Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2016, n. 11988
CASS
Sentenza 10 giugno 2016

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In tema di sospensione cautelare facoltativa prevista dall'art. 29 del c.c.n.l. Dirigenti Comparto Regioni e Autonomie locali, richiamata dall'"incipit" dell'art. 3 della l. n. 97 del 2001, ai fini del legittimo esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro pubblico di allontanare il dirigente dal servizio in attesa della definizione del processo penale, è sufficiente che sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio, laddove i successivi sviluppi di quel processo, fatto salvo il diritto del dipendente di sollecitare una revoca del provvedimento, ne determinano l'inefficacia immediata ed automatica nelle sole ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità della sospensione benché il decreto di rinvio a giudizio, sulla cui base era stata adottata, avesse perso successivamente efficacia per una dichiarazione di incompetenza territoriale).

In tema di pubblico impiego, la sospensione cautelare obbligatoria, prevista dall'art. 4 della l. n. 97 del 2001, va distinta da quella facoltativa richiamata nell'"incipit" dell'art. 3 della stessa legge, che ha ritenuto di rinviarne la disciplina alle disposizioni dei relativi ordinamenti, da individuarsi, quanto al lavoro pubblico contrattualizzato, in quelle dettate dai contratti collettivi di comparto, sicché l'obbligo di trasferire ad altra sede o ad altro incarico il dipendente rinviato a giudizio opera solo qualora, pur ricorrendone i presupposti, non ne sia stata già disposta la sospensione facoltativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che le opzioni di cui al richiamato art. 3 fossero alternative alla sola sospensione obbligatoria di cui al successivo art. 4).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2016, n. 11988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11988
    Data del deposito : 10 giugno 2016

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