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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/11/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa AR Vittoria VA Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9382/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fadalti (pec: e dall'avv. Email_1
ET EL NA (pec: ; Email_2
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giacomo Vallese EL Foro di Venezia (pec:
; Email_3
-resistente-
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni ELle parti: come da note scritte depositate ex art. 127-ter in data 3.02.2025 in sostituzione ELl'udienza cartolare EL 4.02.2025.
Conclusioni EL Pubblico Ministero: “Il P.M. interviene nella causa e chiede il rigetto EL ricorso”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.07.2023 e promosso nei confronti di Controparte_1 chiedeva a questo Tribunale di disporre, a modifica EL precedente decreto Parte_1 emesso dal Tribunale di Venezia EL 13.07.2022 (che, sua volta, modificava il decreto EL
1 28.11.2019, con cui il Tribunale adito aveva provveduto in conformità agli accordi ELle parti circa il regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento EL figlio minore ELla coppia), il collocamento prevalente presso di sé EL loro figlio minore Per_1
(nato a [...]à di Piave il 21.07.2017) nato dalla loro unione non coniugale, con conseguente previsione di un calendario di visita a favore EL padre e l'imposizione ELl'obbligo, in capo a quest'ultimo, di corrisponderle, quale genitore prevalentemente collocatario, un assegno mensile pari ad € 400, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e oltre al 50% ELle spese straordinarie, l'attribuzione integrale ELl'assegno unico e la revoca ELl'incarico ai competenti Servizi sociali, domandando altresì al Tribunale, in via indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c., “l'autorizzazione ad iscrivere il figli presso Per_1
l'Istituto “Gianni Rodari” in via Vittorio Veneto n. 94 a Casale sul IL”.
A sostegno ELla domanda la ricorrente adduceva: il trasferimento ELla stessa a Casale sul
IL unitamente al nuovo compagno e le sopravvenute difficoltà nella gestione EL figlio nei giorni di sua competenza, dovendo costringere il minore a lunghi tragitti per andare a scuola
- considerata la distanza ELla nuova abitazione ELla madre dalla scuola EL minore – mentre la frequentazione EL bambino all'Istituto di Casile sul IL avrebbe consentito alla Pt_1 di poterlo accudire maggiormente (anche occupandosi ELla gestione dei compiti a casa e di tutte le attività scolastiche, parascolastiche, ludiche e sportive), non svolgendo quest'ultima attività lavorativa – contrariamente al resistente impiegato come guardia giurata presso l'Azienda Supermercati Tosano, il quale si doveva avvalere nella gestione quotidiana di
ELl'aiuto di figure terze (ovvero EL nonno paterno e ELla nuova compagna) – e Per_1 permettendo così a di coltivare il legame con il fratellino minore (nato Per_1 Per_2 dalla relazione sentimentale con l'attuale compagno) oltre che di trascorrere più tempo con i cugini (residenti nella medesima località).
Considerato che a seguito EL decreto di fissazione udienza EL 14.07.2023, la ricorrente reiterava la richiesta di autorizzazione all'iscrizione scolastica di presso l'Istituto Per_1 scolastico “Gianni Rodari” di Casile sul IL, con provvedimento EL 1.08.2023 il Giudice istruttore designato, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza ELla ricorrente inaudita altera parte, anticipava l'udienza al 29.08.2023 al fine di esaminare nel contraddittorio ELle parti tale specifica richiesta.
Con apposita memoria difensiva si costituiva in giudizio per tale udienza il resistente,
opponendosi alle richieste avversarie e chiedendone il rigetto. In Controparte_1 particolare il resistente, ripercorrendo la storia ELla coppia e le vicende processuali che avevano coinvolto il nucleo familiare, evidenziava di essersi sempre occupato in via prevalente di – soprattutto dopo che la aveva deciso “in assoluta Per_1 Pt_1 autonomia e senza alcun accordo sul punto con il di abbandonare la casa CP_1 familiare ritenendo conclusa la relazione sentimentale intrattenuta con il qui deducente dal marzo 2014”, trasferendosi “presso un altro luogo imprecisato, senza mai comunicargli,
2 nonostante le plurime richieste ricevute, l'esatto indirizzo EL nuovo domicilio, e soprattutto disinteressandosi completamente ELle sorti e EL bene EL proprio bambino” - e di essere sempre stato in grado di far fronte alle esigenze EL figlio (contrariamente alla madre che non aveva neppure consentito al figlio di frequentare l'asilo in corrispondenza dei giorni di sua spettanza). Infine, con riferimento alla richiesta formulata dalla ricorrente di iscrizione scolastica EL figlio presso la scuola primaria di Casale sul IL, il manifestava la CP_1 propria contrarietà, rilevando che era stato regolarmente iscritto alla scuola Per_1 elementare primaria “Marco Polo” presso l'Istituto Italo Calvino di Jesolo già a far data dal
9.01.2023 – evidenziando, dunque, come non sussistesse quel pregiudizio imminente e irreparabile lamentato dalla ricorrente, che non aveva manifestato prima alcun dissenso in proposito – e sottolineando come il richiesto trasferimento di a Casale sul IL Per_1 avrebbe sradicato drasticamente il minore dalle condizioni di vita già acquisite ovvero dall'ambiente domestico, abitativo e relazionale esistente. Chiedeva, dunque al Tribunale di rigettare l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. e di confermare il regime in essere, “anche modificando, limitatamente al periodo scolastico, il calendario di permanenza EL figlio con la madre, rispetto ai turni concordati tra le parti in occasione ELle intese sottoscritte in data
5.10.2019”.
