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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro – nelle persone dei magistrati:
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere-rel. ha pronunciato in grado di appello in data 12/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 176/2025 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Gargione Giancarlo, ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, al Viale G. Verdi n.11;
Appellante
CONTRO in persona del legare rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1
Giovanni Ambrosio, con domicilio eletto in Salerno, alla Via Luigi Cacciatore, n.20;
Appellata
OGGETTO: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo- appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2064/2024, pubblicata in data
24/10/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) Con ricorso ex art. 414 e 441 bis c.p.c., depositato in data 05/04/2023, Parte_1
premesso di essere stato licenziato dalla “ (società addetta alla CP_1
fabbricazione di imballaggi in materie plastiche) in data 31/10/2022, a causa dell'avvenuta esternalizzazione dell'attività di ribobinatura cui era addetto e di aver impugnato il licenziamento con lettera inviata in data 15 novembre 2022 mettendo a disposizione la propria energia lavorativa, impugnava il licenziamento dinanzi al
Tribunale di Salerno invocandone l'accertamento della illegittimità perché adottato in violazione dell'obbligo di repêchage e in violazione dei criteri di selezione dei lavoratori da licenziare.
Si doleva, inoltre, della mancata attivazione della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle unità produttive con più di quindici dipendenti e chiedeva, pertanto, la reintegrazione nel posto di lavoro.
Con sentenza n. 2064/2024, pubblicata in data 24 ottobre 2024, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ritenuto di non procedere all'istruttoria pure richiesta, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale dopo aver chiarito l'insussistenza dell'obbligo di attivazione della procedura di conciliazione in quanto, per i lavoratori assunti con CATUC, a decorrere dal 7/3/2015 non era più necessaria, argomentava la propria decisione di ritenere legittimo il licenziamento sussistendo tutti gli elementi indicati nei recenti orientamenti della Corte di Cassazione “l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità
e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili'” (Cass. Sez. L
-Sent. n. 24882 del 20/10/2017). Il giudice, ritenuto sussitere tutte le circostanze sopra elencate e assolto l'onere della prova delle stesse, ha rigettato la domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato nella Parte_1
Cancelleria di questa Corte in data 17 aprile 2025, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo, come in atti, per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
In particolare, ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione circa la fondatezza della motivazione sottesa al licenziamento, stante la mancata allegazione o prova in merito all'effettiva autonomia della società appaltatrice nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, con conseguente nullità del contratto di appalto. Ha ribadito la violazione dell'obbligo di repêchage e chiede, dunque, in riforma della ricostruzione operata dal giudice di prime cure, e previa ammissione della prova testimoniale e dell' interrogatorio formale, dichiararsi l'inefficacia del licenziamento avendo la società impiegato altro personale presso il reparto di ed essendoci ben sei Parte_2
posizioni vacanti nelle linee di produzione.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata in data 1 settembre 2025, con la quale ha resistito al gravame.
Preliminarmente, la società “ ”, ha eccepito che il insistendo CP_1 Pt_1
nell'atto di appello per la sola tutela risarcitoria, ha rinunciato alla tutela reintegratoria invocata con il ricorso di primo grado. Ha dedotto, inoltre, l'inammissibilità delle eccezioni sollevate per la prima volta nell'atto di appello poiché, nel giudizio di primo grado, il ricorrente non aveva mai contestato l'effettività dell'esternalizzazione, né aveva dedotto l'illiceità dell'appalto con la “Direzione Servizi” Srl. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio di appello.
All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
*****
L'appello proposto dal è articolato su due motivi di gravame entrambi Parte_1
infondati. Il primo motivo di gravame riguarda l'effettività della esternalizzazione del servizio cui era preposto l'appellante. Questi ipotizza la simulazione del contratto di appalto e l'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera. Sostiene che la “Direzione
Servizi” s.r.l., società appaltante, non abbia autonomia organizzativa e autonoma responsabilità, di conseguenza non sussisterebbe una vera e propria esternalizzazione idonea a costituire giustificato motivo oggettivo del licenziamento. Ebbene, la contestazione, per la prima volta proposta in appello, è inammissibile.
Fondata è, pertanto, l'eccezione di inammissibilità di parte appellata.
L'argomento a sostegno della illegittimità del licenziamento non è stato proposto nella domanda introduttiva del primo grado di giudizio, ma compare per la prima volta in appello. Da qui, consegue l'inammissibilità del motivo di gravame. In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità (nella specie, la violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300) integra la proposizione di domanda nuova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo consentita l'introduzione di un'altra
e diversa questione, nel corso del giudizio, rispetto a quella proposta in primo grado.(Cass n.
655 del 2015).
Nel caso che ci occupa la deduzione del profilo della inesistenza della esternalizzazione costituisce un'altra e diversa questione e, quindi, domanda nuova come tale inammissibile.
In ogni caso il gravame sarebbe infondato per difetto di allegazione. A fronte della prova offerta da parte datoriale del contratto di appalto antecedente al licenziamento e di numerose fatture elettroniche di pagamento emesse dalla società appaltatrice per un importo di euro ottocentomila, cui si aggiungono quelle emesse dopo la sentenza di primo grado per altre cinquecentomila, peraltro con cadenza mensile, l'appellante nulla deduce su profili che possano dare adìto a dubbi sulla autenticità dell'appalto.
Non indica alcun elemento che possa essere spunto per dubitare della autenticità dell'appalto e possa formare oggetto di indagine al fine di verificarne la simulazione.
Non deduce ad es. l' identità totale o parziale di soci tra le due società, o l'identità di sedi, di macchinari o attrezzature, di lavoratori. Nulla porta a dubitare della veridicità della esternalizzazione del servizio. Ne consegue che anche a voler superare la fondata eccezione di inammissibilità, vi è comunque difetto di allegazione che impedisce al collegio ogni valutazione e vìola il diritto di difesa della controparte. Infatti, l'omessa allegazione impedisce alla controparte di articolare la propria difesa in relazione ai punti di contestazione.
Venendo al secondo motivo di gravame l'appellante di duole della violazione dell'obbligo di ripescaggio e della scelta dei lavoratori da licenziare. Ebbene, anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata. Scrive il giudice di prime cure:” Orbene, nel caso di specie la ha dedotto e provato l'assenza dei posti vacanti nello Controparte_1 stabilimento di GL (e si tratta, per ammissione dello stesso ricorrente, dell'unica sede operativa della stessa con impossibilità, quindi, d'individuare altra sede allocativa) con riguardo all'intero contesto produttivo, non solo il settore di impiego del e anche in mansioni Pt_1 inferiori. Segnatamente ha provato con le attestazioni contributive allegate alla memoria difensiva che dopo il licenziamento del ricorrente a ottobre 2022 non ha assunto alle sue dipendenze alcun nuovo lavoratore né ha utilizzato nuovi lavoratori somministrati, che nessun dipendente è stato assunto o preso in somministrazione per ricoprire le stesse mansioni del “ricorrente o anche altre
(e invero, l'onere probatorio del datore di lavoro, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato schema di prova - di correlativi fatti positivi, Cass., Sez. Lav., 16 maggio 2003 n. 7717). Anzi ha provato che il trend dell'azienda sempre nell'ottica d'una riorganizzazione produttiva generale è ormai da tempo nel senso della diminuzione del numero dei lavoratori (si vedano parimenti allegati alla memoria difensiva i licenziamenti sempre per giustificato motivo oggettivo - segnatamente per il riassetto organizzativo e il ridimensionamento delle attività del taglio sacchi - già cinque mesi prima a maggio 2022 di ben altri tre dipendenti - segnatamente e - sempre a Per_1 Per_2 Per_3 tempo indeterminato addetti ad altro reparto, quello, appunto, taglio sacchi). Anche con riguardo alle inferiori, più semplici ed elementari mansioni di potatura degli alberi presenti nei giardini interni e taglio delle siepi poste intorno alle mura di confine pure vagamente invocate da parte ricorrente la ha specificatamente provato che si tratta di attività affidate a ditte Controparte_1 specializzate, la e la già prima del licenziamento e Controparte_2 CP_3 dopo di esso (si vedano anche qui le fatture allegate alla memoria difensiva). Si tratta, prim'ancora, per l'invero, soltanto di un servizio strumentale non costituente oggetto dell'attività sociale di parte resistente (lo stesso ricorrente afferma di aver svolto solo in via episodica tali attività)”. Sempre in merito al repêchage il prospetta poi che articolando diversamente la turnazione Pt_1 sarebbe possibile creare almeno sei posti di lavoro di operaio sulle linee di produzione a ciclo continuo.
Sennonchè non può ritenersi che l'assolvimento dell'onere di ripescaggio in parola comporti anche un onere del datore di lavoro di creare nell'ambito della propria struttura un posto ad hoc, non presente nel proprio organigramma. Certamente il datore di lavoro per assolvere all'obbligo di repêchage deve verificare le alternative al licenziamento ma non è tenuto a creare un nuovo posto di lavoro.
In sostanza, il datore di lavoro non è affatto tenuto a dotare l'impresa di un'organizzazione diversa da quella concretamente adottata, trasferendo altri lavoratori, o mutandone il rapporto, o, comunque alterando l'organigramma aziendale, al fine di garantire al licenziando un posto di lavoro”.
Quanto argomentato in primo grado va confermato in appello. Il datore di lavoro ha dimostrato di aver esternalizzato un intero servizio di e di aver licenziato tutti Parte_2
i lavoratori addetti al predetto reparto ( , unitamente Per_4 Persona_5 all'appellante. Ha dimostrato di aver licenziato successivamente altri lavoratori, in linea con la politica di riduzione del personale e di non aver assunto altri dipendenti dopo il licenziamento del Inoltre, anche a voler effettuare una comparazione con altri Pt_1
dipendenti addetti ad altri settori, nei quali l'appellante sostiene di aver fatto sostituzioni sporadiche, non avrebbe quest'ultimo la qualifica e la professionalità degli altri addetti ad altri reparti. In particolare i reparti presenti in azienda sono: “reparto di estrusione” reparto di manutenzione”, “reparto di logistica” e reparto di “taglio sacchi”. Il che sostiene Pt_1
di aver fatto sostituzioni temporanee, non ha la formazione, i titoli, l'esperienza paragonabili agli operai in forza agli altri reparti per ipotizzare una comparazione con i predetti.
Quanto appena detto è stato documentalmente dimostrato da parte datoriale. Il ricorrente non ha l'anzianità, l'esperienza, la capacità e la qualificazione professionale dei dipendenti rimasti in forza o comunque utilizzati ed addetti ad altri reparti.
Scrive parte appellata:”Egli è stato assunto nel 2017 e a differenza degli altri operai rimasti in forza non ha alcuna qualificazione né specializzazione, non è un manutentore, non ha mai fatto il manutentore né ha mai fatto il conduttore di impianti di estrusione, né è in possesso di titoli di formazione e qualificazione professionale come conduttore/manutentore elettromeccanico;
egli non ha mai lavorato, né ha allegato, di aver mai lavorato nei reparti “Manutenzione”, “Logistica” e “Taglio sacchi””.
In altri termini, sebbene l'individuazione degli operai da licenziare è conseguente all'eliminazione di un reparto, pertanto prescinde da ogni comparazione di anzianità o carico di famiglia, in ogni caso tutti gli altri operai rimasti ed utilizzati in azienda sono più esperti, formati, qualificati e specializzati del ricorrente.
Né si può pretendere dal datore di lavoro una attività di formazione del lavoratore per poterlo adibire ad altri settori. (Cassazione civile sez. lav. 20/06/2024 n.17036).
Quanto infine alle argomentazioni articolate a sostegno della necessità di creare nuovi 6 posti di lavoro con una diversa articolazione dei turni, che a dire dell'appellante non sarebbero in regola con la normativa, va rilevato che non è possibile interferire sulle scelte organizzative datoriali, al fine di ipotizzare un possibile repêchage.
Il datore di lavoro non è tenuto, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure,
a dotare l'impresa di un'organizzazione diversa da quella concretamente adottata, alterando l'organigramma aziendale, al fine di garantire al licenziando un posto di lavoro.
Né può formare oggetto di sindacato in sede giudiziale la possibilità di un mutamento organizzativo allo scopo di ripescare il lavoratore da licenziare. Le scelte organizzative rientrano nella esclusiva competenza del datore di lavoro.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività, è sufficiente, per la legittimità del recesso,
l'effettività della scelta imprenditoriale - che la predetta soppressione abbia comportato -, la quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41
Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per effetto della soppressione del posto derivante da una riorganizzazione fondata sulla esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi della società datrice) Cass. ord. 15401/2020).
Anche il secondo punto di gravame pertanto è infondato e va rigettato.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in data Parte_1
17/04/2025, avverso la sentenza n. 2064/2024, emessa in data 24.10.2024 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) dà atto che sussistono astrattamente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di controparte, in misura di € 3.473,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, lì 12/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro – nelle persone dei magistrati:
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere-rel. ha pronunciato in grado di appello in data 12/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 176/2025 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Gargione Giancarlo, ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, al Viale G. Verdi n.11;
Appellante
CONTRO in persona del legare rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1
Giovanni Ambrosio, con domicilio eletto in Salerno, alla Via Luigi Cacciatore, n.20;
Appellata
OGGETTO: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo- appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2064/2024, pubblicata in data
24/10/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) Con ricorso ex art. 414 e 441 bis c.p.c., depositato in data 05/04/2023, Parte_1
premesso di essere stato licenziato dalla “ (società addetta alla CP_1
fabbricazione di imballaggi in materie plastiche) in data 31/10/2022, a causa dell'avvenuta esternalizzazione dell'attività di ribobinatura cui era addetto e di aver impugnato il licenziamento con lettera inviata in data 15 novembre 2022 mettendo a disposizione la propria energia lavorativa, impugnava il licenziamento dinanzi al
Tribunale di Salerno invocandone l'accertamento della illegittimità perché adottato in violazione dell'obbligo di repêchage e in violazione dei criteri di selezione dei lavoratori da licenziare.
Si doleva, inoltre, della mancata attivazione della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle unità produttive con più di quindici dipendenti e chiedeva, pertanto, la reintegrazione nel posto di lavoro.
Con sentenza n. 2064/2024, pubblicata in data 24 ottobre 2024, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ritenuto di non procedere all'istruttoria pure richiesta, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale dopo aver chiarito l'insussistenza dell'obbligo di attivazione della procedura di conciliazione in quanto, per i lavoratori assunti con CATUC, a decorrere dal 7/3/2015 non era più necessaria, argomentava la propria decisione di ritenere legittimo il licenziamento sussistendo tutti gli elementi indicati nei recenti orientamenti della Corte di Cassazione “l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità
e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili'” (Cass. Sez. L
-Sent. n. 24882 del 20/10/2017). Il giudice, ritenuto sussitere tutte le circostanze sopra elencate e assolto l'onere della prova delle stesse, ha rigettato la domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato nella Parte_1
Cancelleria di questa Corte in data 17 aprile 2025, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo, come in atti, per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
In particolare, ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione circa la fondatezza della motivazione sottesa al licenziamento, stante la mancata allegazione o prova in merito all'effettiva autonomia della società appaltatrice nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, con conseguente nullità del contratto di appalto. Ha ribadito la violazione dell'obbligo di repêchage e chiede, dunque, in riforma della ricostruzione operata dal giudice di prime cure, e previa ammissione della prova testimoniale e dell' interrogatorio formale, dichiararsi l'inefficacia del licenziamento avendo la società impiegato altro personale presso il reparto di ed essendoci ben sei Parte_2
posizioni vacanti nelle linee di produzione.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata in data 1 settembre 2025, con la quale ha resistito al gravame.
Preliminarmente, la società “ ”, ha eccepito che il insistendo CP_1 Pt_1
nell'atto di appello per la sola tutela risarcitoria, ha rinunciato alla tutela reintegratoria invocata con il ricorso di primo grado. Ha dedotto, inoltre, l'inammissibilità delle eccezioni sollevate per la prima volta nell'atto di appello poiché, nel giudizio di primo grado, il ricorrente non aveva mai contestato l'effettività dell'esternalizzazione, né aveva dedotto l'illiceità dell'appalto con la “Direzione Servizi” Srl. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio di appello.
All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
*****
L'appello proposto dal è articolato su due motivi di gravame entrambi Parte_1
infondati. Il primo motivo di gravame riguarda l'effettività della esternalizzazione del servizio cui era preposto l'appellante. Questi ipotizza la simulazione del contratto di appalto e l'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera. Sostiene che la “Direzione
Servizi” s.r.l., società appaltante, non abbia autonomia organizzativa e autonoma responsabilità, di conseguenza non sussisterebbe una vera e propria esternalizzazione idonea a costituire giustificato motivo oggettivo del licenziamento. Ebbene, la contestazione, per la prima volta proposta in appello, è inammissibile.
Fondata è, pertanto, l'eccezione di inammissibilità di parte appellata.
L'argomento a sostegno della illegittimità del licenziamento non è stato proposto nella domanda introduttiva del primo grado di giudizio, ma compare per la prima volta in appello. Da qui, consegue l'inammissibilità del motivo di gravame. In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità (nella specie, la violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300) integra la proposizione di domanda nuova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo consentita l'introduzione di un'altra
e diversa questione, nel corso del giudizio, rispetto a quella proposta in primo grado.(Cass n.
655 del 2015).
Nel caso che ci occupa la deduzione del profilo della inesistenza della esternalizzazione costituisce un'altra e diversa questione e, quindi, domanda nuova come tale inammissibile.
In ogni caso il gravame sarebbe infondato per difetto di allegazione. A fronte della prova offerta da parte datoriale del contratto di appalto antecedente al licenziamento e di numerose fatture elettroniche di pagamento emesse dalla società appaltatrice per un importo di euro ottocentomila, cui si aggiungono quelle emesse dopo la sentenza di primo grado per altre cinquecentomila, peraltro con cadenza mensile, l'appellante nulla deduce su profili che possano dare adìto a dubbi sulla autenticità dell'appalto.
Non indica alcun elemento che possa essere spunto per dubitare della autenticità dell'appalto e possa formare oggetto di indagine al fine di verificarne la simulazione.
Non deduce ad es. l' identità totale o parziale di soci tra le due società, o l'identità di sedi, di macchinari o attrezzature, di lavoratori. Nulla porta a dubitare della veridicità della esternalizzazione del servizio. Ne consegue che anche a voler superare la fondata eccezione di inammissibilità, vi è comunque difetto di allegazione che impedisce al collegio ogni valutazione e vìola il diritto di difesa della controparte. Infatti, l'omessa allegazione impedisce alla controparte di articolare la propria difesa in relazione ai punti di contestazione.
Venendo al secondo motivo di gravame l'appellante di duole della violazione dell'obbligo di ripescaggio e della scelta dei lavoratori da licenziare. Ebbene, anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata. Scrive il giudice di prime cure:” Orbene, nel caso di specie la ha dedotto e provato l'assenza dei posti vacanti nello Controparte_1 stabilimento di GL (e si tratta, per ammissione dello stesso ricorrente, dell'unica sede operativa della stessa con impossibilità, quindi, d'individuare altra sede allocativa) con riguardo all'intero contesto produttivo, non solo il settore di impiego del e anche in mansioni Pt_1 inferiori. Segnatamente ha provato con le attestazioni contributive allegate alla memoria difensiva che dopo il licenziamento del ricorrente a ottobre 2022 non ha assunto alle sue dipendenze alcun nuovo lavoratore né ha utilizzato nuovi lavoratori somministrati, che nessun dipendente è stato assunto o preso in somministrazione per ricoprire le stesse mansioni del “ricorrente o anche altre
(e invero, l'onere probatorio del datore di lavoro, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato schema di prova - di correlativi fatti positivi, Cass., Sez. Lav., 16 maggio 2003 n. 7717). Anzi ha provato che il trend dell'azienda sempre nell'ottica d'una riorganizzazione produttiva generale è ormai da tempo nel senso della diminuzione del numero dei lavoratori (si vedano parimenti allegati alla memoria difensiva i licenziamenti sempre per giustificato motivo oggettivo - segnatamente per il riassetto organizzativo e il ridimensionamento delle attività del taglio sacchi - già cinque mesi prima a maggio 2022 di ben altri tre dipendenti - segnatamente e - sempre a Per_1 Per_2 Per_3 tempo indeterminato addetti ad altro reparto, quello, appunto, taglio sacchi). Anche con riguardo alle inferiori, più semplici ed elementari mansioni di potatura degli alberi presenti nei giardini interni e taglio delle siepi poste intorno alle mura di confine pure vagamente invocate da parte ricorrente la ha specificatamente provato che si tratta di attività affidate a ditte Controparte_1 specializzate, la e la già prima del licenziamento e Controparte_2 CP_3 dopo di esso (si vedano anche qui le fatture allegate alla memoria difensiva). Si tratta, prim'ancora, per l'invero, soltanto di un servizio strumentale non costituente oggetto dell'attività sociale di parte resistente (lo stesso ricorrente afferma di aver svolto solo in via episodica tali attività)”. Sempre in merito al repêchage il prospetta poi che articolando diversamente la turnazione Pt_1 sarebbe possibile creare almeno sei posti di lavoro di operaio sulle linee di produzione a ciclo continuo.
Sennonchè non può ritenersi che l'assolvimento dell'onere di ripescaggio in parola comporti anche un onere del datore di lavoro di creare nell'ambito della propria struttura un posto ad hoc, non presente nel proprio organigramma. Certamente il datore di lavoro per assolvere all'obbligo di repêchage deve verificare le alternative al licenziamento ma non è tenuto a creare un nuovo posto di lavoro.
In sostanza, il datore di lavoro non è affatto tenuto a dotare l'impresa di un'organizzazione diversa da quella concretamente adottata, trasferendo altri lavoratori, o mutandone il rapporto, o, comunque alterando l'organigramma aziendale, al fine di garantire al licenziando un posto di lavoro”.
Quanto argomentato in primo grado va confermato in appello. Il datore di lavoro ha dimostrato di aver esternalizzato un intero servizio di e di aver licenziato tutti Parte_2
i lavoratori addetti al predetto reparto ( , unitamente Per_4 Persona_5 all'appellante. Ha dimostrato di aver licenziato successivamente altri lavoratori, in linea con la politica di riduzione del personale e di non aver assunto altri dipendenti dopo il licenziamento del Inoltre, anche a voler effettuare una comparazione con altri Pt_1
dipendenti addetti ad altri settori, nei quali l'appellante sostiene di aver fatto sostituzioni sporadiche, non avrebbe quest'ultimo la qualifica e la professionalità degli altri addetti ad altri reparti. In particolare i reparti presenti in azienda sono: “reparto di estrusione” reparto di manutenzione”, “reparto di logistica” e reparto di “taglio sacchi”. Il che sostiene Pt_1
di aver fatto sostituzioni temporanee, non ha la formazione, i titoli, l'esperienza paragonabili agli operai in forza agli altri reparti per ipotizzare una comparazione con i predetti.
Quanto appena detto è stato documentalmente dimostrato da parte datoriale. Il ricorrente non ha l'anzianità, l'esperienza, la capacità e la qualificazione professionale dei dipendenti rimasti in forza o comunque utilizzati ed addetti ad altri reparti.
Scrive parte appellata:”Egli è stato assunto nel 2017 e a differenza degli altri operai rimasti in forza non ha alcuna qualificazione né specializzazione, non è un manutentore, non ha mai fatto il manutentore né ha mai fatto il conduttore di impianti di estrusione, né è in possesso di titoli di formazione e qualificazione professionale come conduttore/manutentore elettromeccanico;
egli non ha mai lavorato, né ha allegato, di aver mai lavorato nei reparti “Manutenzione”, “Logistica” e “Taglio sacchi””.
In altri termini, sebbene l'individuazione degli operai da licenziare è conseguente all'eliminazione di un reparto, pertanto prescinde da ogni comparazione di anzianità o carico di famiglia, in ogni caso tutti gli altri operai rimasti ed utilizzati in azienda sono più esperti, formati, qualificati e specializzati del ricorrente.
Né si può pretendere dal datore di lavoro una attività di formazione del lavoratore per poterlo adibire ad altri settori. (Cassazione civile sez. lav. 20/06/2024 n.17036).
Quanto infine alle argomentazioni articolate a sostegno della necessità di creare nuovi 6 posti di lavoro con una diversa articolazione dei turni, che a dire dell'appellante non sarebbero in regola con la normativa, va rilevato che non è possibile interferire sulle scelte organizzative datoriali, al fine di ipotizzare un possibile repêchage.
Il datore di lavoro non è tenuto, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure,
a dotare l'impresa di un'organizzazione diversa da quella concretamente adottata, alterando l'organigramma aziendale, al fine di garantire al licenziando un posto di lavoro.
Né può formare oggetto di sindacato in sede giudiziale la possibilità di un mutamento organizzativo allo scopo di ripescare il lavoratore da licenziare. Le scelte organizzative rientrano nella esclusiva competenza del datore di lavoro.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività, è sufficiente, per la legittimità del recesso,
l'effettività della scelta imprenditoriale - che la predetta soppressione abbia comportato -, la quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41
Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per effetto della soppressione del posto derivante da una riorganizzazione fondata sulla esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi della società datrice) Cass. ord. 15401/2020).
Anche il secondo punto di gravame pertanto è infondato e va rigettato.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in data Parte_1
17/04/2025, avverso la sentenza n. 2064/2024, emessa in data 24.10.2024 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) dà atto che sussistono astrattamente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di controparte, in misura di € 3.473,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, lì 12/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano