Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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- 1. Diniego cittadinanza per sicurezza Repubblica: TAR Lazio annulla per difetto motivazioneAccesso limitatoSalvatore Fachile · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/04/2026, n. 7028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7028 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13954/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13954 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Fachile, Giulia Crescini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Fachile in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. NL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 2.3.2019 il ricorrente presentava domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con decreto n. K10/-OMISSIS- dell’11.5.2023, il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di cittadinanza in quanto dall’attività informativa esperita sarebbero emersi sul conto del richiedente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale elemento risulta ostativo alla concessione della cittadinanza.
Avverso l’anzidetto diniego ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, segnatamente sotto il profilo dell’insufficienza e inadeguatezza della motivazione. Lamenta, in particolare, che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di vita, familiari e sociali, del richiedente, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto socio-economico nazionale. Inoltre, deduce il ricorrente che il provvedimento sarebbe affetto da un grave vizio di motivazione, in quanto il rigetto si fonderebbe sulla asserita e non meglio specificata sussistenza di elementi a suo carico che non consentirebbero di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica e nel corredo motivazionale l’Amministrazione avrebbe operato un mero rinvio alla documentazione dalla quale emergerebbero i presunti motivi inerenti alla sicurezza, senza tuttavia allegare detto documento e senza neanche indicare esplicitamente, nel corpo della motivazione, tali elementi ostativi.
L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso.
Con ordinanza istruttoria n. 7338/2025, il Collegio ha onerato l’Amministrazione resistente di produrre in giudizio la documentazione riservata posta a fondamento del provvedimento impugnato, sebbene con le specifiche modalità di deposito necessarie a preservarne la riservatezza.
L’ordine istruttorio è stato adempiuto dall’Amministrazione resistente in data 6.8.2025, mediante il deposito di una relazione in busta chiusa e sigillata della quale ha potuto prendere visione il difensore del ricorrente.
Con memorie depositate il 27.10.2025 e il 23.2.2026, il ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni difensive agli elementi emersi dalla relazione riservata.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso e venendo al merito del gravame, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di insufficienza e inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.
Come già esposto, la domanda di concessione della cittadinanza è stata respinta sul presupposto che, all’esito dell’attività informativa svolta dagli organi competenti, sarebbero emersi sul conto del ricorrente elementi tali da non consentire di escludere possibili profili di pericolo per la sicurezza della Repubblica.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta nel corso del presente giudizio e della conseguente produzione documentale da parte dell’Amministrazione, è stato riferito che il richiedente risulterebbe noto per una asserita contiguità con ambienti riconducibili alla c.d. “sinistra antagonista veronese”.
Ritiene tuttavia il Collegio che tale elemento, per come rappresentato nella relazione riservata versata in atti, non sia di per sé sufficiente a sorreggere la motivazione del diniego impugnato.
Invero, il riferimento alla “contiguità” del ricorrente con un movimento qualificato come “sinistra antagonista veronese” non è corredato da adeguati elementi esplicativi – anche succintamente descritti - circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo, né è chiarito se si tratti di un’organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica.
In assenza di tali elementi minimi di qualificazione, il mero richiamo alla vicinanza ad un generico movimento politico non consente di comprendere in quale modo tale circostanza possa concretamente tradursi in un rischio per la sicurezza dello Stato, né permette al giudice di verificare la ragionevolezza e la coerenza del percorso valutativo seguito dall’amministrazione.
Si ritiene, pertanto, che gli elementi emersi a seguito della disclousure non siano sufficienti a chiarire gli asseriti motivi ostativi alla sicurezza della Repubblica posti a fondamento del diniego, stante la loro manifesta genericità.
4.- In definitiva, la nota esplicativa depositata dall'amministrazione rende evidente il vizio motivazionale dell’atto impugnato, dovendosi escludere che l'amministrazione abbia indicato in giudizio le ragioni per cui ha ravvisato l'effettiva sussistenza di elementi tali da giustificare il ritenuto rischio di conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della Repubblica.
In proposito, deve essere precisato, in linea con la giurisprudenza ormai consolidata (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 TAR Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022), che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell'Amministrazione e che, nel diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica basato su atti con la classifica di riservatezza, il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione.
Deve, altresì, essere precisato che, a tutela dell'esercizio del diritto di difesa della parte e di un processo equo, in sede processuale, su espressa disposizione dell'autorità giudicante, è necessario garantire l'ostensione, mediante acquisizione, della relazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato con l'adozione delle cautele necessarie, ossia con stralci ed omissis ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 5759/2023: " L'accesso disposto dall'autorità giurisdizionale, quindi, nell'ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale" e ancora "è quella giurisdizionale - nell'ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana - l'unica sede idonea all'esame degli atti riservati, in quanto preposta dalla legge a garantire il corretto equilibrio tra i contrapposti interessi difensivi, nell'ambito del suo potere di ponderazione e prescrizione delle modalità per garantire l'accesso nel rispetto dei vincoli di legge ").
Tuttavia, una volta esaminato da parte del soggetto interessato il contenuto degli atti riservati, sottesi alla decisione denegativa del rilascio dello status , gli elementi informativi ivi contenuti devono poter, in ogni caso, anche ove parzialmente oscurati o omessi, rappresentare una premessa logico-giuridica in grado di far apparire ragionevole e fondatamente provata la contestata ostatività rappresentata dal rischio di possibili pregiudizi per la sicurezza della Repubblica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V- bis , 15/07/2023, n. 11954).
In questa prospettiva, questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V- bis , 10.05.2023, n. 7829) ha avuto modo di precisare che " nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego deve considerarsi sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di far comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr. TAR Lazio, Roma, questa Sez. V-bis, n. 17081 del 2022, n. 16084 del 2022, n. 15986 del 2022, n. 15985 del 2022, n. 15944 del 2022, n. 13911 del 2022, n. 11806 del 2022 e n. 1193 e n. 4257 del 2023; cfr., inoltre, TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, sentenza n. 2453 del 2014; nonché Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 6704 del 2018, n. 8133 del 2020, n. 3886, n. 3896, n. 5679 e n. 6720 del 2021, n. 8084 e n. 11538 del 2022). Tuttavia quando, come nel caso di specie, non è possibile comprendere affatto tale iter logico, in quanto il provvedimento di diniego richiama ragioni di sicurezza non corrispondenti, neanche lontanamente, al quadro delle circostanze riferite in giudizio all'amministrazione (pur con le necessarie garanzie di riservatezza), non può non trovare adesione la censura di complessivo difetto di motivazione che - come nel caso di specie - sia stata ritualmente dedotta in giudizio " (cfr., in senso conforme, TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 14.11.2023, n. 16964).
In conclusione, il ricorso in epigrafe indicato deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato. Per l’effetto, l’Amministrazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, dovrà rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza alla luce delle ragioni dell’annullamento, al fine di emendare la riscontata carenza motivazionale.
5.- Alla luce della peculiarità della vicenda concreta, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NL RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL RI | RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.