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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/11/2024, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
RG 1153 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TURAZZI ENRICO
nei confronti di con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. NATATI ANGELA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 19 novembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni la ricorrente e il resistente: voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito: -
Pronunciare la separazione dei coniugi e CP_1 Pt_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Goro (FE)
[...] in data 24.09.2011, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del detto Comune con atto n. 3, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2011; -
Disporre che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori PE con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore, quali quelle sull'educazione, istruzione, scelte religiose e salute, residenza abituale, dovranno essere concordate e decise fra genitori tenendo conto delle opinioni non vincolanti del figlio delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
avuto invece riguardo a qualsiasi decisione economica- finanziaria i genitori dovranno assumere in autonomia le relative decisioni senza interfacciarsi con il figlio. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale pagina 1 di 3 potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza pur sempre nel rispetto del comune indirizzo e progetto educativo. La madre potrà assumere in autonomia le decisioni mediche urgenti nel caso in cui il padre per motivi di lavoro non sia immediatamente raggiungibile. - I genitori si adoperano affinché non vengano fatte osservazioni negative su di loro in presenza del figlio al fine di salvaguardare entrambe le figure genitoriali. - Disporre che stia con il padre, pilota di aerei, al suo rientro in Italia ove si PE trattiene per circa 14 giorni ogni 45 giorni, previa comunicazione con anticipo di una settimana, con le seguenti modalità: a) durante il periodo scolastico, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì sera per due fine settimana se compresi nei 14 giorni di permanenza in Italia del padre. Il padre onorerà tutti gli impegni scolastici, ludici e sportivi di se previsti in detti giorni;
b) durante il periodo PE non scolastico, per 14 giorni consecutivi con facoltà della madre di incontrare il figlio anche per due volte. - Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla PE RA entro il 15 di ogni mese la somma di € 1.500=, oltre Pt_1
Istat, e il 100% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti il Tribunale di Ferrara: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) babysitter;
b) campi estivi. - I genitori si danno atto fin da ora che tra le spese mediche obbligatorie vengano ricomprese le spese per la logopedista, per la cura dell'epilessia e psicoterapia;
le certificazioni di spesa relative a queste ultime ed alle spese straordinarie obbligatorie, ovvero, concordate, saranno trasmesse in copia dalla Sig.ra al Sig. – via e-mail o Pt_1 CP_1
pagina 2 di 3 whatsapp – entro il giorno 10 (calendario italiano) di ogni mese, affinchè il Sig. possa provvedere al loro pagamento entro il CP_1 giorno 15. - I genitori si danno altresì il reciproco consenso ad intraprendere viaggi anche extra-europei in compagnia del figlio, previa comunicazione, impegnandosi sin da ora a scambiarsi i consensi per il rilascio del passaporto di - Disporre che il PE
Signor contribuisca al mantenimento della RA CP_1 Pt_1 corrispondendole la somma di € 500,0*, oltre Istat. - Spese legali compensate.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 giugno 2024 , premesso di Parte_2 aver contratto in data 24 settembre 2011 matrimonio con
[...] dal quale era nato il figlio ancora minorenne, Pt_3 PE chiedeva la pronuncia di addebito della separazione, l'affido esclusivo, un contributo per il mantenimento del minore in somma non inferiore ad Euro 4.000 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie ed un assegno personale di Euro 3.000. Il si opponeva alla domanda di addebito e chiedeva l'affido CP_1 condiviso offrendosi di versare un contributo per il mantenimento del minore in somma non superiore ad Euro 1.500 oltre la metà delle spese straordinarie.
Alla prima udienza i coniugi raggiungevano un accordio di massima che veniva formalizzato nelle conclusioni congiuntamente formulate dai loro procuratori sulle quali la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio all'udienza del 19 novembre 2024.
*** L'accordo con i quale i coniugi hanno convenuto l'affido del figlio minore (nato nel 2013) con residenza presso la madre, PE regolamentato i periodi di permanenza insieme al padre tenendo conto dei sui impegni all'estero e determinato le questioni economiche (contributo di Euro 1500 + 100 spese straordinarie per il figlio e 500 assegno personale) non appare contrario all'interesse morale e minore della prole e deve essere pertanto fatto proprio dal Tribunale nei termini di cui al dispositivo. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni riportate in epigrafe. Spese compensate.
Ferrara, 19 novembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TURAZZI ENRICO
nei confronti di con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. NATATI ANGELA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 19 novembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni la ricorrente e il resistente: voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito: -
Pronunciare la separazione dei coniugi e CP_1 Pt_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Goro (FE)
[...] in data 24.09.2011, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del detto Comune con atto n. 3, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2011; -
Disporre che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori PE con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore, quali quelle sull'educazione, istruzione, scelte religiose e salute, residenza abituale, dovranno essere concordate e decise fra genitori tenendo conto delle opinioni non vincolanti del figlio delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
avuto invece riguardo a qualsiasi decisione economica- finanziaria i genitori dovranno assumere in autonomia le relative decisioni senza interfacciarsi con il figlio. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale pagina 1 di 3 potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza pur sempre nel rispetto del comune indirizzo e progetto educativo. La madre potrà assumere in autonomia le decisioni mediche urgenti nel caso in cui il padre per motivi di lavoro non sia immediatamente raggiungibile. - I genitori si adoperano affinché non vengano fatte osservazioni negative su di loro in presenza del figlio al fine di salvaguardare entrambe le figure genitoriali. - Disporre che stia con il padre, pilota di aerei, al suo rientro in Italia ove si PE trattiene per circa 14 giorni ogni 45 giorni, previa comunicazione con anticipo di una settimana, con le seguenti modalità: a) durante il periodo scolastico, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì sera per due fine settimana se compresi nei 14 giorni di permanenza in Italia del padre. Il padre onorerà tutti gli impegni scolastici, ludici e sportivi di se previsti in detti giorni;
b) durante il periodo PE non scolastico, per 14 giorni consecutivi con facoltà della madre di incontrare il figlio anche per due volte. - Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla PE RA entro il 15 di ogni mese la somma di € 1.500=, oltre Pt_1
Istat, e il 100% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti il Tribunale di Ferrara: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) babysitter;
b) campi estivi. - I genitori si danno atto fin da ora che tra le spese mediche obbligatorie vengano ricomprese le spese per la logopedista, per la cura dell'epilessia e psicoterapia;
le certificazioni di spesa relative a queste ultime ed alle spese straordinarie obbligatorie, ovvero, concordate, saranno trasmesse in copia dalla Sig.ra al Sig. – via e-mail o Pt_1 CP_1
pagina 2 di 3 whatsapp – entro il giorno 10 (calendario italiano) di ogni mese, affinchè il Sig. possa provvedere al loro pagamento entro il CP_1 giorno 15. - I genitori si danno altresì il reciproco consenso ad intraprendere viaggi anche extra-europei in compagnia del figlio, previa comunicazione, impegnandosi sin da ora a scambiarsi i consensi per il rilascio del passaporto di - Disporre che il PE
Signor contribuisca al mantenimento della RA CP_1 Pt_1 corrispondendole la somma di € 500,0*, oltre Istat. - Spese legali compensate.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 giugno 2024 , premesso di Parte_2 aver contratto in data 24 settembre 2011 matrimonio con
[...] dal quale era nato il figlio ancora minorenne, Pt_3 PE chiedeva la pronuncia di addebito della separazione, l'affido esclusivo, un contributo per il mantenimento del minore in somma non inferiore ad Euro 4.000 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie ed un assegno personale di Euro 3.000. Il si opponeva alla domanda di addebito e chiedeva l'affido CP_1 condiviso offrendosi di versare un contributo per il mantenimento del minore in somma non superiore ad Euro 1.500 oltre la metà delle spese straordinarie.
Alla prima udienza i coniugi raggiungevano un accordio di massima che veniva formalizzato nelle conclusioni congiuntamente formulate dai loro procuratori sulle quali la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio all'udienza del 19 novembre 2024.
*** L'accordo con i quale i coniugi hanno convenuto l'affido del figlio minore (nato nel 2013) con residenza presso la madre, PE regolamentato i periodi di permanenza insieme al padre tenendo conto dei sui impegni all'estero e determinato le questioni economiche (contributo di Euro 1500 + 100 spese straordinarie per il figlio e 500 assegno personale) non appare contrario all'interesse morale e minore della prole e deve essere pertanto fatto proprio dal Tribunale nei termini di cui al dispositivo. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni riportate in epigrafe. Spese compensate.
Ferrara, 19 novembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
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