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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1347/2023, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli AVV.TI RICCARDO FARANDA, PASQUALE MARIA CRUPI e
VA DEAL
ricorrente e
(c.f. Controparte_1
), con il patrocinio degli AVV.TI DOMENICO SENESE e C.F._2
GIULIA VETRIANI resistente OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
ha rappresentato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze
[...]
della , ininterrottamente dal 24/09/2019 al Controparte_1
17/01/2023, svolgendo mansioni di “impastatore di pasticceria”, con inquadramento al
6° livello CCNL per i dipendenti da aziende del settore “alimentari artigianato”; tuttavia, il rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato solamente a partire dal
17/01/2020 tramite un contratto a tempo determinato di 15 ore settimanali, con scadenza al 30/04/2020 al quale aveva fatto seguito un secondo contratto a tempo determinato dal 09/01/2021 al 31/07/2021 ed un terzo per il periodo compreso tra il
18/01/2022 e 31/05/2022. La ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa anche durante l'intervallo tra i contratti predetti. La stessa, inoltre, avrebbe sempre lavorato, di fatto, 60 ore settimanali, dal lunedì al giovedì dalle ore 06:00 alle ore 15:00
e dal venerdì alla domenica dalle ore 06:00 alle ore 17:00, con un giorno di riposo che poteva essere utilizzato solamente dal lunedì al giovedì.
Tanto premesso, ha convenuta la ditta individuale in questione innanzi al Tribunale del
Lavoro di Tivoli al fine di vedersi accolte le seguenti conclusioni: “in via principale
1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della CP_2
resistente, senza soluzione di continuità, dal 24/09/2019 al 17/01/2023, ovvero per il diverso periodo riconosciuto di giustizia;
2) accertare e dichiarare l'orario effettivamente svolto dalla ricorrente e nella misura di almeno 60 ore settimanali, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la ditta convenuta in persona del legale rappresentante, al pagamento della complessiva somma di euro 66.895,59 di cui € 5.317,86 a titolo di TFR, ovvero di quelle diverse somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa o che verranno stabilite dal giudice ex art. 36 Cost., 2099 c.c., 432 c.p.c.; Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione del valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate;
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre
i.v.a., c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con ulteriore riserva di richiedere ancora in altro futuro ed eventuale giudizio qualsivoglia altra spettanza ed indennità maturata a qualsiasi titolo in favore dell'istante durante i pregressi rapporti di lavoro valendo il deposito del presente ricorso come atto di costituzione in mora, interruttivo di ogni prescrizione e decadenza”.
La si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando i conteggi depositati e che la ricorrente avesse svolto lavoro c.d. in nero ed eccedente l'orario pattuito. A sostegno della propria pretesa, ha depositato le proroghe Unilav dalle quali si evince che i contratti a tempo erano stati regolarmente prorogati oltre la loro scadenza, con eccezione di un periodo da agosto 2020 a gennaio
2021 e dal 1 al 18 gennaio 2021. Nello specifico: il contratto con scadenza al
30/04/2020 era stato prorogato sino al 31/07/2020; il contratto dal 09/01/2021 al
31/07/2021 era stato prorogato sino al 31/12/2021; il contratto dal 18/01/2022 al
31/05/2022 era stato prorogato sino alla cessazione effettiva del rapporto avvenuta il
17/01/2023.
Nel corso dell'istruttoria veniva escussi due testi per parte ricorrente, due per parte resistente ed uno comune.
Sulle conclusioni indicate in atti, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene così decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
La controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di differenze retributive dovute per lo svolgimento da parte della ricorrente di periodi di lavoro non coperti da contratto nonché ore di lavoro straordinario. Nello specifico, la sig.ra asserisce di aver lavorato alle dipendenze della Pt_1
resistente, senza soluzione di continuità, dal 24/09/2019 al 17/01/2023 nonchè di aver lavorato per 60 ore settimanali in luogo delle 15 previste dal contratto, non essendo invece contestato che le mansioni da ella svolta fossero ascrivibili al 6° livello di inquadramento del CCNL di riferimento. Pertanto, occorre in primo luogo valutare se siano emersi elementi di prova del superiore orario rivendicato e della circostanza che la stessa abbia lavorato anche nei periodi intercorrenti tra i tre contratti a tempo determinato;
si dovrà, in ogni caso, tenere conto delle proroghe che risultano in via documentale (cfr. docc. 4-9-10-13 della memoria difensiva), come meglio sopra illustrato.
A ben vedere, nessuno dei testimoni – ex lavoratori alle dipendenze della pasticceria - ha potuto confermare che la ricorrente abbia lavorato in data antecedente al gennaio
2020; a parere di questo giudice, è dirimente il fatto che nessuno di loro era assunto in quel periodo. Sul punto, la teste ha affermato di aver lavorato per la Testimone_1
resistente per circa tre mesi nel 2022 in un periodo non meglio specificato, la teste di aver lavorato nel 2020 da gennaio a ottobre, la teste Testimone_2 Testimone_3
per circa 8 mesi da maggio 2020 a novembre 2020 ed il teste da fine Testimone_4
settembre 2020 a settembre 2023.
Al contrario, appare maggiormente corroborata dalle testimonianze rese la circostanza secondo cui la ricorrente abbia lavorato, con l'eccezione del periodo di sospensione covid, anche tra un contratto a tempo determinato e l'altro; in particolare, come emerge da quanto sopra delineato, i testi hanno ammesso di aver lavorato insieme alla ricorrente anche tra agosto 2020 e gennaio 2021 ed a gennaio 2022. Significativo come anche il teste di parte resistente, sig.ra , nonostante il legame di parentela Tes_5
con il titolare della ditta, abbia confermato quanto segue: “la pasticceria ora è chiusa
e ho lavorato li per un paio di anni (quando c'era il covid prima che chiudesse ero li) dopo il covid ho ripreso (ha riaperto poco prima dell'estate) e io ho continuato fin quando non ha chiuso il negozio (non ricordo esattamente quando ha chiuso)….. La ricorrente ha lavorato con me in quel periodo e l'ho vista per tutto il periodo in cui ci sono stata io. Io e lei abbiamo iniziato insieme più o meno. La ricorrente quando c'ero io c'era sempre ma magari qualche giorno si assentata perché ha avuto uno spiacevole situazione a casa e può essere capitato che non ci siamo viste, c'è stato il lutto del figlio a gennaio e credo sia normale qualche giorno di assenza.”
Quanto all'orario di lavoro, dalla prova orale è emerso con sufficiente certezza che la ricorrente lavorasse dalle 6.30 alle 14.00 con un giorno di riposo infrasettimanale che poteva variare. La teste ha dichiarato in proposito: “Io andavo dalle Testimone_3
6,00 alle 14 per 6 giorni a settimana. Si lavorava anche di domenica. Il mio giorno di riposo era il giovedì. Ho conosciuto la ricorrente. Lei già lavorava li e faceva la aiuto pasticcera in laboratorio come me. Avevamo le stesse mansioni ma io ero pasticcera e lei aiuto. Per esempio le torte le facevo solo io mentre la ricorrente si occupava dei mignon, biscotteria. Aveva stessi orari ma riposo era diverso ma non ricordo quando”.
Circostanze confermate anche da (Io andavo dalle 6,30 alle 15 e 30 Testimone_1
per 6 giorni a settimana. Si lavorava anche di domenica. Ho conosciuto la ricorrente
e la conoscevo già prima perché siamo conoscenti da circa 4 anni. Lei già lavorava li
e faceva la pasticcera in laboratorio mentre io ero al banco. Io andavo in laboratorio
e la vedevo lavorare. Lei alle 6,30 era già li e andava via all'incirca dopo le 14,00 perché la vedevo uscire) e (Io lavoro dalle 6 alle 14 anche quando Testimone_4
ero dipendente. Io lavoravo a chiamata. C'era il personale davanti al banco le sorelle
e una commessa, e al laboratorio c'era la ricorrente.)
Ne deriva come non possa essere accolta la domanda di asserito svolgimento di lavoro straordinario oltre gli orari suindicati, non confermato da alcuna testimonianza;
all'uopo è appena il caso di evidenziare che, per pacifica giurisprudenza, a carico del lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Corte di Cassazione – Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. (Tribunale
Prato sez. lav., 04/09/2020, n.73).
Nei limiti di quanto sopra indicato, si osserva come qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, egli abbia l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incomba sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36
Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, dunque, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Pertanto, facendo riferimento agli allegati conteggi - non specificatamente contestati in merito ai criteri di calcolo - ed espunto il lavoro straordinario e l'anno 2019 (con conseguente rideterminazione dell'entità del TFR), è possibile quantificare come di seguito indicate le differenze retributive maturate dalla lavoratrice: € 4.775,69 a titolo di TFR lordo ed € 24.882,31 per spettanze ordinarie (paga giornaliera, tredicesima e ratei, festività, ferie e permessi non goduti). Per l'effetto, la resistente deve essere condannata al pagamento dalla suindicata CP_2
somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
[...]
senza soluzione di continuità dal Controparte_1
17/01/2020 17/01/2023 con contratto full time e inquadramento al 6° livello
CCNL per i dipendenti di aziende del settore “alimentari artigianato” e, per l'effetto, condanna il datore di lavoro alle differenze retributive maturate a titolo di TFR lordo per € 4.775,69 ed a titolo di spettanze ordinarie per € 24.882,31, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.086,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 12/11/2025
Il giudice
OB IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1347/2023, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli AVV.TI RICCARDO FARANDA, PASQUALE MARIA CRUPI e
VA DEAL
ricorrente e
(c.f. Controparte_1
), con il patrocinio degli AVV.TI DOMENICO SENESE e C.F._2
GIULIA VETRIANI resistente OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
ha rappresentato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze
[...]
della , ininterrottamente dal 24/09/2019 al Controparte_1
17/01/2023, svolgendo mansioni di “impastatore di pasticceria”, con inquadramento al
6° livello CCNL per i dipendenti da aziende del settore “alimentari artigianato”; tuttavia, il rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato solamente a partire dal
17/01/2020 tramite un contratto a tempo determinato di 15 ore settimanali, con scadenza al 30/04/2020 al quale aveva fatto seguito un secondo contratto a tempo determinato dal 09/01/2021 al 31/07/2021 ed un terzo per il periodo compreso tra il
18/01/2022 e 31/05/2022. La ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa anche durante l'intervallo tra i contratti predetti. La stessa, inoltre, avrebbe sempre lavorato, di fatto, 60 ore settimanali, dal lunedì al giovedì dalle ore 06:00 alle ore 15:00
e dal venerdì alla domenica dalle ore 06:00 alle ore 17:00, con un giorno di riposo che poteva essere utilizzato solamente dal lunedì al giovedì.
Tanto premesso, ha convenuta la ditta individuale in questione innanzi al Tribunale del
Lavoro di Tivoli al fine di vedersi accolte le seguenti conclusioni: “in via principale
1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della CP_2
resistente, senza soluzione di continuità, dal 24/09/2019 al 17/01/2023, ovvero per il diverso periodo riconosciuto di giustizia;
2) accertare e dichiarare l'orario effettivamente svolto dalla ricorrente e nella misura di almeno 60 ore settimanali, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la ditta convenuta in persona del legale rappresentante, al pagamento della complessiva somma di euro 66.895,59 di cui € 5.317,86 a titolo di TFR, ovvero di quelle diverse somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa o che verranno stabilite dal giudice ex art. 36 Cost., 2099 c.c., 432 c.p.c.; Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione del valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate;
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre
i.v.a., c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con ulteriore riserva di richiedere ancora in altro futuro ed eventuale giudizio qualsivoglia altra spettanza ed indennità maturata a qualsiasi titolo in favore dell'istante durante i pregressi rapporti di lavoro valendo il deposito del presente ricorso come atto di costituzione in mora, interruttivo di ogni prescrizione e decadenza”.
La si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando i conteggi depositati e che la ricorrente avesse svolto lavoro c.d. in nero ed eccedente l'orario pattuito. A sostegno della propria pretesa, ha depositato le proroghe Unilav dalle quali si evince che i contratti a tempo erano stati regolarmente prorogati oltre la loro scadenza, con eccezione di un periodo da agosto 2020 a gennaio
2021 e dal 1 al 18 gennaio 2021. Nello specifico: il contratto con scadenza al
30/04/2020 era stato prorogato sino al 31/07/2020; il contratto dal 09/01/2021 al
31/07/2021 era stato prorogato sino al 31/12/2021; il contratto dal 18/01/2022 al
31/05/2022 era stato prorogato sino alla cessazione effettiva del rapporto avvenuta il
17/01/2023.
Nel corso dell'istruttoria veniva escussi due testi per parte ricorrente, due per parte resistente ed uno comune.
Sulle conclusioni indicate in atti, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene così decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
La controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di differenze retributive dovute per lo svolgimento da parte della ricorrente di periodi di lavoro non coperti da contratto nonché ore di lavoro straordinario. Nello specifico, la sig.ra asserisce di aver lavorato alle dipendenze della Pt_1
resistente, senza soluzione di continuità, dal 24/09/2019 al 17/01/2023 nonchè di aver lavorato per 60 ore settimanali in luogo delle 15 previste dal contratto, non essendo invece contestato che le mansioni da ella svolta fossero ascrivibili al 6° livello di inquadramento del CCNL di riferimento. Pertanto, occorre in primo luogo valutare se siano emersi elementi di prova del superiore orario rivendicato e della circostanza che la stessa abbia lavorato anche nei periodi intercorrenti tra i tre contratti a tempo determinato;
si dovrà, in ogni caso, tenere conto delle proroghe che risultano in via documentale (cfr. docc. 4-9-10-13 della memoria difensiva), come meglio sopra illustrato.
