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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 257 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato VISONA' ALESSANDRA e dall'avvocato NARDON BARBARA
AGOSTINA;
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato VISONA' ALESSANDRA e dall'avvocato NARDON BARBARA
AGOSTINA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza.
2 – Nulla verrà corrisposto l'un l'altro fra i coniugi a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3 - Previsioni patrimoniali - i coniugi intendono, con il presente atto, regolare le questioni patrimoniali esistenti fra gli stessi, dipendenti dal matrimonio, con le seguenti previsioni.
pagina 1 di 4 Il SInor , nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e dei rapporti patrimoniali CP_2 conseguenti alla separazione si impegna a cedere alla IG , che si impegna ad Parte_1 accettare, tutti i diritti allo stesso spettanti sugli immobili di seguito descritti, con le relative pertinenze,
e precisamente:
A) il diritto di piena proprietà pro quota degli immobili, già adibiti ad abitazione familiare, costituiti da un appartamento al piano secondo con garage di pertinenza al piano sottostrada, censiti in Comune di
Arzignano (VI), oglio 2 (due), mappali numeri: Parte_2
PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/2 (UN MEZZO)
1916 sub 25 Via Sega, piano 2 – cat. A/2 – cl. 1 – cons. 5 vani – rendita Euro 418,33.
1916 sub 62 Via Sega, piano S1 – cat. C/6 – cl. 3 – cons. mq. 29 – rendita Euro 91,36.
I diritti oggetto di trasferimento vengono trasferiti sui beni considerati a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni accessorio, accessione e pertinenza, diritto, onere e servitù attiva e passiva esistente e diritto di comunione inerente, nonché con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio del quale sono parte, tra cui le aree coperte dai medesimi ai sensi dell'art. 1117
C.C.. Il SInor dichiara che sugli immobili oggetto di trasferimento non gravano garanzie CP_2 reali, pignoramenti, sequestri, privilegi, oneri reali, diritti che ne diminuiscano il libero godimento o la piena disponibilità e che non vi sono iscrizioni né trascrizioni pregiudizievoli.
La SI.ra , nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e dei rapporti patrimoniali Parte_1 conseguenti alla separazione, dichiara che, con il trasferimento summenzionato, non avrà più nulla da pretendere dal SI. né a titolo di rimborso delle rate di mutuo dalla stessa pagate in corso di CP_2 matrimonio né ad altro titolo.
RINUNCIA ALLA ISCRIZIONE DI IPOTECA - Il SI. dichiara fin d'ora di rinunciare CP_2 all'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili che costituiranno oggetto del trasferimento.
- Le parti si impegnano a formalizzare i trasferimenti sopra concordati con atto Parte_3 notarile nel termine non perentorio di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione che sarà pronunciata dal Tribunale adito, con spese e compensi a carico della SI.ra . Parte_1
I SInori e precisano e specificano che il trasferimento dei diritti relativi Parte_1 CP_2 ai beni immobili di cui sopra da parte del SInor e la corrispondente rinuncia a CP_2 qualsivoglia pretesa nascente dal rapporto di matrimonio da parte della IG , rientrano Parte_1 nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione, e che, pertanto, non costituiscono trasferimenti a titolo oneroso né costituiscono alcun intento di liberalità reciproca;
le parti chiedono pertanto di beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte) previste dall'art. 19 della legge 06/03/1987 n. 74. pagina 2 di 4 Altre regolamentazioni patrimoniali:
- I coniugi danno atto che non esistono ad oggi rapporti bancari e/o postali cointestati e che i rispettivi conti correnti e depositi bancari e/o postali, intestati in via esclusiva a ciascuno degli stessi sono di pertinenza esclusiva del corrispondente intestatario.
- I coniugi danno atto che i veicoli intestati in via esclusiva agli stessi, e cioè l'autoveicolo Volksvagen
Polo tg. GE446RK intestato a e Vectra tg. AX931RN intestata a Parte_1 CP_3 CP_2 sono di proprietà esclusiva del corrispondente intestatario.
- Il mobilio esistente presso la ex abitazione coniugale, sita in Arzignano (VI), Via Sega n. 23, che i coniugi dichiarano essere stato acquistato in comune in corso di matrimonio, viene assegnato in proprietà esclusiva a , con l'esclusione di: n. 1 tappeto e n. 1 cantonale che vengono assegnati a Parte_1
. CP_2
- Le parti si danno reciprocamente atto che le sopra indicate pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità
– costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987.
- I coniugi danno atto, infine, che, con la regolamentazione testé indicata, avranno definito tutti i rapporti patrimoniali già esistenti fra gli stessi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 10/10/1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale pagina 3 di 4 richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Vicenza in data 10/10/1993 con atto trascritto al n. 451, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio dell'1/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 257 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato VISONA' ALESSANDRA e dall'avvocato NARDON BARBARA
AGOSTINA;
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato VISONA' ALESSANDRA e dall'avvocato NARDON BARBARA
AGOSTINA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza.
2 – Nulla verrà corrisposto l'un l'altro fra i coniugi a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3 - Previsioni patrimoniali - i coniugi intendono, con il presente atto, regolare le questioni patrimoniali esistenti fra gli stessi, dipendenti dal matrimonio, con le seguenti previsioni.
pagina 1 di 4 Il SInor , nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e dei rapporti patrimoniali CP_2 conseguenti alla separazione si impegna a cedere alla IG , che si impegna ad Parte_1 accettare, tutti i diritti allo stesso spettanti sugli immobili di seguito descritti, con le relative pertinenze,
e precisamente:
A) il diritto di piena proprietà pro quota degli immobili, già adibiti ad abitazione familiare, costituiti da un appartamento al piano secondo con garage di pertinenza al piano sottostrada, censiti in Comune di
Arzignano (VI), oglio 2 (due), mappali numeri: Parte_2
PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/2 (UN MEZZO)
1916 sub 25 Via Sega, piano 2 – cat. A/2 – cl. 1 – cons. 5 vani – rendita Euro 418,33.
1916 sub 62 Via Sega, piano S1 – cat. C/6 – cl. 3 – cons. mq. 29 – rendita Euro 91,36.
I diritti oggetto di trasferimento vengono trasferiti sui beni considerati a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni accessorio, accessione e pertinenza, diritto, onere e servitù attiva e passiva esistente e diritto di comunione inerente, nonché con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio del quale sono parte, tra cui le aree coperte dai medesimi ai sensi dell'art. 1117
C.C.. Il SInor dichiara che sugli immobili oggetto di trasferimento non gravano garanzie CP_2 reali, pignoramenti, sequestri, privilegi, oneri reali, diritti che ne diminuiscano il libero godimento o la piena disponibilità e che non vi sono iscrizioni né trascrizioni pregiudizievoli.
La SI.ra , nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e dei rapporti patrimoniali Parte_1 conseguenti alla separazione, dichiara che, con il trasferimento summenzionato, non avrà più nulla da pretendere dal SI. né a titolo di rimborso delle rate di mutuo dalla stessa pagate in corso di CP_2 matrimonio né ad altro titolo.
RINUNCIA ALLA ISCRIZIONE DI IPOTECA - Il SI. dichiara fin d'ora di rinunciare CP_2 all'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili che costituiranno oggetto del trasferimento.
- Le parti si impegnano a formalizzare i trasferimenti sopra concordati con atto Parte_3 notarile nel termine non perentorio di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione che sarà pronunciata dal Tribunale adito, con spese e compensi a carico della SI.ra . Parte_1
I SInori e precisano e specificano che il trasferimento dei diritti relativi Parte_1 CP_2 ai beni immobili di cui sopra da parte del SInor e la corrispondente rinuncia a CP_2 qualsivoglia pretesa nascente dal rapporto di matrimonio da parte della IG , rientrano Parte_1 nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione, e che, pertanto, non costituiscono trasferimenti a titolo oneroso né costituiscono alcun intento di liberalità reciproca;
le parti chiedono pertanto di beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte) previste dall'art. 19 della legge 06/03/1987 n. 74. pagina 2 di 4 Altre regolamentazioni patrimoniali:
- I coniugi danno atto che non esistono ad oggi rapporti bancari e/o postali cointestati e che i rispettivi conti correnti e depositi bancari e/o postali, intestati in via esclusiva a ciascuno degli stessi sono di pertinenza esclusiva del corrispondente intestatario.
- I coniugi danno atto che i veicoli intestati in via esclusiva agli stessi, e cioè l'autoveicolo Volksvagen
Polo tg. GE446RK intestato a e Vectra tg. AX931RN intestata a Parte_1 CP_3 CP_2 sono di proprietà esclusiva del corrispondente intestatario.
- Il mobilio esistente presso la ex abitazione coniugale, sita in Arzignano (VI), Via Sega n. 23, che i coniugi dichiarano essere stato acquistato in comune in corso di matrimonio, viene assegnato in proprietà esclusiva a , con l'esclusione di: n. 1 tappeto e n. 1 cantonale che vengono assegnati a Parte_1
. CP_2
- Le parti si danno reciprocamente atto che le sopra indicate pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità
– costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987.
- I coniugi danno atto, infine, che, con la regolamentazione testé indicata, avranno definito tutti i rapporti patrimoniali già esistenti fra gli stessi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 10/10/1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale pagina 3 di 4 richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Vicenza in data 10/10/1993 con atto trascritto al n. 451, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio dell'1/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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