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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/12/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 150 /2025 , promossa da:
con l'Avv. MARONE GUIDO Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv. TOGO DOMENICA Controparte_1
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ex artt. 414 c.p.c., ritualmente notificato parte ricorrente adiva questo Tribunale rassegnando le seguenti Conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità contrattuale per i giorni di ferie non goduti che sono stati maturati in virtù di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021,
2022/2023 e 2023/2024, pari a complessivi n. 60 giorni
b) per l'effetto, condannare i resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità CP_1 contrattuale per i giorni di ferie non goduti nei suddetti anni scolastici per un importo pari ad €
3.435,55, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia c) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 de D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome invalido e/o illegittimo, laddove comporta la preclusione al riconoscimento dell'indennità de qua.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.”.
Si costituiva in giudizio l per resistere e contraddire in toto all'avverso Controparte_2 ricorso e in via preliminare di rito eccepiva la prescrizione quinquennale in relazione a tutte le domande proposte dalla controparte.
In particolare, eccepiva la prescrizione sia ex art. 2 R.D.L. 19.1.1939 n. 295 ed ex art. 2948 c.c., in relazione alle pretese retributive e contributive avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio anteriore al giorno di deposito del ricorso e/o di eventuale altro atto interruttivo, nonché alla domanda di condanna al pagamento delle somme per cui è causa in riferimento al periodo antecedente la predetta data.
Parte resistente pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito: preliminarmente, dichiarare la prescrizione e, in subordine, rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni evidenziate in parte motiva.
In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, riformulare il quantum di spettanza di controparte, poiché i conteggi in ricorso risultano errati e non veritieri.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
La domanda è fondata
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, operando, nella fattispecie, l'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla scorta del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.” (cfr. da ultimo Cass. sez. L. sent. n. 3021/2020).
Occorre, ora, esaminare il complesso quadro normativo relativo alla fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato. Fino all'entrata in vigore del D.L n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012), le norme del CCNL
Comparto Scuola prevedevano: - la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro” (art. 13, comma 15, e art. 19); - per il solo personale a tempo determinato, la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo dall'art. 13, comma 9), come regolato dall'art. 19, comma 2:
“le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art.5 comma 8 D.L: n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, ha previsto che: “le ferie… spettanti al personale … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e 4 contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La disposizione ha introdotto, pertanto, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dei pubblici dipendenti, a decorrere dalla sua entrata in vigore (07/07/2012), prevalendo sull'art. 19 CCNL
Comparto Scuola, che ne consentiva la monetizzazione.
La L. n.228/2012, in vigore dal 01/01/2012, con l'art. 1, comma 54, ha previsto, per tutto il personale docente, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni:
“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Quanto al personale a tempo determinato, l'art.1 comma 55, L. n.228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria alla disposizione di cui all'art.5 comma 8 D.L. n.95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), consentendola espressamente: “Il presente comma non si applica al personale docente …… con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L'art 1 comma 56 L.n.228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole dei CCNL
e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ciò posto, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la normativa relativa al diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostituiva delle ferie non fruite deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'U.E. In particolare, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n.95/2012, come integrato dall'art.1 comma 55 della L.n. 228/2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto 5 precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L
-, Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Si veda, altresì, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 (Rv. 665135 - 02), secondo la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Pertanto, anche la previsione di cui all'art. comma 55, L. n.228/2012, come integrato dall' art. 5 comma 8 D.L. n.95/2012, laddove stabilisce per il docente a tempo determinato l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, interpretato conformemente all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e a quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva quando il datore di lavoro non abbia provato di averlo invitato a fruire delle ferie e di averlo informato, in modo puntuale e in tempo utile, che la mancata fruizione ne determina la perdita.
Si ritiene, altresì, dovuta l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale, ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina, ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008CE regolante le ferie annuali (v. Tribunale di Firenze, sentenza n. 474/2023)
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto:
Per l'a.s. 2020/2021 non risulta provato il pagamento di euro 879,01 cui il ricorrente avrebbe avuto diritto in ragione della maturazione di gg 14,41 di ferie non usufruite.
Invero, il ricorrente ha maturato n. 21,58 gg di ferie non usufruite, con diritto al pagamento di euro 923,05 per l'a.s. 2020/2021.
Per l'a.s. 2022/2023 il ricorrente avrebbe usufruito, secondo l'Amministrazione, di n. 11 gg di ferie ma non vi è prova della richiesta inoltrata o sottoscritta dal ricorrente, trattandosi, inoltre, di gg di sospensione delle attività didattiche per i quali l'Istituto, evidentemente, ha provveduto a collocare il ricorrente in ferie d'ufficio.
Pertanto, si insiste per la condanna al pagamento per l'a.s. 2022/2023 di euro 1.593,09 per nn.
24,83.
Per l'a.s. 2023/2024, come da documentazione prodotta dall'Amministrazione, risultano presentate solo due richieste di gg di ferie per un totale di 4 gg. A ciò si aggiungano ulteriori gg 7 che sono stati già detratti dai conteggi di parte depositati in quanto effettivamente richiesti dal prof. , Pt_1 per un totale di 11 gg di ferie usufruiti.
- Gli ulteriori gg di ferie erroneamente computati dall'Istituto “D.Settesoldi” di Vecchiano sono stati computati d'ufficio dall'Amministrazione scolastica non avendo presentato il ricorrente alcuna richiesta in merito, essendo, inoltre, relative a giorni di sospensione delle attività didattiche. Né vi è prova del pagamento dell'indennità di nn. 5 gg di ferie indicati nel decreto dirigenziale adottato dall'Istituto Comprensivo Statale “D.Settesoldi” di Vecchiano (PI).
Avendo parte ricorrente confermato la propria pretesa, sulla base della documentazione versata in atti, oltre al fatto che parte resistente non ha replicato alcunché in merito alle note depositate per l'udienza del 22 dicembre 2025 , la somma che deve essere corrisposta al ricorrente per i giorni di ferie non goduti nei suddetti anni scolastici per un importo pari ad € 3.435,55. Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art 16 comma 6 L.n. 412/1991, richiamato dall'art.16 comma36 L. n.724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Pisa i, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità contrattuale per i giorni di ferie non goduti che sono stati maturati in virtù di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021,
2022/2023 e 2023/2024, pari a complessivi n. 60 giorni e, per l'effetto condannare il resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità contrattuale per i CP_1 giorni di ferie non goduti nei suddetti anni scolastici per un importo pari ad € 3.435,55, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione condanna parte resistente alle spese di lite, che liquida in € 1.500 per compenso al procuratore antistatario , oltre rimborso spese generali CPA ed IVA e CU
Pisa 22 dicembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone