Articolo 195 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 194Articolo 196
Versione
14 maggio 1978
Art. 195.

Per l'anno finanziario 1978 la somma da erogare per compensi per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attivita' dell'istituto superiore di sanita', ai sensi dell' articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e' stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , in lire 1.000.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978