All'esito ELl'udienza EL 29.08.2023, la richiesta ELla ricorrente tesa ad ottenere l'autorizzazione all'iscrizione scolastica EL minore presso la scuola primaria di Casale sul
IL veniva respinta (cfr. ordinanza EL 29.08.2023, che in questa sede si richiama integralmente) con indicazione puntuale dei motivi di fatto e di diritto che non rendevano accoglibile l'istanza presentata. Veniva fissata così la prima udienza di comparizione EL
20.02.2024, onerando la ricorrente di provvedere alla notifica EL ricorso al resistente.
Regolarmente costituitosi in giudizio il si opponeva alla domanda di Controparte_1 trasferimento EL minore, domandando: “1) Respingersi, siccome infondata, inammissibile ed improponibile, giusta le considerazioni ed eccezioni tutte sopra svolte, ogni e qualsiasi domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto.2) Modificare “l'Accordo per regolamentazione affido condiviso EL figlio naturale
” sottoscritto dai genitori in data 5.10.2019, disponendo: -la conferma Persona_3 ELl'iscrizione d presso la scuola elementare “Marco Polo”, appartenente al plesso Per_1 scolastico “Italo Calvino” di Jesolo, riconoscendo inoltre al padre la facoltà di poter ELegare, senza necessità di assenso materno, fino a due persone di sua fiducia per il ritiro d Per_1 da scuola in caso di impossibilità; -la collocazione EL minor in via prevalente Per_1 presso la casa EL padre, sita in Jesolo, Via Vittore Carpaccio n. 3, ove è stabilita da sempre la sua residenza: -la conferma di quanto già previsto tra le parti con riferimento all'affido condiviso EL minore ad entrambi i genitori;
-che la sig.r potrà vedere il figlio Parte_1 ogni qualvolta le sarà possibile, durante il periodo scolastico, previo accordo con il sig.
compatibilmente con gli impegni e le esigenze EL minore stesso. Il minore CP_1
3 trascorrerà in ogni caso con la madre, durante il periodo scolastico, tutti i week-end di ogni settimana, dal venerdì pomeriggio quando la madre si recherà a Jesolo per andare a prendere il bambino all'uscita dalla scuola elementare, sino al lunedì mattina successivo, quando la madre accompagnerà il figlio direttamente a scuola. La madre passerà in compagnia EL figlio sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale incluso, ad anni alterni, il giorno di
Natale o quello di Capodanno, e quattro giorni consecutivi durante il periodo pasquale incluso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello ELl'Angelo, ciò con riguardo all'età e alla volontà EL minore stesso e sempre con il comune accordo di entrambi i genitori. Durante il periodo estivo trascorrerà 15 giorni consecutivi Per_1 con la madre e i successivi 15 giorni consecutivi con il padre e così alternandosi i genitori fino alla riapertura ELla scuola. -che la sig.ra dovrà corrispondere al sig. Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario EL figlio minore, la Controparte_1 somma mensile di € 250,00, ovvero nella diversa misura stabilita dal Tribunale, oltre alla rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato al convenuto, sino al raggiungimento ELla maggiore età EL figlio, e/o comunque fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. -Le spese di natura straordinaria relative al figlio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche (tasse, rette, buoni pasto, libri di testo, gite scolastiche e/o viaggi studio, trasporto), mediche (compresi i ticket), dentistiche non mutuabili, sportive, ricreative, artistiche e di svago (iscrizione, rette, dotazione necessaria), ovvero le altre spese riportate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, saranno concordate previamente tra i genitori (salvo quelle mediche urgenti e non programmabili) e suddivise per il 50% ciascuno. La quota parte ELle spese sostenute o da sostenere dovrà essere versata al genitore che le ha sostenute entro quindici giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione. -l'assegno unico pe sarà attribuito Per_1 per intero al sig mentre le detrazioni per il figlio rimarranno invece in Controparte_1 capo a ciascun genitore per il 50%. -la conferma ELla necessità che le parti proseguano un percorso di genitorialità guidati dagli assistenti sociali e dagli organi a ciò preposti”.
A seguito ELla prima udienza di comparizione, con ordinanza EL 21.02.2024, il Giudice stabiliva – fermo restando l'affidamento condiviso e la prevalente collocazione EL minore presso il padre – visite madre-figlio dal venerdì pomeriggio (dall'uscita di scuola) sino alla domenica sera sino alle 20:30 (con riaccompagnamento EL figlio a casa da parte ELla madre)
e ciò tutte le settimane EL periodo scolastico, con conferma, per il resto, ELle ulteriori prescrizioni di cui al decreto 28.11.2019 circa i tempi di permanenza EL minore presso ciascuno dei genitori, oltre al conferimento di un ulteriore incarico ai Servizi sociali al fine di svolgere gli opportuni accertamenti circa l'attuale situazione personale e abitativa EL minore e al fine di verificare la qualità dei rapporti di con i genitori, riferendo, Per_1 altresì, in ordine alla capacità genitoriale ELle parti ed approfondendo anche i relativi contesti familiari. In data 5.03.2024, il Giudice ratificava la modifica richiesta dalle parti
4 circa il regime di frequentazione madre/figlio, prevedendo il riaccompagnamento a casa di la domenica sera a cura EL padre. Per_1
In data 13.09.2024 pervenivano le relazioni aggiornate EL Consultorio familiare richieste, in cui si dava atto che: appare un bambino inserito in una rete di relazioni Per_1 affettive significative sia all'interno EL contesto paterno sia all'interno EL contesto materno” pur sottolineando la presenza in entrambi contesti di “alcuni aspetti inelaborati legati alla conflittualità tra i genitori d , che sembrano aver travalicato i confini Per_1 generazionali”; emergeva, altresì, che: “l'organizzazione di vita attuale di , Per_1
Ovviamente presso il padre durante la settimana presso la madre nel weekend, gli consente di mantenere spazi significativi di relazione con entrambi i punti diversamente si ritiene che il tempo di relazione con il padre avrebbe a patire, dal momento che gli lavoro nel weekend”
(v. relazione EL Consultorio ELl'ULSS2). Dalla relazione EL Consultorio ELl' Pt_2 emergeva, invece, che sebbene le qualità genitoriali non presentassero criticità (v. p. 11: “La signora appare possedere adeguate competenze relazionali, sembra riconoscere i Pt_1 bisogni evolutivi EL bambino e mostra adeguate capacità di cura nei confronti ELlo stesso.
Il sig appare coinvolto emotivamente con il figlio, affettivamente presente e capace CP_1 di assolvere alla sua funzione normativa. Non si riscontrano aspetti psicopatologici che compromettono la loro competenza genitoriale. Entrambi i genitori mostrano la capacità di aderire alla realtà, di adattarsi all'ambiente e di adempiere alle funzioni connesse con il ruolo di genitori”) sussistevano comunque alcuni aspetti ELla personalità dei genitori che costituivano un ostacolo alla normalizzazione dei rapporti genitoriali (v. pag. 11: “Alcuni aspetti ELla personalità dei genitori, però, sembrano incidere sulla possibilità ch Per_1 acceda dall'altra parte ELla famiglia senza il timore di scontentare l'una o l'altra. In particolare, riguardo la signor si evidenziano aspetti di criticità quali l'affettività Pt_1 vivace con tentativi di controllo degli impulsi non sempre efficaci;
nel caso EL signor le criticità riguardano la diffidenza, la sospettosità e la labilità emotiva. Sia la CP_1 signor quel signo , inoltre, faticano a tollerare la frustrazione e si mostrano Pt_1 CP_1 rigidi e ostinati rispetto alle loro posizioni, con il risultato ch si trova costretto a Per_1 sdoppiarsi, mantenendo una netta separazione tra le due vite, per assicurarsi che i genitori,
a cui appare molto legato, non risentano ELla sua vicinanza all'altro nucleo. Questa condizione viene ulteriormente amplificata quando la signora, nel tentativo di condividere con il figlio la sua versione degli eventi, di fatto, coinvolge nei conflitti intrafamiliari”).
A seguito ELl'udienza EL 26.09.2024 il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per il trattenimento ELla stessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
Alla successiva udienza EL 4.02.2025, questo Giudice – subentrato in quella stessa udienza nella titolarità EL ruolo – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione ELle conclusioni EL P.M.
5 Il P.M. interveniva in giudizio in data 4.11.2025, concludendo come in epigrafe.
* * *
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni giustificative per giungere alla deroga EL regime di affidamento condiviso EL minore ad entrambi i genitori, peraltro già stabilito dal precedente decreto di questo Tribunale e relativamente al quale le parti concordano. Ed infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale ELl'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (v. sul punto, Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
6/03/2019, n.6535). Ebbene, l'istruttoria svolta nel presente procedimento ha confermato la completa idoneità genitoriale ELle parti (v. relazioni EL Consultorio Familiare sopra richiamate), ciascuna ELla quali, nonostante la conflittualità esistente, ha sempre dimostrato di possedere sufficienti capacità genitoriali, dando prova di essere in grado di occuparsi e prendersi cura EL figlio , con consapevolezza in ordine ai bisogni e alle esigenze Per_1 ELlo stesso.
La principale ELle questioni tuttora controversa – e di cui si chiede una modifica rispetto alla precedente regolamentazione – attiene al collocamento prevalente di , visto il Per_1 trasferimento ELla madre a Casale sul IL unitamente al nuovo compagno.
In proposito, si deve evidenziare che il Tribunale, in caso di disaccordo tra le parti in ordine alla residenza ELla prole, deve compiere alcune valutazioni al fine di verificare se la scelta EL genitore che intende trasferirsi, unitamente al figlio minore, risponda agli interessi di quest'ultimo.
Diversi sono i criteri che possono guidare il giudice nella valutazione: un primo criterio attiene all'analisi ELle motivazioni EL trasferimento EL genitore prevalentemente collocatario, che deve avere 'sostanziali ' ragioni per trasferirsi altrove non determinate
(solamente) da più remunerative chance lavorative ovvero da un mero “cambio di ambiente sociale” che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento ELla richiesta;
un secondo aspetto riguarda i tempi e le modalità dì frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario, che il genitore che intende trasferirsi ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, in modo da non costringere il genitore non collocatario a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero EL tutto sproporzionati ai propri redditi;
altro criterio è la necessità di verificare come e con quali modalità siano salvaguardate e garantite le relazioni EL minore
6 con le altre figure chiave ELla propria esistenza (nonni), che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/parentale e ne preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) ELle proprie origini geografiche, sociali e culturali (art. 337 ter I comma); è opportuno poi valutare -anche in prospettiva- gli effetti EL trasferimento sul minore, comparati con il suo indispensabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica, dì relazione, in particolare dovendo valutare se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta (e quindi continuamente decisa) dalle esigenze EL genitore collocatario;
altro criterio è l'analisi ELle caratteristiche ELl'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali;
ed ancora, ulteriore criterio riguarda l'età dei figli, minore è l'età e minore è la facilità di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario (v. Trib. Milano, 12.08.2014).
