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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8909 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8909/2021 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. SARA RINALDIN ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. MARTA ROSSETTI convenuto
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 25/09/2024 con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3, lett. b, della Legge 1 dicembre 1970
1 n. 898, come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pellestrina (VE) il 04/09/1993 tra la signora e il signor Parte_1 CP_1 trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Pellestrina, n. 17, parte II, serie A, Uff. 5 anno 1993 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pellestrina di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) Disporre che la casa coniugale sia assegnata, in via definitiva, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare con i due figli e Per_1
3) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
4) Per_2
Dare atto che il figlio di anni ventisette, è persona economicamente autosufficiente;
5) Per_2
Dare atto che la figlia è divenuta in corso di causa economicamente Persona_3 autosufficiente e pertanto non necessità più di alcuna forma di contribuzione economica a titolo di mantenimento, come inizialmente stabilito in sede di provvedimenti provvisori da Codesta autorità giudiziaria;
6) Disporre che venga corrisposto dal sig. alla sig.ra CP_1 Parte_1 un assegno divorzile di euro 150,00 mensili per tutte le ragioni specificate negli atti difensivi di parte ricorrente nonché per tutte quelle già precisate nel ricorso introduttivo che qui si richiama integralmente, o che comunque venga confermato l'importo che era stata riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento in sede di provvedimenti provvisori;
7) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa determinati ai sensi del DM 55/2014 oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, C.p.a. e successive spese occorrende”
Conclusioni del convenuto: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 04.09.1993, in Pellestrina (VE), tra e . CP_1 Parte_1
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nella parte II, Serie A, registrato nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia, anno 1993, numero 17, dell'anno in cui verrà emessa la sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge. Revocare il contributo al mantenimento fissato per la figlia stante Persona_3
l'indipendenza economica della stessa;
Revocare il contributo al mantenimento della moglie per mancanza dei presupposti in fatto e diritto, contributo al mantenimento non chiesto in sede di separazione, giudizio nel quale i coniugi si sono dichiarati economicamente autonomi. Nel presente giudizio divorzile non sono stati esposti apprezzabili peggioramenti della situazione economico- finanziaria della moglie tale da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale;
perciò, la richiesta di contributo andrà rigetta (Cassazione, sez. 1°, 28 marzo 2023 n. 8747); oltre al consistente reddito di cui gode la ricorrente che la rende economicamente indipendente”
2 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 07/12/2021 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1
condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pellestrina - Venezia il 04/09/1993 con
[...]
; dalla cui unione sono nati i figli (25/07/1994) e CP_1 Per_2 Per_1
(21/03/1997), ad oggi entrambi maggiorenni.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da decreto di omologa n. 10541/2018 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori in punto di concorso al mantenimento della figlia e di assegno divorzile, per Per_1
le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
All'udienza presidenziale del 27/10/2022 le parti confermavano la volontà di divorziare e, preso atto di quanto sopra, il Presidente delegato con separata ordinanza assumeva i provvedimenti provvisori, nominando se stesso quale GI e disponendo il passaggio al rito ordinario, con termini per il deposito di memoria integrativa oltre che per la costituzione del convenuto.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., il difensore di parte convenuta formulava istanza ex art. 709 IV co. c.p.c. per la revoca immediata dei contributi posti a carico del proprio assistito e a favore della moglie nonché della figlia – istanza Per_1
successivamente respinta – e il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le rispettive memorie istruttorie, i difensori rinunciavano alla prova testimoniale con il teste – avendo la figlia raggiunto CP_1 Per_1
l'indipendenza economica in quanto assunta con contratto a tempo indeterminato
3 – e con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25/09/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I co c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data dell'udienza presidenziale avanti a questo Tribunale (29/05/2018) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
Si deve inoltre ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori va tenuto conto delle sopravvenienze in corso di causa.
In primo luogo, è pacifico che la figlia – che al momento dell'introduzione Per_1
del giudizio svolgeva lavori saltuari e scarsamente remunerativi – dal 1° gennaio
2024 sia stata assunta a tempo indeterminato (v. note dep. 19.9.2024 ric.): la madre ha pertanto rinunciato pro futuro alla domanda di assegno per tale figlia (ibidem¸par.
5) e in tal senso va disposto a decorrere dal I gennaio 2024.
Viene in tal modo meno anche il titolo per l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la cui corrispondente domanda va respinta.
4 Va peraltro rilevato che si tratta di un immobile della madre di che lo Pt_1
occupa (almeno) dall'epoca della separazione, sicché il resistente odierno difettava finanche di legittimazione passiva alla domanda di assegnazione attorea.
In ordine all'assegno divorzile pure richiesto dalla ricorrente, va ricordato – in diritto – che in un suo fondamentale arresto la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, (sent. 18287/2018), ha chiarito che la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile va apprezzata secondo un criterio “composito”, che postula il riscontro di uno squilibrio delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, accompagnato dall'apprezzamento del contributo, concretamente fornito dal richiedente, alla formazione del patrimonio comune e personale del coniuge obbligato, in relazione alla durata del matrimonio, alle sue potenzialità reddituali future ed a quelle dell'avente diritto.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto in capo all'ex coniuge va compiuto un primo e doveroso accertamento che abbia ad oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, che si determina laddove una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro ovvero anche allorquando si riscontrino “situazioni caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico – patrimoniale delle parti, di entità variabile”. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente (più) debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha
“natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”, che assume un
“contenuto prevalentemente perequativo – compensativo che non può limitarsi né a quello astrattamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti”.
5 Afferma dunque la Suprema Corte che va “esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi” di cui all'art. 5 comma 6 legge div., nel senso che l'adeguatezza dei mezzi in capo al coniuge richiedente
“assume un connotato prevalentemente perequativo – compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni patrimoniali delle parti” e va valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una parte”.
Pertanto, in forza del principio di pari dignità sociale, a sua volta indissolubilmente connesso a quello solidaristico, deve “procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Nella specie, ritiene il Collegio che manchino i presupposti per un assegno divorzile il favore della moglie, innanzitutto sul piano “assistenziale”.
Ed infatti, è pacifico e documentale che i suoi redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato full time (circa 20.000,00 € annui) siano comparabili a quelli del marito (intorno ai 24.000,00 €)
Non vi è peraltro spazio neppure per la suggerita valorizzazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile per la moglie, del comportamento del marito dopo la separazione ed ai sacrifici che giocoforza la prima avrebbe affrontato per la crescita della prole: la rilevanza di un contributo individuale eccedente gli ordinari doveri di assistenza morale e materiale va infatti apprezzata, nella prospettiva compensativa dell'assegno divorzile, con riferimento all'epoca del matrimonio e non alla fase della separazione in cui tali doveri hanno cessato – come tali – di esistere, per essere sostituiti da altri (il mantenimento ex artt. 156 e
6 337 ter c.c. rispettivamente per coniuge e figli), con le loro specifiche tutele (art. 156, IV co. c.c. vigente pro tempore).
Per contro, non vi sono – già sul piano assertivo – specifici elementi che inducano a ravvisare un sacrificio della moglie in costanza di convivenza matrimoniale eccedente i doveri di cui all'art. 143 c.c. e tale da imporre, considerato l'incremento del patrimonio comune e/o avversario che ne è derivato, un riequilibrio ex post della sua condizione rispetto a quella del marito.
Le spese legali vanno compensate per ½ e poste a carico della ricorrente, maggiormente soccombente, per il restante ½, liquidato per tale quota come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile modesto della controversia, della sua bassa complessità e della limitata attività processuale svolta.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 04/09/1993 tra e CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1
VENEZIA nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1993, Parte 2, Serie A, n.
17; revoca, dalla mensilità di gennaio 2024, l'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia Per_1
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
compensa le spese legali per ½, ponendo a carico della ricorrente il restante ½ che liquida per tale quota in € 800,00 per studio, € 600,00 per introduttiva, € 600,00 per istruttoria e trattazione ed € 800,00 per decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
7 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di VENEZIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 13/03/2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott. ssa Lisa Micochero
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8909/2021 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. SARA RINALDIN ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. MARTA ROSSETTI convenuto
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 25/09/2024 con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3, lett. b, della Legge 1 dicembre 1970
1 n. 898, come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pellestrina (VE) il 04/09/1993 tra la signora e il signor Parte_1 CP_1 trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Pellestrina, n. 17, parte II, serie A, Uff. 5 anno 1993 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pellestrina di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) Disporre che la casa coniugale sia assegnata, in via definitiva, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare con i due figli e Per_1
3) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
4) Per_2
Dare atto che il figlio di anni ventisette, è persona economicamente autosufficiente;
5) Per_2
Dare atto che la figlia è divenuta in corso di causa economicamente Persona_3 autosufficiente e pertanto non necessità più di alcuna forma di contribuzione economica a titolo di mantenimento, come inizialmente stabilito in sede di provvedimenti provvisori da Codesta autorità giudiziaria;
6) Disporre che venga corrisposto dal sig. alla sig.ra CP_1 Parte_1 un assegno divorzile di euro 150,00 mensili per tutte le ragioni specificate negli atti difensivi di parte ricorrente nonché per tutte quelle già precisate nel ricorso introduttivo che qui si richiama integralmente, o che comunque venga confermato l'importo che era stata riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento in sede di provvedimenti provvisori;
7) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa determinati ai sensi del DM 55/2014 oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, C.p.a. e successive spese occorrende”
Conclusioni del convenuto: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 04.09.1993, in Pellestrina (VE), tra e . CP_1 Parte_1
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nella parte II, Serie A, registrato nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia, anno 1993, numero 17, dell'anno in cui verrà emessa la sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge. Revocare il contributo al mantenimento fissato per la figlia stante Persona_3
l'indipendenza economica della stessa;
Revocare il contributo al mantenimento della moglie per mancanza dei presupposti in fatto e diritto, contributo al mantenimento non chiesto in sede di separazione, giudizio nel quale i coniugi si sono dichiarati economicamente autonomi. Nel presente giudizio divorzile non sono stati esposti apprezzabili peggioramenti della situazione economico- finanziaria della moglie tale da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale;
perciò, la richiesta di contributo andrà rigetta (Cassazione, sez. 1°, 28 marzo 2023 n. 8747); oltre al consistente reddito di cui gode la ricorrente che la rende economicamente indipendente”
2 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 07/12/2021 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1
condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pellestrina - Venezia il 04/09/1993 con
[...]
; dalla cui unione sono nati i figli (25/07/1994) e CP_1 Per_2 Per_1
(21/03/1997), ad oggi entrambi maggiorenni.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da decreto di omologa n. 10541/2018 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori in punto di concorso al mantenimento della figlia e di assegno divorzile, per Per_1
le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
All'udienza presidenziale del 27/10/2022 le parti confermavano la volontà di divorziare e, preso atto di quanto sopra, il Presidente delegato con separata ordinanza assumeva i provvedimenti provvisori, nominando se stesso quale GI e disponendo il passaggio al rito ordinario, con termini per il deposito di memoria integrativa oltre che per la costituzione del convenuto.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., il difensore di parte convenuta formulava istanza ex art. 709 IV co. c.p.c. per la revoca immediata dei contributi posti a carico del proprio assistito e a favore della moglie nonché della figlia – istanza Per_1
successivamente respinta – e il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le rispettive memorie istruttorie, i difensori rinunciavano alla prova testimoniale con il teste – avendo la figlia raggiunto CP_1 Per_1
l'indipendenza economica in quanto assunta con contratto a tempo indeterminato
3 – e con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25/09/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I co c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data dell'udienza presidenziale avanti a questo Tribunale (29/05/2018) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
Si deve inoltre ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori va tenuto conto delle sopravvenienze in corso di causa.
In primo luogo, è pacifico che la figlia – che al momento dell'introduzione Per_1
del giudizio svolgeva lavori saltuari e scarsamente remunerativi – dal 1° gennaio
2024 sia stata assunta a tempo indeterminato (v. note dep. 19.9.2024 ric.): la madre ha pertanto rinunciato pro futuro alla domanda di assegno per tale figlia (ibidem¸par.
5) e in tal senso va disposto a decorrere dal I gennaio 2024.
Viene in tal modo meno anche il titolo per l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la cui corrispondente domanda va respinta.
4 Va peraltro rilevato che si tratta di un immobile della madre di che lo Pt_1
occupa (almeno) dall'epoca della separazione, sicché il resistente odierno difettava finanche di legittimazione passiva alla domanda di assegnazione attorea.
In ordine all'assegno divorzile pure richiesto dalla ricorrente, va ricordato – in diritto – che in un suo fondamentale arresto la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, (sent. 18287/2018), ha chiarito che la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile va apprezzata secondo un criterio “composito”, che postula il riscontro di uno squilibrio delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, accompagnato dall'apprezzamento del contributo, concretamente fornito dal richiedente, alla formazione del patrimonio comune e personale del coniuge obbligato, in relazione alla durata del matrimonio, alle sue potenzialità reddituali future ed a quelle dell'avente diritto.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto in capo all'ex coniuge va compiuto un primo e doveroso accertamento che abbia ad oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, che si determina laddove una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro ovvero anche allorquando si riscontrino “situazioni caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico – patrimoniale delle parti, di entità variabile”. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente (più) debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha
“natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”, che assume un
“contenuto prevalentemente perequativo – compensativo che non può limitarsi né a quello astrattamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti”.
5 Afferma dunque la Suprema Corte che va “esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi” di cui all'art. 5 comma 6 legge div., nel senso che l'adeguatezza dei mezzi in capo al coniuge richiedente
“assume un connotato prevalentemente perequativo – compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni patrimoniali delle parti” e va valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una parte”.
Pertanto, in forza del principio di pari dignità sociale, a sua volta indissolubilmente connesso a quello solidaristico, deve “procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Nella specie, ritiene il Collegio che manchino i presupposti per un assegno divorzile il favore della moglie, innanzitutto sul piano “assistenziale”.
Ed infatti, è pacifico e documentale che i suoi redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato full time (circa 20.000,00 € annui) siano comparabili a quelli del marito (intorno ai 24.000,00 €)
Non vi è peraltro spazio neppure per la suggerita valorizzazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile per la moglie, del comportamento del marito dopo la separazione ed ai sacrifici che giocoforza la prima avrebbe affrontato per la crescita della prole: la rilevanza di un contributo individuale eccedente gli ordinari doveri di assistenza morale e materiale va infatti apprezzata, nella prospettiva compensativa dell'assegno divorzile, con riferimento all'epoca del matrimonio e non alla fase della separazione in cui tali doveri hanno cessato – come tali – di esistere, per essere sostituiti da altri (il mantenimento ex artt. 156 e
6 337 ter c.c. rispettivamente per coniuge e figli), con le loro specifiche tutele (art. 156, IV co. c.c. vigente pro tempore).
Per contro, non vi sono – già sul piano assertivo – specifici elementi che inducano a ravvisare un sacrificio della moglie in costanza di convivenza matrimoniale eccedente i doveri di cui all'art. 143 c.c. e tale da imporre, considerato l'incremento del patrimonio comune e/o avversario che ne è derivato, un riequilibrio ex post della sua condizione rispetto a quella del marito.
Le spese legali vanno compensate per ½ e poste a carico della ricorrente, maggiormente soccombente, per il restante ½, liquidato per tale quota come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile modesto della controversia, della sua bassa complessità e della limitata attività processuale svolta.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 04/09/1993 tra e CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1
VENEZIA nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1993, Parte 2, Serie A, n.
17; revoca, dalla mensilità di gennaio 2024, l'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia Per_1
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
compensa le spese legali per ½, ponendo a carico della ricorrente il restante ½ che liquida per tale quota in € 800,00 per studio, € 600,00 per introduttiva, € 600,00 per istruttoria e trattazione ed € 800,00 per decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
7 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di VENEZIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 13/03/2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott. ssa Lisa Micochero
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