TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1085/2024
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Christian Perathoner
Parte attrice nei confronti di
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. rappresentata e difesa, giusta procura allegata da considerarsi in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Fabio Civale e Antonio Contarino
Parte convenuta con oggetto: Intermediazione ai sensi del d.lgs. n. 58/1998, Regolamento Consob n. 16190/2007; negoziazione e collocamento di azioni in mercati non regolamentati;
trattenuta in decisione in data 30.04.2025, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dal procuratore dell'attore , come da foglio di precisazione delle Parte_1
conclusioni d.d. 27.06.2024:
“voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
1) in via principale: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti per
l'acquisto di azioni della risultano essere nulli, Controparte_3 rispettivamente annullabili o risolti, e quindi ordinare alla Controparte_3 di restituire all'attore l'importo di Euro 45.429,15.-, o quello diverso, maggiore o minore,
[...]
Pag. 1 di 28 che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la
[...]
è risultata gravemente inadempiente, rispettivamente non ha Controparte_3
adempiuto correttamente la prestazione dovuta, e quindi condannarla al risarcimento dei danni sofferti dall'attore quantificati nell'importo di Euro 45.429,15.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA, come per legge, anche del procedimento di mediazione.
In via istruttoria si insiste nell'ammissione delle prove dedotte.”
➢ dai procuratori della convenuta Controparte_3
come da note scritte d.d. 28.04.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946
c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di responsabilità contrattuale proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex art 2946 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla domanda di risoluzione proposta dal sig. per intervenuta Pt_1
prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e
2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
Pag. 2 di 28 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento, risoluzione proposte da parte attrice in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
alla restituzione delle somme versate dal sig. in relazione Controparte_3 Pt_1 alle operazioni di investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. Pt_1
e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione a dei Controparte_3 titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dal sig. oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le Pt_1
somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in Controparte_3
ragione del valore attuale delle azioni e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai predetti rapporti intercorsi con del determinante concorso di colpa dell'attore per le Controparte_3 ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa.
Nella denegata ammissione di uno o più capitoli di prova testimoniale ex adverso articolati, ammettere la alla prova contraria sugli stessi capitoli di controparte ritenuti ammissibili e CP_3
con i testi sigg.ri e domiciliati presso la filiale di Testimone_1 Tes_2 CP_3
Pag. 3 di 28 sita rispettivamente in di San Lorenzo di Sebato, Via Joseph Renzler 17/A e La Villa, CP_3
Via Colz 56.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis
D.M. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Cenni processuali e allegazioni delle parti
1.1. Oggetto del procedimento sono le azioni di nullità, annullamento, risoluzione e restituzione, in subordine di risarcimento del danno, proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
(in seguito ) per violazioni imputabili all'istituto in Controparte_3 CP_4 occasione dell'intermediazione nell'acquisto di azioni di propria emissione, con riferimento alle norme di validità e comportamento previste dalla disciplina finanziaria in tema, fra l'altro, di informativa, adeguatezza e appropriatezza dell'investimento.
A fondamento parte attrice ha esposto “che negli anni il signor ha acquistato Parte_1
complessivamente n. 2.400.- azioni della un prodotto Controparte_3
illiquido, non quotato su un mercato regolamentato e con profilo di rischio altissimo, che, non essendo neppure quotato su un mercato, non aveva e non ha alcuna garanzia di controllo, per un controvalore complessivo di Euro 45.429,15.-, arbitrariamente stabilito dalla stessa (cfr. CP_3 doc. n. 3), comprendendo però solamente diversi anni dopo ciò che aveva realmente acquistato”.
L'attore, il cui profilo di rischio era “prudente”, e che non aveva esperienza in azioni quotate su mercati non regolamentati, non avrebbe compreso i rischi delle operazioni, perdendo circa il 70% del capitale investito. In particolare, l'attore lamentava il mancato adempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21 TUF, venendo meno ai principi di trasparenza, correttezza e legalità, l'inadeguatezza dell'investimento, la violazione dell'art. 27
TUF e del Regolamento n. 16190/2007 perché l'istituto aveva concluso l'operazione in CP_5
conflitto di interesse, oltre a denunziare la non appropriatezza della stessa, con conseguente violazione della comunicazione n. 909104 del 2009. CP_5
1.2. Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, offrendo innanzitutto un quadro fattuale più completo dei rapporti intercorsi tra le parti, precisando che:
Pag. 4 di 28 - in data 20.08.2008 esse hanno sottoscritto il contratto “per la prestazione dei servizi di collocamento, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari, nonché di deposito titoli a custodia a amministrazione”;
- contestualmente la banca ha richiesto al sig. le informazioni relative alla sua Pt_1 situazione finanziaria, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e agli obiettivi di investimento mediante la compilazione dell'apposito
“Questionario MiFID”, successivamente aggiornato;
- in data 28.03.2011 l'attore ha sottoscritto un ordine di acquisto di n. 280 azioni della banca;
- in data 21.03.2012 l'attore ha sottoscritto un ordine di acquisto di n. 600 azioni della banca;
- in data 14.11.2012 l'attore ha aderito all'aumento di capitale, esercitando i diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 130 azioni e di altre n. 170 azioni eventualmente inoptate;
- in data 02.12.2015 l'attore ha aderito al nuovo aumento di capitale acquistando n. 177 azioni nonché chiedendo di sottoscrivere n. 623 azioni eventualmente rimaste inoptate per un controvalore complessivo di euro 15.360;
- in data 13.02.2017 l'attore ha esercitato il diritto di opzione e per l'effetto acquistato n.
134 azioni oggetto di recesso. CP_4
In diritto la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria, anche con riguardo ai profili di responsabilità contrattuale, in riferimento ad ogni acquisto antecedente a 10 anni la notifica dell'atto di citazione (27.03.2023), nonché la prescrizione per decorso del termine quinquennale dell'azione di ripetizione conseguente alla risoluzione, dell'azione di responsabilità extra- e precontrattuale nonché degli interessi. Nel merito ha insistito per la reiezione di tutte le domande, sostenendo l'infondatezza di ogni doglianza relativa alla violazione degli obblighi informativi, di valutazione della adeguatezza/appropriatezza delle operazioni di investimento, della normativa riguardante il conflitto di interesse ed alla asserita illiquidità delle azioni.
1.3. Nel proseguo le parti dimettevano le memorie ex art. 171-ter c.p.c., senza che la convenuta formulasse istanze di prova orale diretta. La causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio, la quale evidenziava che dagli estratti titoli dimessi emergevano altre azioni acquistate dall'attore rispetto alle operazioni allegate dalle parti. All'esito veniva
Pag. 5 di 28 fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c., entro i quali veniva depositata solo una comparsa conclusionale ad opera della convenuta.
In seguito, la causa veniva temporaneamente riassegnata ad altro magistrato, con conseguente differimento del momento di rimessione della causa in decisione senza assegnare nuovi termini per scritti conclusionali. Alle note scritte di data 28.04.2025 la convenuta allegava un estratto dal sito VE, da cui risulta un valore attuale per azione pari ad euro 12,30.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione in data 30.04.2025.
In data 21.05.2025 la convenuta dimetteva istanza di autorizzazione al deposito di documentazione sopravvenuta, relativa alla delibera di distribuzione di dividendi nella misura di euro 1,00 per azione da corrispondersi in due tranches: la prima in data 29 aprile 2025 per euro
0,70 per azione già incassato dall'attore e la seconda nell'ottobre 2025 per euro 0,30 per azione, nonché nuovo estratto dalla piattaforma VE secondo cui il valore è pari ad euro 13,25 per azione.
2. Sulle eccezioni di prescrizione e sulla domanda di nullità
2.1. Risulta documentale che l'attore in data 20.08.2008 abbia sottoscritto un contratto quadro per la prestazione dei servizi di collocamento, negoziazione e consulenza in materia di investimenti, nonché di deposito e custodia titoli (doc. 1 convenuta).
Parte attrice ha invocato in via principale la nullità, l'annullamento e la risoluzione per inadempimento dei singoli contratti di acquisto e la ripetizione di quanto investito ovvero il risarcimento dei danni.
Va ricordata innanzitutto l'autonoma rilevanza di ogni contratto di acquisto, come affermata dalla giurisprudenza di legittimità: “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo” (Cass. ord. n. 8997/2021; cfr. Cass. ord. n.
423/2025).
2.2. Premesso un tanto, la domanda di nullità contrattuale è estremamente generica, non essendo stati dedotti gli elementi da cui trarre l'invalidità dei singoli negozi.
Si ritiene peraltro di aderire alla soluzione ermeneutica cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le disposizioni in materia di regole di condotta dell'intermediario si
Pag. 6 di 28 distinguono dalle regole di validità del contratto di investimento cui è preordinata la medesima condotta;
pertanto, la prestazione che non rispecchi il vincolo contrattuale integra un inadempimento da parte dell'intermediario, in particolare per violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, con conseguente responsabilità dello stesso, senza caducare i contratti di negoziazione di strumenti finanziari conclusi a valle
(cfr. ex multis Cass. ord. n. 15099/2021; Cass. ord. n. 26487/2024).
Ne consegue che l'azione di nullità risulta destituita di fondamento, con le precisazioni che seguiranno con riguardo agli acquisti ante l'anno 2011.
2.3. Ciò posto, in relazione ai contratti di acquisto conclusi 10 anni prima della notificazione dell'atto introduttivo (27.03.2023), la convenuta ha eccepito ex art. 2946 c.c. la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito ovvero restitutoria, così come dell'azione a titolo di responsabilità contrattuale, ivi compresa “l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla domanda di risoluzione proposta dal sig. per Pt_1 intervenuta prescrizione della stessa”. Ha inoltre eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento, di responsabilità pre- ed extracontrattuale dei singoli contratti di acquisto, nonché degli interessi, per decorso del termine quinquennale.
2.4. L'eccezione di prescrizione decennale è fondata con riguardo alle domande di ripetizione e restitutorie che conseguono all'accoglimento della domanda di annullamento dei contratti di acquisto.
Parimenti prescritta per decorso del termine quinquennale è l'azione di annullamento del contratto, che decorre dal perfezionamento del contratto, in quanto l'annullamento integra un diritto potestativo non può essere interrotto mediante un atto stragiudiziale (v. Cas. sent. n.
25468/2010).
Non possono pertanto ritenersi idonei ad eventuali fini interruttivi del termine prescrizionale il reclamo proposto dall'investitore in data 29.10.2021 (doc. 6 attoreo), ovvero il verbale di mediazione negativo d.d. 22.02.2023 (doc. 7 attoreo), dal quale non si evince in alcun modo l'esatto oggetto dell'istanza introduttiva del procedimento di mediazione, sicché resta ignota la domanda giudiziale ivi prospettata.
2.5. Con riguardo all'azione di risoluzione, si osserva che parte convenuta ha eccepito la prescrizione solamente con riguardo alla azione di ripetizione che ne consegue e non già alla domanda di risoluzione stessa.
Pag. 7 di 28 Si ricorda che per quest'ultima il termine inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che possano rilevare circostanze di carattere soggettivo in capo all'acquirente, il quale abbia ignorato la mancanza corrispondenza del bene venduto alle caratteristiche pattuite;
per consolidato indirizzo, infatti, ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. ord. n. 996/2022).
In ogni caso si ricorda che nell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, l'effetto interruttivo della prescrizione segue unicamente all'esercizio della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora (cfr. Cass. ord. n.
8417/2016).
È pertanto prescritta l'azione di ripetizione con riguardo alle operazioni oggetto di causa concluse prima del 2013, essendosi l'inadempimento verificato al momento del perfezionamento del contratto, momento da cui poteva essere esercitato il diritto alla ripetizione che ne consegue, stante l'efficacia retroattiva della risoluzione ai sensi dell'art. 1458 c.c. (cfr. Cass. sent. n.
15669/2011).
2.6. Con riguardo invece all'azione di risarcimento del danno proposta in via subordinata dall'attore, si ricorda che in materia di investimenti il termine prescrizionale decorre solo dal momento in cui il pregiudizio si estrinseca in una forma percepibile dal cliente con ragionevole certezza sia in ordine all'illecito, sia in ordine al nesso eziologico tra l'uno e l'altro, consacrandosi nel momento in cui il cliente danneggiato raggiunge la ragionevole certezza dell'impossibilità di recuperare il proprio investimento (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4683/2020,
Cass. civ. n. 2066/2023). L'orientamento giurisprudenziale è stato recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, la quale, oltre a precisare la natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario per carenze informative, dovendo “sempre” assicurarsi che l'investitore sia stato adeguatamente informato, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in
Pag. 8 di 28 esecuzione di un "contratto quadro” stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi”;
“L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari
e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento “anomalo”, che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale”
(Cass. sent. n. 32226/2024).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'onere di allegazione e prova delle circostanze fattuali da cui ricavare la percepibilità del danno subito ed individuare il dies a quo del termine prescrizionale grava in capo all'intermediario che abbia eccepito la prescrizione estintiva dell'azione risarcitoria.
