Articolo 10 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 maggio 1976
Art. 10. Estensione dei miglioramenti al personale postelegrafonico e telefonico

Il precedente articolo 8 si applica anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134 . Il relativo onere e' a carico del fondo e della cassa predetti.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976