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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 442/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Katia Ventura e dall'avv. C.F._2
Mirko Ventura, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
C.F. ) e per essa C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Lorenzo Sternini, con domicilio P.IVA_2
eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 366 emessa il 14/2/24 dal Tribunale di Treviso
(Giudice: dott.ssa Clarice Di Tullio).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia, L'Ecc.ma Corte adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare
- IN VIA PRELIMINARE, nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 366/2024, pubblicata il 15.2.2024, del Tribunale di Treviso, per le ragioni rassegnate nell'atto d'appello, tra cui la carenza di legittimazione attiva della cessionaria,
l'inesistenza del contratto di cessione e la carenza di legittimazione attiva della mandataria non avendo controparte prodotto nessun contratto di cessione (i passaggi sono stati ben tre) ma solo un avviso in GU, Parte seconda n. 52 del 5.5.2018 (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado controparte), con criteri alquanto generici (la controparte confonde il valore di questo avviso sicuramente valido ai fini della notifica della cessione ma non per la prova dell'esistenza della stipula del contratto di cessione) (Cass., Sez. I, 29.5.2024, n. 15010 che supera la Cassazione citata da controparte), un elenco crediti privo di firma e di collegamento funzionale con i contratti di cessione (MAI prodotti), la dichiarazione della cedente (che richiama un debitore diverso da quello di causa Sig. ) (cfr. doc. 12 del fascicolo di primo grado di Parte_3
controparte) e il mandato conferito dalla cessionaria che è sempre generico nel suo contenuto;
- IN VIA PRINCIPALE, della declaratoria di illegittimità/nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per la mancata immediata erogazione della somma mutuata per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha dichiarato l'invalidità del contratto (Cass. n. 1258/2024
e n. 12007/2024) e, per l'effetto condannare la convenuta alla rettifica del saldo e/o restituzione della somma di euro 50.471,16 a titolo di interessi pagati e non dovuti come accertato, nell'an e nel quantum, nella perizia prodotta in atti (cfr. doc. 31 del fascicolo di primo grado);
- IN VIA SUBORDINATA, si chiede che sia dichiarata l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, con l'applicazione per il futuro di interessi al tasso legale ex art. 117 T.U.B. per l'indeterminatezza del regime finanziario nonché per l'applicazione di oneri occulti e, per l'effetto, condannare la convenuta alla rettifica del saldo e/o restituzione della somma di euro 14.530,06 (cfr. doc.
31 del fascicolo di primo grado) a titolo di interessi a saggio ultralegale ai sensi dell'art. 1284
c.c. e 117 T.U.B. (la Cass. SS.UU, sentenza 20.5.2021, n. 15130 NON RIGUARDA il caso di specie che si riferisce ad un contratto con tasso variabile e non fisso);
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella declaratoria di l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e di cui all'art. 117
d.lgs. 385/93, con l'applicazione per il futuro di interessi al tasso legale ex art. 117 T.U.B. per la manipolazione dei tassi euribor 2005/2008 alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34889/23) (rimessa alle SS.UU. con Cass., Sez. I, 19.7.2024, n.19900 rispetto a quanto afferma controparte che la questione sarebbe stata definita in giurisprudenza)
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla rettifica del saldo e/o restituzione della somma di euro 7.323,94 (cfr. doc. 31 del fascicolo di primo grado) a titolo di interessi a saggio ultralegale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e 117 T.U.B..
In ogni caso, si insiste nella richiesta di risarcimento da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226
c.c. in conseguenza delle condotte illegittime sopra descritte.
Si chiede, infine, che la causa venga rimessa in istruttoria per l'accoglimento della richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e per l'espletamento della C.T.U. tecnico contabile, secondo i quesiti formulati in atti.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza eccezione o deduzione,
Nel merito: respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Treviso.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ex art. 616 cpc notificato il giorno 1/7/22, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Treviso, e, per essa,
[...] Controparte_1 per sentire accertare, oltre alla carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_2 convenuta, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto fondato su un determinato contratto di mutuo ipotecario, attesa la nullità di esso.
Si costituiva e, per essa, chiedendo il rigetto della Controparte_1 Controparte_2
domanda.