Ebbene, alla luce di tali principi, ritiene il Collegio che l'istanza di trasferimento ELla madre unitamente al minore a Casale sul IL – ancorché motivata da ragioni connesse al ricongiungimento EL nuovo nucleo familiare costituito – non possa trovare accoglimento, dovendosi ritenere preminente l'interesse EL minore a mantenere, come sinora avvenuto, la costante e quotidiana presenza EL padre nella propria vita ed a preservare la stabilità ambientale, emotiva e relazionale conseguita, tenuto conto che il bambino ha sempre vissuto a Jesolo, ove è nato e cresciuto ed ove frequenta oggi la scuola primaria. Il trasferimento a
Casale sul IL di Leonardo determinerebbe uno stravolgimento ELle abitudini di vita EL bambino, che verrebbe sradicato dall'ambiente nel quale è nato e cresciuto, per inserirsi in un posto che non può ritenersi comparabile a quello di residenza abituale, ove si incentrano tutti i suoi interessi, alterando le sue abitudini di vita e il suo contesto di riferimento, in particolare scolastico, e stravolgendo il suo equilibrio anche nella relazione con il papà, con cui il bambino vive oramai stabilmente durante la settimana. Ciò trova conferma anche nelle risultanze ELl'indagine effettuate dai Servizi sociali incaricati nel corso EL giudizio, che hanno evidenziato come, allo stato, corrisponda al preminente interesse EL minore, il collocamento ELlo stesso presso il domicilio paterno: “L'organizzazione di vita attuale di
, con collocamento presso il padre durante la settimana e presso la madre nel Per_1 weekend gli consente di mantenere spazio significativi di relazione con entrambi.
Diversamente si ritiene che il tempo di relazione con il padre avrebbe a patire dal momento che egli lavora nel weekend”. Tale collocazione, peraltro, ha sempre consentito di conservare ampi e significativi rapporti anche con la madre a prescindere dalla distanza tra le due abitazioni, non essendo la ricorrente vincolata ad impegni e orari di lavoro e potendo contare sulla collaborazione di terzi (ovvero l'attuale compagno e i genitori ELla stessa) per l'accudimento ELl'altro figlio Per_2
Va, dunque, prescelto il collocamento EL minore presso il padre, come allo stato già in essere, con il regime di frequentazione madre/figlio sinora attuato, che gli
7 consente di trascorrere tutti i week end con la madre (dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera), e sempre salvi diversi accordi ELle parti. Si confermano, poi, le ulteriori prescrizioni di cui al decreto 28.11.2019 circa i tempi di permanenza EL minore presso ciascun genitore durante le vacanze estive, vacanze di Natale e vacanze Pasquali.
Resta assorbita la domanda ELla ricorrente di iscrizione EL figlio minore alla scuola primaria
“Gianni Rodari” di Casale sul IL, confermandosi l'iscrizione EL minore alla scuola primaria
“Marco Polo” presso l'Istituto Italo Calvino.
Considerato il rigetto ELla domanda di collocamento presso la madre, deve essere posto a carico di quest'ultima l'obbligo di contribuire al mantenimento ELla prole, nella misura reputata equa e congrua, tenuto conto dei seguenti principi.
Si rammenta che, ai sensi ELl'art. 30 ELla Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento ELla prole minorenne e maggiorenne, fino al raggiungimento ELl'indipendenza economica, in proporzione al proprio reddito e tenuto conto ELle attuali esigenze EL figlio, EL tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ELle risorse economiche di entrambi e ELla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ebbene, tenuto conto ELle condizioni economiche ELle parti, ELla capacità reddituale, anche potenziale dei genitori (quanto alla ricorrente, la stessa è in buona salute ed abile al lavoro ed è supportata dal nuovo compagno con cui abita), ELle attuali necessità EL figlio che, nella specie, devono essere valutate in relazione ad un bambino ELl'età di otto anni, dei tempi di permanenza trascorsi con entrambi i genitori, e prevalentemente con il padre, si reputa equo e congruo porre a carico ELla sig.ra l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento ordinario EL figlio versando all'ex compagno, entro il giorno 15 di ogni mese,
l'importo di € 250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al pagamento EL 50% ELle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo di questo
Tribunale EL 20.9.2019. Assegno unico come per legge.
Il Tribunale, inoltre, invita le parti a proseguire e/o riprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio competente volto a costruire un rapporto che compensi gli squilibri maturati in questi anni e faccia loro acquisire consapevolezza EL proprio ruolo, non solo in termini “assoluti”, ma anche “relazionali”, facilitando l'accesso all'altro genitore e condividendo con questi le scelte rilevanti per la prole.
Valutata la complessiva portata ELla causa, tenuto conto ELle valutazioni di merito assunte e ELle istanze promosse e decise in corso di causa ex art. 473 bis.15 c.p.c., considerata la soccombenza ELla sig.ra rispetto alle domande decise con la presente sentenza e Pt_1 considerato altresì l'esito EL sub procedimento, le spese di lite vengono poste a carico ELla ricorrente e liquidate come in dispositivo, in conformità EL D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto EL valore indeterminabile di complessità bassa ELla controversia e ELl'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto
8 dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 337-bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss. c.p.c.:
- Conferma l'affido EL figlio minore (nato il [...]) in modo Persona_3 condiviso ad entrambi i genitori;
- Dispone che il minore sia collocato prevalentemente presso il padre, dove verrà stabilita la sua residenza anagrafica;
- Dispone il diritto di visita ELla madre come indicato in parte motiva;
- Fissa l'obbligo ELla madre di contribuire al mantenimento EL figlio minore versando in favore EL padre, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ELl'indice EL costo ELla vita accertato dall'Istat e concorrendo inoltre nella misura EL 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse EL figlio così come individuate nel Protocollo di questo Tribunale.
