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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 73/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 73 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
e (C.F.: ; C.F.: –
[...] Parte_2 CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avvocato Satira Salvatore del Foro di Locri), e in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, e Simona Daminelli).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 767/2019, con la quale il Tribunale di Locri rigettava la domanda degli appellanti i quali – dicendosi intestatari del contratto di mutuo
(ipotecario) stipulato con Credito Italiano S.p.A. il 30 gennaio 1997 (per la somma di
90.000,00 euro) – chiedevano la declaratoria di nullità (parziale) del suddetto rapporto, in ragione della dedotta usurarietà – ovvero dell'illegittimità – del tasso d'interesse applicato, nonché la consequenziale condanna della banca alla restituzione della somma di 20.849,76 euro, a titolo di interessi reputati non dovuti (ovvero del diverso importo accertato all'esito del giudizio).
2.1. A sostegno di tale domanda gli istanti asserivano come l'illegittimità degli interessi
(stabiliti in contratto) derivasse dall'applicazione – operata dalla banca – di tassi superiori a quelli pattuiti (tasso d'interesse trimestrale del 2,50%, in luogo del 2,411%, nonché tasso annuale del 10,38%, in luogo del 10%), variati unilateralmente nel corso del rapporto, senza approvazione per iscritto da parte del mutuatario.
2.2. Da quanto sopra sarebbe discesa – ad avviso degli appellanti – la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi, e il diritto dei mutuatari all'applicazione del tasso nella misura legale (ai sensi dell'art. 1284, III c., c.c.), nonché la ripetizione, di tutte le somme illegittimamente riscosse dall'Istituto di credito a titolo di interessi.
2.3. e evidenziavano, inoltre, come al contratto di mutuo fosse stato applicato Pt_1 Pt_2
un tasso effettivo di mora annuo del 39,61%, anziché quello previsto in contratto (pari al
14,75%), per avere la banca applicato il tasso di interesse moratorio sull'intera rata (costituita dalla quota capitale e degli interessi corrispettivi), così realizzando un'illegittima operazione di capitalizzazione.
2.5. Essi assumevano, altresì, l'unilaterale adozione – ad opera della banca – d'un piano di ammortamento cosiddetto alla francese, implicante una capitalizzazione composta, e adottata in violazione dell'art. 1283 c.c.
2.6. Gli stessi deducevano, ancora, la mancata evidenziazione dell'indicatore sintetico di costo, e la conseguente indeterminatezza del tasso corrispettivo, non agevolmente evincibile dal solo piano di ammortamento, per poi instare per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta, rispetto a quelle spettanti effettivamente.
3. L'istituto bancario contestava quanto dedotto dalla parte attrice, rilevando – in primo luogo
– come gli interessi fossero stati sempre addebitati in conformità al concordato piano di
2 ammortamento, e come al rapporto non fossero stati concretamente applicati interessi di mora (avendo il contratto avuto esecuzione sempre regolare).
3.1. La banca evidenziava, poi, come nessun effetto anatocistico si fosse prodotto a danno del mutuatario, essendo il metodo d'ammortamento alla francese improduttivo di fenomeni di capitalizzazione eventualmente indebita degli interessi pattuiti, e deduceva – da ultimo – come l'indicazione dell'indicatore sintetico e del Tasso annuo effettivo globale nei contratti di mutuo fosse diventata obbligatoria soltanto a seguito della delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003.
4. Il Tribunale accoglieva solo la domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., per un importo pari a 1.189,84 euro, rilevando come la banca avesse applicato un tasso corrispettivo annuo divergente da quello pattuito, mentre rigettava tutte le altre domanda attoree, facendo rilevare, in particolare: I) la carenza d'interesse – in capo agli attori – a far dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi moratori (non essendo mai stati questi ultimi dovuti); II) l'insussistenza – all'epoca della stipula – dell'obbligo d'enunciazione dell'indicatore sintetico, e comunque l'irrilevanza – nella prospettiva della validità del negozio giuridico – di un'eventuale omissione (o menzione errata) dell' (scenario non implicante – di per Pt_3 sé – una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, e – dunque – un'eventuale violazione degli obblighi informativi, e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito); III) la validità e la legittimità del sistema di rimborso cosiddetto alla francese.
5. Le attrici in primo grado hanno impugnato tale decisione, domandando – nel dettaglio – la riforma della sentenza per i motivi sintetizzati di seguito:
5.1. Con motivo di censura sostanzialmente unitario sono stati dedotti a) l'illegittimità della metodologia del piano di ammortamento applicato, al quale gli appellanti pretendo di Cont riconnettere la discrasia tra e (dalla quale originerebbe – sulla scorta di CP_3 un'operazione illegittima – una pratica anatocistica occulta, o comunque l'applicazione d'un tasso effettivo superiore rispetto a quello convenuto, nonché b) l'errore del primo Giudice, laddove – nel rilevare l'assenza di qualsiasi fenomeno anatocistico – ha ritenuto legittimo l'ammortamento con il metodo alla francese, così come c) la preferibilità del metodo di ammortamento “all'italiana”, in ragione dall'asserito anatocismo occulto sussistente nel metodo “alla francese”.
6. All'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
3 7. La doglianza con cui si censura la mancata rilevazione della (dedotta) discrasia fra tasso annuo nominale e tasso annuo effettivo (argomentata sul presupposto per il quale essa sia l'effetto dell'anatocismo insito nel metodo di ammortamento alla francese applicato) è inconsistente.
7.1. Tale allegazione confonde l'anatocismo con la questione relativa alla diversità tra tasso annuo nominale e tasso annuo effettivo.
7.2. Tali tassi divergono normalmente, allorché sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno: quanto sopra, proprio perché il TAN è un tasso annuale.
7.3. Ciò accade indipendentemente dal piano d'ammortamento adottato, sia esso italiano o francese: il tasso annuo nominale, infatti, è – appunto – calcolato su base annua, essendo legittimo come esso diverga dal tasso annuo effettivo, in misura tanto più evidente quanto maggiore sia il numero delle rate, e inferiore all'anno la loro periodicità (solitamente mensile).
7.4. Tale divergenza, inoltre, non ha nulla a che vedere con l'anatocismo, atteso che il piano di ammortamento del mutuo in questione prevede il calcolo degli interessi solo sulla quota del debito capitale residuo.
8. Non è valorizzabile anche il motivo d'appello diretto a ottenere una pronuncia d'illegittimità del piano d'ammortamento, per violazione del divieto di anatocismo.
8.1. Contrariamente all'assunto degli appellanti, il metodo d'ammortamento “alla francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, questi ultimi venendo comunque calcolati sulla somma capitale (via via decrescente) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (dunque, non anche sugli interessi pregressi).
8.2. Tale metodologia d'ammortamento (alla francese), volta ad assicurare una rata di mutuo costante nel tempo, comporta – infatti – come gli interessi computati in ogni singola rata vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, e oltretutto limitatamente al periodo specificamente inerente a ogni singola rata (ossia senza coinvolgimento degli interessi pregressi, e già determinati).
8.3. In altri termini, nel contesto di tale sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti (e unicamente) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, con riferimento all'attuale sorte capitale, e alla durata residua del finanziamento.
8.4. Tale importo (per interessi maturati) viene, quindi, pagato integralmente con la rata, laddove la residua quota di essa va a estinguere una parte del capitale, il quale – pertanto – si riduce progressivamente, congruentemente all'entità della quota già corrisposta.
4 8.5. Ciò non comporta, allora, alcuna capitalizzazione degli interessi, giacché quelli conglobati nella rata successiva sono – a loro volta – calcolati esclusivamente sulla quota di capitale residua, ossia sul capitale originario, da cui sia stato detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
8.6. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico (nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata).
8.7. Il piano d'ammortamento alla francese – perciò – non determina di per sé anatocismo.
9. La Corte di Cassazione, con pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130/2024, ha ribadito la legittimità dell'ammortamento francese, e l'irreperibilità – in caso di sua adozione – di meccanismi di anatocismo degli interessi compensativi.
9.1. Tale orientamento – peraltro – non appare scalfito dalle rappresentazioni delle parti appellanti, le quali – lungi dall'indicare nel caso concreto quale sia il vizio del contratto di mutuo – si limitano ad affermazioni di principio, prive di rilevanza sul mutuo oggetto di disamina.
10. Parimenti infondata è la deduzione relativa alla preferibilità del piano di ammortamento
“all'italiana”.
10.1. Sul punto giova richiamare la costante giurisprudenza di merito – e, in particolare, Trib.
Cuneo, sent. n. 415/2020 – secondo cui “L'ammortamento alla francese di per sé non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema di ammortamento all'italiana, gli interessi essendo calcolati sul debito residuo;
la differenza contabile che viene rilevata tra
i due piani è dovuta al fatto che il cliente, all'inizio del primo piano, paga rate di misura inferiore
e quindi, in altri termini, beneficia di un ulteriore differimento parziale degli esborsi di cui la prospettazione attorea non mostra però di tener conto nel proprio argomentare;
si può pertanto concludere per l'infondatezza delle doglianze attoree relativamente al contratto di mutuo», nonché Trib. Milano, sent. n. 8755/2015, ad avviso della quale «La circostanza che di fatto, come pacifico, che si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest'ultimo, bensì nel fatto che nell'ammortamento all'italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese, l'interesse conteggiato nell'ammortamento alla francese sarà inevitabilmente maggiore».
11. Per tutto quanto chiarito sopra, in ultima analisi, l'appello va respinto integralmente, con conseguente conferma totale della sentenza di primo grado.
5 12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico degli appellanti – risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, attingendo allo scaglione di valore dichiarato dagli appellanti e considerando la lite di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'avvenuta adozione di una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e , nei confronti di in persona del Parte_4 Parte_2 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- conseguentemente conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna solidalmente e alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
di lite sostenute da in persona del rappresentante legale pro tempore, e Controparte_1
complessivamente liquidate in 2.906,00 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al
15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà, infine, atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttiva del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'avvenuta adozione di una pronuncia di rigetto, ai fini della verifica, a cura della Cancelleria, dell'eventuale obbligo di versamento – da parte degli appellanti – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
6 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 73 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
e (C.F.: ; C.F.: –
[...] Parte_2 CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avvocato Satira Salvatore del Foro di Locri), e in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, e Simona Daminelli).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 767/2019, con la quale il Tribunale di Locri rigettava la domanda degli appellanti i quali – dicendosi intestatari del contratto di mutuo
(ipotecario) stipulato con Credito Italiano S.p.A. il 30 gennaio 1997 (per la somma di
90.000,00 euro) – chiedevano la declaratoria di nullità (parziale) del suddetto rapporto, in ragione della dedotta usurarietà – ovvero dell'illegittimità – del tasso d'interesse applicato, nonché la consequenziale condanna della banca alla restituzione della somma di 20.849,76 euro, a titolo di interessi reputati non dovuti (ovvero del diverso importo accertato all'esito del giudizio).
2.1. A sostegno di tale domanda gli istanti asserivano come l'illegittimità degli interessi
(stabiliti in contratto) derivasse dall'applicazione – operata dalla banca – di tassi superiori a quelli pattuiti (tasso d'interesse trimestrale del 2,50%, in luogo del 2,411%, nonché tasso annuale del 10,38%, in luogo del 10%), variati unilateralmente nel corso del rapporto, senza approvazione per iscritto da parte del mutuatario.
2.2. Da quanto sopra sarebbe discesa – ad avviso degli appellanti – la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi, e il diritto dei mutuatari all'applicazione del tasso nella misura legale (ai sensi dell'art. 1284, III c., c.c.), nonché la ripetizione, di tutte le somme illegittimamente riscosse dall'Istituto di credito a titolo di interessi.
2.3. e evidenziavano, inoltre, come al contratto di mutuo fosse stato applicato Pt_1 Pt_2
un tasso effettivo di mora annuo del 39,61%, anziché quello previsto in contratto (pari al
14,75%), per avere la banca applicato il tasso di interesse moratorio sull'intera rata (costituita dalla quota capitale e degli interessi corrispettivi), così realizzando un'illegittima operazione di capitalizzazione.
2.5. Essi assumevano, altresì, l'unilaterale adozione – ad opera della banca – d'un piano di ammortamento cosiddetto alla francese, implicante una capitalizzazione composta, e adottata in violazione dell'art. 1283 c.c.
2.6. Gli stessi deducevano, ancora, la mancata evidenziazione dell'indicatore sintetico di costo, e la conseguente indeterminatezza del tasso corrispettivo, non agevolmente evincibile dal solo piano di ammortamento, per poi instare per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta, rispetto a quelle spettanti effettivamente.
3. L'istituto bancario contestava quanto dedotto dalla parte attrice, rilevando – in primo luogo
– come gli interessi fossero stati sempre addebitati in conformità al concordato piano di
2 ammortamento, e come al rapporto non fossero stati concretamente applicati interessi di mora (avendo il contratto avuto esecuzione sempre regolare).
3.1. La banca evidenziava, poi, come nessun effetto anatocistico si fosse prodotto a danno del mutuatario, essendo il metodo d'ammortamento alla francese improduttivo di fenomeni di capitalizzazione eventualmente indebita degli interessi pattuiti, e deduceva – da ultimo – come l'indicazione dell'indicatore sintetico e del Tasso annuo effettivo globale nei contratti di mutuo fosse diventata obbligatoria soltanto a seguito della delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003.
4. Il Tribunale accoglieva solo la domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., per un importo pari a 1.189,84 euro, rilevando come la banca avesse applicato un tasso corrispettivo annuo divergente da quello pattuito, mentre rigettava tutte le altre domanda attoree, facendo rilevare, in particolare: I) la carenza d'interesse – in capo agli attori – a far dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi moratori (non essendo mai stati questi ultimi dovuti); II) l'insussistenza – all'epoca della stipula – dell'obbligo d'enunciazione dell'indicatore sintetico, e comunque l'irrilevanza – nella prospettiva della validità del negozio giuridico – di un'eventuale omissione (o menzione errata) dell' (scenario non implicante – di per Pt_3 sé – una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, e – dunque – un'eventuale violazione degli obblighi informativi, e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito); III) la validità e la legittimità del sistema di rimborso cosiddetto alla francese.
5. Le attrici in primo grado hanno impugnato tale decisione, domandando – nel dettaglio – la riforma della sentenza per i motivi sintetizzati di seguito:
5.1. Con motivo di censura sostanzialmente unitario sono stati dedotti a) l'illegittimità della metodologia del piano di ammortamento applicato, al quale gli appellanti pretendo di Cont riconnettere la discrasia tra e (dalla quale originerebbe – sulla scorta di CP_3 un'operazione illegittima – una pratica anatocistica occulta, o comunque l'applicazione d'un tasso effettivo superiore rispetto a quello convenuto, nonché b) l'errore del primo Giudice, laddove – nel rilevare l'assenza di qualsiasi fenomeno anatocistico – ha ritenuto legittimo l'ammortamento con il metodo alla francese, così come c) la preferibilità del metodo di ammortamento “all'italiana”, in ragione dall'asserito anatocismo occulto sussistente nel metodo “alla francese”.
6. All'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
3 7. La doglianza con cui si censura la mancata rilevazione della (dedotta) discrasia fra tasso annuo nominale e tasso annuo effettivo (argomentata sul presupposto per il quale essa sia l'effetto dell'anatocismo insito nel metodo di ammortamento alla francese applicato) è inconsistente.
7.1. Tale allegazione confonde l'anatocismo con la questione relativa alla diversità tra tasso annuo nominale e tasso annuo effettivo.
7.2. Tali tassi divergono normalmente, allorché sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno: quanto sopra, proprio perché il TAN è un tasso annuale.
7.3. Ciò accade indipendentemente dal piano d'ammortamento adottato, sia esso italiano o francese: il tasso annuo nominale, infatti, è – appunto – calcolato su base annua, essendo legittimo come esso diverga dal tasso annuo effettivo, in misura tanto più evidente quanto maggiore sia il numero delle rate, e inferiore all'anno la loro periodicità (solitamente mensile).
7.4. Tale divergenza, inoltre, non ha nulla a che vedere con l'anatocismo, atteso che il piano di ammortamento del mutuo in questione prevede il calcolo degli interessi solo sulla quota del debito capitale residuo.
8. Non è valorizzabile anche il motivo d'appello diretto a ottenere una pronuncia d'illegittimità del piano d'ammortamento, per violazione del divieto di anatocismo.
8.1. Contrariamente all'assunto degli appellanti, il metodo d'ammortamento “alla francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, questi ultimi venendo comunque calcolati sulla somma capitale (via via decrescente) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (dunque, non anche sugli interessi pregressi).
8.2. Tale metodologia d'ammortamento (alla francese), volta ad assicurare una rata di mutuo costante nel tempo, comporta – infatti – come gli interessi computati in ogni singola rata vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, e oltretutto limitatamente al periodo specificamente inerente a ogni singola rata (ossia senza coinvolgimento degli interessi pregressi, e già determinati).
8.3. In altri termini, nel contesto di tale sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti (e unicamente) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, con riferimento all'attuale sorte capitale, e alla durata residua del finanziamento.
8.4. Tale importo (per interessi maturati) viene, quindi, pagato integralmente con la rata, laddove la residua quota di essa va a estinguere una parte del capitale, il quale – pertanto – si riduce progressivamente, congruentemente all'entità della quota già corrisposta.
4 8.5. Ciò non comporta, allora, alcuna capitalizzazione degli interessi, giacché quelli conglobati nella rata successiva sono – a loro volta – calcolati esclusivamente sulla quota di capitale residua, ossia sul capitale originario, da cui sia stato detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
8.6. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico (nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata).
8.7. Il piano d'ammortamento alla francese – perciò – non determina di per sé anatocismo.
9. La Corte di Cassazione, con pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130/2024, ha ribadito la legittimità dell'ammortamento francese, e l'irreperibilità – in caso di sua adozione – di meccanismi di anatocismo degli interessi compensativi.
9.1. Tale orientamento – peraltro – non appare scalfito dalle rappresentazioni delle parti appellanti, le quali – lungi dall'indicare nel caso concreto quale sia il vizio del contratto di mutuo – si limitano ad affermazioni di principio, prive di rilevanza sul mutuo oggetto di disamina.
10. Parimenti infondata è la deduzione relativa alla preferibilità del piano di ammortamento
“all'italiana”.
10.1. Sul punto giova richiamare la costante giurisprudenza di merito – e, in particolare, Trib.
Cuneo, sent. n. 415/2020 – secondo cui “L'ammortamento alla francese di per sé non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema di ammortamento all'italiana, gli interessi essendo calcolati sul debito residuo;
la differenza contabile che viene rilevata tra
i due piani è dovuta al fatto che il cliente, all'inizio del primo piano, paga rate di misura inferiore
e quindi, in altri termini, beneficia di un ulteriore differimento parziale degli esborsi di cui la prospettazione attorea non mostra però di tener conto nel proprio argomentare;
si può pertanto concludere per l'infondatezza delle doglianze attoree relativamente al contratto di mutuo», nonché Trib. Milano, sent. n. 8755/2015, ad avviso della quale «La circostanza che di fatto, come pacifico, che si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest'ultimo, bensì nel fatto che nell'ammortamento all'italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese, l'interesse conteggiato nell'ammortamento alla francese sarà inevitabilmente maggiore».
11. Per tutto quanto chiarito sopra, in ultima analisi, l'appello va respinto integralmente, con conseguente conferma totale della sentenza di primo grado.
5 12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico degli appellanti – risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, attingendo allo scaglione di valore dichiarato dagli appellanti e considerando la lite di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'avvenuta adozione di una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e , nei confronti di in persona del Parte_4 Parte_2 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- conseguentemente conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna solidalmente e alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
di lite sostenute da in persona del rappresentante legale pro tempore, e Controparte_1
complessivamente liquidate in 2.906,00 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al
15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà, infine, atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttiva del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'avvenuta adozione di una pronuncia di rigetto, ai fini della verifica, a cura della Cancelleria, dell'eventuale obbligo di versamento – da parte degli appellanti – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
6 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
7