A ben vedere, nessuno dei testimoni – ex lavoratori alle dipendenze della pasticceria - ha potuto confermare che la ricorrente abbia lavorato in data antecedente al gennaio
2020; a parere di questo giudice, è dirimente il fatto che nessuno di loro era assunto in quel periodo. Sul punto, la teste ha affermato di aver lavorato per la Testimone_1
resistente per circa tre mesi nel 2022 in un periodo non meglio specificato, la teste di aver lavorato nel 2020 da gennaio a ottobre, la teste Testimone_2 Testimone_3
per circa 8 mesi da maggio 2020 a novembre 2020 ed il teste da fine Testimone_4
settembre 2020 a settembre 2023.
Al contrario, appare maggiormente corroborata dalle testimonianze rese la circostanza secondo cui la ricorrente abbia lavorato, con l'eccezione del periodo di sospensione covid, anche tra un contratto a tempo determinato e l'altro; in particolare, come emerge da quanto sopra delineato, i testi hanno ammesso di aver lavorato insieme alla ricorrente anche tra agosto 2020 e gennaio 2021 ed a gennaio 2022. Significativo come anche il teste di parte resistente, sig.ra , nonostante il legame di parentela Tes_5
con il titolare della ditta, abbia confermato quanto segue: “la pasticceria ora è chiusa
e ho lavorato li per un paio di anni (quando c'era il covid prima che chiudesse ero li) dopo il covid ho ripreso (ha riaperto poco prima dell'estate) e io ho continuato fin quando non ha chiuso il negozio (non ricordo esattamente quando ha chiuso)….. La ricorrente ha lavorato con me in quel periodo e l'ho vista per tutto il periodo in cui ci sono stata io. Io e lei abbiamo iniziato insieme più o meno. La ricorrente quando c'ero io c'era sempre ma magari qualche giorno si assentata perché ha avuto uno spiacevole situazione a casa e può essere capitato che non ci siamo viste, c'è stato il lutto del figlio a gennaio e credo sia normale qualche giorno di assenza.”
Quanto all'orario di lavoro, dalla prova orale è emerso con sufficiente certezza che la ricorrente lavorasse dalle 6.30 alle 14.00 con un giorno di riposo infrasettimanale che poteva variare. La teste ha dichiarato in proposito: “Io andavo dalle Testimone_3
6,00 alle 14 per 6 giorni a settimana. Si lavorava anche di domenica. Il mio giorno di riposo era il giovedì. Ho conosciuto la ricorrente. Lei già lavorava li e faceva la aiuto pasticcera in laboratorio come me. Avevamo le stesse mansioni ma io ero pasticcera e lei aiuto. Per esempio le torte le facevo solo io mentre la ricorrente si occupava dei mignon, biscotteria. Aveva stessi orari ma riposo era diverso ma non ricordo quando”.
Circostanze confermate anche da (Io andavo dalle 6,30 alle 15 e 30 Testimone_1
per 6 giorni a settimana. Si lavorava anche di domenica. Ho conosciuto la ricorrente
e la conoscevo già prima perché siamo conoscenti da circa 4 anni. Lei già lavorava li
e faceva la pasticcera in laboratorio mentre io ero al banco. Io andavo in laboratorio
e la vedevo lavorare. Lei alle 6,30 era già li e andava via all'incirca dopo le 14,00 perché la vedevo uscire) e (Io lavoro dalle 6 alle 14 anche quando Testimone_4
ero dipendente. Io lavoravo a chiamata. C'era il personale davanti al banco le sorelle
e una commessa, e al laboratorio c'era la ricorrente.)
Ne deriva come non possa essere accolta la domanda di asserito svolgimento di lavoro straordinario oltre gli orari suindicati, non confermato da alcuna testimonianza;
all'uopo è appena il caso di evidenziare che, per pacifica giurisprudenza, a carico del lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Corte di Cassazione – Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. (Tribunale
Prato sez. lav., 04/09/2020, n.73).
Nei limiti di quanto sopra indicato, si osserva come qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, egli abbia l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incomba sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36
Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, dunque, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Pertanto, facendo riferimento agli allegati conteggi - non specificatamente contestati in merito ai criteri di calcolo - ed espunto il lavoro straordinario e l'anno 2019 (con conseguente rideterminazione dell'entità del TFR), è possibile quantificare come di seguito indicate le differenze retributive maturate dalla lavoratrice: € 4.775,69 a titolo di TFR lordo ed € 24.882,31 per spettanze ordinarie (paga giornaliera, tredicesima e ratei, festività, ferie e permessi non goduti). Per l'effetto, la resistente deve essere condannata al pagamento dalla suindicata CP_2
somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
[...]
senza soluzione di continuità dal Controparte_1
17/01/2020 17/01/2023 con contratto full time e inquadramento al 6° livello
CCNL per i dipendenti di aziende del settore “alimentari artigianato” e, per l'effetto, condanna il datore di lavoro alle differenze retributive maturate a titolo di TFR lordo per € 4.775,69 ed a titolo di spettanze ordinarie per € 24.882,31, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.086,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 12/11/2025
Il giudice
OB IS