Rigettate le prove richieste, con sentenza n.366 del 14/2/24 il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e condannava e Parte_1 Pt_2
alla rifusione delle spese processuali a favore di .
[...] Controparte_2
Avverso la sentenza, e proponevano tempestivo appello, Parte_1 Parte_2
mentre e, per essa, regolarmente costituita, resisteva al Controparte_1 Controparte_2
gravame.
All'udienza del giorno 11/3/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti confermavano le conclusioni precisate nei termini assegnati e, richiamandosi alle comparse conclusionali e repliche depositate, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
La Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
L'opposizione proposta dai ex art. 615 cpc avverso l'atto di precetto notificato loro da Pt_1
e, per essa, sulla base del contratto di mutuo in Controparte_1 Controparte_2
questione, ha condotto all'instaurazione del presente giudizio di merito ex art. 616 cpc, volto all'accertamento della legittimazione attiva di ed alla dichiarazione di nullità Controparte_1
del mutuo.
Il primo giudice, nel contraddittorio fra le parti, ha rigettato tali domande, riconoscendo la titolarità in capo a del credito per effetto della documentata cessione a suo Controparte_1
favore da Intesa San Paolo spa nonché la legittimazione processuale in capo ad CP_2
a cui la prima aveva conferito regolare mandato in rappresentanza. Nel merito, il primo
[...]
giudice ha ritenuto che non fosse fondata la eccepita nullità del mutuo per asserita violazione dell'art. 38 Tub e sul punto ha richiamato le pronunce della Corte di Cassazione n. 6907/2023
e n. 7949/2023; ha, quindi, affermato l'idoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo e ha negato fondamento alle eccezioni di indeterminatezza delle condizioni contrattuali per anatocismo (il computo degli interessi avveniva solo sulla quota di capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata), per eventuale scostamento del tasso Euribor (non incidente sulla validità della clausola contrattuale corrispondente), per mancata indicazione del regime finanziario utilizzato (il piano di ammortamento era stato sottoscritto dai mutuatari).
Dal rigetto della domanda, il primo giudice ha disposto che le spese processuali fossero a carico dei soccombenti.
e hanno proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1 Parte_2
sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
- Circa la legittimazione attiva e titolarità del credito;
- Circa la legittimazione processuale di;
Controparte_2
- Circa la mancanza di perfezionamento del contratto di mutuo a mezzo della consegna della somma;
- Circa la indeterminatezza delle clausole contrattuali;
- Circa la manipolazione dell'Euribor.
e, per essa, ha insistito per il rigetto dell'appello. Controparte_1 Controparte_2
***
Vanno esaminati distintamente i diversi motivi di appello, dopo averne riportato la sintesi per comodità di esposizione.
Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
e lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Parte_1 Parte_2
primo giudice ha riconosciuto la legittimazione attiva di nonostante la Controparte_1
mancanza di prova del credito fra quelli deteriorati e segnalati a sofferenza, oggetto di cessione. Pertanto, chiede che, in riforma della sentenza, venga accertato il difetto di legittimazione passiva di CP_1
Il motivo è infondato.
In forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
n.130/1999, concluso in data 20/04/2018, ha acquistato pro-soluto dai cedenti Controparte_1
(tra cui, CA Intesa, poi Cassa di Risparmio del Veneto e, poi, Intesa San Paolo spa) tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da altri finanziamenti, concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1/1/1955 e il 31/12/.2017, qualificati come attività finanziarie deteriorate (v. doc. 3 primo grado . CP_1
Tra i crediti ceduti a rientra anche il contratto di mutuo di cui si discute, concluso CP_1
tra gli odierni appellanti e in data 14/3/2005 (v. doc. 23 primo grado;
Controparte_3 Pt_1
v. doc. 16 primo grado , come risulta dalla documentazione prodotta in causa: CP_1
- avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale del 5/05/2018 della cessione del 20/4/2018 da parte di Cassa di Risparmio del verso con la Parte_4 Controparte_1
precisazione delle categorie di crediti ceduti (v. doc. 3 primo grado); CP_1
- dichiarazione del 23/12/2021 di Intesa Sanpaolo spa, cedente, che riconosce l'avvenuta cessione del rapporto controverso (v. doc. 11 primo grado); CP_1
- estratto anagrafico del rapporto intercorso tra Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. e gli appellanti che riporta il numero di mutuo sopra indicato (“6000/54551117”) e che identifica i mutuatari con il numero “NDG” “0533023989000” (v. doc. 13 primo grado
; CP_1
- elenco crediti ceduti tra i quali compare il rapporto “NDG 0533023989000” (v. doc.
13 primo grado pag. 68/111). CP_1
Tanto basta per ritenere assolto l'onere della cessionaria di dimostrare l'avvenuta cessione del credito e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, Co sottolineando il valore dirimente della dichiarazione effettuata dalla cedente a comprova della predetta inclusione (v. doc. 11 primo grado . CP_1
Né può dirsi che i non potevano verificare l'inclusione del proprio debito, identificato Pt_1
da un numero, tra le posizioni deteriorate cedute a dato che è stata proprio la cedente CP_1 ad avviare l'azione esecutiva avverso la quale i avevano proposto opposizione ex art. Pt_5
615 cpc nei confronti della stessa cedente e nei confronti di quale cessionaria Controparte_1
(v. docc. 5-6-7 primo grado . La partecipazione in causa della banca cedente CP_1 costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito, la cui natura deteriorata deriva dalla necessità dell'avvio dell'azione esecutiva e dalla chiara identificazione delle categorie di crediti oggetto di cessione, indicati nell'avviso in Gazzetta Ufficiale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 Tub.
Infatti, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'TA (cfr. Cass. 10860/24, tra le altre).
Il convincimento espresso supera ogni altra formalistica contestazione volta a negare l'avvenuta cessione di un credito, pacificamente non onorato, di cui la stessa cedente, nel contraddittorio tra le parti, ne ha riconosciuto la titolarità in capo a Controparte_1
Sulla legittimazione attiva di . Controparte_2
Parte appellante chiede la riforma dell'impugnata sentenza laddove non ha accertato il difetto di legittimazione attiva di , nonostante la mancanza di una idonea procura con Controparte_2
apposita rappresentanza in giudizio nella gestione dei crediti ceduti tra cui quello di causa e per non essere iscritta nell'albo di CA d'TA ex art. 106 Tub. In particolare, i , Pt_1 affermando che la procura deve avere il carattere della determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 cc, anche a tutela dei terzi destinati a venire in contatto con il rappresentante, rileva la mancanza di tale requisito nel caso di specie.
Il motivo non ha pregio.
La procura conferita da a (poi, , con il medesimo Controparte_1 CP_5 Controparte_2 codice fiscale) è senz'altro determinata nell'oggetto, essendo destinata specificamente a conferire “…tutti i poteri, anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata…”, per la gestione del portafoglio dei crediti acquisiti “…nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata in data 20 aprile 2018 e con efficacia giuridica dal 23 aprile 2018…”, con evidente ben determinata delimitazione dell'oggetto della procura
(v. doc. 1 primo grado . CP_1
Gli appellanti lamentano anche la mancanza in capo ad della iscrizione Controparte_2
all'albo previsto dall'art. 106 Tub in combinato con il provvedimento della CA di TA del
12/12/23. Ora, a prescindere dalla novità della questione introdotta solo in sede di gravame, va rilevato che la mancanza di iscrizione non implica alcuna invalidità civilistica dei contratti di cessione dei crediti o dei mandati o degli atti processuali di esazione del credito, dovendosi ritenere che la norma citata svolga una funzione di tutela degli investitori e del mercato finanziario, rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo.
Al riguardo, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 Tub e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. 7243/24).
Dalla enunciazione del principio appena espresso consegue il rigetto del motivo di appello.
Sul mancato perfezionamento di un contratto di mutuo.
e chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui ha Parte_1 Parte_2
dichiarato valido il contratto di mutuo, nonostante la mancanza della consegna effettiva della somma, versata su un conto contrassegnato da una numerazione differente rispetto a quella dove è stata pagata la rata di mutuo, rispetto alla quale i mutuatari non avevano alcuna disponibilità.
Il motivo non può essere accolto.
La questione attiene alla validità o meno del c.d. 'mutuo solutorio', ossia di quel contratto concluso per ripianare la precedente esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, sul presupposto della mancanza di una effettiva traditio della somma erogata che consenta al mutuatario di disporre effettivamente la somma.
In realtà, la “disponibilità giuridica” delle somme mutuate, rappresentata dall'accredito in conto di queste, costituisce l'elemento costitutivo del contratto di mutuo, senza che l'utilizzo o la destinazione di quelle somme intervenga nel meccanismo contrattuale. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale sul punto, con la pronuncia del seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass. SU 5841/24).
Nel caso di specie, dunque, può affermarsi che la somma è entrata nella disponibilità giuridica dei , posto che è stata destinata alla riduzione dell'esposizione debitoria degli stessi Pt_1
attraverso atti dispositivi a ciò preordinati.
Sulla indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto valido il mutuo ipotecario in questione, nonostante l'indeterminatezza derivante dal regime finanziario alla francese con capitalizzazione composta e nonostante una non
Con corretta indicazione del In particolare, sotto il primo aspetto, i sostengono Pt_5 un'illegittima incidenza del fenomeno anatocistico, posto che gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati, in parte, effettivamente sulla sola sorte capitale residua e, in parte, anche sugli interessi compresi pro quota nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano;
sostengono anche che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese rispetto a quello semplice comporta l'applicazione di un tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto.
Il motivo non può essere accolto.
Nel piano di ammortamento alla francese il rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano a rate costanti, comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una quota interessi (via via decrescente), tale per cui l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo, e da una parte di capitale, pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi a scalare. Tale piano di ammortamento non comporta tuttavia la capitalizzazione degli interessi, posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In ogni caso, va precisato che il divieto di anatocismo riguarda situazioni patologiche di maturazione degli interessi su interessi al fine di evitare una illimitata ed incontrollata crescita del debito per interessi, connessa alla imprevedibile durata dell'esposizione; nel caso di ammortamento alla francese, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, trattandosi di una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 cc. Tale norma ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale. Non discende, pertanto, alcuna nullità dal regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. (Cass. SU 15130/24; Cass. 1168/25).
Per quanto riguarda il fatto che l'ammortamento alla francese comporta maggiori costi, in quanto, a fronte della medesima indicazione del TAN, in regime composto si determina un
TAE del 3,25%, mentre con in regime semplice un TAE del 3,20%, va osservato che si tratta di un effetto riconducibile alla scelta concordata al momento della stipula del contratto. Infatti, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo o nella mancanza di indicazione del regime finanziario da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (arg. Cass. SU 15130/24).
La legittimità della pattuizione rende valida la clausola in esame. Sulla nullità del mutuo per manipolazione del tasso Euribor.
e sostengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Parte_1 Parte_2
affermato che il preteso scostamento del tasso Euribor per intese fraudolente delle banche non ha incidenza sulla validità della clausola contrattuale corrispondente;
secondo gli appellanti, invece, la clausola di pattuizione dell'interesse è da considerarsi nulla per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato, ai sensi dell'art. 1284 c.c. e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico, ai sensi degli artt. 1418, comma secondo, e 1346 cc.
Il motivo è infondato.
Premesso che la nullità della clausola di richiamo all'indice Euribor non può derivare dal solo fatto che la stessa sia stata pattuita nel periodo storico oggetto di manipolazione del richiamato parametro, va rilevato che è stata rimessa la questione alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione per stabilire “se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni” (Cass. 19900/24).
La questione non assume rilievo nella fattispecie in esame, posto che il contratto di mutuo, contenente il richiamo al parametro dell'indice Euribor, è stato stipulato in data 14/3/2005, ossia in un momento anteriore all'intesa restrittiva accertata dalla Commissione Europea e riferita al periodo 29/9/2005-30/5/2008, con la conseguenza che manca un presupposto essenziale per ritenere la clausola frutto della partecipazione del mutuante ad una intesa non ancora perfezionata.
Tanto basta per rigettare il motivo di gravame.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 366 emessa il 14/2/24 dal
Tribunale di Treviso.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore indeterminabile, di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 366 emessa il 14/2/2024 dal
Tribunale di Treviso;
2. condanna e alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2 CP_2 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 5.809,00 per
[...]
compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 11/03/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli