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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 8448/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8448/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
PISANELLO ALBERTO
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
SANTORO ANTONIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 02.06.2023 in SCILLA (RC), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SCILLA (RC) (Atto di Matrimonio n. 7, Parte 2,
Serie n. A, anno 2023)
IL T R I B U N A L E
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi;
gli stessi dichiarano quindi di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla percezione di qualsiasi somma periodica a titolo di mantenimento personale.
2) I coniugi si obbligano reciprocamente a mettere in vendita l'immobile comune sito in San Giorgio di Piano (BO), alla Via M. Soldati n. 17, così come hanno già fatto conferendo il relativo incarico di mediazione all'Agenzia immobiliare Gabetti, filiale di Studio Argelato s.r.l., con sede in Argelato (BO) alla Via Centese n. 18. Il mandato conferito dai coniugi all'Agenzia immobiliare avrà durata fino al
31.12.2024, ma i ricorrenti si obbligano comunque a rinnovare l'incarico professionale alla stessa o ad altra Agenzia immobiliare, scelta altrettanto concordemente, fino ad avvenuta vendita dell'immobile stesso.
3) I coniugi si obbligano a dividere tra di loro il ricavato della vendita dell'immobile al 50% ciascuno e la signora si impegna e si obbliga a corrispondere al signor , Parte_2 Parte_1
entro e non oltre dieci giorni dall'accreditamento in suo favore delle somme ricevute come corrispettivo della vendita del bene, a titolo di maggior prezzo corrisposto dal marito per l'acquisto dell'immobile,
l'importo di € 4.000,00 (euro quattromila,00), tramite bonifico bancario sulle coordinate che le verranno all'uopo fornite dal signor . Parte_1
4) La signora si obbliga a corrispondere al marito, entro e non oltre dieci giorni Parte_2
dall'accreditamento in suo favore delle somme ricevute come corrispettivo della vendita del bene immobile, a titolo di rimborso del maggior prezzo corrisposto dal marito per il pagamento del mutuo,
l'importo di € 732,00 (euro settecento-trentadue,00), pari alla metà delle rate del mutuo di maggio e giugno 2024, oltre agli importi analogamente corrispondenti alla metà delle restanti rate mensili del mutuo ipotecario che non saranno eventualmente pagate dalla signora e che saranno Parte_2 sostenute per intero ed in via esclusiva dal marito fino alla vendita dell'immobile, tramite bonifico bancario sulle coordinate che le verranno fornite all'uopo dal signor . Parte_1
5) Nel caso in cui il bene immobile venga venduto libero da cose, fermo restando quanto pattuito nei punti precedenti, i coniugi si obbligano a mettere separatamente in vendita il mobilio e gli elettrodomestici presenti all'interno dell'appartamento e a dividerne il ricavato in proporzione agli importi corrisposti da ciascuno di essi, o dai loro familiari, per l'acquisto dei beni medesimi, sulla base pagina 2 di 4 di quanto specificato nel punto f) del ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
6) Il signor LE potrà in ogni caso asportare dalla residenza familiare i seguenti beni mobili, tutti da lui interamente pagati: scarpiera marca Ikea, scrivania piccola marca Ikea, libreria marca Ikea, scrivania grande marca Ikea.
7) I coniugi si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno ogni spesa e pagamento necessari per la vendita dell'immobile come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese tecniche per la certificazione di conformità; i costi dell'Agenzia immobiliare;
le eventuali sanzioni e le maggiori imposte dovute al fatto che l'immobile comune è stato venduto prima dei cinque anni dall'acquisto.
8) I coniugi, una volta venduto l'immobile, si obbligano reciprocamente ad estinguere il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto del bene immobile, sostenendo a metà ciascuno e in pari misura tutti i costi necessari a tal fine.
9) Le spese legali saranno compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
30.01.1992) e [nata a [...] il [...]] che hanno contratto Parte_2
matrimonio in data 02.06.2023 in SCILLA (RM), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SCILLA (RC) al n. 7, parte II, serie A, anno 2023.
2. Ordina al Comune di SCILLA (RC) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SCILLA (RC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
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