- Invita i genitori a proseguire e/o riprendere il percorso di supporto alla genitorialità;
- Condanna la ricorrente alla rifusione ELle spese di lite sostenute dal resistente che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Cameria di Consiglio EL 6.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa AR Vittoria VA Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9382/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fadalti (pec: e dall'avv. Email_1
ET EL NA (pec: ; Email_2
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giacomo Vallese EL Foro di Venezia (pec:
; Email_3
-resistente-
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni ELle parti: come da note scritte depositate ex art. 127-ter in data 3.02.2025 in sostituzione ELl'udienza cartolare EL 4.02.2025.
Conclusioni EL Pubblico Ministero: “Il P.M. interviene nella causa e chiede il rigetto EL ricorso”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.07.2023 e promosso nei confronti di Controparte_1 chiedeva a questo Tribunale di disporre, a modifica EL precedente decreto Parte_1 emesso dal Tribunale di Venezia EL 13.07.2022 (che, sua volta, modificava il decreto EL
1 28.11.2019, con cui il Tribunale adito aveva provveduto in conformità agli accordi ELle parti circa il regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento EL figlio minore ELla coppia), il collocamento prevalente presso di sé EL loro figlio minore Per_1
(nato a [...]à di Piave il 21.07.2017) nato dalla loro unione non coniugale, con conseguente previsione di un calendario di visita a favore EL padre e l'imposizione ELl'obbligo, in capo a quest'ultimo, di corrisponderle, quale genitore prevalentemente collocatario, un assegno mensile pari ad € 400, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e oltre al 50% ELle spese straordinarie, l'attribuzione integrale ELl'assegno unico e la revoca ELl'incarico ai competenti Servizi sociali, domandando altresì al Tribunale, in via indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c., “l'autorizzazione ad iscrivere il figli presso Per_1
l'Istituto “Gianni Rodari” in via Vittorio Veneto n. 94 a Casale sul IL”.
A sostegno ELla domanda la ricorrente adduceva: il trasferimento ELla stessa a Casale sul
IL unitamente al nuovo compagno e le sopravvenute difficoltà nella gestione EL figlio nei giorni di sua competenza, dovendo costringere il minore a lunghi tragitti per andare a scuola
- considerata la distanza ELla nuova abitazione ELla madre dalla scuola EL minore – mentre la frequentazione EL bambino all'Istituto di Casile sul IL avrebbe consentito alla Pt_1 di poterlo accudire maggiormente (anche occupandosi ELla gestione dei compiti a casa e di tutte le attività scolastiche, parascolastiche, ludiche e sportive), non svolgendo quest'ultima attività lavorativa – contrariamente al resistente impiegato come guardia giurata presso l'Azienda Supermercati Tosano, il quale si doveva avvalere nella gestione quotidiana di
ELl'aiuto di figure terze (ovvero EL nonno paterno e ELla nuova compagna) – e Per_1 permettendo così a di coltivare il legame con il fratellino minore (nato Per_1 Per_2 dalla relazione sentimentale con l'attuale compagno) oltre che di trascorrere più tempo con i cugini (residenti nella medesima località).
Considerato che a seguito EL decreto di fissazione udienza EL 14.07.2023, la ricorrente reiterava la richiesta di autorizzazione all'iscrizione scolastica di presso l'Istituto Per_1 scolastico “Gianni Rodari” di Casile sul IL, con provvedimento EL 1.08.2023 il Giudice istruttore designato, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza ELla ricorrente inaudita altera parte, anticipava l'udienza al 29.08.2023 al fine di esaminare nel contraddittorio ELle parti tale specifica richiesta.
Con apposita memoria difensiva si costituiva in giudizio per tale udienza il resistente,
opponendosi alle richieste avversarie e chiedendone il rigetto. In Controparte_1 particolare il resistente, ripercorrendo la storia ELla coppia e le vicende processuali che avevano coinvolto il nucleo familiare, evidenziava di essersi sempre occupato in via prevalente di – soprattutto dopo che la aveva deciso “in assoluta Per_1 Pt_1 autonomia e senza alcun accordo sul punto con il di abbandonare la casa CP_1 familiare ritenendo conclusa la relazione sentimentale intrattenuta con il qui deducente dal marzo 2014”, trasferendosi “presso un altro luogo imprecisato, senza mai comunicargli,
2 nonostante le plurime richieste ricevute, l'esatto indirizzo EL nuovo domicilio, e soprattutto disinteressandosi completamente ELle sorti e EL bene EL proprio bambino” - e di essere sempre stato in grado di far fronte alle esigenze EL figlio (contrariamente alla madre che non aveva neppure consentito al figlio di frequentare l'asilo in corrispondenza dei giorni di sua spettanza). Infine, con riferimento alla richiesta formulata dalla ricorrente di iscrizione scolastica EL figlio presso la scuola primaria di Casale sul IL, il manifestava la CP_1 propria contrarietà, rilevando che era stato regolarmente iscritto alla scuola Per_1 elementare primaria “Marco Polo” presso l'Istituto Italo Calvino di Jesolo già a far data dal
9.01.2023 – evidenziando, dunque, come non sussistesse quel pregiudizio imminente e irreparabile lamentato dalla ricorrente, che non aveva manifestato prima alcun dissenso in proposito – e sottolineando come il richiesto trasferimento di a Casale sul IL Per_1 avrebbe sradicato drasticamente il minore dalle condizioni di vita già acquisite ovvero dall'ambiente domestico, abitativo e relazionale esistente. Chiedeva, dunque al Tribunale di rigettare l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. e di confermare il regime in essere, “anche modificando, limitatamente al periodo scolastico, il calendario di permanenza EL figlio con la madre, rispetto ai turni concordati tra le parti in occasione ELle intese sottoscritte in data
5.10.2019”.
All'esito ELl'udienza EL 29.08.2023, la richiesta ELla ricorrente tesa ad ottenere l'autorizzazione all'iscrizione scolastica EL minore presso la scuola primaria di Casale sul
IL veniva respinta (cfr. ordinanza EL 29.08.2023, che in questa sede si richiama integralmente) con indicazione puntuale dei motivi di fatto e di diritto che non rendevano accoglibile l'istanza presentata. Veniva fissata così la prima udienza di comparizione EL
20.02.2024, onerando la ricorrente di provvedere alla notifica EL ricorso al resistente.
Regolarmente costituitosi in giudizio il si opponeva alla domanda di Controparte_1 trasferimento EL minore, domandando: “1) Respingersi, siccome infondata, inammissibile ed improponibile, giusta le considerazioni ed eccezioni tutte sopra svolte, ogni e qualsiasi domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto.2) Modificare “l'Accordo per regolamentazione affido condiviso EL figlio naturale
” sottoscritto dai genitori in data 5.10.2019, disponendo: -la conferma Persona_3 ELl'iscrizione d presso la scuola elementare “Marco Polo”, appartenente al plesso Per_1 scolastico “Italo Calvino” di Jesolo, riconoscendo inoltre al padre la facoltà di poter ELegare, senza necessità di assenso materno, fino a due persone di sua fiducia per il ritiro d Per_1 da scuola in caso di impossibilità; -la collocazione EL minor in via prevalente Per_1 presso la casa EL padre, sita in Jesolo, Via Vittore Carpaccio n. 3, ove è stabilita da sempre la sua residenza: -la conferma di quanto già previsto tra le parti con riferimento all'affido condiviso EL minore ad entrambi i genitori;
-che la sig.r potrà vedere il figlio Parte_1 ogni qualvolta le sarà possibile, durante il periodo scolastico, previo accordo con il sig.
compatibilmente con gli impegni e le esigenze EL minore stesso. Il minore CP_1
3 trascorrerà in ogni caso con la madre, durante il periodo scolastico, tutti i week-end di ogni settimana, dal venerdì pomeriggio quando la madre si recherà a Jesolo per andare a prendere il bambino all'uscita dalla scuola elementare, sino al lunedì mattina successivo, quando la madre accompagnerà il figlio direttamente a scuola. La madre passerà in compagnia EL figlio sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale incluso, ad anni alterni, il giorno di
Natale o quello di Capodanno, e quattro giorni consecutivi durante il periodo pasquale incluso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello ELl'Angelo, ciò con riguardo all'età e alla volontà EL minore stesso e sempre con il comune accordo di entrambi i genitori. Durante il periodo estivo trascorrerà 15 giorni consecutivi Per_1 con la madre e i successivi 15 giorni consecutivi con il padre e così alternandosi i genitori fino alla riapertura ELla scuola. -che la sig.ra dovrà corrispondere al sig. Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario EL figlio minore, la Controparte_1 somma mensile di € 250,00, ovvero nella diversa misura stabilita dal Tribunale, oltre alla rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato al convenuto, sino al raggiungimento ELla maggiore età EL figlio, e/o comunque fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. -Le spese di natura straordinaria relative al figlio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche (tasse, rette, buoni pasto, libri di testo, gite scolastiche e/o viaggi studio, trasporto), mediche (compresi i ticket), dentistiche non mutuabili, sportive, ricreative, artistiche e di svago (iscrizione, rette, dotazione necessaria), ovvero le altre spese riportate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, saranno concordate previamente tra i genitori (salvo quelle mediche urgenti e non programmabili) e suddivise per il 50% ciascuno. La quota parte ELle spese sostenute o da sostenere dovrà essere versata al genitore che le ha sostenute entro quindici giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione. -l'assegno unico pe sarà attribuito Per_1 per intero al sig mentre le detrazioni per il figlio rimarranno invece in Controparte_1 capo a ciascun genitore per il 50%. -la conferma ELla necessità che le parti proseguano un percorso di genitorialità guidati dagli assistenti sociali e dagli organi a ciò preposti”.
A seguito ELla prima udienza di comparizione, con ordinanza EL 21.02.2024, il Giudice stabiliva – fermo restando l'affidamento condiviso e la prevalente collocazione EL minore presso il padre – visite madre-figlio dal venerdì pomeriggio (dall'uscita di scuola) sino alla domenica sera sino alle 20:30 (con riaccompagnamento EL figlio a casa da parte ELla madre)
e ciò tutte le settimane EL periodo scolastico, con conferma, per il resto, ELle ulteriori prescrizioni di cui al decreto 28.11.2019 circa i tempi di permanenza EL minore presso ciascuno dei genitori, oltre al conferimento di un ulteriore incarico ai Servizi sociali al fine di svolgere gli opportuni accertamenti circa l'attuale situazione personale e abitativa EL minore e al fine di verificare la qualità dei rapporti di con i genitori, riferendo, Per_1 altresì, in ordine alla capacità genitoriale ELle parti ed approfondendo anche i relativi contesti familiari. In data 5.03.2024, il Giudice ratificava la modifica richiesta dalle parti
4 circa il regime di frequentazione madre/figlio, prevedendo il riaccompagnamento a casa di la domenica sera a cura EL padre. Per_1
In data 13.09.2024 pervenivano le relazioni aggiornate EL Consultorio familiare richieste, in cui si dava atto che: appare un bambino inserito in una rete di relazioni Per_1 affettive significative sia all'interno EL contesto paterno sia all'interno EL contesto materno” pur sottolineando la presenza in entrambi contesti di “alcuni aspetti inelaborati legati alla conflittualità tra i genitori d , che sembrano aver travalicato i confini Per_1 generazionali”; emergeva, altresì, che: “l'organizzazione di vita attuale di , Per_1
Ovviamente presso il padre durante la settimana presso la madre nel weekend, gli consente di mantenere spazi significativi di relazione con entrambi i punti diversamente si ritiene che il tempo di relazione con il padre avrebbe a patire, dal momento che gli lavoro nel weekend”
(v. relazione EL Consultorio ELl'ULSS2). Dalla relazione EL Consultorio ELl' Pt_2 emergeva, invece, che sebbene le qualità genitoriali non presentassero criticità (v. p. 11: “La signora appare possedere adeguate competenze relazionali, sembra riconoscere i Pt_1 bisogni evolutivi EL bambino e mostra adeguate capacità di cura nei confronti ELlo stesso.
Il sig appare coinvolto emotivamente con il figlio, affettivamente presente e capace CP_1 di assolvere alla sua funzione normativa. Non si riscontrano aspetti psicopatologici che compromettono la loro competenza genitoriale. Entrambi i genitori mostrano la capacità di aderire alla realtà, di adattarsi all'ambiente e di adempiere alle funzioni connesse con il ruolo di genitori”) sussistevano comunque alcuni aspetti ELla personalità dei genitori che costituivano un ostacolo alla normalizzazione dei rapporti genitoriali (v. pag. 11: “Alcuni aspetti ELla personalità dei genitori, però, sembrano incidere sulla possibilità ch Per_1 acceda dall'altra parte ELla famiglia senza il timore di scontentare l'una o l'altra. In particolare, riguardo la signor si evidenziano aspetti di criticità quali l'affettività Pt_1 vivace con tentativi di controllo degli impulsi non sempre efficaci;
nel caso EL signor le criticità riguardano la diffidenza, la sospettosità e la labilità emotiva. Sia la CP_1 signor quel signo , inoltre, faticano a tollerare la frustrazione e si mostrano Pt_1 CP_1 rigidi e ostinati rispetto alle loro posizioni, con il risultato ch si trova costretto a Per_1 sdoppiarsi, mantenendo una netta separazione tra le due vite, per assicurarsi che i genitori,
a cui appare molto legato, non risentano ELla sua vicinanza all'altro nucleo. Questa condizione viene ulteriormente amplificata quando la signora, nel tentativo di condividere con il figlio la sua versione degli eventi, di fatto, coinvolge nei conflitti intrafamiliari”).
A seguito ELl'udienza EL 26.09.2024 il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per il trattenimento ELla stessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
Alla successiva udienza EL 4.02.2025, questo Giudice – subentrato in quella stessa udienza nella titolarità EL ruolo – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione ELle conclusioni EL P.M.
5 Il P.M. interveniva in giudizio in data 4.11.2025, concludendo come in epigrafe.
* * *
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni giustificative per giungere alla deroga EL regime di affidamento condiviso EL minore ad entrambi i genitori, peraltro già stabilito dal precedente decreto di questo Tribunale e relativamente al quale le parti concordano. Ed infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale ELl'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (v. sul punto, Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
6/03/2019, n.6535). Ebbene, l'istruttoria svolta nel presente procedimento ha confermato la completa idoneità genitoriale ELle parti (v. relazioni EL Consultorio Familiare sopra richiamate), ciascuna ELla quali, nonostante la conflittualità esistente, ha sempre dimostrato di possedere sufficienti capacità genitoriali, dando prova di essere in grado di occuparsi e prendersi cura EL figlio , con consapevolezza in ordine ai bisogni e alle esigenze Per_1 ELlo stesso.
La principale ELle questioni tuttora controversa – e di cui si chiede una modifica rispetto alla precedente regolamentazione – attiene al collocamento prevalente di , visto il Per_1 trasferimento ELla madre a Casale sul IL unitamente al nuovo compagno.
In proposito, si deve evidenziare che il Tribunale, in caso di disaccordo tra le parti in ordine alla residenza ELla prole, deve compiere alcune valutazioni al fine di verificare se la scelta EL genitore che intende trasferirsi, unitamente al figlio minore, risponda agli interessi di quest'ultimo.
Diversi sono i criteri che possono guidare il giudice nella valutazione: un primo criterio attiene all'analisi ELle motivazioni EL trasferimento EL genitore prevalentemente collocatario, che deve avere 'sostanziali ' ragioni per trasferirsi altrove non determinate
(solamente) da più remunerative chance lavorative ovvero da un mero “cambio di ambiente sociale” che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento ELla richiesta;
un secondo aspetto riguarda i tempi e le modalità dì frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario, che il genitore che intende trasferirsi ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, in modo da non costringere il genitore non collocatario a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero EL tutto sproporzionati ai propri redditi;
altro criterio è la necessità di verificare come e con quali modalità siano salvaguardate e garantite le relazioni EL minore
6 con le altre figure chiave ELla propria esistenza (nonni), che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/parentale e ne preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) ELle proprie origini geografiche, sociali e culturali (art. 337 ter I comma); è opportuno poi valutare -anche in prospettiva- gli effetti EL trasferimento sul minore, comparati con il suo indispensabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica, dì relazione, in particolare dovendo valutare se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta (e quindi continuamente decisa) dalle esigenze EL genitore collocatario;
altro criterio è l'analisi ELle caratteristiche ELl'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali;
ed ancora, ulteriore criterio riguarda l'età dei figli, minore è l'età e minore è la facilità di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario (v. Trib. Milano, 12.08.2014).
Ebbene, alla luce di tali principi, ritiene il Collegio che l'istanza di trasferimento ELla madre unitamente al minore a Casale sul IL – ancorché motivata da ragioni connesse al ricongiungimento EL nuovo nucleo familiare costituito – non possa trovare accoglimento, dovendosi ritenere preminente l'interesse EL minore a mantenere, come sinora avvenuto, la costante e quotidiana presenza EL padre nella propria vita ed a preservare la stabilità ambientale, emotiva e relazionale conseguita, tenuto conto che il bambino ha sempre vissuto a Jesolo, ove è nato e cresciuto ed ove frequenta oggi la scuola primaria. Il trasferimento a
Casale sul IL di Leonardo determinerebbe uno stravolgimento ELle abitudini di vita EL bambino, che verrebbe sradicato dall'ambiente nel quale è nato e cresciuto, per inserirsi in un posto che non può ritenersi comparabile a quello di residenza abituale, ove si incentrano tutti i suoi interessi, alterando le sue abitudini di vita e il suo contesto di riferimento, in particolare scolastico, e stravolgendo il suo equilibrio anche nella relazione con il papà, con cui il bambino vive oramai stabilmente durante la settimana. Ciò trova conferma anche nelle risultanze ELl'indagine effettuate dai Servizi sociali incaricati nel corso EL giudizio, che hanno evidenziato come, allo stato, corrisponda al preminente interesse EL minore, il collocamento ELlo stesso presso il domicilio paterno: “L'organizzazione di vita attuale di
, con collocamento presso il padre durante la settimana e presso la madre nel Per_1 weekend gli consente di mantenere spazio significativi di relazione con entrambi.
Diversamente si ritiene che il tempo di relazione con il padre avrebbe a patire dal momento che egli lavora nel weekend”. Tale collocazione, peraltro, ha sempre consentito di conservare ampi e significativi rapporti anche con la madre a prescindere dalla distanza tra le due abitazioni, non essendo la ricorrente vincolata ad impegni e orari di lavoro e potendo contare sulla collaborazione di terzi (ovvero l'attuale compagno e i genitori ELla stessa) per l'accudimento ELl'altro figlio Per_2
Va, dunque, prescelto il collocamento EL minore presso il padre, come allo stato già in essere, con il regime di frequentazione madre/figlio sinora attuato, che gli
7 consente di trascorrere tutti i week end con la madre (dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera), e sempre salvi diversi accordi ELle parti. Si confermano, poi, le ulteriori prescrizioni di cui al decreto 28.11.2019 circa i tempi di permanenza EL minore presso ciascun genitore durante le vacanze estive, vacanze di Natale e vacanze Pasquali.
Resta assorbita la domanda ELla ricorrente di iscrizione EL figlio minore alla scuola primaria
“Gianni Rodari” di Casale sul IL, confermandosi l'iscrizione EL minore alla scuola primaria
“Marco Polo” presso l'Istituto Italo Calvino.
Considerato il rigetto ELla domanda di collocamento presso la madre, deve essere posto a carico di quest'ultima l'obbligo di contribuire al mantenimento ELla prole, nella misura reputata equa e congrua, tenuto conto dei seguenti principi.
Si rammenta che, ai sensi ELl'art. 30 ELla Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento ELla prole minorenne e maggiorenne, fino al raggiungimento ELl'indipendenza economica, in proporzione al proprio reddito e tenuto conto ELle attuali esigenze EL figlio, EL tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ELle risorse economiche di entrambi e ELla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ebbene, tenuto conto ELle condizioni economiche ELle parti, ELla capacità reddituale, anche potenziale dei genitori (quanto alla ricorrente, la stessa è in buona salute ed abile al lavoro ed è supportata dal nuovo compagno con cui abita), ELle attuali necessità EL figlio che, nella specie, devono essere valutate in relazione ad un bambino ELl'età di otto anni, dei tempi di permanenza trascorsi con entrambi i genitori, e prevalentemente con il padre, si reputa equo e congruo porre a carico ELla sig.ra l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento ordinario EL figlio versando all'ex compagno, entro il giorno 15 di ogni mese,
l'importo di € 250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al pagamento EL 50% ELle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo di questo
Tribunale EL 20.9.2019. Assegno unico come per legge.
Il Tribunale, inoltre, invita le parti a proseguire e/o riprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio competente volto a costruire un rapporto che compensi gli squilibri maturati in questi anni e faccia loro acquisire consapevolezza EL proprio ruolo, non solo in termini “assoluti”, ma anche “relazionali”, facilitando l'accesso all'altro genitore e condividendo con questi le scelte rilevanti per la prole.
Valutata la complessiva portata ELla causa, tenuto conto ELle valutazioni di merito assunte e ELle istanze promosse e decise in corso di causa ex art. 473 bis.15 c.p.c., considerata la soccombenza ELla sig.ra rispetto alle domande decise con la presente sentenza e Pt_1 considerato altresì l'esito EL sub procedimento, le spese di lite vengono poste a carico ELla ricorrente e liquidate come in dispositivo, in conformità EL D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto EL valore indeterminabile di complessità bassa ELla controversia e ELl'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto
8 dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 337-bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss. c.p.c.:
- Conferma l'affido EL figlio minore (nato il [...]) in modo Persona_3 condiviso ad entrambi i genitori;
- Dispone che il minore sia collocato prevalentemente presso il padre, dove verrà stabilita la sua residenza anagrafica;
- Dispone il diritto di visita ELla madre come indicato in parte motiva;
- Fissa l'obbligo ELla madre di contribuire al mantenimento EL figlio minore versando in favore EL padre, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ELl'indice EL costo ELla vita accertato dall'Istat e concorrendo inoltre nella misura EL 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse EL figlio così come individuate nel Protocollo di questo Tribunale.
- Invita i genitori a proseguire e/o riprendere il percorso di supporto alla genitorialità;
- Condanna la ricorrente alla rifusione ELle spese di lite sostenute dal resistente che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Cameria di Consiglio EL 6.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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