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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 23080/24 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
NT ha proposto ricorso al fine di ottenere la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...] Persona_1 fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE AI SENSI DELL'ART 473 BIS 22 C.P.C.
a) assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della prole, autorizzando sin d'ora la IG.ra a sottoscrivere tutta la documentazione scolastica, medica e per lo svolgimento delle attività Pt_1
extrascolastiche prodromiche allo sviluppo ed alla crescita cognitiva del minore nonchè la documentazione necessaria al rinnovo della CI del minore e per lo svolgimento delle visite mediche, anche specialistiche, che venissero prescritte o conIGliate dal medico curante del bambino.
b) disporre l'obbligo del IG. di versare un contributo economico in favore di Controparte_1 Persona_1
sia ordinario che straordinario.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. Affidare in via esclusiva il minore alla madre, che compirà da sola anche tutte Persona_2
le scelte di maggiore rilevanza per la sua salute – anche psicologica – ed istruzione;
un tanto, per scongiurare il rischio – non remoto – che l'elevata conflittualità tra i genitori assuma toni drammatici ogniqualvolta si tratti di prendere una decisione per il minore, un tanto per proteggerlo visto le vicende penali in cui il IG.
è stato ed è tutt'oggi coinvolto. Controparte_1
2. Disporre che il padre non possa, se non previa conclusione di un percorso di genitorialità che coinvolga anche il minore incontrare il minore e/o mettersi in contatto diretto con lui, demandando alla Persona_1
volontà del medesimo l'inizio di tale percorso. CP_1
3. Affidare il minore in modo condiviso a entrambi i genitori, stabilendo tuttavia, Persona_2
un affido rafforzato per l'ordinaria amministrazione in favore della IG.ra al fine permettere alla Pt_1
stessa la sottoscrizione, senza la controfirma del IG. , di tutta la documentazione necessaria Controparte_1
all'iscrizione scolastica del bambino, al rinnovo dei documenti di identità del medesimo e alla sottoscrizione delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle visite mediche, anche specialistiche e dei trattamenti medici non ospedalieri (ortodontici, dermatologi, oculistici, otorinolaringoiatrici o di psicoterapia) nonchè a tutte le attività necessarie allo sviluppo psicomotorio ed emotivo del bambino, attesa la sua invalidità, prescritte dai medici curanti del minore. Per tutte le altre questioni di catattere ordinario e straordinario rimane ferma la condivisione tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4. Stabilire che il minore manterrà la propria residenza abituale insieme alla madre in Scorzè Persona_1
via Tito Speri n. 19.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlo come da regime in essere, stabilendo tuttavia che sia il padre a farsi carico del trasporto del minore, atteso che mai lo accompagna alle varie attività extrascolastiche necessarie al suo sviluppo. Durante le vacanze invernali o estive, stabilire che il minore verrà accompagnato presso l'abitazione dell'altro genitore o ai centri estivi a cui dovesse essere in futuro iscritto.
Vacanze e festività: a regime, stabilire che il padre durante l'estate avrà diritto ad un periodo di affidamento del figlio per una settimana, mentre, durante le festività Natalizie, il padre terrà il minore il giorno della vigilia o il giorno di Natale ad anni alterni come sempre fatto sin dalla nascita del minore. Stabilire altresì che il padre potrà tenere il minore anche qualche ora durante le festività del Carnevale o durante le vacanze
Pasquali;
IN AMBO LE IPOTESI
6. Disporre che il IG. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Controparte_1
versamento alla IG.ra , di un importo proporzionale alla sua retribuzione nell'ordine del 30% Pt_1
complessivo della stessa. Importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici IS (prima rivalutazione: ottobre 2024), purché l'indice sia positivo.
7. Disporre che il IG. provveda inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (o Controparte_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in base ai suoi redditi) quali spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate secondo quanto stabilito dal protocollo in atto indicato.
8. Quantificare e disporre che il IG. provveda al versamento in favore della IG.ra Controparte_1 Pt_1
del mantenimento ordinario e straordinario pregresso sin dalla nascita del figlio.
9. Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge”. Si è costituito il resistente che ha concluso chiedendo: “1. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà del padre di tenerlo Persona_2
con sé nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20,30 (dopo cena) quando la madre lo accompagnerà presso la residenza del padre fino alle 20,30 della domenica, dopo cena quando il padre lo riaccompagnerà presso la residenza della madre. Quanto alle principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo), il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Natale un anno con la madre e un anno con il padre e lo stesso il giorno di Santo Stefano. Il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Capodanno, un anno con il padre e un anno con la madre. Per le restanti festività natalizie il padre avrà con sé il figlio una settimana. Per quanto riguarda le festività pasquali il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua
e il lunedì dell'Angelo un anno con la madre e uno con il padre. Quanto alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fintantoché il figlio permarrà con ciascuno di loro.
2. Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IGnora a titolo Controparte_1 Parte_1
di concorso nel mantenimento del figlio un assegno mensile pari ad € 150,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente in relazione agli aumenti del costo della vita secondo gli indici ISTAT, oltre al il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio secondo il protocollo del Tribunale di Venezia. Quanto alle spese mediche si chiede che le spese fisioterapiche e di logopedia siano pagate dalla IGnora fino Parte_1
alla concorrenza dell'importo percepito a titolo di pensione INPS con obbligo di rendiconto.
3. Disporre che l'assegno unico figli sia erogato in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4. Rigettarsi la domanda di condanna per il pregresso mantenimento ordinario e straordinario in quanto inammissibile e infondata. Con vittoria di spese e compensi.”
Con note di trattazione scritta depositate in data 18/02/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Affidare il minore in modo condiviso a entrambi i genitori, stabilendo tuttavia Persona_2
un affido rafforzato per l'ordinaria amministrazione in favore della IG.ra al fine di permettere alla Pt_1
stessa la sottoscrizione, senza la controfirma del IG. , delle autorizzazioni necessarie allo Controparte_1
svolgimento delle visite mediche, anche specialistiche e dei trattamenti medici anche non ospedalieri (ortodontici, dermatologici, oculistici, otorinolaringoiatrici o di psicoterapia), prescritte dai medici curanti del minore.
Analogamente la IG.ra gestirà in piena autonomia, senza necessità di controfirma del IG. Pt_1 CP_1
le attività extrascolastiche del minore, dall'iscrizione a centri estivi ad eventuali attività sportive conIGliate dai medici curanti. Il tutto salvo obbligo di rendiconto. Per tutte le altre questioni di carattere ordinario e straordinario rimane ferma la condivisione tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2. Stabilire che il minore manterrà la propria residenza abituale insieme alla madre in Scorzè Persona_1
via Tito Speri n. 19. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come da regime in essere e quindi il padre terrà con sé il figlio tutti i fine settimana dal venerdì sera dopo cena Persona_1
(ore 20,30) fino alle 20,30 della domenica sera dopo cena, stabilendo che sia il padre a farsi carico del trasporto del minore da e verso l'abitazione della madre. Il IG. da tuttavia la propria disponibilità CP_1
alla IG.ra a richiedere, occasionalmente, un weekend. Vacanze e festività: quanto alle principali Pt_1
festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo), il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di
Natale un anno con la madre e un anno con il padre e lo stesso il giorno di Santo Stefano. Il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Capodanno, un anno con il padre e un anno con la madre. Per le restanti festività natalizie il padre avrà con sé il figlio una settimana. Per quanto riguarda le festività pasquali il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo un anno con la madre e uno con il padre. Quanto alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati dalle parti.
3. Disporre che il IG. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta mediante il Parte_2
versamento alla IG.ra della somma di € 250,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Pt_1
Importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT purché l'indice sia positivo.
4. Disporre che la pensione di invalidità di rimanga nella disponibilità della IG.ra Persona_1 Pt_1
che avrà cura di rendicontare l'utilizzo della stessa.
5. Disporre che le spese straordinarie siano pagate dalla IG.ra con la pensione INPS percepita dal Pt_1
minore fino all'importo corrispondente alla pensione stessa;
la somma eccedente tale importo verrà ripartita nella misura del 50% tra i genitori previo il suddetto rendiconto.
6. L'assegno Unico erogato dall' sarà percepito interamente dalla IG.ra CP_2 Pt_1
7. I genitori dichiarano sin d'ora di prestare reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il minore Persona_2
8. Spese legali compensate.”
Il P.M. è intervenuto.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le eIGenze di mantenimento, educazione e cura del minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di conIGlio del 25/02/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca