Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 882/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 882/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRADA Parte_1 C.F._1
FEDERICA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
STRADA FEDERICA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPOTORTI
VALERIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 23 gennaio 2025, ha convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data
12.08.2024;
12.08.2024 o da altro termine che risulti di giustizia;
conseguentemente, condannare - a Controparte_2
riconoscere e corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di NASpI per il periodo di spettanza (ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il
12.08.2024) o altro che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione”, con vittoria di spese da distrarsi.
Parte ricorrente ha riferito:
• di aver lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato per G.P.S. S.r.l. a far data dal 07.06.2013; che, in data 8 aprile 2024, il datore di lavoro ha comunicato a tutti i dipendenti l'intenzione di procedere al trasferimento della sede operativa da
OZ (MI) a LO TO (AL), Via Gaminella n. 36 a far data da
Settembre 2024 (DOC. 1);
• che, nella medesima comunicazione, il datore di lavoro ha informato i dipendenti che avrebbe organizzato un servizio trasporto;
• che, tuttavia, nessuna iniziativa è stata intrapresa in tal senso;
• che ha, pertanto, impugnato il trasferimento tramite il sindacato di riferimento
(DOC. 2);
• che, in assenza dell'organizzazione di un “servizio trasporto”, si è trovato costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa con decorrenza 12/8/24 (DOC. 3), dal momento che il tragitto tra la sua residenza (Milano – Via Val di Noce), (DOC. 4) e la nuova sede di lavoro (LO TO) è di 96 km e/o raggiungibile con i mezzi pubblici in 3 ore e 23 minuti. (DOC. 5);
• che, a seguito delle rassegnate dimissioni per giusta causa, ha depositato la domanda per la percezione dell'indennità NASpI, la quale è stata respinta in quanto
“la causa cessazione attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”
(DOC. 6); • che, a seguito del rigetto, ha proposto opposizione al Comitato Provinciale competente, il quale ha respinto nuovamente la domanda, richiamando il contenuto del messaggio n. 369 del 26/01/2018 e la circolare n. 163/2003 CP_1 CP_1
e precisando che “l'indennità di disoccupazione NASpI è riconosciuta non in tutte le ipotesi di dimissioni per giusta causa, ma solo qualora queste siano motivate tra le altre ipotesi, da trasferimento, con spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 c.c.”; inoltre il Comitato Provinciale ha annoverato tra i motivi del rigetto “la (mancata) volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro” (DOC. 7);
• che, anche i successivi tentativi di contatto con l'ufficio di non hanno sortito CP_3
alcun effetto tanto che si è resa necessaria la presente azione.
2. L' si è regolarmente costituito con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
perché infondato sia in fatto sia in diritto.
3. L' ha eccepito l'assenza di prova di una giusta causa di dimissione e ha rappresentato CP_2 che “appare inoltre legittimo che, al fine di riconoscere l'indennità di disoccupazione,
l' richieda al lavoratore dimessosi per giusta causa, la documentazione idonea (o CP_1 dichiarazione sostitutiva di notorietà) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700c.p.c., sentenze, ogni altro documento idoneo), e voglia conoscere l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale (...)”.
4. La causa viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
Il ricorso è fondato.
5. Come è noto, l'art. 3 della l. n. 22/15, dispone quanto segue: “1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
(...)”.
6. Nel nostro caso, è in contestazione la perdita involontaria dell'occupazione da parte del ricorrente.
7. Dalla documentazione in atti, risulta che quest'ultimo si è dimesso per giusta causa a fronte del trasferimento della sede di lavoro da OZ (MI) a LO TO (AL), la quale dista circa 96 km dalla sua residenza, rispetto alla sede originaria, che ne dista 21 (v. doc.ti da
1 a 5 ric.).
8. Nella comunicazione di trasferimento si legge che quest'ultimo è stato motivato dalla insostenibilità del contratto di affitto (v. doc. 2).
9. La motivazione appare integrare una valida ragione tecnica/organizzativa/produttiva ex art. 2103 c.c.. Pertanto, risulta illegittima la richiesta di di documentazione da cui risulti la CP_1
volontà del dipendente di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro, non ravvisandosi, nel caso che ci occupa, una illecita condotta datoriale. Ciò
è quanto ha affermato, in caso analogo, il Tribunale Udine sez. lav., 07/03/2023, n.73 che si richiama, poiché lo si condivide, anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.: “Con precedente
Circolare n. 108 del 10.10.2006, l'Ente previdenziale aveva espressamente analizzato l'ipotesi del trasferimento del lavoratore "ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività", concludendo che "anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare, va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre
2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 91".
Sebbene la circolare in parola sembri riferirsi alla cessazione dell'attività lavorativa conseguente a risoluzione consensuale a seguito di trasferimento a sede distante oltre 50 km, non vi sono ragioni per escludere la sussistenza del presupposto dell'involontarietà della disoccupazione anche qualora la cessazione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta tramite dimissioni, tant'è che nella fattispecie in parola l'Istituto previdenziale è intervenuto per fornire chiarimenti operativi "in merito alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda", con ciò mostrando di valorizzare le ragioni sottese alla cessazione del rapporto lavorativo, al di là delle formali previsioni dell'una o dell'altra modalità di cessazione (dimissioni ovvero risoluzione consensuale).
Peraltro, con più recente messaggio n. 369 del 26.1.2018, l' ha precisato che, in caso CP_1
di risoluzione consensuale a seguito di trasferimento ad altra sede aziendale distante più di
50 km dalla residenza del lavoratore, "è possibile accedere alla indennità di disoccupazione
NASpI […] anche laddove lavoratore e datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, in favore del lavoratore di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano", con ciò appunto valorizzando l'incidenza delle "notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento" sulla volontà del dipendente di concludere il rapporto a prescindere da eventuali riconoscimenti economici – anche consistenti – da parte del datore di lavoro.
L'Ente previdenziale, nello stesso messaggio n. 369/2018, ha specificato che "per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall'Ufficio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro", e che, "in ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce essere avvenute per giusta causa a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 c.c.", di talchè "qualora ricorra tale fattispecie, come già precisato con la circolare n. 163 del 2003 […] se il lavoratore CP_1
dichiara che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni latro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale".
Tuttavia, la previsione così introdotta discrimina il lavoratore dimessosi a seguito di trasferimento comportante in re ipsa una notevole variazione (peggiorativa) delle condizioni di lavoro (perché verso una sede aziendale obiettivamente assai distante dalla precedente sede e dalla residenza), rispetto allo stesso lavoratore che, in presenza della stessa pregiudizievole decisione datoriale di trasferimento, cessi il rapporto nelle forme della risoluzione consensuale, cui la NASpI spetta senza ombra di dubbio.
Ciò senza considerare che, nello stesso messaggio 369/2018, l'Ente previdenziale si è premurato di specificare che "in ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell'art. 3 comma 2 del citato decreto n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n.92 del 2012", evidenziando poi che "alla luce delle richiamate disposizioni, in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione. In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario". Una corretta soluzione interpretativa deve, dunque, riconoscere l'involontarietà dello stato di disoccupazione sul presupposto che il rifiuto del trasferimento, a condizioni particolarmente onerose, costituisce una giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità formale di cessazione del rapporto (dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale).
Nel caso che ci occupa, è fuor di dubbio che la perdita dell'occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dall'unilaterale decisione della datrice di lavoro di trasferire il dipendente in una sede distante oltre 180 km dal luogo di residenza e dalla sede di assegnazione al momento dell'assunzione.
Detto trasferimento, oltretutto, non pare illegittimo, atteso che è stato giustificato dalla decisione aziendale di chiudere definitivamente l'officina presso cui il ricorrente era adibito, apparendo in tal caso sussistenti le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" prescritte dall'art. 2103 c.c.
La circolare richiamata dalla parte resistente deve, pertanto, essere letta nel senso che solo nell'ipotesi di trasferimento illegittimo (perché non corredato da comprovate ragioni organizzative o produttive) il lavoratore che si dimetta (a prescindere dalla distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza del lavoratore) è tenuto a corredare la propria domanda di Naspi con la documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito della parte datoriale.
Nel caso, invece, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale (oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla Naspi ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
Nel caso, invece, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale (oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla Naspi ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni”.
10. In conclusione, in virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e al ricorrente va riconosciuto il trattamento richiesto a far data dalla data di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 12.08.2024, sino al 3/2/25. Nel corso dell'udienza odierna, infatti, il ricorrente ha confermato di aver reperito, a partire da tale data, nuova occupazione.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta di diritto del ricorrente a ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI a far data dal 12/8/24 sino al 3/2/25, oltre accessori come per legge e condanna a provvedere in tal senso. CP_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli