Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 1430/2023
Corte di Appello di Messina
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/'01 e succ. mod.)
DECRETO
Letto il ricorso presentato il 06.12.2023 nell'interesse di , nato a Ragusa Parte_1
il 25.10.1957 c.f. e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
c.f. , rappresentati e difesi, giusta procura allegata, dall'avv. Alfonso C.F._2
Maria Parisi, insieme agli avv.ti Tommasa Pergolizzi e Erget Prenga ed elettivamente domiciliati in Messina, via Giordano Bruno n. 116; visti gli atti allegati in copia autentica;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio, essendo che il procedimento presupposto è stato trattato in unico grado dinanzi al Tribunale di Messina;
ritenuto che
la domanda indennitaria è stata correttamente proposta nei confronti del
, atteso che il suddetto procedimento è stato celebrato dinanzi al Controparte_1
giudice ordinario;
ritenuta la tempestività del ricorso;
rilevato che i ricorrenti hanno avanzato una domanda indennitaria in relazione ad un giudizio civile definito con sentenza della Corte di Cassazione depositata l'08.05.2023; premesso che, come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, in tema di equa riparazione, qualora il processo si sia svolto in più gradi, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il
“dies a quo” per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno dei periodi superiori a sei mesi solo per una sola volta, in modo da non alterare la doverosa corrispondenza tra reale durata del processo ed entità del danno (Cass. civ., sez. II, 05.07.2022, n. 21194);
9 mesi e 12 giorni;
che il secondo grado si è protratto per 8 anni e 22 giorni, essendo iniziato con citazione notificata il 27.11.2009 ed essendosi concluso con sentenza della Corte d'Appello di
Messina pubblicata il 19.12.2017, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione l'08.06.2018 definito con sentenza pubblicata il 08.05.2023; che il giudizio è durato complessivamente 23 anni e 9 mesi circa;
che non si registrano rallentamenti imputabili alle parti;
considerato che
occorre detrarre alla durata così determinata il termine di pendenza giustificata del giudizio che ammonta a 6 anni (3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo grado e 1 anno per il grado dinanzi alla Corte di Cassazione), residuando un ritardo c.d. ingiustificato e indennizzabile di 17 anni e 9 mesi circa;
sicché, essendo la frazione di anno superiore a sei mesi, l'indennizzo va rapportato ad un'eccedenza di 18 anni;
ritenuto non necessario l'esperimento dei rimedi preventivi;
ritenuto che
non si verte nel caso di cui al comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001,
e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2-quinquies; ritenuto che l'individuazione del parametro di liquidazione dell'indennizzo tiene conto della natura e della complessità del giudizio, dell'esito del processo, che ha visto la soccombenza degli odierni ricorrenti condannati ad arretrare il fabbricato costruito in violazione delle distanze legali, e del valore della causa;
che, per l'effetto, la liquidazione può essere operata in ragione di 420,00 euro per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, comprensivo degli aumenti forfettariamente determinati per il ritardo superiore al triennio e al settennio;
che, dunque, ai ricorrenti spetta un indennizzo di 7560,00 euro ciascuno;
ritenuto che
su detto importo spettano interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M.
55/2014; ritenuto di dover provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza Controparte_1
dilazione, in favore di e della somma di €7560,00 Parte_1 Parte_2
ciascuno a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura, che liquida in euro 2.299,76 di cui euro 1759,76 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 1.4.2025
Il Magistrato Designato dott. Vincenza Randazzo