2.7. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che la percezione dell'inadempimento si sarebbe verificata nel 2016, momento in cui il valore delle azioni è stato riquantificato in euro 12,10
(memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 1, pagg. 4-5).
Parte convenuta in comparsa ha rilevato come il sig. abbia acquistato ulteriori azioni nel Pt_1
2017 e che egli avrebbe avuto contezza delle caratteristiche delle azioni, al più tardi, a seguito della trasformazione della Banca in società per azioni (dicembre 2016), ossia momento in cui il sig. avendo la possibilità di liquidare la propria partecipazione, l'ha invece incrementata, Pt_1
Pag. 9 di 28 anche perché nell'estratto titoli del 31 dicembre 2016 era stata indicata al cliente l'illiquidità del titolo azionario.
2.10. Ritiene questo giudicante che il primo momento utile per la percezione del danno non corrisponda al momento del perfezionamento dei singoli acquisti, non essendosi all'epoca nemmeno verificato un pregiudizio percepibile dall'investitore, e di aderire alle indicazioni delle parti nell'individuazione di tale momento a fine dicembre 2016, senza tenere conto sul punto delle risultanze peritali (il CTU ha ricondotto il primo momento utile alla proposizione del reclamo del 29.10.2021 - pag. 22).
Ne consegue in ogni caso che l'azione risarcitoria contrattuale è stata esercitata tempestivamente entro il termine decennale.
3. Nel merito delle domande di parte attrice
3.1. È opportuno a questo punto ripercorrere la disciplina applicabile ai servizi di investimento, per poi esaminare le singole operazioni intercorse tra le parti e scrutinarle alla luce della normativa.
Al tempo in degli ordini di acquisto, la normativa vigente era quella del Testo Unico della
Finanza, approvato con decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché quella derivante dai Regolamenti vigenti pro tempore. CP_5
3.1.1. In particolare, l'art. 21 co. 1 TUF prevede quanto segue:
“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”.
Al successivo comma 1 bis, lettera a), l'articolo 21 del TUF dispone che, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, i soggetti abilitati devono adottare "ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti,
Pag. 10 di 28 inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi".
3.1.2. Alla lettera c), l'art. 21 del comma 1 bis del TUF stabilisce quanto segue: “quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi”.
3.1.3. L'art. 27 del TUF stabilisce poi:
“
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:
a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e
d) ai costi e oneri connessi.”
3.1.4. Per quanto interessa nel caso di specie, le disposizioni del TUF sono integrate dal
Regolamento adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento CP_5
Intermediari), che ha sostituito il Regolamento n. 11522 del 1998 e che definisce i criteri di valutazione che gli intermediari devono adottare qualora siano chiamati a fornire servizi di consulenza o di gestione di portafoglio per conto degli investitori, ovvero servizi diversi da quello della consulenza.
Pag. 11 di 28
3.1.5. L'articolo 31, comma 1, del Regolamento prevede che gli intermediari forniscano ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate, con particolare attenzione ai rischi connessi al tipo di strumento finanziario ed alla volatilità del prezzo di tale strumento.
Il comma 2, in relazione alla qualificazione del grado di rischio connesso all'operazione, stabilisce che “La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento
e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti”.
3.1.6. All'art. 39 il Regolamento prescrive che gli intermediari, nel prestare servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto (lett. a) alla conoscenza ed esperienza del cliente, (lett. b) alla sua situazione finanziaria e (lett. c) ai suoi obiettivi di investimento, secondo i criteri ivi dettagliatati.
Il menzionato obbligo di condotta si esplica quindi attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.
In particolare, ove pertinenti, le informazioni includono i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite, nonché il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente (co. 2); i dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari (co. 3), mentre con riguardo ai fini degli obiettivi di investimento si devono considerare i dati sul periodo di tempo
Pag. 12 di 28 per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti (co. 4).
Ai sensi del successivo art. 40 l'intermediario, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, valuta che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
3.1.7. Gli artt. 41 e 42 del Regolamento prevedono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno approfondita valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento
o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1). Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente: “Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. (art. 42, comma 3).
3.1.8. Infine, il successivo art. 43 ammette la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, al ricorrere di tutte e quattro le condizioni ivi previste, fra cui che i servizi siano connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ed altri strumenti finanziari non complessi (lett. a) e che l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse (lett. d).
3.1.9. Per quanto attiene alla negoziazione dei titoli illiquidi, definiti come tali i titoli che comportano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative - la CONSOB ha stabilito a carico degli intermediari regole di comportamento verso la clientela al dettaglio (retail) in ordine ai doveri di correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, in ragione del contesto di asimmetrie informative in cui avviene l'intermediazione finanziaria, specie nel caso in cui il
Pag. 13 di 28 ruolo dell'intermediario coincida con quello di emittente, dovendosi prestare particolare attenzione alla clientela c.d. “al dettaglio” (ossia quella con minore esperienza e conoscenza finanziaria), che si trova così a dover riporre massimo affidamento nell'assistenza dell'intermediario.
Con particolare riguardo al grado di liquidità dei titoli, la con le 'Linee guida CP_5 interassociative per l'applicazione delle misure di livello 3 in tema di prodotti finanziari CP_5 illiquidi' del 05.08.2009 ha dettagliato il proprio orientamento delineato con la Comunicazione n.
9019104 del 02.03.2009 in riferimento alla distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti finanziari per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, specificando a pag. 8 quanto segue: “Come emerso negli esiti alla consultazione della Comunicazione, la condizione di liquidità/illiquidità è una connotazione di fatto più che una connotazione da collegarsi ad uno stato di diritto.
Ciò posto, gli strumenti finanziari sono da considerarsi liquidi, quando sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a prezzi significativi.” (doc. 14 attoreo).
3.1.10. In particolare, la con la Comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009 ha dettagliato CP_5 il dovere dell'intermediario in sede di distribuzione di prodotti illiquidi, rilevando l'asimmetria informativa fra clientela ed intermediari e che “La situazione è sovente resa ancor più critica dalla coincidenza del ruolo di intermediario con quello di emittente.”, nonché che “la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire “in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti” (art. 19.1 della MiFID).”, suggerendo quindi quanto segue: “
1.4 Al fine di migliorare le possibilità di apprezzamento, da parte del cliente, del profilo di rischio-rendimento e dei costi dell'operazione che sta per concludere, si ritiene opportuno che gli intermediari inseriscano nell'apposito set informativo confronti con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio (ovvero esempi di prodotti risk free) di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità.” (doc. 9 attoreo).
3.2. Merita ora di soffermarsi sulle singole operazioni di investimento.
3.2.1. In data 20.08.2008 l'attore e l'istituto stipulavano il contratto quadro “per la prestazione dei servizi di collocamento, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari, nonché di deposito titoli a custodia a amministrazione.” (doc. 2 attoreo;
doc. 1 convenuta).
Pag. 14 di 28 3.2.2. Contestualmente è stato sottoposto al cliente il questionario da lui sottoscritto, dal quale è emerso un profilo di investimento “prudente” (in tedesco “vorsichtig”), e nel quale ha dichiarato
(doc. 4a attoreo;
doc. 2 convenuta):
− di non avere esperienza o formazione specifica in materia finanziaria,
− di investire in strumenti finanziari da più di 5 anni;
− di avere un reddito annuo fino a 50.000 euro derivante da lavoro dipendente;
− di avere un patrimonio immobiliare e risparmi presso altri istituti da 0 ad euro 100.000;
− di avere conoscenza dei rischi connessi agli strumenti finanziari che hanno l'obbiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale o di ottenere un incremento di capitale;
− di non avere conoscenza dei rischi connessi alle gestioni patrimoniali che hanno l'obbiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale o di ottenere un incremento del capitale o che puntano alla massima crescita del capitale;
− di non avere conoscenza dei rischi connessi a strumenti finanziari con l'obbiettivo di ottenere un incremento di capitale senza effetto di diversificazione (p.es azioni singole) o connessi agli strumenti finanziari ad alto rischio (p.es. warrant, covered warrant …);
− di non avere conoscenza dei rischi connessi agli strumenti finanziari con l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione, non quotati sui mercati regolamentati (p.es azioni della ); Controparte_3
− di avere un orizzonte temporale superiore a 5 anni e di avere una propensione al rischio
“media” (in tedesco “mittel-maessig”), puntando ad una piccola crescita del capitale nel lungo periodo.
3.2.3. In data 28.03.2011 il sig. ha sottoscritto un ordine di acquisto di n. 280 azioni della Pt_1
banca al prezzo di euro 18,80 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 5.264,00 oltre euro 26,32 per commissioni ed euro 3,10 per spese, in totale euro 5.293,42 (doc. 3 attoreo;
doc. 5 convenuta).
3.2.4. In data 21.03.2012 il sig. ha sottoscritto un ordine di acquisto di n. 600 azioni della Pt_1
banca al prezzo di euro 18,35 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 11.010,00 oltre euro 55,05 per commissioni ed euro 3,10 per spese, in totale euro 11.064,15 (doc. 3 attoreo, pag.
7; doc. 6 convenuta).
3.2.5. In data 14.11.2012 l'attore ha esercitato i diritti di opzione e aderito all'aumento di capitale, sottoscrivendo n. 130 azioni della banca per un controvalore complessivo di euro
Pag. 15 di 28 2.385,50, oltre a n. 170 azioni eventualmente inoptate per un controvalore complessivo di euro
3.119,50, (doc. 3 attoreo, pag. 10; doc. 7 convenuta).
Contestualmente al sig. veniva sottoposto il nuovo questionario Mifid, dal quale Pt_1
risultavano le seguenti variazioni rispetto a quello precedente, fermo il profilo di investimento
“prudente” (doc. 4b attoreo;
doc. 3 convenuta):
− di avere un reddito annuo fino a 30.000 euro derivante da lavoro dipendente;
− di avere un patrimonio presso la banca tra euro 50.000 ed euro 100.000;
− di avere una conoscenza media in materia di strumenti finanziari;
− di avere un orizzonte temporale superiore a 6 anni;
− di poter assorbire perdite del 15% del patrimonio senza subire grandi ripercussioni nell'assolvere le obbligazioni finanziarie.
3.2.6. In data 31.05.2013 veniva sottoposto all'attore l'ultimo aggiornamento del profilo di rischio, dal quale risultavano le seguenti variazioni rispetto a quello precedente, fermo sempre il profilo di investimento “prudente” (doc. 4c attoreo;
doc. 4 convenuta):
− di avere un patrimonio presso la banca tra euro 100.000 ed euro 200.000.
3.2.7. In data 02.12.2015 il sig. ha aderito all'aumento di capitale ed esercitato il proprio Pt_1
diritto di opzione acquistando n. 177 azioni nonché chiedendo di sottoscrivere n. 623 azioni eventualmente rimaste inoptate al prezzo di euro 19,20 per un controvalore complessivo di euro
15.360,00 (doc. 3 attoreo, pag. 14; doc. 8 convenuta).
3.2.8. In data 13.02.2017 l'attore ha esercitato il diritto di opzione sulle azioni oggetto di recesso e per l'effetto acquistando n. 134 azioni al prezzo di euro 12,10 ciascuna, pari CP_4
complessivamente ad euro 1.621,40 (doc. 9 convenuta). Non risulta tuttavia che per tale acquisto l'attore abbia patito un esborso.
3.2.9 Il CTU ha rilevato che nell'estratto “conto titoli” del 31.12.2010 risulterebbero nel portafoglio dell'attore n. 420 azioni della per un controvalore di euro 18,75 ciascuna, pari CP_4
complessivamente ad euro 7.875,00 e che nel primo documento di distribuzione di dividendi dd.
05.05.2011 si indica un dividendo di euro 0,30 per 700 azioni, ma dalla documentazione prodotta dalle parti ne risulterebbero esistenti soltanto 280 (CTU, pag. 4-5).
Rileva il Tribunale che le parti non hanno menzionato un acquisto di n. 420 azioni prima del
2011, ed al contempo che l'attore ha allegato di aver acquistato “negli anni” n. 2400 azioni per un controvalore complessivo di euro 45.429,15 allegando sub doc. 3a il riassunto del portafoglio
Pag. 16 di 28 investimenti al 31.12.2010, dal quale risultano effettivamente n. 420 azioni per un CP_4
controvalore di euro 18,75 ciascuna, pari complessivamente ad euro 7.875,00.
Deve ritenersi che l'azione attorea concerna quindi anche le azioni acquistate in precedenza, tenuto conto che includendo le stesse si arriva al n. 2400 azioni indicate e che la somma del controvalore complessivo dell'acquisto delle operazioni documentate dall'attore, incluse le n. 420 azioni che sarebbero state acquisite ante 2011, è pari ad euro 45.101,57 e quindi si avvicina all'importo oggetto della domanda (45.429,15).
D'altronde la convenuta ha preso posizione in merito alle n. 2400 azioni acquistate dal sig.
documentando anche i dividendi percepiti per gli strumenti acquistati che contemplando Pt_1
anche le n. 420 azioni iniziali (doc. 16 convenuta).
Si ricorda che per i singoli ordini di acquisto non vige l'obbligo di conclusione del negozio in forma scritta a pena di nullità, a differenza di quanto prescritto dall'art. 23 TUF con riguardo al contratto-quadro (cfr. Cass. sent. n. 23489/2021). Ferma quindi la validità del contratto, era onere di parte convenuta assolvere l'onere di aver assolto gli obblighi informativi verso il cliente.
Tuttavia, va rilevato che né in relazione all'acquisto ante 2011, né per quello delle azioni nel
2017, parte attrice ha provato di aver subito un esborso, non potendo l'indicazione del controvalore essere equiparato al prezzo di acquisto.
Alla luce della fondatezza dell'eccezione di prescrizione delle azioni risolutoria e restitutoria per gli acquisti antecedenti al marzo 2013, e dell'assenza di prova di pagamento per il loro acquisto, ogni domanda risarcitoria è infondata in relazione a tale operazione, non essendo dimostrato un esborso che possa dar luogo ad un danno.
3.2.10. Non risulta nemmeno che le n. 134 azioni acquistate dal sig. nel 2017 siano Pt_1 ricomprese nella domanda, poiché esse comporterebbero l'incremento del numero di azioni oltre le n.
2.400 oggetto dell'atto di citazione, nonché il superamento del controvalore ivi esposto.
Pertanto, non vanno considerate le azioni acquisite nel 2017, né le azioni assegnate gratuitamente in seguito come allegato dalla convenuta solo nella comparsa conclusionale (pag. 24), salvo quanto si osserverà per i dividendi e le restituzioni.
3.2.11 Riassumendo, le operazioni rilevanti ai fini del giudizio risultano le seguenti:
Data operazione N. azioni Prezzo Controvalore Documenti
(valuta)
28.03.2011 280 € 18,80 € 5.264,00 (+ doc. 3 attoreo +
Pag. 17 di 28 € 26,32 per doc. 5 convenuta commissioni +
€ 3,10 per spese)
21.03.2012 600 € 18,35 € 11.010,00 doc. 3 attoreo +
(+ € 55,05 per doc. 6 convenuta commissioni +
€ 3,10 per spese)
€ 18,35 € 2.385,50 14.11.2012 130 doc. 3 attoreo +
+ € 3.119,50
+170 doc. 7 convenuta
- € 5.505,00
-300
€ 19,20 € 15.360,00 doc. 3 attoreo 02.12.2015 177 + 623 =
800
+ doc. 8 convenuta totale 1.980 € 37.139,00
+ € 81,37 per commissioni
+ € 6,20 spese
3.3. Benché in generale gli ordini di acquisto riportino che il cliente agisse di propria iniziativa, trattandosi di operazione “in modalità execution only”, è da ritenersi che l'istituto fosse tenuto al compimento delle verifiche nei singoli casi.
Sul punto risulta dirimente l'art. 43 del Regolamento Consob, il quale consente agli intermediari di prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione, al ricorrere di tutte e quattro le condizioni ivi previste, che richiedono che i servizi siano connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ed altri strumenti finanziari non complessi (lett. a), e che l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse
(lett. d).
La complessità dello strumento finanziario in oggetto, negoziato in un mercato non regolamentato derivante dalle problematicità legata alle modalità e tempistiche di svincolo, è stata di fatto riconosciuta dalla stessa banca, che l'ha espressamente qualificato come illiquido a partire dall'estratto conto titoli del 31.12.2016 (doc. 12 a convenuta, pag. 42).
Pag. 18 di 28 La convenuta era pertanto tenuta ad effettuare le verifiche, anche perché il contratto quadro ricomprende fra le prestazioni a carico della banca, oltre al servizio di consulenza, “il deposito titoli e l'amministrazione”, circostanza che poteva indurre il cliente a ritenere che l'intermediario fosse tenuto a gestire il portafoglio titoli del cliente e, dunque, a svolgere immancabilmente i servizi d'investimento in regime di consulenza, esprimendo una valutazione di appropriatezza ma anche di adeguatezza in ordine alle operazioni di volta in volta intermediate ai sensi dell'art. 39 del Regolamento. Il convincimento era vieppiù probabile alla luce degli artt. 36, 37 e 48 delle condizioni generali allegate al contratto quadro, secondo cui la banca, presta il servizio di consulenza relativamente ad investimenti connessi al collocamento, promuove la sottoscrizione di strumenti per i quali ha ricevuto incarico di collocare dalla società emittente, nonché effettua, in relazione al servizio di consulenza in materia di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti, la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni fornite dal cliente (doc. 1 convenuta).
Va infine rilevato che secondo le linee guida della stessa banca un cliente con profilo di rischio prudente poteva possedere al massimo il 17,5% di azionariato nel proprio portafoglio (cfr. doc. n.
11 attoreo).
3.3.1. In relazione al primo acquisto in data 28.03.2011 di n. 280 azioni da parte del signor si rileva la mancata verifica dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, come esposto Pt_1 nell'ordine medesimo (v. doc. 5 convenuta).
Non risulta peraltro che alla indicazione del conflitto di interessi dell'intermediario questi abbia prospettato il confronto con altri strumenti come da indicazioni della nel caso di azioni CP_5
illiquide sopra menzionate.
L'acquisto dello strumento in oggetto non solo non corrisponde al profilo di rischio prudente del cliente, che nel 2008 aveva dichiarato, in particolare, di non conoscere i rischi connessi i rischi connessi agli strumenti finanziari con l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione, non quotati sui mercati regolamentati (p.es azioni della
[...]
), nonché di puntare ad una lieve crescita del capitale nel lungo periodo. Controparte_3
Per effetto di tale acquisto il portafoglio del cliente era composto per oltre un quarto (25,97%) da azioni e per un altro 29,98% da obbligazioni , sicché oltre metà del portafoglio in CP_4 CP_4
gestione era composto da prodotti della convenuta, seppur diversi (v. doc. 12a convenuta, pag.
11).
Pag. 19 di 28 3.3.2. Anche dal secondo ordine di acquisto di data 21.03.2012 di n. 600 azioni emerge espressamente il mancato espletamento del servizio di consulenza (doc. 6 convenuta).
Parimenti violate risultano le regole di condotta in materia di conflitto di interessi da parte dell'intermediario coinvolto nell'acquisto di prodotti illiquidi codificate dalla CP_5
All'esito dell'operazione le azioni avevano un controvalore pari ad euro 24.050,00 a CP_4 fronte di un controvalore complessivo di euro 62.198,65 dell'intero portafoglio attoreo gestito dalla banca, e quindi pari al 38,67% (doc. 12 a convenuta, pag. 27).
3.3.3. Con riguardo all'adesione all'aumento di capitale del 14.11.2012 con conseguente acquisto di n. 300 azioni complessive la banca – che non risulta nemmeno aver agito in modalità execution only – risulta aver fornito scarne indicazioni nel modulo, senza che la firma del cliente sulle clausole di aver preso visione del “Prospetto Informativo” e di essere stato informato sul conflitto di interessi dell'emittente assolvano l'obbligo di verifica dell'adeguatezza ed appropriatezza dell'operazione.
Solo sull'ultima pagina allegata al modulo d'ordine, dimesso dalla convenuta sub doc. 7, viene riportata una valutazione di sola appropriatezza dell'operazione, ma la produzione integra un'apparente riproduzione di un sistema informatico della banca e tale pagina manca nel modulo ordine dimesso dall'attore.
Quand'anche si ritenesse di riconoscere efficacia probatoria ad un simile documento di formazione unilaterale, non sottoscritto dal sig. non può non rilevarsi in ogni caso Pt_1
l'incongruità della valutazione ivi esposta.
Non risulta infatti dimostrato che la banca abbia valutato il profilo di rischio dell'investitore in relazione alle esperienze precedenti. Tantopiù ove si consideri che dal questionario contestualmente aggiornato risultavano confermati il profilo di rischio prudente e la carenza di formazione specifica, pur a fronte di una esperienza generale in strumenti finanziari da oltre 5 anni.
Alla data del 31.12.2012 il portafoglio del sig. era composto per circa il 29,60 % da azioni Pt_1
ed un portafogli composto per il 38,81% da IT BA (doc. 12 a convenuta, pag. 24). CP_4
In proposito deve sottolinearsi come all'assenza di quotazione in mercati regolamentati dei titoli de quibus si connettesse un rilevante rischio di liquidità, consistente in una maggiore difficoltà di disinvestimento, come indicato nel prospetto (cfr. doc. 10 convenuta, in particolare pag. 30).
Pag. 20 di 28 A fronte di ciò e delle informazioni fornite dal cliente nel questionario in pari data, dalle quali non si desume la conoscenza della tipologia delle azioni non quotate, mentre si evincono il profilo prudente, la propensione al rischio medio-bassa e l'orizzonte temporale di oltre 6 anni dell'investitore, l'istituto ha dato corso all'operazione senza recare alcuna informazione sul grado del rischio né spiegare perché l'acquisto di un titolo azionario non quotato a rischio di illiquidità sarebbe stato idoneo rispetto alla conoscenza ed esperienza dell'investitore, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Tantomeno è stato offerto un confronto con prodotti aventi differenti caratteristiche.
Ne consegue la carenza di una corretta verifica dei parametri di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento e della mancanza di corredo informativo idoneo alla formazione del convincimento dell'attore.
3.3.4. Le considerazioni che precedono valgono altresì per l'adesione dell'attore in data
02.12.2015 all'offerta in opzione con riguardo all'aumento di capitale mediante acquisto di n.
800 azioni complessive della banca (doc. 8 convenuta).
Posto che anche in questo caso l'operazione non risulta condotta in modalità di mera esecuzione, non si può ritenere che la convenuta abbia assolto ai propri obblighi dal foglio allegato all'ordine, sottoscritto dal cliente, in cui egli dichiara che l'istituto avrebbe eseguito un test da cui sarebbe emerso che l'investimento era “geeignet” (appropriato) al profilo di rischio.
Innanzitutto, manca sempre qualsiasi paragone con strumenti di diversa natura.
Inoltre, l'esito è in palese contrasto con l'indicazione nella scheda allegata all'ordine secondo cui il prodotto aveva un profilo di rischio elevato (Risikoprofil hoch), mentre il cliente, in base alla profilatura risalente ad oltre due anni prima dell'operazione, aveva un profilo di rischio prudente e aveva come obiettivo una lieve crescita del capitale nel lungo periodo (doc. 4 convenuta).
Infine, all'esito si registrava una concentrazione nel portafoglio del cliente in azioni pari al CP_4
29,61% (€ 31.280,00 su un controvalore complessivo di euro 105.650,12), come da estratto conto titoli al 31.12.2015 (doc. 12 a convenuta, pag. 37).
3.4. In difetto di un consenso informato del cliente, a seguito del non corretto adempimento da parte dell'intermediario, il sinallagma del singolo negozio di acquisto non può trovare piena attuazione, poiché l'accettazione consapevole di un investimento finanziario “non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. ord. n. 4727/2018).
Pag. 21 di 28 Il CTU, con ragionamento logico e ben motivato, ha peraltro confermato la natura illiquida del prodotto, quanto meno a partire dalle risultanze della scheda prodotto dell'anno 2018 (pag. 17).
Merita quindi accoglimento la domanda di risoluzione dei quattro contratti di acquisto di azioni per grave inadempimento della convenuta, atteso il palese inadempimento CP_4 dell'intermediario agli obblighi di verifica dell'operazione.
3.4.1. Come sopra osservato, l'azione di ripetizione conseguente alla risoluzione è estinta per prescrizione con riguardo agli acquisti del 2011 e del 2012, mentre con riguardo alla subordinata azione di risarcimento ex art. 1218 c.c. deve ritenersi, alla luce di quanto sopra osservato, che l'attore con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accorgersi dell'inadempimento – peraltro fermamente contestato – non prima del dicembre 2016.
Ne consegue che in relazione alle tre operazioni di investimento appena esaminate, merita accoglimento la subordinata domanda risarcitoria del danno conseguente all'inadempimento contrattuale della banca, ferma restando la risoluzione dei contratti. Sul punto si osserva che la convenuta ha chiesto la condanna dell'investitore a restituire le azioni solo ove se essa fosse stata condannata a restituire il prezzo di acquisto, per cui non si fa luogo a condanna di restituzione.
3.4.2. L'esistenza di un danno a carico del cliente e la sussistenza del nesso causale con l'inadempimento possano essere oggetto di presunzione qualora l'intermediario sia venuto meno agli obblighi su di esso gravanti, stante l'inevitabile condizionamento della scelta di investimento effettuata (cfr. ex multis Cass. ord. n. 7288/2023). L'intermediario non ha poi dimostrato la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti.
3.4.3. Con riguardo al pregiudizio patito “il danno consiste ... nel fatto che i titoli incorporano in sé un rischio - rischio di futura perdita del capitale in essi investito - che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura” (Cass. sent. n.
29864/2011), e deve essere quantificato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria (cfr.
Cass. civ. n. 29353/2018).
Invero, la perdita di valore dei titoli oggetto di causa si manifestata concretamente, ad esempio nel 2020 quando l'istituto di credito comunica che il valore delle azioni nell'ultimo anno si assesta ad euro 11,90 per azione a fronte di un prezzo di acquisto di euro 18,80 per la prima, euro
18,35 per la seconda e la terza operazione e di euro 19,20 per l'ultima. La perdita di valore, lungi
Pag. 22 di 28 dall'integrare una normale fluttuazione, integra il momento in cui si è prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore (cfr.
Cass. sent. n. 32226/2024 cit.), ed appare strettamente e stabilmente correlata alla natura illiquida delle azioni non quotate in un mercato regolamentato.
Sebbene tale perdita sia in parte mitigata dalla risalita del valore delle azioni sulla piattaforma di scambio VE, attualmente pari ad euro 13,25 in base al doc. 24 della banca, da ritenersi ammissibile in quanto di formazione successiva alla scadenza delle preclusioni istruttorie, così come dal riconoscimento di dividendi (v. doc. 16, 17 e 22 della convenuta che viene rimessa in termini per la produzione, senza tuttavia poter tenere in conto i dividendi ancora da percepire) ed azioni gratuite (di cui n. 126 a novembre 2023 e n. 88 nel novembre 2024 come allegato in comparsa conclusionale a pag. 24; doc. 18 e 19), il pregiudizio non appare suscettibile di integrale recupero, risultando in ogni caso del tutto incerta la prosecuzione in futuro di generose distribuzioni di dividendi così come la risalita del valore dello strumento.
In ogni caso, la circostanza che l'investitore resti in possesso dei titoli non vale ad escludere che lo stesso abbia subito un danno attuale e concreto, ma assume rilievo nella quantificazione del danno risarcibile, poiché, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno, dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati, oltre che l'ammontare dei dividendi o delle cedole nel frattempo riscossi (cfr. Cass. civ. n. 17948/2020).
3.5. Per le prime tre operazioni di acquisto di complessivamente n. 1180 azioni fra il 28.03.2011 ed il 14.11.2012, avuto riguardo dei recenti sviluppi di valorizzazione del titolo nell'ottica di evitare locupletazioni ultronee rispetto al risarcimento stesso, si reputa adeguata la liquidazione ad oggi del risarcimento tenendo conto del prezzo di acquisto delle azioni, detratti i dividendi percepiti e le azioni assegnate gratuitamente in relazione ad esse.
Le azioni percepite nel novembre 2023 nel rapporto 1:20 per le azioni in oggetto, pari a n. 1180, ammontano quindi a n. 59; le ulteriori azioni percepite gratuitamente a novembre 2024 nel rapporto 1:30 per le azioni in oggetto, pari a n. 1239 (1180 + 59), ammontano a n. 41.
I dividendi percepiti in forza degli acquisti per cui è causa, incluse le n. 100 azioni assegnate gratuitamente con le scadenze ivi indicate, risultano i seguenti (docc. 16, 17, 22): data valuta n. azioni dividendi dividendi ritenuta dividendi in oggetto per azione lordi fiscale netto
03.05.2011 280 € 0,30 € 84,00 12,50% € 73,5
Pag. 23 di 28 23.04.2012 880 € 0,30 € 264,00 20,00% € 316,80
25.04.2013 1.180 € 0,30 € 354,00 20,00% € 283,20
06.05.2014 1.180 € 0,30 € 354,00 20,00% € 283,20
01.4.2015 1.180 € 0,30 € 354,00 20,00% € 283,20
13.04.2016 1.180 € 0,27 € 318,60 26,00% € 235,76
18.04.2018 1.180 € 0,20 € 236,00 26,00% € 174,64
03.04.2019 1.180 € 0,27 € 318,60 26,00% € 235,76
01.04.2022 1.180 € 0,60 € 708,00 26,00% € 523,92
03.04.2023 1.180 € 0,62 € 731,60 26,00% € 541,38
17.05.2024 1.239 € 0,67 € 830,13 26,00% € 614,30
29.04.2025 1.280 € 0,70 € 896,00 26,00% € 663,04
Totale € 5.448,93 € 4.228,70
L'obbligazione risarcitoria viene dunque liquidata in via equitativa in base al calcolo di seguito indicato, che rappresenta l'entità del danno rispetto alla quale nella presente vertenza deve ritenersi raggiunta la prova, tenuto comunque conto della necessaria compensatio lucri cum damno:
- spese per acquisto di n. 1.180: € 21.866,57;
- valore attuale di n. 1280 azioni (incluse quelle acquistate gratuitamente) su piattaforma
VE (€ 13,25 ciascuna): € 16.960,00;
- Sommatoria dei dividendi netti percepiti in relazione a tali azioni: € 4.228,70;
- Danno liquidato: € 677,87 pari a € 21.866,57 (spese d'acquisto) - € 16.960,00 (valore attuale) - € 4.228,70 (dividendi).
In punto rivalutazione e interessi sulla somma dovuta dall'intermediario per violazione dei propri doveri, la Suprema Corte ha evidenziato che “spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr. Cass. civ. n. 26202/2022).
Pag. 24 di 28 Va tuttavia tenuto conto della eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2935
e 2948 c.c., che risulta fondata, on risultando alcuna interruzione della prescrizione degli interessi prima della notifica dell'atto di citazione. Gli interessi sono pertanto dovuti solo dal 27.03.2018.
L'importo di euro 677,87 in quanto credito di valore, a partire dalla data - individuata in via equitativa fra quelle dei tre acquisti - del 21.01.2012 va dunque incrementato della rivalutazione
ISTAT, nonché degli interessi legali a partire dal 27.03.2018, da conteggiarsi sulla sorte come pro tempore rivalutata. Sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
3.6. Con riguardo all'operazione eseguita in data 02.12.2015 all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento consegue l'obbligo dell'intermediario di restituire il prezzo di acquisto relative alle n. 800 azioni in oggetto, pari ad euro 15.360,00. Alla luce di quanto precede deve essere accolta altresì la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna dell'attore alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato, da ritenersi ivi incluse le azioni assegnate gratuitamente, nonché di compensazione delle poste reciprocamente dovute.
Integrando debiti di valuta, su tali somme non spetta la rivalutazione, mentre devono essere riconosciuti gli interessi legali, i quali decorrono dal giorno del pagamento, non potendo considerarsi in buona fede la convenuta inadempiente (cfr. Cass. ord. n. 27390/2023).
Anche in questo caso gli interessi sono dovuti, alla luce della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2935 e 2948 c.c., solo a partire dal 27.03.2018.
In relazione a tali n. 800 azioni ha percepito nel novembre 2023 azioni gratuite nel rapporto 1:20 pari a n. 40; le ulteriori percepite a novembre 2024 nel rapporto 1:30 per le azioni in oggetto, pari a n. 840, ammontano a n. 28.
I dividendi percepiti in forza degli acquisti per cui è causa, incluse le n. 68 azioni assegnate gratuitamente, risultano i seguenti (docc. 16, 17, 22):
data valuta n. azioni dividendo dividendi ritenuta dividendi in oggetto per azione lordi fiscale netto
13.04.2016 800 € 0,27 € 216,00 26,00% € 159,84
18.04.2018 800 € 0,20 € 160,00 26,00% € 118,40
03.04.2019 800 € 0,27 € 216,00 26,00% € 159,84
Pag. 25 di 28 01.04.2022 800 € 0,60 € 480,00 26,00% € 355,20
03.04.2023 800 € 0,62 € 496,00 26,00% € 367,04
17.05.2024 840 € 0,67 € 562,80 26,00% € 416,47
29.04.2025 868 € 0,70 € 607,60 26,00% € 449,62
Totale € 2.738,40 € 2.026,41
Il signor è quindi dunque alla restituzione delle n. 800 azioni acquistate, nonché delle n. Pt_1
68 azioni gratuite ricevute. La convenuta deve essere per contro condannata alla restituzione dei corrispettivi percepiti, comprensivi di tutti gli oneri e spese e con l'aggiunta degli interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. Da tali corrispettivi devono essere detratti, nelle rispettive date di valuta, i dividendi netti versati all'attore ad esse ascrivibili, pari ad euro
2.023,41, da imputare prima agli interessi e poi al capitale, secondo il calcolo di cui alla seguente tabella.
Periodo Capitale Interessi Dividendi netti Tot. Capitale Tot. interessi
28.01.2016 (valuta 15.360,00 15.360,00 0,00 operazione acquisto)
13.04.2016 - 159,84 15.200,16 0,00
27.03.2018-17.04.2018 2,62 15.200,16 2,62
18.04.2018 - € 118,40 15.084,38 0,00
18.04.2018 – 02.04.2019 62,28 15.084,38 62,28
03.04.2019 - 159,84 14.986,82 0,00
03.04.2019 – 31.03.2022 144,55 14.986,82 144,55
01.04.2022 - 355,20 14.776,17 0,00
01.04.2022 – 02.04.2023 324,87 14.776,17 324,87
03.04.2023 - 367,04 14.734,00 0,00
03.04.2023 – 16.05.2024 687,25 14.734,00 687,25
17.05.2024 - 416,47 14.734,00 270,78
17.05.2024 – 28.04.2025 325,36 14.734,00 596,14
29.04.2025 - € 449,62 14.734,00 146,52
All'esito della compensazione con gli importi ad essa dovuti, la convenuta è pertanto tenuta a pagare a favore dell'attore la somma di euro 14.734,00 a titolo di capitale, di euro 146,52 a titolo di interessi, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma capitale dal 29.04.2025 al saldo.
Pag. 26 di 28 4. Sulle spese di lite
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza, in ossequio al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La convenuta è dunque chiamata a rifondere all'attore le spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55 /2014 - Ministero della
Giustizia ss.mm., tabella 2, per lo scaglione di valore applicabile (da € 5.200,01 ad € 26.000,01) e quindi euro 5.077,00 per onorari.
4.2. All'attore spetta altresì la rifusione delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria
(fase di attivazione), da liquidarsi, nel valore medio, in complessivi euro 441,00, per compensi.
4.3. Ai compensi così liquidati si aggiungono il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, nonché gli accessori di legge per previdenza e iva.
4.4. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio assunta in corso di causa vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. rigetta le domande di parte attrice di nullità e annullamento perché infondate;
2. dichiara risolti i contratti di acquisto delle azioni oggetto di causa d.d. 28.03.2011,
21.03.2012, 14.11.2012 e 07.12.2015, meglio descritti in motivazione, per grave inadempimento di e per l'effetto: Controparte_3
- condanna l'attore alla restituzione di n. 800 azioni oggetto Parte_1
del contratto di acquisto risolto del 02.12.2015, nonché di n. 68 azioni gratuite ricevute in relazione alle stesse, a favore della convenuta
[...]
; Controparte_3
- condanna la convenuta , già Controparte_3
operata la compensazione degli importi a questa dovuti in conseguenza della risoluzione, al pagamento in restituzione a favore dell'attore Parte_1
della somma di euro 14.734,00 a titolo di capitale, di euro 146,52 a titolo di interessi, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma capitale dal 29.04.2025 al saldo;
3. rigetta la domanda di parte attrice di ripetizione con riguardo ai contratti di acquisto d.d.
28.03.2011, 21.03.2012 e 14.11.2012 in quanto prescritta;
Pag. 27 di 28
4. condanna la convenuta a Controparte_3 corrispondere all'attore , in relazione alle operazioni di investimento Parte_1 concluse in data 28.03.2011, 21.03.2012 e 14.11.2012, l'importo di euro 677,87 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali come da motivazione;
5. condanna la convenuta a rimborsare Controparte_3 all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per Parte_1
compensi di questo giudizio, nonché in euro 441,00 per compensi per il procedimento di mediazione, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre accessori per previdenza ed i.v.a. come per legge e successive occorrende;
6. pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Bolzano, lì 30.05.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
Pag. 28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1085/2024
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Christian Perathoner
Parte attrice nei confronti di
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. rappresentata e difesa, giusta procura allegata da considerarsi in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Fabio Civale e Antonio Contarino
Parte convenuta con oggetto: Intermediazione ai sensi del d.lgs. n. 58/1998, Regolamento Consob n. 16190/2007; negoziazione e collocamento di azioni in mercati non regolamentati;
trattenuta in decisione in data 30.04.2025, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dal procuratore dell'attore , come da foglio di precisazione delle Parte_1
conclusioni d.d. 27.06.2024:
“voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
1) in via principale: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti per
l'acquisto di azioni della risultano essere nulli, Controparte_3 rispettivamente annullabili o risolti, e quindi ordinare alla Controparte_3 di restituire all'attore l'importo di Euro 45.429,15.-, o quello diverso, maggiore o minore,
[...]
Pag. 1 di 28 che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la
[...]
è risultata gravemente inadempiente, rispettivamente non ha Controparte_3
adempiuto correttamente la prestazione dovuta, e quindi condannarla al risarcimento dei danni sofferti dall'attore quantificati nell'importo di Euro 45.429,15.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA, come per legge, anche del procedimento di mediazione.
In via istruttoria si insiste nell'ammissione delle prove dedotte.”
➢ dai procuratori della convenuta Controparte_3
come da note scritte d.d. 28.04.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946
c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di responsabilità contrattuale proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex art 2946 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla domanda di risoluzione proposta dal sig. per intervenuta Pt_1
prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e
2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
Pag. 2 di 28 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento, risoluzione proposte da parte attrice in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
alla restituzione delle somme versate dal sig. in relazione Controparte_3 Pt_1 alle operazioni di investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. Pt_1
e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione a dei Controparte_3 titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dal sig. oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le Pt_1
somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in Controparte_3
ragione del valore attuale delle azioni e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai predetti rapporti intercorsi con del determinante concorso di colpa dell'attore per le Controparte_3 ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa.
Nella denegata ammissione di uno o più capitoli di prova testimoniale ex adverso articolati, ammettere la alla prova contraria sugli stessi capitoli di controparte ritenuti ammissibili e CP_3
con i testi sigg.ri e domiciliati presso la filiale di Testimone_1 Tes_2 CP_3
Pag. 3 di 28 sita rispettivamente in di San Lorenzo di Sebato, Via Joseph Renzler 17/A e La Villa, CP_3
Via Colz 56.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis
D.M. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Cenni processuali e allegazioni delle parti
1.1. Oggetto del procedimento sono le azioni di nullità, annullamento, risoluzione e restituzione, in subordine di risarcimento del danno, proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
(in seguito ) per violazioni imputabili all'istituto in Controparte_3 CP_4 occasione dell'intermediazione nell'acquisto di azioni di propria emissione, con riferimento alle norme di validità e comportamento previste dalla disciplina finanziaria in tema, fra l'altro, di informativa, adeguatezza e appropriatezza dell'investimento.
A fondamento parte attrice ha esposto “che negli anni il signor ha acquistato Parte_1
complessivamente n. 2.400.- azioni della un prodotto Controparte_3
illiquido, non quotato su un mercato regolamentato e con profilo di rischio altissimo, che, non essendo neppure quotato su un mercato, non aveva e non ha alcuna garanzia di controllo, per un controvalore complessivo di Euro 45.429,15.-, arbitrariamente stabilito dalla stessa (cfr. CP_3 doc. n. 3), comprendendo però solamente diversi anni dopo ciò che aveva realmente acquistato”.
L'attore, il cui profilo di rischio era “prudente”, e che non aveva esperienza in azioni quotate su mercati non regolamentati, non avrebbe compreso i rischi delle operazioni, perdendo circa il 70% del capitale investito. In particolare, l'attore lamentava il mancato adempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21 TUF, venendo meno ai principi di trasparenza, correttezza e legalità, l'inadeguatezza dell'investimento, la violazione dell'art. 27
TUF e del Regolamento n. 16190/2007 perché l'istituto aveva concluso l'operazione in CP_5
conflitto di interesse, oltre a denunziare la non appropriatezza della stessa, con conseguente violazione della comunicazione n. 909104 del 2009. CP_5
1.2. Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, offrendo innanzitutto un quadro fattuale più completo dei rapporti intercorsi tra le parti, precisando che:
Pag. 4 di 28 - in data 20.08.2008 esse hanno sottoscritto il contratto “per la prestazione dei servizi di collocamento, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari, nonché di deposito titoli a custodia a amministrazione”;
- contestualmente la banca ha richiesto al sig. le informazioni relative alla sua Pt_1 situazione finanziaria, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e agli obiettivi di investimento mediante la compilazione dell'apposito
“Questionario MiFID”, successivamente aggiornato;
- in data 28.03.2011 l'attore ha sottoscritto un ordine di acquisto di n. 280 azioni della banca;
- in data 21.03.2012 l'attore ha sottoscritto un ordine di acquisto di n. 600 azioni della banca;
- in data 14.11.2012 l'attore ha aderito all'aumento di capitale, esercitando i diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 130 azioni e di altre n. 170 azioni eventualmente inoptate;
- in data 02.12.2015 l'attore ha aderito al nuovo aumento di capitale acquistando n. 177 azioni nonché chiedendo di sottoscrivere n. 623 azioni eventualmente rimaste inoptate per un controvalore complessivo di euro 15.360;
- in data 13.02.2017 l'attore ha esercitato il diritto di opzione e per l'effetto acquistato n.
134 azioni oggetto di recesso. CP_4
In diritto la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria, anche con riguardo ai profili di responsabilità contrattuale, in riferimento ad ogni acquisto antecedente a 10 anni la notifica dell'atto di citazione (27.03.2023), nonché la prescrizione per decorso del termine quinquennale dell'azione di ripetizione conseguente alla risoluzione, dell'azione di responsabilità extra- e precontrattuale nonché degli interessi. Nel merito ha insistito per la reiezione di tutte le domande, sostenendo l'infondatezza di ogni doglianza relativa alla violazione degli obblighi informativi, di valutazione della adeguatezza/appropriatezza delle operazioni di investimento, della normativa riguardante il conflitto di interesse ed alla asserita illiquidità delle azioni.
1.3. Nel proseguo le parti dimettevano le memorie ex art. 171-ter c.p.c., senza che la convenuta formulasse istanze di prova orale diretta. La causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio, la quale evidenziava che dagli estratti titoli dimessi emergevano altre azioni acquistate dall'attore rispetto alle operazioni allegate dalle parti. All'esito veniva
Pag. 5 di 28 fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c., entro i quali veniva depositata solo una comparsa conclusionale ad opera della convenuta.
In seguito, la causa veniva temporaneamente riassegnata ad altro magistrato, con conseguente differimento del momento di rimessione della causa in decisione senza assegnare nuovi termini per scritti conclusionali. Alle note scritte di data 28.04.2025 la convenuta allegava un estratto dal sito VE, da cui risulta un valore attuale per azione pari ad euro 12,30.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione in data 30.04.2025.
In data 21.05.2025 la convenuta dimetteva istanza di autorizzazione al deposito di documentazione sopravvenuta, relativa alla delibera di distribuzione di dividendi nella misura di euro 1,00 per azione da corrispondersi in due tranches: la prima in data 29 aprile 2025 per euro
0,70 per azione già incassato dall'attore e la seconda nell'ottobre 2025 per euro 0,30 per azione, nonché nuovo estratto dalla piattaforma VE secondo cui il valore è pari ad euro 13,25 per azione.
2. Sulle eccezioni di prescrizione e sulla domanda di nullità
2.1. Risulta documentale che l'attore in data 20.08.2008 abbia sottoscritto un contratto quadro per la prestazione dei servizi di collocamento, negoziazione e consulenza in materia di investimenti, nonché di deposito e custodia titoli (doc. 1 convenuta).
Parte attrice ha invocato in via principale la nullità, l'annullamento e la risoluzione per inadempimento dei singoli contratti di acquisto e la ripetizione di quanto investito ovvero il risarcimento dei danni.
Va ricordata innanzitutto l'autonoma rilevanza di ogni contratto di acquisto, come affermata dalla giurisprudenza di legittimità: “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo” (Cass. ord. n. 8997/2021; cfr. Cass. ord. n.
423/2025).
2.2. Premesso un tanto, la domanda di nullità contrattuale è estremamente generica, non essendo stati dedotti gli elementi da cui trarre l'invalidità dei singoli negozi.
Si ritiene peraltro di aderire alla soluzione ermeneutica cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le disposizioni in materia di regole di condotta dell'intermediario si
Pag. 6 di 28 distinguono dalle regole di validità del contratto di investimento cui è preordinata la medesima condotta;
pertanto, la prestazione che non rispecchi il vincolo contrattuale integra un inadempimento da parte dell'intermediario, in particolare per violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, con conseguente responsabilità dello stesso, senza caducare i contratti di negoziazione di strumenti finanziari conclusi a valle
(cfr. ex multis Cass. ord. n. 15099/2021; Cass. ord. n. 26487/2024).
Ne consegue che l'azione di nullità risulta destituita di fondamento, con le precisazioni che seguiranno con riguardo agli acquisti ante l'anno 2011.
2.3. Ciò posto, in relazione ai contratti di acquisto conclusi 10 anni prima della notificazione dell'atto introduttivo (27.03.2023), la convenuta ha eccepito ex art. 2946 c.c. la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito ovvero restitutoria, così come dell'azione a titolo di responsabilità contrattuale, ivi compresa “l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla domanda di risoluzione proposta dal sig. per Pt_1 intervenuta prescrizione della stessa”. Ha inoltre eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento, di responsabilità pre- ed extracontrattuale dei singoli contratti di acquisto, nonché degli interessi, per decorso del termine quinquennale.
2.4. L'eccezione di prescrizione decennale è fondata con riguardo alle domande di ripetizione e restitutorie che conseguono all'accoglimento della domanda di annullamento dei contratti di acquisto.
Parimenti prescritta per decorso del termine quinquennale è l'azione di annullamento del contratto, che decorre dal perfezionamento del contratto, in quanto l'annullamento integra un diritto potestativo non può essere interrotto mediante un atto stragiudiziale (v. Cas. sent. n.
25468/2010).
Non possono pertanto ritenersi idonei ad eventuali fini interruttivi del termine prescrizionale il reclamo proposto dall'investitore in data 29.10.2021 (doc. 6 attoreo), ovvero il verbale di mediazione negativo d.d. 22.02.2023 (doc. 7 attoreo), dal quale non si evince in alcun modo l'esatto oggetto dell'istanza introduttiva del procedimento di mediazione, sicché resta ignota la domanda giudiziale ivi prospettata.
2.5. Con riguardo all'azione di risoluzione, si osserva che parte convenuta ha eccepito la prescrizione solamente con riguardo alla azione di ripetizione che ne consegue e non già alla domanda di risoluzione stessa.
Pag. 7 di 28 Si ricorda che per quest'ultima il termine inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che possano rilevare circostanze di carattere soggettivo in capo all'acquirente, il quale abbia ignorato la mancanza corrispondenza del bene venduto alle caratteristiche pattuite;
per consolidato indirizzo, infatti, ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. ord. n. 996/2022).
In ogni caso si ricorda che nell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, l'effetto interruttivo della prescrizione segue unicamente all'esercizio della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora (cfr. Cass. ord. n.
8417/2016).
È pertanto prescritta l'azione di ripetizione con riguardo alle operazioni oggetto di causa concluse prima del 2013, essendosi l'inadempimento verificato al momento del perfezionamento del contratto, momento da cui poteva essere esercitato il diritto alla ripetizione che ne consegue, stante l'efficacia retroattiva della risoluzione ai sensi dell'art. 1458 c.c. (cfr. Cass. sent. n.
15669/2011).
2.6. Con riguardo invece all'azione di risarcimento del danno proposta in via subordinata dall'attore, si ricorda che in materia di investimenti il termine prescrizionale decorre solo dal momento in cui il pregiudizio si estrinseca in una forma percepibile dal cliente con ragionevole certezza sia in ordine all'illecito, sia in ordine al nesso eziologico tra l'uno e l'altro, consacrandosi nel momento in cui il cliente danneggiato raggiunge la ragionevole certezza dell'impossibilità di recuperare il proprio investimento (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4683/2020,
Cass. civ. n. 2066/2023). L'orientamento giurisprudenziale è stato recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, la quale, oltre a precisare la natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario per carenze informative, dovendo “sempre” assicurarsi che l'investitore sia stato adeguatamente informato, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in
Pag. 8 di 28 esecuzione di un "contratto quadro” stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi”;
“L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari
e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento “anomalo”, che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale”
(Cass. sent. n. 32226/2024).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'onere di allegazione e prova delle circostanze fattuali da cui ricavare la percepibilità del danno subito ed individuare il dies a quo del termine prescrizionale grava in capo all'intermediario che abbia eccepito la prescrizione estintiva dell'azione risarcitoria.
