Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 12/12/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5811/2022 promossa da
Parte 1 rappr. e dif. dall' avv. DE MICHELE VINCENZO
contro
Controparte 1 rappr. e dif. dagli avv.ti PARADISO ANGELA, ANTONELLA CARLOMAGNO E
RENATA FIORE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.7.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente delle controparte sin dal 1° marzo 1996 con categoria C1, ha dedotto che: dal 2009 al 2014 è stata addetta allo Sportello unico attività produttive con mansioni d'istruttore amministrativo e dal 2014 al 2021 presso l'ufficio di gabinetto del Sindaco con mansioni d'istruttore amministrativo;
dal 7 maggio 2021 presta servizio presso l'Ufficio Museo civico con mansioni d'istruttore amministrativo e inquadramento nella categoria C6; con verbale del 24.5.2021 l'U.P.D. del Controparte_1 preso atto dell'ordinanza Applicativa della Misura
Interdittiva della Sospensione dell'Esercizio di Pubblici Uffici o Servizi nr.
11993/2020 RGNR nr. 3387/2021 R.G. G.I.P. emessa in data 20.05.2021 dal
Tribunale di Foggia - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, disponeva la sospensione, a decorrere dal 21.5.2021 dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio
con il medesimo verbale, l'U.P.D. preso atto della contestazioni in sede penale, aventi rilevanza disciplinare per violazione dell'art.59, comma 9, punto 2, lettere b) ed e) del CCNL 2018, oltre che per violazione del codice di comportamento di cui al
D.P.R. n. 62/2013 sospendeva, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1 del D.Lgs. n.
165/2001 il procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale;
con successivo provvedimento del 23 febbraio 2022 prot.ris. n.14/2022 l'U.P.D. confermava la sospensione del procedimento disciplinare di cui alla contestazione del 24 maggio 2021 prot.ris. n.60 a carico della ricorrente, prolungando anche la sospensione cautelare della lavoratrice dal servizio e dalla retribuzione per la durata di anni due con decorrenza giuridica ed economica dal 20 marzo 2022, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 61 del CCNL del 21.5.2018 Funzioni
Locali e dell'art. 55-ter D.Lgs. n.165/2001.
La ricorrente, quindi, denunciata la violazione dell'art. 55-bis, comma 4, 2°, 5° e 6° capoverso del D.Lgs. n.165/2001; dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.188/2021; dell'art. 16, comma 1, lettera 1-quater, del d.lgs. n.165/2001, ha rassegnato le seguenti conclusioni: "1. dichiarare la nullità dell'intero procedimento disciplinare promosso nei confronti della ricorrente di cui alla contestazione del 24 maggio 2021 prot.ris.
n.60 dell'U.P.D. del Controparte 1 compreso il provvedimento U.P.D. del 23 و
febbraio 2022 prot.ris. n.14/2022;
2. per l'effetto, dichiarare illegittima la sospensione cautelare dal lavoro per la durata di 24 mesi a decorrere dal 20 marzo 2022 disposta con il provvedimento
U.P.D. del 23 febbraio 2022 prot.ris. n.14/2022, con conseguente immediato ripristino del rapporto di lavoro della Dott.ssa con la Parte 2
riammissione in servizio e la corresponsione della integrale retribuzione spettante per il periodo dal 21 marzo 2022, al netto degli assegni alimentari corrisposti medio tempore, fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, con la regolarizzazione contributiva ed assicurativa e gli accessori di legge;
3. disporre a carico del Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, l'obbligo di rettifica della illegittima indicazione come colpevole della dott.ssa come la persona sottoposta a indagini, ai sensi Parte 2
dell'art.2, comma 2, d.lgs. n.188/2021, contenuta nel provvedimento U.P.D. del 23 febbraio 2022 prot.ris. n.14/2022, dandone idonea pubblicità della rettifica e dell'annullamento del procedimento disciplinare e della sospensione temporanea dal servizio;
" vinte le spese di lite. Il Controparte_1 regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto integrale.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione all'udienza del
12.12.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. quindi, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, la contestazione di addebito disciplinare di cui al verbale U.P.D. del
24.5.20221 prot.ris. n.60, costituente atto di avvio del procedimento disciplinare, appare rispettosa della disciplina dettata dall'art. 55bis del D.lgs 165/2001, ed più in particolare del diritto di difesa del lavoratore.
Giova innanzitutto, per maggiore comprensione, riportare il teste del ridetto verbale del 24.5.2021 prot.ris. n.60, ove si legge testualmente: “ con nota prot. ris. 58 del
21/05/2021, pervenuta mezzo Pt 3 la CP 2 di CP 1 ha notificato all'ente quanto testualmente si riporta: "...Al fine di dare opportuna esecuzione a quanto disposto dalla Autorità Giudiziaria si comunica che l'impiegata comunale [...] Parte 2 in oggetto richiamata, colpita da Ordinanza Applicativa della '
Misura Interdittiva della Sospensione dell'Esercizio di Pubblici Uffici o Servizi nr.
11993/2020 RGNR nr. 3387/2021 R.G. G.I.P. emessa in data 20.05.2021 dal
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Tribunale di Foggia Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, a partire
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dalla data odierna è destinataria di provvedimento che dispone la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio di dipendente del comune di CP 1, ragion per cui la medesima viene interdetta, per la durata di 10
(dieci) mesi, da tutte le attività ad esso inerenti.";
• alcune testate giornalistiche riportano la notizia che "
Parte 2 dipendente del Controparte_1 e moglie del Sindaco dimissionario
[...]
CP_3 è indagata per il reato di corruzione...".». '
«CONTESTA
alla Sig.ra Parte 2 dipendente del CP_1 CP 1 profilo professionale di istruttore amministrativo C1/C5, il comportamento descritto in premessa evidenziando che, se comprovato, assumerebbe rilevanza disciplinare per violazione dell'art.59, comma 9, punto 2, lettere b) ed e) del CCNL 2018, oltre che per violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.
CONSIDERATO che questo U.P.D., allo stato, non è in possesso di elementi sufficienti per istruire il procedimento disciplinare, né è in possesso di poteri istruttori tali da poter accertare in via autonoma la rilevanza disciplinare della condotta medesima prescindendosi dall'istruttoria penale e dai suoi sviluppi;
RITENUTO, per quanto esposto, che per la complessità e gravità dei fatti oggetto del procedimento penale a carico della dipendente Parte 2 sussistano fondate motivazioni per attendere l'esito del predetto procedimento penale per giungere alla definizione anche del presente procedimento disciplinare come previsto dall'art. 55 ter, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dal D. Lgs.
n. 150/2009,
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 che ha apportato modifiche alla procedura disciplinare prevista dall'art. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed in particolare alla procedura riguardante la connessione tra procedimento penale e procedimento disciplinare;
VISTO altresì il vigente CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018;
SOSPENDE
il presente procedimento disciplinare fino all'emanazione della sentenza definitiva ai sensi dell'art. 55 ter del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 150/2019, contestualmente avvertendo la Sig.ra che, ai sensi del Parte 2
comma 1 del medesimo articolo, questo Ufficio potrà, comunque, riprendere il presente procedimento ed adottare il provvedimento conclusivo qualora giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il presente procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo e ferme restando la sopravvenienza di evidenze oggettive che pongano l'Ufficio in condizione di valutare la rilevanza delle condotte in argomento ai fini della configurazione delle stesse sotto il profilo disciplinare indipendente dall'esito del procedimento penale.
DA'ATTO
dell'intervenuto provvedimento giudiziale di sospensione dai pubblici uffici o servizi a decorrere dalla data del 21/05/2021, con conseguente privazione della retribuzione, anche ai sensi dell'art. 61, comma 2, del medesimo CCNL invitando,
contestualmente, il Servizio Personale ad adottare gli atti conseguenziali».”. Passando all'analisi del quadro normativo di riferimento, appare opportuno trascrivere, nella parte che qui rileva, la disciplina dettata dall'art. 55 bis D.Lgs.
n.165/2001 che regola le forme e i termini del procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti:
«[...] 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. [...]
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali é prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54- bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all entro venti giorni dalla loroControparte 4 adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso
é sostituito da un codice identificativo.[...] 6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.[...]
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3- ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.».
Il successivo art. 55-ter del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 regola, invece, il rapporto tra procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti e procedimento penale, stabilendo che: "1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, é proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali é applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma
3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare
è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne é stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare é, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo
653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.". CP 1Ciò detto, si ritiene che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, il resistente abbia agito nel pieno rispetto della disciplina appena richiamata;
laddove, in particolare, il verbale del 24.5.2021 prot.ris. n.60, appare rispettoso dei canoni di adeguatezza motivazionale propri del procedimento disciplinare in senso stretto, essendo congruamente motivato.
Premesso che il suddetto verbale rinvia espressamente all'ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi, adottata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia e già notificata alla ricorrente ed all'Amministrazione, è appena il caso di rammentare che in sede di procedimento disciplinare, la c.d. contestazione per relationem è considerata legittima.
A tal proposito, giurisprudenza consolidata ha chiarito che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue, la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (cfr.
Cass., nn. 18944/2021; 23771/2021; 10662/2014; 11985/2016).
Si ritiene, quindi, anche alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali, innanzi citati, che il provvedimento del 24.5.2021 prot.ris. n.60 sia tale da rendere pianamente comprensibile il contenuto della condotta contestata alla lavoratrice che ha, poi, determinato anche la scelta dell'amministrazione di avvalersi della facoltà di sospensione dal servizio.
E tanto, vieppiù, in considerazione del fatto che le condotte ascritte alla dipendente in sede penale, erano di sicuro ben note all'odierna ricorrente la quale, sintomaticamente, non ha mai eccepito, né in questa sede né in sede stragiudiziale,
l'omessa notifica dell'ordinanza interdittiva adottata dall'Autorità giudiziaria, cui il provvedimento datoriale ha ricettiziamente rinviato.
A ciò si aggiunga che “In tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa" (Cass. n. 30271/2022).
Nella specie, parte ricorrente non ha esplicitato, nemmeno sommariamente, come sia stato concretamente leso il suo diritto di difesa.
Quanto poi all'omessa audizione della dipendente, è appena il caso di osservare che il CP 1 con il verbale del 24.5.2021 prot.ris. n.60, ha provveduto ad effettuare la contestazione disciplinare e, contestualmente, ha sospeso il procedimento disciplinare fino alla conclusione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter dlgs 165/2001. Ne consegue che, come dedotto correttamente dall'ente, il contraddittorio tra le parti, mediante l'audizione della ricorrente deve ritenersi rinviato al momento della riattivazione del procedimento disciplinare. D'altronde, la convocazione del pubblico dipendente per ascoltarlo a sua difesa è condizione essenziale del corretto esercizio del potere disciplinare, potere che nel caso di specie non era stato ancora attivato, avendo l'ente comunale sospeso il procedimento disciplinare.
Parimenti legittima è la sospensione cautelare dal servizio adottata dal CP_1 con provvedimento del 23.2.2022 prot.ris. n.14/2022, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 55 ter co. 1 (ultimo periodo) e art. 61 C.C.N.L. di categoria.
Segnatamente, tale ultimo articolo, dispone: “6 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del
D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 62. 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del
D.Lgs. n. 235/2012. 4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n.
97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n.
97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'articolo 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 62 del presente contratto. 6.
Ove l'ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 59, comma 9, punto
2, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 59, comma 9, punto 2, l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 62, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 59, comma 9, punto 2. 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso' oppure "non costituisce illecito د"
penale" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma
1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10.
Resta fermo quanto previsto dall'art.55 quater comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001”.
Quanto alla natura dell'istituto, la giurisprudenza, più volte intervenuta sul tema, ha affermato che la sospensione cautelare obbligatoria e quella facoltativa dall'impiego, pur essendo accomunate sul piano degli effetti, si differenziano quanto alla natura del potere esercitato ed alle esigenze di pubblico interesse che mirano a soddisfare. La prima è un atto dovuto da parte dell'amministrazione, in conseguenza di una misura cautelare restrittiva della libertà personale che impedisce la prestazione dell'attività lavorativa e, dunque, interrompe il sinallagma contrattuale (Cons. Stato sez. IV, 3 dicembre 2013, n. 5745). Disciplina, quindi, un'ipotesi peculiare di impossibilità temporanea della prestazione in costanza del rapporto di lavoro. La sospensione facoltativa ha natura discrezionale e costituisce un rimedio provvisorio a tutela dell'interesse pubblico di cui l'amministrazione è titolare ed il cui perseguimento è compromesso dalla permanenza in servizio del dipendente, al quale vengono contestati fatti di rilievo penale. Essa prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità del dipendente e non implica alcuna valutazione, neppure approssimativa e provvisoria, circa la colpevolezza dell'interessato, non arrecando pregiudizio all'integrale reintegrazione del dipendente nelle funzioni e negli assegni non percepiti. Tale misura, pertanto, non richiede la certezza della esistenza dei fatti contestati e del grado di imputabilità degli stessi, essendo al riguardo sufficiente una sommaria cognizione, poiché la ratio della sospensione cautelare è ravvisabile nell'interesse pubblico volto ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell'Amministrazione che deriverebbe dalla permanenza in servizio del dipendente (cfr. Cons. Stato, nn. 8704/2022; 5974/2020).
In tale contesto, la Suprema Corte ha evidenziato: che il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa integra “una misura cautelare, per la quale l'esigenza di proporzionalità si misura soltanto rispetto al pregiudizio che può subire l'interesse pubblico per la permanenza in servizio dell'impiegato nonostante la pendenza dell'accusa penale" (cfr. Cass., n. 1058/2024)
e che "la natura cautelare della misura della sospensione comporta la sua provvisorietà e rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (cfr. Cass., nn.
1058/2024; 989/2024; 4411/2021).
che "l'esigenza cautelare sorge per la pendenza dell'accusa in quanto tale e prescinde dalla valutazione degli indizi di colpevolezza a carico del dipendente, riservata all'autorità giudiziaria penale", per cui, una volta esclusa la pretestuosità e la evidente infondatezza della notitia criminis alla stregua degli sviluppi del procedimento penale, "la valutazione che la Pubblica Amministrazione è chiamata ad effettuare riguarda unicamente la gravità dei fatti di reato ascritti e la attinenza degli stessi al rapporto di lavoro" (Cass., n. 11988/2016).
Per tal via, la legittimità del provvedimento che disponga il prolungamento della sospensione cautelare dal servizio, per il periodo successivo alla cessazione degli effetti della misura restrittiva, può essere sindacata nei limiti di quella che è la ratio dell'istituto, ossia la necessità di tutelare la credibilità dell'amministrazione presso il pubblico ed il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione opera (Corte Cost. n. 206/1999); il bene tutelato è, infatti, l'immagine e il prestigio della amministrazione di appartenenza, che è tenuta a valutare se, nel caso concreto, la gravità delle condotte per le quali si procede giustifichi l'immediato allontanamento dell'impiegato.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la valutazione dell'amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole e non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione d'impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione. (Cons. Stato, n. 194/2014).
In altri termini, viene in rilievo una valutazione discrezionale fondata su criteri di opportunità e, per ciò solo, insindacabile nel merito da parte del giudice, se non sotto il profilo del rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede e nell'ipotesi in cui si manifesti come palesemente irragionevole;
per queste ragioni, il provvedimento facoltativo di natura cautelare non può neppure ritenersi soggetto a specifici oneri formali di motivazione, trattandosi di esercizio di cautela, nell'ambito dei poteri e della capacità del datore di lavoro privato, per natura temporaneo, cui non si attaglia la disciplina riferita all'obbligo di analitica motivazione propria degli atti amministrativi decisori.
Ne consegue che l'onere della prova gravante sul datore di lavoro, ove sia posta in discussione la legittimità della sospensione, non può e non deve riguardare né la responsabilità penale del dipendente – riservata al giudice penale – né le effettive
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conseguenze pregiudizievoli legate alla presenza in servizio del dipendente, atteso che la sospensione è finalizzata proprio ad evitare che detto pregiudizio si verifichi,
“sicchè non è ipotizzabile che la Pubblica Amministrazione possa fornire la prova di un qualcosa che non si è ancora verificato" (v. Cass., n. 11988/2016).
Non si ravvisa, pertanto, la denunciata illegittimità della sospensione cautelare adottata con il verbale del 23.2.2022 prot.ris. n.14/2022, poichè il CP_1 ha motivato il provvedimento richiamando la contestazione di addebito disciplinare pacificamente già inviata alla dipendente, l'imputazione ascrittale in sede penale, la particolare gravità dei fatti, tali da comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, la stretta e diretta attinenza dei fatti stessi al rapporto di lavoro, e, non da ultimo, la potenzialità lesiva della permanenza in servizio dell'incolpata per la credibilità dell'apparato amministrativo presso il pubblico ed il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione ( vedasi doc. all. n. 7 fasc. parte resistente).
Da quanto appena detto, poi, discende anche l'infondatezza dell'ulteriore motivo di doglianza esposto dalla ricorrente nel proprio ricorso e concernente la violazione dell'art. 16 co. 1 lett. 1 quater del D.lgs 165/2001. Tale norma dispone che i dirigenti provvedano nell'ufficio a cui sono preposti, al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, senza ulteriori specificazioni.
La rotazione straordinaria, prevista dalla disciplina in esame, costituisce misura di carattere cautelare, che può essere disposta in caso di avvio di procedimento penale o di avvio di procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva.
Nelle ipotesi in cui il procedimento disciplinare, avviato in concomitanza con il procedimento penale, venga sospeso in conseguenza della complessità istruttoria ed in attesa della definizione del procedimento penale, può essere disposta la rotazione straordinaria qualora i fatti oggetti di contestazione abbiano natura corruttiva, con provvedimento motivato e circostanziato ai fatti specifici ed al rischio anche potenziale che si possa configurare, ove venga mantenuto al proprio posto il dipendente oggetto di accertamenti.
L'adozione di tale misura cautelare nelle fattispecie del tipo di quella in esame, tuttavia non è obbligatoria, ma meramente facoltativa ed alternativa rispetto alle ulteriori misure cautelari, previste dalla normativa contrattuale di riferimento. Invero, richiamando quanto innanzi detto in ordine alla scelta meramente discrezionale della pubblica amministrazione, di sospendere cautelativamente il pubblico dipendente in attesa della definizione del procedimento penale, deve ritenersi che sia prerogativa
(insindacabile in questa sede) dell'ente pubblico datore di lavoro, optare per l'adozione della rotazione straordinaria ovvero della sospensione cautelare dal servizio. Tanto in considerazione dell'esigenza prioritaria dell'ente pubblico di preservare la propria immagine e la propria credibilità nei confronti deli utenti, nonchè il proprio prestigio.
La circostanza che il CP 1 di CP 1 nella vicenda in esame, non abbia adottato la misura di cui all'art. 16 co. 1 D.lgs 165/2001, non inficia la legittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti della lavoratrice con verbale del
23.2.2022 prot.ris. n.14/2022.
Secondo quanto ulteriormente denunciato dal ricorrente, l'U.P.D. non avrebbe rispettato l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 188/2021, avendo violato il divieto ivi imposto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
Il rilievo non è pertinente, posto che la mera lettura di tutti gli atti inerenti il procedimento disciplinare per cui è causa ha consentito di appurare che giammai la ricorrente è stata individuata o definita come "colpevole".
Controparte_1 si pone inDa ultimo, la trasmissione dell'ordinanza cautelare al perfetta sintonia con l'onere di comunicazione che l'art. 129 c.p.p. impone al
Pubblico Ministero, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di avere tempestiva notizia dei procedimenti penali avviati a carico di dipendenti pubblici.
Non si scorge, quindi, la paventata violazione del disposto di cui all'art. 329 c.p.p..
Alla stregua di quanto innanzi la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5811/2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
condanna la ricorrente alla refusione in favore del Controparte 1 delle spese di lite, liquidate in euro 4.628,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, dopo l'udienza del 12.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti