Articolo 39 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 38
Versione
30 aprile 1952
Art. 39.
La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima.

Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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