cui possa desumersi l'entità della ricostruzione e le specifiche anestesiologiche indispensabili, né vi era traccia della presenza delle figure professionali di medico anestesista, strumentista, infermiere professionale e chirurgo, elementi che consentivano “di elevare a sospetto la veridicità delle rappresentazioni” (pag. 6 sentenza). Il tribunale ha messo altresì in evidenza come tale sospetto fosse “aggravato” dalla presenza nella quasi totalità delle cartelle (eccetto 9) della stessa diagnosi di entrata (“atrofia cresta alveolare” codice 5252) e di dimissione (“innesto osseo su ossa facciali” cod. 7691), rimarcando come tale diagnosi di ingresso in odontoiatria è causata dalla perdita dei denti e dalla scomparsa dell'osso alveolare che ha la funzione di trattenerli, sicché con la classificazione DGR 063 potevano essere “gabellate normali operazioni di impianto odontoiatrico” (pag. 7 sentenza) che non sono riconducibili a quella classificazione e che non rientrano nemmeno nei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA) ai sensi del D.L.vo n. 502/1992, come aggiornato dal D.L.vo n. 229/1999 e dalla legge n. 405/2001, e dell'Allegato 2B del DPCM
29.11.2001 recante la definizione dei LEA. E' peraltro appena il caso di rilevare che la non era nemmeno accreditata per la branca Controparte_1
odontoiatrica. Venivano altresì valorizzati come elementi (presuntivi) di segno contrario alle valutazioni del CTU, arrestatesi al mero dato formale della rappresentazione contenuta nelle cartelle, le sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri di NAS nel 2010 da 24 pazienti della
[...]
tra gli intestatari delle suddette cartelle cliniche, i quali riferivano di CP_1
avere ricevuto delle semplici cure odontoiatriche da parte di un dentista e non le prestazioni chirurgiche rappresentate nelle cartelle e classificate con codice
DRG 063, “Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola”, con richiamo alla procedura ICD9-CM "innesto osseo su ossa facciali".
A ben vedere, le argomentazioni del tribunale, di segno contrario alle valutazioni del CTU medico legale, sono incentrate prevalentemente su aspetti r.g. n. 2953/2021 8 logico giuridici più che su profili meramente tecnici, che l' , al Parte_6
contrario di quanto infondatamente dedotto dall'appellante incidentale, aveva veicolato in giudizio sin dai suoi primi scritti difensivi. E' già, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta che la parte pubblica si era diffusa nel rilevare le carenze e le incongruenze delle cartelle cliniche sopra evidenziate
(cfr. pagg. 8 - 12), nei termini poi ripresi dal giudicante.
Occorre ancora rilevare che gli elementi presuntivi sui quali il tribunale ha fondato le proprie valutazioni di inaffidabilità dei dati rappresentati nelle cartelle, prodromiche alla non remunerabilità delle relative prestazioni, non sono minimamente stati aggrediti da che non ne ha smentito Controparte_1
la fondatezza logica e/o scientifica e non si è curata nemmeno di valorizzare argomenti di segno opposto, ma si è limitata a contestare che il Giudice non fosse in possesso delle necessarie competenze tecniche per disattendere le conclusioni del proprio ausiliario, trascurando di considerare che, secondo il noto brocardo, iudex peritus peritorum, e che la stessa azienda sanitaria aveva formulato un'ipotesi alternativa a quella posta a fondamento della sua azione di recupero, che cioè le prestazioni erogate fossero esattamente quelle riportate nella cartella e che fossero state effettuate in dispregio di quella che è considerata la Fase 1 “Sign in” durante la quale è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'equipe al fine di effettuare i controlli propedeutici all'anestesia.
Invero, tale ultima argomentazione non ha pregio, se si considera non solo il dato, sufficientemente concludente, della concordanza delle dichiarazioni di ben 24 pazienti sottoposti a cure odontoiatriche, ma anche la compresenza di altri elementi di sicura rilevanza indiziaria, quali l'assenza di documentazione radiologica successiva agli interventi, l'assoluta incompletezza del modulo per la raccolta del consenso informato, le modalità del trattamento anestesiologico
(nel 70% dei casi l'anestesia risultava essere stata somministrata in modalità
“locale più sedazione”, nel 21% dei casi in modalità solo “locale”, mentre nel
5% dei casi mancava qualsivoglia informazione, mentre solo nell'1,9% dei casi si riscontrava la presenza di una scheda anestesiologica) e la rilevanza preminentemente odontostomatologica degli interventi descritti, di durata peraltro assai breve (dai 15 ai 60 minuti).
r.g. n. 2953/2021 9 5. Anche il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato.
Le contestazioni mosse da secondo le quali l'azienda Controparte_1
sanitaria avrebbe fornito prova soltanto del pagamento dell'intero budget, peraltro limitatamente agli anni 2008 e 2009, e non avrebbe invece documentato di avere pagato tutte le prestazioni recanti il codice DRG 063, non hanno pregio se si considera che: (i) ben prima dell'instaurazione del presente giudizio, addirittura nell'anno 2010, l'allora aveva formalmente contestato Parte_3
alla struttura accreditata la fatturazione delle prestazioni oggetto delle 586 cartelle cliniche di cui si disputa ed aveva richiesto l'emissione di note di credito;
(ii) in quella fase, l'azienda sanitaria aveva acquisito le controdeduzioni della , che non aveva minimamente posto in dubbio la mancata CP_1
remunerazione anche solo di parte delle suddette prestazioni;
(iii) solo con l'atto di citazione in opposizione ad ordinanza ingiuntiva, a distanza di svariati anni dalla contestazione in sede amministrativa, per la prima volta
[...]
ha posto in dubbio il pagamento integrale delle prestazioni, senza CP_1
peraltro curarsi di indicare quali di queste non sarebbero state remunerate perché extra budget, attività che avrebbe avuto l'onere di compiere anche in ragione della perdurante ed attuale disponibilità delle cartelle cliniche, in ossequio al principio della vicinanza della prova.
6. Venendo ora all'esame dei motivi dell'appello principale, la Corte ribadisce innanzitutto un principio ormai consolidato nella giurisprudenza, di legittimità e di merito, e anche nella giurisprudenza amministrativa, secondo il quale le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento devono essere remunerate nei limiti del tetto massimo assegnato dalla di talché non Pt_4
v'è alcun diritto alla remunerazione per la parte eccedente, neanche sotto forma di ingiustificato arricchimento (Cass. 25514/ 2024, Cass. n. 27608/2019, Cass. n.
26334/2021, Cass. n. 5214/2025; v. Cons. Stato n. 184/2019, Cons. Stato n.
2304/2018).
Le norme cogenti contenute negli artt. 32 comma 8 legge n. 449/1997, 12 comma 3 D.L.vo n. 502/1992 e 39 D.L.vo n. 446/1997 delineano, infatti, un sistema che assume per l'appunto natura imperativa, in quanto correlato alla possibilità di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (v. Cass. n. 27997/2019 che richiama Cons. . Plen., CP_3
r.g. n. 2953/2021 10 sent. 12 aprile 2012, n. 3), in forza del quale: (i) ogni anno con la legge di bilancio lo Stato determina il fondo sanitario nazionale, che costituisce l'insieme delle risorse finanziarie destinate alla copertura della spesa sanitaria, da ripartirsi poi fra le Regioni in base a determinati criteri stabiliti dal Cipe e che le Part Regioni assegnano alle per il finanziamento delle prestazioni da esse direttamente erogate e per il pagamento delle prestazioni erogate dagli operatori privati in regime di accreditamento e convenzione con il SSR;
(ii) il budget assegnato dalla a ciascuna struttura sanitaria remunera Pt_4
complessivamente, indistintamente e indifferenziatamente i costi di dette strutture, rendendo così non ammissibile alcuna remunerazione aggiuntiva.
Dunque, "l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato"
(v. Cass. n. 27608/2019, la quale richiama Cons. St. n.566/ 2016; Cons. St., n.
1832/2015).
A tali considerazioni occorre aggiungere che la ha Controparte_1
sottoscritto anno per anno gli accordi contrattuali di cui all'art. 8quinquies
D.L.vo n. 502/1992, che, tra le altre cose, devono indicare: “b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza (…), d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte (…), e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario
r.g. n. 2953/2021 11 programmato”. Ne consegue che con la sottoscrizione di detti accordi, la cui mancata stipula peraltro comporta la sospensione dell'accreditamento (art. 8quater D.L.vo n. 502/1992) e la conseguente scelta di operare come libera struttura nel mercato, l'odierna appellante incidentale ha accettato di fornire prestazioni sanitarie come soggetto accreditato e conseguentemente di essere remunerato nell'ambito del budget stanziato anno per anno, così rinunciando alla remunerazione delle prestazioni sanitarie che si collocano oltre il limite del tetto di spesa annuale.
Il dovere di rispettare tali convenzioni, ed in particolare le previsioni sui tetti di spesa, non ha una mera valenza di obbligazione civilistica, ma assume rilievo in funzione della tenuta complessiva del sistema sanitario e della concreta attuazione del diritto alla salute, in quanto ogni prestazione non in linea con la programmazione ed ogni “sforamento” del budget determinano la distrazione delle limitate risorse del SSN dalle finalità e prestazioni programmate, mettendo a rischio il sistema complessivo e il diritto alla salute di una parte della collettività a danno di un'altra. Né può ritenersi che le strutture sanitarie accreditate possano confidare nel conseguimento dell'intera remunerazione o nel recupero a distanza di anni di una parte del budget annuale non utilizzato, dal momento che esse non sono semplici fornitori privati di servizi che agiscono in un ambito esclusivamente negoziale alla ricerca del massimo profitto ma sono elementi di un complesso sistema pubblico - privato volto al raggiungimento di finalità di pubblico interesse di rilievo costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della pianificazione e programmazione della spesa sanitaria, attività queste ultime effettuate annualmente.
Deve dunque ritenersi, in ragione delle richiamate previsioni di legge e clausole negoziali, conformemente a quanto dedotto dalla parte pubblica appellante, che i crediti dei quali la ha invocato la compensazione con il CP_1
credito restitutorio vantato dall' , non è mai venuto a giuridica Parte_6
esistenza e dunque non può essere compensato neanche per via giudiziale.
La Corte ritiene corretto, infine, rimarcare come ponendo Controparte_1
in essere la condotta, già diffusamente esaminata, di rappresentazione infedele di prestazioni astrattamente remunerabili in luogo di prestazioni assolutamente r.g. n. 2953/2021 12 non remunerabili, abbia gravemente trasgredito ai doveri di correttezza e buona fede che era tenuta a rispettare in ragione dell'accreditamento con il SSR e degli accordi al riguardo conclusi con e come l'accoglimento della tesi Parte_4
propugnata dalla condurrebbe ad un effetto di scardinamento CP_1
dell'intero sistema dell'accreditamento, non avendo il mancato rispetto dei vincoli di budget imposti più alcuna conseguenza economica nei confronti della struttura accreditata, che potrebbe sempre contare, in caso di prestazioni non conformi, sul recupero delle prestazioni extra budget (negli stessi termini si è già pronunciato il Tribunale di Roma con sentenza n. 6209/2021).
L'appello principale va pertanto accolto.
7. Segue la soccombenza la regolamentazione per entrambi i gradi di giudizio delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del
DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Respinge la domanda riconvenzionale di Controparte_1
2) Respinge l'appello incidentale;
3) Condanna a rifondere ad le spese di Controparte_1 Parte_2
lite, che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 45.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in Euro 2.556,00 per esborsi e in Euro 33.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 2953/2021 13 Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma del 30.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2953/2021 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2953 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.06.2025 e vertente
T R A
in breve (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Massimo Micheli e Francesco Dell'Orso
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Vito Bellini e dagli
Avv.ti Maria Luisa Bellini e Giuseppe Graziosi
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellata incidentale:
r.g. n. 2953/2021 1 Con riferimento all'appello principale) “IN VIA PRINCIPALE in parziale riforma della sentenza n. 6429/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione II
Civile, Giudice Unico Dott. Claudio Patruno, il 14.04.2021, pubblicata il successivo
15.04.2021 e mai notificata, all'esito del processo recante N.R.G. 82138/2015, in particolare dei Capi nn. 2 e 3 del Dispositivo, per le motivazioni che tutte precedono:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità – comunque dichiararne l'integrale rigetto – della domanda riconvenzionale dispiegata in primo grado dalla attrice in opposizione, avverso l'Ordinanza ingiuntiva n. 8/2015 emessa dall'ex , odierna Parte_3
appellante ex RD 639/1910, onde ottenere il riconoscimento della Parte_2
remunerazione delle prestazioni effettuate oltre il “tetto di spesa” o budget fissato dalla negli anni dal 2004 al 2008, da opporre in giudiziale compensazione Parte_4
dell'importo chiesto a rimborso dall' , poi con la su Parte_3 Parte_2
menzionata ingiunzione, per remunerazioni indebitamente erogate, nella misura di circa Euro 2.400.000;
b) accertare e dichiarare ulteriormente che l'ammissibilità di tale compensazione condurrebbe all'abnorme e antigiuridica conclusione per cui un grave inadempimento, sia contrattuale che rispetto a cogenti disposizioni, scaturenti vuoi da atti di fonte primaria vuoi da provvedimenti amministrativi generali, anziché essere sanzionato, verrebbe “premiato” dalla dedotta compensazione, peraltro in assenza di qualsiasi disposizione normativa o pattizia, ma anzi in presenza di contrarie disposizioni normative e pattizie;
con gravissimi effetti di destabilizzazione dell'intero sistema;
c) confermare in ogni altra sua parte la sentenza impugnata, in particolare con riguardo alla condanna della in persona del l.r.p.t., al pagamento di Controparte_1
tutte le somme – per sorte capitale ed interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo – a suo tempo alla stessa ingiunte dalla citata Ordinanza n. 8/2015 emessa dall'ex – odierna appellante – ai sensi e per gli effetti del Parte_3 Parte_2
R.D. 639/1910 e succ. mod. ed integrazioni.
Con vittoria di spese e compensi forensi dei due gradi di giudizio.
Con riferimento all'appello incidentale) “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Roma, contrariis reiectis, previo accoglimento dell'appello principale interposto dalla
e giuste conclusioni nello stesso rassegnate, rigettare l'appello incidentale Parte_2
per come proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con l'accoglimento sul punto – anche per il caso di riforma della sentenza gravata – delle conclusioni
r.g. n. 2953/2021 2 rassegnate in primo grado dalla nella comparsa di costituzione e Parte_5
risposta, indi precisate dalla quale ente successore universale nel foglio di Parte_2
precisazione delle conclusioni per l'udienza del 24 giugno 2020.
Vinte spese e compensi del grado”.
Per l'appellata – appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- respingere l'appello principale proposto dall' confermando la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha condiviso le conclusioni del CTU, dott.ssa , e Per_1
per l'effetto accogliere l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiuntiva, dando atto che gli interventi per cui è causa sono stati correttamente classificati con il DRG 063, annullando conseguentemente l'ordinanza ingiuntiva opposta;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare altresì la sentenza di primo grado Parte nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la avesse dato prova dell'effettivo pagamento di tutti i ricoveri classificati con il DRG 063, e per l'effetto accogliere
l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiuntiva, annullando l'ordinanza ingiuntiva opposta;
- in ogni caso senza alcun riconoscimento di importi superiori al valore del budget attribuito per ciascun anno;
-con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1
l'allora , l'attuale , in breve Controparte_2 Parte_1 [...]
in forza della legge regionale n. 17/2015 e del D.P.C.A. n. Pt_2 Parte_4
606 del 30.12.2015, per opporsi all'ordinanza ingiuntiva n. 8/2015 emessa ex R.D.
r.g. n. 2953/2021 3 639/1910 per l'importo di € 2.397.193,68, a titolo di somme indebitamente fatturate e remunerate alla suddetta per prestazioni sanitarie erogate CP_1
Parte negli anni 2004 - 2008, che, all'esito di controlli interni eseguiti dalla stessa erano risultate illegittime e non avrebbero potuto esser poste a carico del SSN perché codificate secondo il DRG 063 (“interventi su orecchi, bocca, naso e gola”), mentre in realtà erano riconducibili a piccoli interventi odontostomatologici, ed ha proposto nel contempo domanda riconvenzionale Parte subordinata al riconoscimento della pretesa creditoria dell per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dello stesso importo portato dall'ordinanza ingiuntiva opposta a titolo di remunerazione per i ricoveri erogati negli anni 2005 – 2008 rimasti impagati in ragione dell'incapienza del budget attribuitole dalla . Parte_4
Il giudizio, nel quale si è costituita l' che ha instato per il rigetto Parte_2
dell'opposizione all'ordinanza ingiuntiva e per il rigetto della domanda riconvenzionale, è stato istruito anche attraverso CTU medico legale volta a verificare la correttezza delle valutazioni effettuate in ordine alla riconducibilità al codice DRG 063 delle prestazioni sanitarie oggetto di circa 600 tra cartelle cliniche e schede di dimissione e CTU contabile volta ad accertare il valore delle prestazioni regolarmente effettuate dalla struttura privata negli anni 2005 - 2008
e non remunerate in quanto rese al di fuori del budget assegnato dalla Pt_4
.
[...]
Il Tribunale adito, con sentenza n. 6429/2021, pubblicata il 15.04.2021 e non notificata, ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiuntiva, condannando al pagamento del relativo importo oltre ulteriori Controparte_1
interessi maturati dalla notifica dell'ordinanza ed ha nel contempo anche accolto la domanda riconvenzionale di compensazione della somma dovuta con le somme spettanti a titolo di corrispettivo dei ricoveri erogati dal 2005 al 2008 rimasti all'epoca privi di remunerazione per superamento del limite di budget.
Ad avviso del Tribunale, l'opposizione all'ordinanza ingiuntiva è infondata perché: (i) sono legittimi nonostante il positivo espletamento dei controlli annuali eseguiti ai sensi della DGR Lazio n. 1178/2003 i controlli interni Parte effettuati dall' sulle singole prestazioni, in esito ai quali i medici revisori avevano riscontrato che i dati riportati nelle 586 cartelle cliniche esaminate non r.g. n. 2953/2021 4 recavano traccia di tutte quelle attività necessarie e preliminari a quelli che dovevano essere veri e propri interventi chirurgici, che dovevano invece essere obbligatoriamente riportate;
(ii) la mancanza di una valutazione clinico strumentale preliminare, di documentazione radiologica pre e post intervento e delle specifiche anestesiologiche indispensabili e la ricorrenza in quasi tutte le cartelle cliniche esaminate della medesima diagnosi di entrata, “atrofia cresta alveolare”, inducono a ritenere che erano state spacciate come prestazioni qualificate con il DRG 063 banali operazioni di innesto protesi dentarie che non potevano essere poste a carico del SSN e per le quali peraltro Controparte_1
non aveva conseguito l'accreditamento; (iii) era documentato l'avvenuto Parte pagamento di dette prestazioni da parte dell' mentre non Controparte_1
aveva fornito alcuna dimostrazione di una diversa imputazione di dette fatture.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
poggia invece sulle risultanze della CTU contabile, che ha CP_1
evidenziato come nel periodo 2004 – 2008 detta struttura sanitaria avesse Parte effettuato prestazioni validate dall' ma non remunerate per effetto del vincolo di budget per complessivi € 8.194.829,64 e sulla considerazione che il riconoscimento del credito portato dall'ordinanza ingiuntiva aveva generato una sopravvenienza attiva di budget che consente di remunerare le prestazioni sino alla concorrenza dell'importo portato da detta ordinanza. In merito Parte all'eccezione di litispendenza sollevata dall' (pendeva dinanzi al Tribunale di Roma tra le stesse parti il procedimento n. RG 24584/2013, definito con sentenza n. 558/2018, avente ad oggetto il pagamento delle stesse somme pretese in compensazione da , il Tribunale ha osservato come Controparte_1
la presente domanda riconvenzionale non fosse volta ad ottenere la remunerazione di prestazioni che superavano i vincoli di budget ma il riconoscimento di una sopravvenienza attiva di budget che non poteva non remunerare sia pure in parte i ricoveri erogati negli stessi anni.
2. La ha tempestivamente appellato la sentenza nella parte in Parte_2
cui ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata proposta da
[...]
per i seguenti motivi: CP_1
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1243 c.c. e degli artt. 8quinquies comma 2 lett. d) e 8sexies commi 1, 2 e 3 D.L.vo 502/1992, per l'ineludibilità e r.g. n. 2953/2021 5 l'invalicabilità del limite di budget fissato dalla in ragione del Parte_4
rispetto dell'equilibrio economico e finanziario programmato e per la conseguente impossibilità di compensare giudizialmente due crediti, uno dei quali, quello relativo alla remunerazione delle prestazioni eseguite extrabudget, non solo non esigibile ma nemmeno mai sorto, al contrario del credito Parte restitutorio dell per il pagamento oggettivamente indebito di prestazioni illegittimamente qualificate dalla struttura sanitaria. Ad avviso dell'appellante, che menziona a sostegno della propria tesi la coeva sentenza del Tribunale di
Roma n. 6209/2021 che si era pronunciata tra le stesse parti in analoga vertenza, la non esigibilità del credito azionato da discende anche dalla Controparte_1
rinuncia che la stessa ha formulato alla remunerazione delle prestazioni CP_1
extra budget attraverso la sottoscrizione anno per anno degli accordi di budget ex art. 8quinquies D.L.vo n. 502/1992;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere reso il Tribunale sulla domanda riconvenzionale spiegata da una motivazione apparente, ritenendo che il solo Controparte_1
fatto di avere effettuato prestazioni sanitarie in assenza di una previsione legislativa (nazionale o regionale) o di un provvedimento amministrativo regionale consentisse di aggirare la normativa vincolistica in tema di tetti di spesa, e contraddittoria, per avere da un lato riconosciuto che la condotta della struttura privata si ponesse ai limiti del dolo contrattuale e della truffa e per avere dall'altro, con l'accoglimento della riconvenzionale, avallato un effetto di scardinamento dell'intero sistema dell'accreditamento con il SSN, non avendo il mancato rispetto del vincolo di spesa più alcuna conseguenza economica sulla struttura accreditata che potrebbe sempre contare, in caso di erogazione di prestazioni non conformi, sul recupero del mancato pagamento delle attività extra budget.
3. In data 21.07.2021 si è tempestivamente costituita Controparte_1
che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale e ne ha comunque invocato il rigetto per la sua infondatezza, proponendo altresì appello incidentale ed invocando la riforma della sentenza appellata:
1) nella parte in cui ha qualificato come interventi odontoiatrici non riferibili alla DRG 063 gli interventi riportati nelle cartelle cliniche che invece il CTU
r.g. n. 2953/2021 6 medico legale aveva ritenuto di poter ascrivere a quella classificazione in ragione della loro complessità, disattendendo così le risultanze della CTU sulla base di mere deduzioni, sollevate peraltro tardivamente dall' Parte_2
senza considerare che all'ausiliario non era stato richiesto di verificare la compatibilità intrinseca delle annotazioni contenute nelle cartelle cliniche ma di verificare, sulla base degli atti, se le prestazioni sanitarie, come descritte nelle cartelle, fossero state o meno correttamente individuate, tenendo presenti le professionalità mediche intervenute, le metodiche sanitarie seguite ed ogni ulteriore elemento ricavabile dalla documentazione clinica;
2) nella parte in cui ha ritenuto che l' avesse fornito prova del Parte_2
pagamento di tutti gli interventi classificati con DRG 063 effettuati nel periodo
2004 – 2008, mentre ha in realtà documentato di avere pagato alla in CP_1
quel periodo l'intero budget attribuito dalla Regione, circostanza che non dimostra il pagamento di tutti i ricoveri portanti l'indicata classificazione, alcuni dei quali avrebbero potuto essere non remunerati per l'incapienza del budget, spettando all'Ente pagatore e non alla di dover dimostrare CP_1
l'imputazione dei pagamenti.
4. I motivi dell'appello incidentale, che investono l'opposizione all'ordinanza ingiuntiva, hanno indubbiamente rilievo pregiudiziale rispetto all'esame dei motivi dell'appello principale.
Il primo motivo è senz'altro infondato.
Innanzitutto, occorre ribadire che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale la Corte non intende discostarsi, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice, il quale può legittimamente disattenderle soltanto però attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere reso dall'ausiliario (v., Cass. n. 200/2021, Cass. n. 28043/2021, Cass. n.
30733/2017).
r.g. n. 2953/2021 7 Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover dissentire dalle conclusioni alle quali era giunto il suo ausiliario, indicando che nelle 586 cartelle cliniche di cui si discute mancavano la valutazione clinico strumentale preliminare che di regola conduce alla proposta di intervento specialistico, la documentazione radiologica pre e post intervento da cui possa desumersi l'entità della ricostruzione e le specifiche anestesiologiche indispensabili, né vi era traccia della presenza delle figure professionali di medico anestesista, strumentista, infermiere professionale e chirurgo, elementi che consentivano “di elevare a sospetto la veridicità delle rappresentazioni” (pag. 6 sentenza). Il tribunale ha messo altresì in evidenza come tale sospetto fosse “aggravato” dalla presenza nella quasi totalità delle cartelle (eccetto 9) della stessa diagnosi di entrata (“atrofia cresta alveolare” codice 5252) e di dimissione (“innesto osseo su ossa facciali” cod. 7691), rimarcando come tale diagnosi di ingresso in odontoiatria è causata dalla perdita dei denti e dalla scomparsa dell'osso alveolare che ha la funzione di trattenerli, sicché con la classificazione DGR 063 potevano essere “gabellate normali operazioni di impianto odontoiatrico” (pag. 7 sentenza) che non sono riconducibili a quella classificazione e che non rientrano nemmeno nei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA) ai sensi del D.L.vo n. 502/1992, come aggiornato dal D.L.vo n. 229/1999 e dalla legge n. 405/2001, e dell'Allegato 2B del DPCM
29.11.2001 recante la definizione dei LEA. E' peraltro appena il caso di rilevare che la non era nemmeno accreditata per la branca Controparte_1
odontoiatrica. Venivano altresì valorizzati come elementi (presuntivi) di segno contrario alle valutazioni del CTU, arrestatesi al mero dato formale della rappresentazione contenuta nelle cartelle, le sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri di NAS nel 2010 da 24 pazienti della
[...]
tra gli intestatari delle suddette cartelle cliniche, i quali riferivano di CP_1
avere ricevuto delle semplici cure odontoiatriche da parte di un dentista e non le prestazioni chirurgiche rappresentate nelle cartelle e classificate con codice
DRG 063, “Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola”, con richiamo alla procedura ICD9-CM "innesto osseo su ossa facciali".
A ben vedere, le argomentazioni del tribunale, di segno contrario alle valutazioni del CTU medico legale, sono incentrate prevalentemente su aspetti r.g. n. 2953/2021 8 logico giuridici più che su profili meramente tecnici, che l' , al Parte_6
contrario di quanto infondatamente dedotto dall'appellante incidentale, aveva veicolato in giudizio sin dai suoi primi scritti difensivi. E' già, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta che la parte pubblica si era diffusa nel rilevare le carenze e le incongruenze delle cartelle cliniche sopra evidenziate
(cfr. pagg. 8 - 12), nei termini poi ripresi dal giudicante.
Occorre ancora rilevare che gli elementi presuntivi sui quali il tribunale ha fondato le proprie valutazioni di inaffidabilità dei dati rappresentati nelle cartelle, prodromiche alla non remunerabilità delle relative prestazioni, non sono minimamente stati aggrediti da che non ne ha smentito Controparte_1
la fondatezza logica e/o scientifica e non si è curata nemmeno di valorizzare argomenti di segno opposto, ma si è limitata a contestare che il Giudice non fosse in possesso delle necessarie competenze tecniche per disattendere le conclusioni del proprio ausiliario, trascurando di considerare che, secondo il noto brocardo, iudex peritus peritorum, e che la stessa azienda sanitaria aveva formulato un'ipotesi alternativa a quella posta a fondamento della sua azione di recupero, che cioè le prestazioni erogate fossero esattamente quelle riportate nella cartella e che fossero state effettuate in dispregio di quella che è considerata la Fase 1 “Sign in” durante la quale è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'equipe al fine di effettuare i controlli propedeutici all'anestesia.
Invero, tale ultima argomentazione non ha pregio, se si considera non solo il dato, sufficientemente concludente, della concordanza delle dichiarazioni di ben 24 pazienti sottoposti a cure odontoiatriche, ma anche la compresenza di altri elementi di sicura rilevanza indiziaria, quali l'assenza di documentazione radiologica successiva agli interventi, l'assoluta incompletezza del modulo per la raccolta del consenso informato, le modalità del trattamento anestesiologico
(nel 70% dei casi l'anestesia risultava essere stata somministrata in modalità
“locale più sedazione”, nel 21% dei casi in modalità solo “locale”, mentre nel
5% dei casi mancava qualsivoglia informazione, mentre solo nell'1,9% dei casi si riscontrava la presenza di una scheda anestesiologica) e la rilevanza preminentemente odontostomatologica degli interventi descritti, di durata peraltro assai breve (dai 15 ai 60 minuti).
r.g. n. 2953/2021 9 5. Anche il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato.
Le contestazioni mosse da secondo le quali l'azienda Controparte_1
sanitaria avrebbe fornito prova soltanto del pagamento dell'intero budget, peraltro limitatamente agli anni 2008 e 2009, e non avrebbe invece documentato di avere pagato tutte le prestazioni recanti il codice DRG 063, non hanno pregio se si considera che: (i) ben prima dell'instaurazione del presente giudizio, addirittura nell'anno 2010, l'allora aveva formalmente contestato Parte_3
alla struttura accreditata la fatturazione delle prestazioni oggetto delle 586 cartelle cliniche di cui si disputa ed aveva richiesto l'emissione di note di credito;
(ii) in quella fase, l'azienda sanitaria aveva acquisito le controdeduzioni della , che non aveva minimamente posto in dubbio la mancata CP_1
remunerazione anche solo di parte delle suddette prestazioni;
(iii) solo con l'atto di citazione in opposizione ad ordinanza ingiuntiva, a distanza di svariati anni dalla contestazione in sede amministrativa, per la prima volta
[...]
ha posto in dubbio il pagamento integrale delle prestazioni, senza CP_1
peraltro curarsi di indicare quali di queste non sarebbero state remunerate perché extra budget, attività che avrebbe avuto l'onere di compiere anche in ragione della perdurante ed attuale disponibilità delle cartelle cliniche, in ossequio al principio della vicinanza della prova.
6. Venendo ora all'esame dei motivi dell'appello principale, la Corte ribadisce innanzitutto un principio ormai consolidato nella giurisprudenza, di legittimità e di merito, e anche nella giurisprudenza amministrativa, secondo il quale le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento devono essere remunerate nei limiti del tetto massimo assegnato dalla di talché non Pt_4
v'è alcun diritto alla remunerazione per la parte eccedente, neanche sotto forma di ingiustificato arricchimento (Cass. 25514/ 2024, Cass. n. 27608/2019, Cass. n.
26334/2021, Cass. n. 5214/2025; v. Cons. Stato n. 184/2019, Cons. Stato n.
2304/2018).
Le norme cogenti contenute negli artt. 32 comma 8 legge n. 449/1997, 12 comma 3 D.L.vo n. 502/1992 e 39 D.L.vo n. 446/1997 delineano, infatti, un sistema che assume per l'appunto natura imperativa, in quanto correlato alla possibilità di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (v. Cass. n. 27997/2019 che richiama Cons. . Plen., CP_3
r.g. n. 2953/2021 10 sent. 12 aprile 2012, n. 3), in forza del quale: (i) ogni anno con la legge di bilancio lo Stato determina il fondo sanitario nazionale, che costituisce l'insieme delle risorse finanziarie destinate alla copertura della spesa sanitaria, da ripartirsi poi fra le Regioni in base a determinati criteri stabiliti dal Cipe e che le Part Regioni assegnano alle per il finanziamento delle prestazioni da esse direttamente erogate e per il pagamento delle prestazioni erogate dagli operatori privati in regime di accreditamento e convenzione con il SSR;
(ii) il budget assegnato dalla a ciascuna struttura sanitaria remunera Pt_4
complessivamente, indistintamente e indifferenziatamente i costi di dette strutture, rendendo così non ammissibile alcuna remunerazione aggiuntiva.
Dunque, "l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato"
(v. Cass. n. 27608/2019, la quale richiama Cons. St. n.566/ 2016; Cons. St., n.
1832/2015).
A tali considerazioni occorre aggiungere che la ha Controparte_1
sottoscritto anno per anno gli accordi contrattuali di cui all'art. 8quinquies
D.L.vo n. 502/1992, che, tra le altre cose, devono indicare: “b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza (…), d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte (…), e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario
r.g. n. 2953/2021 11 programmato”. Ne consegue che con la sottoscrizione di detti accordi, la cui mancata stipula peraltro comporta la sospensione dell'accreditamento (art. 8quater D.L.vo n. 502/1992) e la conseguente scelta di operare come libera struttura nel mercato, l'odierna appellante incidentale ha accettato di fornire prestazioni sanitarie come soggetto accreditato e conseguentemente di essere remunerato nell'ambito del budget stanziato anno per anno, così rinunciando alla remunerazione delle prestazioni sanitarie che si collocano oltre il limite del tetto di spesa annuale.
Il dovere di rispettare tali convenzioni, ed in particolare le previsioni sui tetti di spesa, non ha una mera valenza di obbligazione civilistica, ma assume rilievo in funzione della tenuta complessiva del sistema sanitario e della concreta attuazione del diritto alla salute, in quanto ogni prestazione non in linea con la programmazione ed ogni “sforamento” del budget determinano la distrazione delle limitate risorse del SSN dalle finalità e prestazioni programmate, mettendo a rischio il sistema complessivo e il diritto alla salute di una parte della collettività a danno di un'altra. Né può ritenersi che le strutture sanitarie accreditate possano confidare nel conseguimento dell'intera remunerazione o nel recupero a distanza di anni di una parte del budget annuale non utilizzato, dal momento che esse non sono semplici fornitori privati di servizi che agiscono in un ambito esclusivamente negoziale alla ricerca del massimo profitto ma sono elementi di un complesso sistema pubblico - privato volto al raggiungimento di finalità di pubblico interesse di rilievo costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della pianificazione e programmazione della spesa sanitaria, attività queste ultime effettuate annualmente.
Deve dunque ritenersi, in ragione delle richiamate previsioni di legge e clausole negoziali, conformemente a quanto dedotto dalla parte pubblica appellante, che i crediti dei quali la ha invocato la compensazione con il CP_1
credito restitutorio vantato dall' , non è mai venuto a giuridica Parte_6
esistenza e dunque non può essere compensato neanche per via giudiziale.
La Corte ritiene corretto, infine, rimarcare come ponendo Controparte_1
in essere la condotta, già diffusamente esaminata, di rappresentazione infedele di prestazioni astrattamente remunerabili in luogo di prestazioni assolutamente r.g. n. 2953/2021 12 non remunerabili, abbia gravemente trasgredito ai doveri di correttezza e buona fede che era tenuta a rispettare in ragione dell'accreditamento con il SSR e degli accordi al riguardo conclusi con e come l'accoglimento della tesi Parte_4
propugnata dalla condurrebbe ad un effetto di scardinamento CP_1
dell'intero sistema dell'accreditamento, non avendo il mancato rispetto dei vincoli di budget imposti più alcuna conseguenza economica nei confronti della struttura accreditata, che potrebbe sempre contare, in caso di prestazioni non conformi, sul recupero delle prestazioni extra budget (negli stessi termini si è già pronunciato il Tribunale di Roma con sentenza n. 6209/2021).
L'appello principale va pertanto accolto.
7. Segue la soccombenza la regolamentazione per entrambi i gradi di giudizio delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del
DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Respinge la domanda riconvenzionale di Controparte_1
2) Respinge l'appello incidentale;
3) Condanna a rifondere ad le spese di Controparte_1 Parte_2
lite, che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 45.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in Euro 2.556,00 per esborsi e in Euro 33.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 2953/2021 13 Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma del 30.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2953/2021 14