2.7. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che la percezione dell'inadempimento si sarebbe verificata nel 2016, momento in cui il valore delle azioni è stato riquantificato in euro 12,10
(memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 1, pagg. 4-5).
Parte convenuta in comparsa ha rilevato come il sig. abbia acquistato ulteriori azioni nel Pt_1
2017 e che egli avrebbe avuto contezza delle caratteristiche delle azioni, al più tardi, a seguito della trasformazione della Banca in società per azioni (dicembre 2016), ossia momento in cui il sig. avendo la possibilità di liquidare la propria partecipazione, l'ha invece incrementata, Pt_1
Pag. 9 di 28 anche perché nell'estratto titoli del 31 dicembre 2016 era stata indicata al cliente l'illiquidità del titolo azionario.
2.10. Ritiene questo giudicante che il primo momento utile per la percezione del danno non corrisponda al momento del perfezionamento dei singoli acquisti, non essendosi all'epoca nemmeno verificato un pregiudizio percepibile dall'investitore, e di aderire alle indicazioni delle parti nell'individuazione di tale momento a fine dicembre 2016, senza tenere conto sul punto delle risultanze peritali (il CTU ha ricondotto il primo momento utile alla proposizione del reclamo del 29.10.2021 - pag. 22).
Ne consegue in ogni caso che l'azione risarcitoria contrattuale è stata esercitata tempestivamente entro il termine decennale.
3. Nel merito delle domande di parte attrice
3.1. È opportuno a questo punto ripercorrere la disciplina applicabile ai servizi di investimento, per poi esaminare le singole operazioni intercorse tra le parti e scrutinarle alla luce della normativa.
Al tempo in degli ordini di acquisto, la normativa vigente era quella del Testo Unico della
Finanza, approvato con decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché quella derivante dai Regolamenti vigenti pro tempore. CP_5
3.1.1. In particolare, l'art. 21 co. 1 TUF prevede quanto segue:
“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”.
Al successivo comma 1 bis, lettera a), l'articolo 21 del TUF dispone che, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, i soggetti abilitati devono adottare "ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti,
Pag. 10 di 28 inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi".
3.1.2. Alla lettera c), l'art. 21 del comma 1 bis del TUF stabilisce quanto segue: “quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi”.
3.1.3. L'art. 27 del TUF stabilisce poi:
“
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:
a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e
d) ai costi e oneri connessi.”
3.1.4. Per quanto interessa nel caso di specie, le disposizioni del TUF sono integrate dal
Regolamento adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento CP_5
Intermediari), che ha sostituito il Regolamento n. 11522 del 1998 e che definisce i criteri di valutazione che gli intermediari devono adottare qualora siano chiamati a fornire servizi di consulenza o di gestione di portafoglio per conto degli investitori, ovvero servizi diversi da quello della consulenza.
Pag. 11 di 28
3.1.5. L'articolo 31, comma 1, del Regolamento prevede che gli intermediari forniscano ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate, con particolare attenzione ai rischi connessi al tipo di strumento finanziario ed alla volatilità del prezzo di tale strumento.
Il comma 2, in relazione alla qualificazione del grado di rischio connesso all'operazione, stabilisce che “La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento
e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti”.
3.1.6. All'art. 39 il Regolamento prescrive che gli intermediari, nel prestare servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto (lett. a) alla conoscenza ed esperienza del cliente, (lett. b) alla sua situazione finanziaria e (lett. c) ai suoi obiettivi di investimento, secondo i criteri ivi dettagliatati.
Il menzionato obbligo di condotta si esplica quindi attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.
In particolare, ove pertinenti, le informazioni includono i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite, nonché il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente (co. 2); i dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari (co. 3), mentre con riguardo ai fini degli obiettivi di investimento si devono considerare i dati sul periodo di tempo
Pag. 12 di 28 per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti (co. 4).
Ai sensi del successivo art. 40 l'intermediario, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, valuta che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
3.1.7. Gli artt. 41 e 42 del Regolamento prevedono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno approfondita valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento
o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1). Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente: “Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. (art. 42, comma 3).
3.1.8. Infine, il successivo art. 43 ammette la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, al ricorrere di tutte e quattro le condizioni ivi previste, fra cui che i servizi siano connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ed altri strumenti finanziari non complessi (lett. a) e che l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse (lett. d).
3.1.9. Per quanto attiene alla negoziazione dei titoli illiquidi, definiti come tali i titoli che comportano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative - la CONSOB ha stabilito a carico degli intermediari regole di comportamento verso la clientela al dettaglio (retail) in ordine ai doveri di correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, in ragione del contesto di asimmetrie informative in cui avviene l'intermediazione finanziaria, specie nel caso in cui il
Pag. 13 di 28 ruolo dell'intermediario coincida con quello di emittente, dovendosi prestare particolare attenzione alla clientela c.d. “al dettaglio” (ossia quella con minore esperienza e conoscenza finanziaria), che si trova così a dover riporre massimo affidamento nell'assistenza dell'intermediario.
Con particolare riguardo al grado di liquidità dei titoli, la con le 'Linee guida CP_5 interassociative per l'applicazione delle misure di livello 3 in tema di prodotti finanziari CP_5 illiquidi' del 05.08.2009 ha dettagliato il proprio orientamento delineato con la Comunicazione n.
9019104 del 02.03.2009 in riferimento alla distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti finanziari per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, specificando a pag. 8 quanto segue: “Come emerso negli esiti alla consultazione della Comunicazione, la condizione di liquidità/illiquidità è una connotazione di fatto più che una connotazione da collegarsi ad uno stato di diritto.
Ciò posto, gli strumenti finanziari sono da considerarsi liquidi, quando sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a prezzi significativi.” (doc. 14 attoreo).
3.1.10. In particolare, la con la Comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009 ha dettagliato CP_5 il dovere dell'intermediario in sede di distribuzione di prodotti illiquidi, rilevando l'asimmetria informativa fra clientela ed intermediari e che “La situazione è sovente resa ancor più critica dalla coincidenza del ruolo di intermediario con quello di emittente.”, nonché che “la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire “in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti” (art. 19.1 della MiFID).”, suggerendo quindi quanto segue: “
1.4 Al fine di migliorare le possibilità di apprezzamento, da parte del cliente, del profilo di rischio-rendimento e dei costi dell'operazione che sta per concludere, si ritiene opportuno che gli intermediari inseriscano nell'apposito set informativo confronti con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio (ovvero esempi di prodotti risk free) di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità.” (doc. 9 attoreo).
3.2. Merita ora di soffermarsi sulle singole operazioni di investimento.
3.2.1. In data 20.08.2008 l'attore e l'istituto stipulavano il contratto quadro “per la prestazione dei servizi di collocamento, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari, nonché di deposito titoli a custodia a amministrazione.” (doc. 2 attoreo;
doc. 1 convenuta).
Pag. 14 di 28 3.2.2. Contestualmente è stato sottoposto al cliente il questionario da lui sottoscritto, dal quale è emerso un profilo di investimento “prudente” (in tedesco “vorsichtig”), e nel quale ha dichiarato
(doc. 4a attoreo;
doc. 2 convenuta):
− di non avere esperienza o formazione specifica in materia finanziaria,
− di investire in strumenti finanziari da più di 5 anni;
− di avere un reddito annuo fino a 50.000 euro derivante da lavoro dipendente;
− di avere un patrimonio immobiliare e risparmi presso altri istituti da 0 ad euro 100.000;
− di avere conoscenza dei rischi connessi agli strumenti finanziari che hanno l'obbiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale o di ottenere un incremento di capitale;
− di non avere conoscenza dei rischi connessi alle gestioni patrimoniali che hanno l'obbiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale o di ottenere un incremento del capitale o che puntano alla massima crescita del capitale;
− di non avere conoscenza dei rischi connessi a strumenti finanziari con l'obbiettivo di ottenere un incremento di capitale senza effetto di diversificazione (p.es azioni singole) o connessi agli strumenti finanziari ad alto rischio (p.es. warrant, covered warrant …);
− di non avere conoscenza dei rischi connessi agli strumenti finanziari con l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione, non quotati sui mercati regolamentati (p.es azioni della ); Controparte_3
− di avere un orizzonte temporale superiore a 5 anni e di avere una propensione al rischio
“media” (in tedesco “mittel-maessig”), puntando ad una piccola crescita del capitale nel lungo periodo.
3.2.3. In data 28.03.2011 il sig. ha sottoscritto un ordine di acquisto di n. 280 azioni della Pt_1
banca al prezzo di euro 18,80 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 5.264,00 oltre euro 26,32 per commissioni ed euro 3,10 per spese, in totale euro 5.293,42 (doc. 3 attoreo;
doc. 5 convenuta).
3.2.4. In data 21.03.2012 il sig. ha sottoscritto un ordine di acquisto di n. 600 azioni della Pt_1
banca al prezzo di euro 18,35 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 11.010,00 oltre euro 55,05 per commissioni ed euro 3,10 per spese, in totale euro 11.064,15 (doc. 3 attoreo, pag.
7; doc. 6 convenuta).
3.2.5. In data 14.11.2012 l'attore ha esercitato i diritti di opzione e aderito all'aumento di capitale, sottoscrivendo n. 130 azioni della banca per un controvalore complessivo di euro
Pag. 15 di 28 2.385,50, oltre a n. 170 azioni eventualmente inoptate per un controvalore complessivo di euro
3.119,50, (doc. 3 attoreo, pag. 10; doc. 7 convenuta).
Contestualmente al sig. veniva sottoposto il nuovo questionario Mifid, dal quale Pt_1
risultavano le seguenti variazioni rispetto a quello precedente, fermo il profilo di investimento
“prudente” (doc. 4b attoreo;
doc. 3 convenuta):
− di avere un reddito annuo fino a 30.000 euro derivante da lavoro dipendente;
− di avere un patrimonio presso la banca tra euro 50.000 ed euro 100.000;
− di avere una conoscenza media in materia di strumenti finanziari;
− di avere un orizzonte temporale superiore a 6 anni;
− di poter assorbire perdite del 15% del patrimonio senza subire grandi ripercussioni nell'assolvere le obbligazioni finanziarie.
3.2.6. In data 31.05.2013 veniva sottoposto all'attore l'ultimo aggiornamento del profilo di rischio, dal quale risultavano le seguenti variazioni rispetto a quello precedente, fermo sempre il profilo di investimento “prudente” (doc. 4c attoreo;
doc. 4 convenuta):
− di avere un patrimonio presso la banca tra euro 100.000 ed euro 200.000.
3.2.7. In data 02.12.2015 il sig. ha aderito all'aumento di capitale ed esercitato il proprio Pt_1
diritto di opzione acquistando n. 177 azioni nonché chiedendo di sottoscrivere n. 623 azioni eventualmente rimaste inoptate al prezzo di euro 19,20 per un controvalore complessivo di euro
15.360,00 (doc. 3 attoreo, pag. 14; doc. 8 convenuta).
3.2.8. In data 13.02.2017 l'attore ha esercitato il diritto di opzione sulle azioni oggetto di recesso e per l'effetto acquistando n. 134 azioni al prezzo di euro 12,10 ciascuna, pari CP_4
complessivamente ad euro 1.621,40 (doc. 9 convenuta). Non risulta tuttavia che per tale acquisto l'attore abbia patito un esborso.
3.2.9 Il CTU ha rilevato che nell'estratto “conto titoli” del 31.12.2010 risulterebbero nel portafoglio dell'attore n. 420 azioni della per un controvalore di euro 18,75 ciascuna, pari CP_4
complessivamente ad euro 7.875,00 e che nel primo documento di distribuzione di dividendi dd.
05.05.2011 si indica un dividendo di euro 0,30 per 700 azioni, ma dalla documentazione prodotta dalle parti ne risulterebbero esistenti soltanto 280 (CTU, pag. 4-5).
Rileva il Tribunale che le parti non hanno menzionato un acquisto di n. 420 azioni prima del
2011, ed al contempo che l'attore ha allegato di aver acquistato “negli anni” n. 2400 azioni per un controvalore complessivo di euro 45.429,15 allegando sub doc. 3a il riassunto del portafoglio
Pag. 16 di 28 investimenti al 31.12.2010, dal quale risultano effettivamente n. 420 azioni per un CP_4
controvalore di euro 18,75 ciascuna, pari complessivamente ad euro 7.875,00.
Deve ritenersi che l'azione attorea concerna quindi anche le azioni acquistate in precedenza, tenuto conto che includendo le stesse si arriva al n. 2400 azioni indicate e che la somma del controvalore complessivo dell'acquisto delle operazioni documentate dall'attore, incluse le n. 420 azioni che sarebbero state acquisite ante 2011, è pari ad euro 45.101,57 e quindi si avvicina all'importo oggetto della domanda (45.429,15).
D'altronde la convenuta ha preso posizione in merito alle n. 2400 azioni acquistate dal sig.
documentando anche i dividendi percepiti per gli strumenti acquistati che contemplando Pt_1
anche le n. 420 azioni iniziali (doc. 16 convenuta).
Si ricorda che per i singoli ordini di acquisto non vige l'obbligo di conclusione del negozio in forma scritta a pena di nullità, a differenza di quanto prescritto dall'art. 23 TUF con riguardo al contratto-quadro (cfr. Cass. sent. n. 23489/2021). Ferma quindi la validità del contratto, era onere di parte convenuta assolvere l'onere di aver assolto gli obblighi informativi verso il cliente.
Tuttavia, va rilevato che né in relazione all'acquisto ante 2011, né per quello delle azioni nel
2017, parte attrice ha provato di aver subito un esborso, non potendo l'indicazione del controvalore essere equiparato al prezzo di acquisto.
Alla luce della fondatezza dell'eccezione di prescrizione delle azioni risolutoria e restitutoria per gli acquisti antecedenti al marzo 2013, e dell'assenza di prova di pagamento per il loro acquisto, ogni domanda risarcitoria è infondata in relazione a tale operazione, non essendo dimostrato un esborso che possa dar luogo ad un danno.
3.2.10. Non risulta nemmeno che le n. 134 azioni acquistate dal sig. nel 2017 siano Pt_1 ricomprese nella domanda, poiché esse comporterebbero l'incremento del numero di azioni oltre le n.
2.400 oggetto dell'atto di citazione, nonché il superamento del controvalore ivi esposto.
Pertanto, non vanno considerate le azioni acquisite nel 2017, né le azioni assegnate gratuitamente in seguito come allegato dalla convenuta solo nella comparsa conclusionale (pag. 24), salvo quanto si osserverà per i dividendi e le restituzioni.
3.2.11 Riassumendo, le operazioni rilevanti ai fini del giudizio risultano le seguenti:
Data operazione N. azioni Prezzo Controvalore Documenti
(valuta)
28.03.2011 280 € 18,80 € 5.264,00 (+ doc. 3 attoreo +
Pag. 17 di 28 € 26,32 per doc. 5 convenuta commissioni +
€ 3,10 per spese)
21.03.2012 600 € 18,35 € 11.010,00 doc. 3 attoreo +
(+ € 55,05 per doc. 6 convenuta commissioni +
€ 3,10 per spese)
€ 18,35 € 2.385,50 14.11.2012 130 doc. 3 attoreo +
+ € 3.119,50
+170 doc. 7 convenuta
- € 5.505,00
-300
€ 19,20 € 15.360,00 doc. 3 attoreo 02.12.2015 177 + 623 =
800
+ doc. 8 convenuta totale 1.980 € 37.139,00
+ € 81,37 per commissioni
+ € 6,20 spese
3.3. Benché in generale gli ordini di acquisto riportino che il cliente agisse di propria iniziativa, trattandosi di operazione “in modalità execution only”, è da ritenersi che l'istituto fosse tenuto al compimento delle verifiche nei singoli casi.
Sul punto risulta dirimente l'art. 43 del Regolamento Consob, il quale consente agli intermediari di prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione, al ricorrere di tutte e quattro le condizioni ivi previste, che richiedono che i servizi siano connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ed altri strumenti finanziari non complessi (lett. a), e che l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse
(lett. d).
La complessità dello strumento finanziario in oggetto, negoziato in un mercato non regolamentato derivante dalle problematicità legata alle modalità e tempistiche di svincolo, è stata di fatto riconosciuta dalla stessa banca, che l'ha espressamente qualificato come illiquido a partire dall'estratto conto titoli del 31.12.2016 (doc. 12 a convenuta, pag. 42).
Pag. 18 di 28 La convenuta era pertanto tenuta ad effettuare le verifiche, anche perché il contratto quadro ricomprende fra le prestazioni a carico della banca, oltre al servizio di consulenza, “il deposito titoli e l'amministrazione”, circostanza che poteva indurre il cliente a ritenere che l'intermediario fosse tenuto a gestire il portafoglio titoli del cliente e, dunque, a svolgere immancabilmente i servizi d'investimento in regime di consulenza, esprimendo una valutazione di appropriatezza ma anche di adeguatezza in ordine alle operazioni di volta in volta intermediate ai sensi dell'art. 39 del Regolamento. Il convincimento era vieppiù probabile alla luce degli artt. 36, 37 e 48 delle condizioni generali allegate al contratto quadro, secondo cui la banca, presta il servizio di consulenza relativamente ad investimenti connessi al collocamento, promuove la sottoscrizione di strumenti per i quali ha ricevuto incarico di collocare dalla società emittente, nonché effettua, in relazione al servizio di consulenza in materia di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti, la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni fornite dal cliente (doc. 1 convenuta).
Va infine rilevato che secondo le linee guida della stessa banca un cliente con profilo di rischio prudente poteva possedere al massimo il 17,5% di azionariato nel proprio portafoglio (cfr. doc. n.
11 attoreo).
3.3.1. In relazione al primo acquisto in data 28.03.2011 di n. 280 azioni da parte del signor si rileva la mancata verifica dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, come esposto Pt_1 nell'ordine medesimo (v. doc. 5 convenuta).
Non risulta peraltro che alla indicazione del conflitto di interessi dell'intermediario questi abbia prospettato il confronto con altri strumenti come da indicazioni della nel caso di azioni CP_5
illiquide sopra menzionate.
L'acquisto dello strumento in oggetto non solo non corrisponde al profilo di rischio prudente del cliente, che nel 2008 aveva dichiarato, in particolare, di non conoscere i rischi connessi i rischi connessi agli strumenti finanziari con l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione, non quotati sui mercati regolamentati (p.es azioni della
[...]
), nonché di puntare ad una lieve crescita del capitale nel lungo periodo. Controparte_3
Per effetto di tale acquisto il portafoglio del cliente era composto per oltre un quarto (25,97%) da azioni e per un altro 29,98% da obbligazioni , sicché oltre metà del portafoglio in CP_4 CP_4
gestione era composto da prodotti della convenuta, seppur diversi (v. doc. 12a convenuta, pag.
11).
Pag. 19 di 28 3.3.2. Anche dal secondo ordine di acquisto di data 21.03.2012 di n. 600 azioni emerge espressamente il mancato espletamento del servizio di consulenza (doc. 6 convenuta).
Parimenti violate risultano le regole di condotta in materia di conflitto di interessi da parte dell'intermediario coinvolto nell'acquisto di prodotti illiquidi codificate dalla CP_5
All'esito dell'operazione le azioni avevano un controvalore pari ad euro 24.050,00 a CP_4 fronte di un controvalore complessivo di euro 62.198,65 dell'intero portafoglio attoreo gestito dalla banca, e quindi pari al 38,67% (doc. 12 a convenuta, pag. 27).
3.3.3. Con riguardo all'adesione all'aumento di capitale del 14.11.2012 con conseguente acquisto di n. 300 azioni complessive la banca – che non risulta nemmeno aver agito in modalità execution only – risulta aver fornito scarne indicazioni nel modulo, senza che la firma del cliente sulle clausole di aver preso visione del “Prospetto Informativo” e di essere stato informato sul conflitto di interessi dell'emittente assolvano l'obbligo di verifica dell'adeguatezza ed appropriatezza dell'operazione.
Solo sull'ultima pagina allegata al modulo d'ordine, dimesso dalla convenuta sub doc. 7, viene riportata una valutazione di sola appropriatezza dell'operazione, ma la produzione integra un'apparente riproduzione di un sistema informatico della banca e tale pagina manca nel modulo ordine dimesso dall'attore.
Quand'anche si ritenesse di riconoscere efficacia probatoria ad un simile documento di formazione unilaterale, non sottoscritto dal sig. non può non rilevarsi in ogni caso Pt_1
l'incongruità della valutazione ivi esposta.
Non risulta infatti dimostrato che la banca abbia valutato il profilo di rischio dell'investitore in relazione alle esperienze precedenti. Tantopiù ove si consideri che dal questionario contestualmente aggiornato risultavano confermati il profilo di rischio prudente e la carenza di formazione specifica, pur a fronte di una esperienza generale in strumenti finanziari da oltre 5 anni.
Alla data del 31.12.2012 il portafoglio del sig. era composto per circa il 29,60 % da azioni Pt_1
ed un portafogli composto per il 38,81% da IT BA (doc. 12 a convenuta, pag. 24). CP_4
In proposito deve sottolinearsi come all'assenza di quotazione in mercati regolamentati dei titoli de quibus si connettesse un rilevante rischio di liquidità, consistente in una maggiore difficoltà di disinvestimento, come indicato nel prospetto (cfr. doc. 10 convenuta, in particolare pag. 30).
Pag. 20 di 28 A fronte di ciò e delle informazioni fornite dal cliente nel questionario in pari data, dalle quali non si desume la conoscenza della tipologia delle azioni non quotate, mentre si evincono il profilo prudente, la propensione al rischio medio-bassa e l'orizzonte temporale di oltre 6 anni dell'investitore, l'istituto ha dato corso all'operazione senza recare alcuna informazione sul grado del rischio né spiegare perché l'acquisto di un titolo azionario non quotato a rischio di illiquidità sarebbe stato idoneo rispetto alla conoscenza ed esperienza dell'investitore, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Tantomeno è stato offerto un confronto con prodotti aventi differenti caratteristiche.
Ne consegue la carenza di una corretta verifica dei parametri di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento e della mancanza di corredo informativo idoneo alla formazione del convincimento dell'attore.
3.3.4. Le considerazioni che precedono valgono altresì per l'adesione dell'attore in data
02.12.2015 all'offerta in opzione con riguardo all'aumento di capitale mediante acquisto di n.
800 azioni complessive della banca (doc. 8 convenuta).
Posto che anche in questo caso l'operazione non risulta condotta in modalità di mera esecuzione, non si può ritenere che la convenuta abbia assolto ai propri obblighi dal foglio allegato all'ordine, sottoscritto dal cliente, in cui egli dichiara che l'istituto avrebbe eseguito un test da cui sarebbe emerso che l'investimento era “geeignet” (appropriato) al profilo di rischio.
Innanzitutto, manca sempre qualsiasi paragone con strumenti di diversa natura.
Inoltre, l'esito è in palese contrasto con l'indicazione nella scheda allegata all'ordine secondo cui il prodotto aveva un profilo di rischio elevato (Risikoprofil hoch), mentre il cliente, in base alla profilatura risalente ad oltre due anni prima dell'operazione, aveva un profilo di rischio prudente e aveva come obiettivo una lieve crescita del capitale nel lungo periodo (doc. 4 convenuta).
Infine, all'esito si registrava una concentrazione nel portafoglio del cliente in azioni pari al CP_4
29,61% (€ 31.280,00 su un controvalore complessivo di euro 105.650,12), come da estratto conto titoli al 31.12.2015 (doc. 12 a convenuta, pag. 37).
3.4. In difetto di un consenso informato del cliente, a seguito del non corretto adempimento da parte dell'intermediario, il sinallagma del singolo negozio di acquisto non può trovare piena attuazione, poiché l'accettazione consapevole di un investimento finanziario “non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. ord. n. 4727/2018).
Pag. 21 di 28 Il CTU, con ragionamento logico e ben motivato, ha peraltro confermato la natura illiquida del prodotto, quanto meno a partire dalle risultanze della scheda prodotto dell'anno 2018 (pag. 17).
Merita quindi accoglimento la domanda di risoluzione dei quattro contratti di acquisto di azioni per grave inadempimento della convenuta, atteso il palese inadempimento CP_4 dell'intermediario agli obblighi di verifica dell'operazione.
3.4.1. Come sopra osservato, l'azione di ripetizione conseguente alla risoluzione è estinta per prescrizione con riguardo agli acquisti del 2011 e del 2012, mentre con riguardo alla subordinata azione di risarcimento ex art. 1218 c.c. deve ritenersi, alla luce di quanto sopra osservato, che l'attore con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accorgersi dell'inadempimento – peraltro fermamente contestato – non prima del dicembre 2016.
Ne consegue che in relazione alle tre operazioni di investimento appena esaminate, merita accoglimento la subordinata domanda risarcitoria del danno conseguente all'inadempimento contrattuale della banca, ferma restando la risoluzione dei contratti. Sul punto si osserva che la convenuta ha chiesto la condanna dell'investitore a restituire le azioni solo ove se essa fosse stata condannata a restituire il prezzo di acquisto, per cui non si fa luogo a condanna di restituzione.
3.4.2. L'esistenza di un danno a carico del cliente e la sussistenza del nesso causale con l'inadempimento possano essere oggetto di presunzione qualora l'intermediario sia venuto meno agli obblighi su di esso gravanti, stante l'inevitabile condizionamento della scelta di investimento effettuata (cfr. ex multis Cass. ord. n. 7288/2023). L'intermediario non ha poi dimostrato la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti.
3.4.3. Con riguardo al pregiudizio patito “il danno consiste ... nel fatto che i titoli incorporano in sé un rischio - rischio di futura perdita del capitale in essi investito - che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura” (Cass. sent. n.
29864/2011), e deve essere quantificato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria (cfr.
Cass. civ. n. 29353/2018).
Invero, la perdita di valore dei titoli oggetto di causa si manifestata concretamente, ad esempio nel 2020 quando l'istituto di credito comunica che il valore delle azioni nell'ultimo anno si assesta ad euro 11,90 per azione a fronte di un prezzo di acquisto di euro 18,80 per la prima, euro
18,35 per la seconda e la terza operazione e di euro 19,20 per l'ultima. La perdita di valore, lungi
Pag. 22 di 28 dall'integrare una normale fluttuazione, integra il momento in cui si è prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore (cfr.
Cass. sent. n. 32226/2024 cit.), ed appare strettamente e stabilmente correlata alla natura illiquida delle azioni non quotate in un mercato regolamentato.
Sebbene tale perdita sia in parte mitigata dalla risalita del valore delle azioni sulla piattaforma di scambio VE, attualmente pari ad euro 13,25 in base al doc. 24 della banca, da ritenersi ammissibile in quanto di formazione successiva alla scadenza delle preclusioni istruttorie, così come dal riconoscimento di dividendi (v. doc. 16, 17 e 22 della convenuta che viene rimessa in termini per la produzione, senza tuttavia poter tenere in conto i dividendi ancora da percepire) ed azioni gratuite (di cui n. 126 a novembre 2023 e n. 88 nel novembre 2024 come allegato in comparsa conclusionale a pag. 24; doc. 18 e 19), il pregiudizio non appare suscettibile di integrale recupero, risultando in ogni caso del tutto incerta la prosecuzione in futuro di generose distribuzioni di dividendi così come la risalita del valore dello strumento.
In ogni caso, la circostanza che l'investitore resti in possesso dei titoli non vale ad escludere che lo stesso abbia subito un danno attuale e concreto, ma assume rilievo nella quantificazione del danno risarcibile, poiché, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno, dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati, oltre che l'ammontare dei dividendi o delle cedole nel frattempo riscossi (cfr. Cass. civ. n. 17948/2020).
3.5. Per le prime tre operazioni di acquisto di complessivamente n. 1180 azioni fra il 28.03.2011 ed il 14.11.2012, avuto riguardo dei recenti sviluppi di valorizzazione del titolo nell'ottica di evitare locupletazioni ultronee rispetto al risarcimento stesso, si reputa adeguata la liquidazione ad oggi del risarcimento tenendo conto del prezzo di acquisto delle azioni, detratti i dividendi percepiti e le azioni assegnate gratuitamente in relazione ad esse.
Le azioni percepite nel novembre 2023 nel rapporto 1:20 per le azioni in oggetto, pari a n. 1180, ammontano quindi a n. 59; le ulteriori azioni percepite gratuitamente a novembre 2024 nel rapporto 1:30 per le azioni in oggetto, pari a n. 1239 (1180 + 59), ammontano a n. 41.
I dividendi percepiti in forza degli acquisti per cui è causa, incluse le n. 100 azioni assegnate gratuitamente con le scadenze ivi indicate, risultano i seguenti (docc. 16, 17, 22): data valuta n. azioni dividendi dividendi ritenuta dividendi in oggetto per azione lordi fiscale netto
03.05.2011 280 € 0,30 € 84,00 12,50% € 73,5
Pag. 23 di 28 23.04.2012 880 € 0,30 € 264,00 20,00% € 316,80
25.04.2013 1.180 € 0,30 € 354,00 20,00% € 283,20
06.05.2014 1.180 € 0,30 € 354,00 20,00% € 283,20
01.4.2015 1.180 € 0,30 € 354,00 20,00% € 283,20
13.04.2016 1.180 € 0,27 € 318,60 26,00% € 235,76
18.04.2018 1.180 € 0,20 € 236,00 26,00% € 174,64
03.04.2019 1.180 € 0,27 € 318,60 26,00% € 235,76
01.04.2022 1.180 € 0,60 € 708,00 26,00% € 523,92
03.04.2023 1.180 € 0,62 € 731,60 26,00% € 541,38
17.05.2024 1.239 € 0,67 € 830,13 26,00% € 614,30
29.04.2025 1.280 € 0,70 € 896,00 26,00% € 663,04
Totale € 5.448,93 € 4.228,70
L'obbligazione risarcitoria viene dunque liquidata in via equitativa in base al calcolo di seguito indicato, che rappresenta l'entità del danno rispetto alla quale nella presente vertenza deve ritenersi raggiunta la prova, tenuto comunque conto della necessaria compensatio lucri cum damno:
- spese per acquisto di n. 1.180: € 21.866,57;
- valore attuale di n. 1280 azioni (incluse quelle acquistate gratuitamente) su piattaforma
VE (€ 13,25 ciascuna): € 16.960,00;
- Sommatoria dei dividendi netti percepiti in relazione a tali azioni: € 4.228,70;
- Danno liquidato: € 677,87 pari a € 21.866,57 (spese d'acquisto) - € 16.960,00 (valore attuale) - € 4.228,70 (dividendi).
In punto rivalutazione e interessi sulla somma dovuta dall'intermediario per violazione dei propri doveri, la Suprema Corte ha evidenziato che “spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr. Cass. civ. n. 26202/2022).
Pag. 24 di 28 Va tuttavia tenuto conto della eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2935
e 2948 c.c., che risulta fondata, on risultando alcuna interruzione della prescrizione degli interessi prima della notifica dell'atto di citazione. Gli interessi sono pertanto dovuti solo dal 27.03.2018.
L'importo di euro 677,87 in quanto credito di valore, a partire dalla data - individuata in via equitativa fra quelle dei tre acquisti - del 21.01.2012 va dunque incrementato della rivalutazione
ISTAT, nonché degli interessi legali a partire dal 27.03.2018, da conteggiarsi sulla sorte come pro tempore rivalutata. Sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
3.6. Con riguardo all'operazione eseguita in data 02.12.2015 all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento consegue l'obbligo dell'intermediario di restituire il prezzo di acquisto relative alle n. 800 azioni in oggetto, pari ad euro 15.360,00. Alla luce di quanto precede deve essere accolta altresì la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna dell'attore alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato, da ritenersi ivi incluse le azioni assegnate gratuitamente, nonché di compensazione delle poste reciprocamente dovute.
Integrando debiti di valuta, su tali somme non spetta la rivalutazione, mentre devono essere riconosciuti gli interessi legali, i quali decorrono dal giorno del pagamento, non potendo considerarsi in buona fede la convenuta inadempiente (cfr. Cass. ord. n. 27390/2023).
Anche in questo caso gli interessi sono dovuti, alla luce della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2935 e 2948 c.c., solo a partire dal 27.03.2018.
In relazione a tali n. 800 azioni ha percepito nel novembre 2023 azioni gratuite nel rapporto 1:20 pari a n. 40; le ulteriori percepite a novembre 2024 nel rapporto 1:30 per le azioni in oggetto, pari a n. 840, ammontano a n. 28.
I dividendi percepiti in forza degli acquisti per cui è causa, incluse le n. 68 azioni assegnate gratuitamente, risultano i seguenti (docc. 16, 17, 22):
data valuta n. azioni dividendo dividendi ritenuta dividendi in oggetto per azione lordi fiscale netto
13.04.2016 800 € 0,27 € 216,00 26,00% € 159,84
18.04.2018 800 € 0,20 € 160,00 26,00% € 118,40
03.04.2019 800 € 0,27 € 216,00 26,00% € 159,84
Pag. 25 di 28 01.04.2022 800 € 0,60 € 480,00 26,00% € 355,20
03.04.2023 800 € 0,62 € 496,00 26,00% € 367,04
17.05.2024 840 € 0,67 € 562,80 26,00% € 416,47
29.04.2025 868 € 0,70 € 607,60 26,00% € 449,62
Totale € 2.738,40 € 2.026,41
Il signor è quindi dunque alla restituzione delle n. 800 azioni acquistate, nonché delle n. Pt_1
68 azioni gratuite ricevute. La convenuta deve essere per contro condannata alla restituzione dei corrispettivi percepiti, comprensivi di tutti gli oneri e spese e con l'aggiunta degli interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. Da tali corrispettivi devono essere detratti, nelle rispettive date di valuta, i dividendi netti versati all'attore ad esse ascrivibili, pari ad euro
2.023,41, da imputare prima agli interessi e poi al capitale, secondo il calcolo di cui alla seguente tabella.
Periodo Capitale Interessi Dividendi netti Tot. Capitale Tot. interessi
28.01.2016 (valuta 15.360,00 15.360,00 0,00 operazione acquisto)
13.04.2016 - 159,84 15.200,16 0,00
27.03.2018-17.04.2018 2,62 15.200,16 2,62
18.04.2018 - € 118,40 15.084,38 0,00
18.04.2018 – 02.04.2019 62,28 15.084,38 62,28
03.04.2019 - 159,84 14.986,82 0,00
03.04.2019 – 31.03.2022 144,55 14.986,82 144,55
01.04.2022 - 355,20 14.776,17 0,00
01.04.2022 – 02.04.2023 324,87 14.776,17 324,87
03.04.2023 - 367,04 14.734,00 0,00
03.04.2023 – 16.05.2024 687,25 14.734,00 687,25
17.05.2024 - 416,47 14.734,00 270,78
17.05.2024 – 28.04.2025 325,36 14.734,00 596,14
29.04.2025 - € 449,62 14.734,00 146,52
All'esito della compensazione con gli importi ad essa dovuti, la convenuta è pertanto tenuta a pagare a favore dell'attore la somma di euro 14.734,00 a titolo di capitale, di euro 146,52 a titolo di interessi, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma capitale dal 29.04.2025 al saldo.
Pag. 26 di 28 4. Sulle spese di lite
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza, in ossequio al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La convenuta è dunque chiamata a rifondere all'attore le spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55 /2014 - Ministero della
Giustizia ss.mm., tabella 2, per lo scaglione di valore applicabile (da € 5.200,01 ad € 26.000,01) e quindi euro 5.077,00 per onorari.
4.2. All'attore spetta altresì la rifusione delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria
(fase di attivazione), da liquidarsi, nel valore medio, in complessivi euro 441,00, per compensi.
4.3. Ai compensi così liquidati si aggiungono il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, nonché gli accessori di legge per previdenza e iva.
4.4. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio assunta in corso di causa vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. rigetta le domande di parte attrice di nullità e annullamento perché infondate;
2. dichiara risolti i contratti di acquisto delle azioni oggetto di causa d.d. 28.03.2011,
21.03.2012, 14.11.2012 e 07.12.2015, meglio descritti in motivazione, per grave inadempimento di e per l'effetto: Controparte_3
- condanna l'attore alla restituzione di n. 800 azioni oggetto Parte_1
del contratto di acquisto risolto del 02.12.2015, nonché di n. 68 azioni gratuite ricevute in relazione alle stesse, a favore della convenuta
[...]
; Controparte_3
- condanna la convenuta , già Controparte_3
operata la compensazione degli importi a questa dovuti in conseguenza della risoluzione, al pagamento in restituzione a favore dell'attore Parte_1
della somma di euro 14.734,00 a titolo di capitale, di euro 146,52 a titolo di interessi, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma capitale dal 29.04.2025 al saldo;
3. rigetta la domanda di parte attrice di ripetizione con riguardo ai contratti di acquisto d.d.
28.03.2011, 21.03.2012 e 14.11.2012 in quanto prescritta;
Pag. 27 di 28
4. condanna la convenuta a Controparte_3 corrispondere all'attore , in relazione alle operazioni di investimento Parte_1 concluse in data 28.03.2011, 21.03.2012 e 14.11.2012, l'importo di euro 677,87 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali come da motivazione;
5. condanna la convenuta a rimborsare Controparte_3 all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per Parte_1
compensi di questo giudizio, nonché in euro 441,00 per compensi per il procedimento di mediazione, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre accessori per previdenza ed i.v.a. come per legge e successive occorrende;
6. pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Bolzano, lì 30.05.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
Pag. 28 di 28