Articolo 7 della Legge 12 luglio 2011, n. 112
Articolo 5 bis
Versione
3 agosto 2011
Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 , e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , e' il seguente:
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. ».
- Il testo della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O.
- Il testo della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.
Entrata in vigore il 3 agosto 2011
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