Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
Decreto cautelare 23 agosto 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05193/2025REG.PROV.COLL.
N. 06535/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6535 del 2024, proposto da
SSd AD TO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Capozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Terza) n. 934/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società sportiva AD TO a r.l., in qualità di concessionaria della piscina comunale di Gioia del Colle, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la IA per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 703 del 30 giugno 2023 con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza ‘ della concessione (e del conseguente diritto d’uso) e la risoluzione di diritto della relativa convenzione ’, nonché dei presupposti atti del procedimento.
Il provvedimento impugnato era stato emesso ‘ per inadempimento di cui all’art. 14, lett. d) <gravi danni agli edifici ed agli impianti, di proprietà del Comune di Gioia del Colle, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario>, G) <riscontro di gravi vizi nell’esecuzione degli interventi di riqualificazione di cui all’art. 8 o loro esecuzione in modo, notevolmente, difforme dal progetto esecutivo>, H) <grave ritardo nell’esecuzione dei lavori di riqualificazione di cui all’art. 8>, J) <grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, sul pubblico spettacolo e in materia di lavoro dipendente> della convenzione stessa, nonché per il mancato versamento dei canoni per il secondo trimestre 2014, anni 2015, 2020, 2021, 2022, e della somma di euro 39.916,80 per IVA sui canoni concessori annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per la mancata esecuzione degli interventi migliorativi di cui al cronogramma proposto in sede di gara ed allegato al contratto dettagliatamente descritti in premessa’.
La società ricorrente lamentava, inter alia , che la pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, R.G. n. 5416/2023, proposto dalla ricorrente per l’accertamento dell’obbligo a carico del Comune di Gioia del Colle all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, configurava una ipotesi di sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per pregiudizialità della diversa causa. Sussisteva, inoltre, violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 e dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, dal momento che il Comune aveva nominato quale direttore dell’esecuzione del contratto, un consulente esterno, l’ing. OL De TI il quale aveva redatto in data 3.4.2023 una relazione in cui certificava lo stato dei luoghi e asseverava l’inadempimento del concessionario agli obblighi contrattuali, pur essendo stato già incaricato dalla S.S.D. AD TO delle pratiche abilitative relative proprio all’impianto di produzione di energia e calore, c.d. microgeneratore. La società lamentava la violazione dell’art. 13 del contratto di concessione, atteso che era mancata la ‘ convocazione del concessionario per il sopralluogo di verifica, né tanto meno vi era stato alcun verbale redatto in contraddittorio richiamato nel provvedimento di decadenza ’.
Quanto ‘ all’affermazione secondo cui dal 2014 l’impianto caldaie non sarebbe mai stata effettuata alcuna manutenzione e che ciò avrebbe accelerato il procedimento di obsolescenza ’, tali conclusioni erano state apertamente avversate nel giudizio civile R.G. n. 5816/2023. Per quanto atteneva agli interventi migliorativi non rispondeva al vero che gli stessi non erano stati proprio eseguiti, come risultava dal verbale del 14.9.2020, mentre la presunta accelerata obsolescenza non trovava alcun presupposto documentale ed era stata contestata nelle osservazioni alla CTU.
Con motivi aggiunti, la SS AD TO denunciava la nullità e/o inefficacia dell’incarico di DEC conferito all’ing. OL de TI, in palese violazione degli artt. 17 e 20 d.lgs. n. 39/2013, con conseguente nullità di tutti i provvedimenti consequenziali.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la IA, con sentenza n. 934 del 2024, respingeva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il Collegio di prima istanza rilevava che non vi era motivo di sospendere il giudizio in attesa degli esiti della causa civile proposta dalla società AD TO dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 2023/5816) dal momento che in questa sede si discuteva esclusivamente della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere pubblicistico relativo alla declaratoria di decadenza della concessione, impregiudicate le contestazioni riguardanti il complessivo comportamento delle parti nella esecuzione del contratto e le conseguenti istanze risarcitorie.
Inoltre, per quanto riguardava il ruolo del Responsabile dell’esecuzione del contratto, ing. OL De TI, era escluso che potesse ravvisarsi, in concreto, una situazione di conflitto di interessi tale da precludere al tecnico di ricoprire l’incarico di responsabile dell’esecuzione del contratto.
Il Tribunale adito evidenziava che, in ogni caso, il provvedimento impugnato non si fondava soltanto sugli accertamenti istruttori compiuti dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, ma assumeva a fondamento della decisione di decadenza della concessione anche le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio acquisita in sede civile. Dall’esame delle conclusioni cui era pervenuto il consulente incaricato dal Tribunale ordinario di Bari si evinceva, ‘ a prescindere da quanto riscontrato dal Responsabile della esecuzione del contratto e da ogni ulteriore circostanza rilevata nel provvedimento impugnato, che la ricorrente è venuta meno agli obblighi concernenti la corretta manutenzione della centrale termica (art. 7 del contratto di concessione), la quale, allo stato, risulta inservibile’. Il Collegio di prime cure precisava, altresì, che non era ravvisabile la violazione delle garanzie partecipative della ricorrente dal momento che la vicenda in esame era stata caratterizzata da plurime occasioni di indagine congiunta e di confronto tra le parti, sia in ambito procedimentale, sia in sede processuale e che risultava rispettato il paradigma procedimentale di cui all’art. 14 del contratto di concessione, in quanto, nelle premesse del provvedimento impugnato, era stato appositamente precisato che: ‘ con nota acquisita al n. prot. 15847 del 29.05.2023 la AD TO SS a r.l. inviava controdeduzioni a firma dell’avv. Ciro Testini rispetto alla nota prot. n. 14329 del 11.05.2023 di avvio del procedimento di decadenza e/o risoluzione ai sensi dell’art. 14 del contratto di concessione’.
3. La SS. AD TO a r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sulla base delle seguenti censure: “ 1. Sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. Sull’omessa pronuncia e sull’omessa valutazione del terzo motivo di ricorso. Sulla violazione degli artt. 7,8,14 e 19 del contratto di concessione; 2. Sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. sull’omessa pronuncia e sulla violazione dell’art. 7 del d.P.R. 62/2013. Sulla violazione dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e sull’eccesso di potere; 3. Sulla violazione dell’art. 7 e 14 del contratto di concessione e sull’eccesso di potere giurisdizionale; 4. Sulla violazione dell’art. 13 del contratto di concessione e sull’eccesso di potere; 5a. Sulla violazione dell’art. 8 della concessione e sull’eccesso di potere;5b. Violazione dell’art. 14 del contratto di concessione - sull’eccesso di potere;5.c.Sulle ulteriori contestazioni”.
4. Il Comune di Gioia del Colle si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
6. All’udienza del 13 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo, S.S.D. AD TO a r.l. lamenta che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe omesso di sospendere il presente giudizio, posto che sarebbe stato necessario attendere gli esiti del giudizio civile di accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria della piscina. In questo modo, sarebbe stata omessa qualsiasi valutazione sul soggetto tenuto all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, in particolare sul motivo di ricorso sub 4.a e, quindi, sull’erroneità dei presupposti del provvedimento di decadenza che ha posto a carico del concessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, laddove questi sarebbero a carico dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 del contratto di concessione.
8. Con il secondo mezzo, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza avrebbe omesso qualsiasi valutazione sulla circostanza, denunciata con il ricorso introduttivo, che l’Amministrazione ha nominato quale direttore dell’esecuzione del contratto, dopo la proposizione del giudizio di ATP, un consulente esterno, l’ing. OL De TI, in conflitto di interessi, avendo lo stesso redatto, in data 3.4.2023, una relazione con la quale ha asseverato l’inadempimento del concessionario agli obblighi contrattuali. La ricorrente precisa che l’ing. OL De TI sarebbe lo stesso tecnico incaricato dalla S.S.D. AD TO delle pratiche abilitative relative proprio all’impianto di produzione di energia e calore, c.d. microgeneratore, installato presso la piscina di Gioia del Colle.
Ciò risulterebbe dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 17.9.2015 con cui l’ing. OL De TI ha dichiarato la conformità del suddetto impianto di microgeneratore. Per tali ragioni, l’appellante riferisce di avere denunciato la nullità della certificazione e dell’asseverazione resa nell’elaborato del 3.4.2023 dal suddetto tecnico, ravvisandosi una posizione di conflitto di interessi, essendo il tecnico della concessionaria che si sarebbe interessato delle pratiche abilitative della piscina comunale.
Ad avviso dell’appellante, il Giudice di prime cure avrebbe focalizzato la sua attenzione sulle modalità di pagamento del tecnico, avvenuto tramite la ditta incaricata dell’installazione del microgeneratore, ma sarebbe incorso in una palese svista considerato che il pagamento non assume rilievo sotto il profilo del conferimento dell’incarico professionale.
9. Con il terzo motivo di appello, l’appellante denuncia la violazione degli artt. 7 e 14 del contratto di concessione, lamentando che il Collegio di prima istanza avrebbe erroneamente affermato che la società SS AD TO a r.l. sarebbe venuta meno agli obblighi manutentivi della centrale termica, in questo modo giustificando la legittimità del provvedimento di decadenza dalla concessione, laddove l’art. 14 cit. non sanziona con la decadenza qualsiasi inadempimento contrattuale, ma esclusivamente gli inadempimenti che possano comportare ‘gravi danni agli edifici ed agli impianti, di proprietà del Comune di Gioia del Colle’. L’ iter logico della sentenza appellata sarebbe viziato da due errori: il primo afferente il dato testuale dell’art. 14, atteso che la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione non è causa di decadenza, ma può comportare decadenza soltanto se arreca danni valutati come gravi agli edifici e agli impianti comunali; sotto altro profilo il T.A.R. si sarebbe sostituito all’Amministrazione in una valutazione discrezionale affermando che, anche soltanto la mancata esecuzione degli interventi manutentivi dell’impianto termico, giustifica il provvedimento di decadenza.
10. Con il quarto mezzo, la società denuncia che nel provvedimento di decadenza vengono apoditticamente riportati alcuni presunti inadempimenti del concessionario in riferimento agli obblighi manutentivi (mancata manutenzione delle aree a verde, mancata manutenzione della fontana, mancata manutenzione degli infissi ecc.). Tale elencazione sarebbe priva di qualsiasi riferimento idoneo a far comprendere in cosa consterebbero le mancate manutenzioni, quale sia il periodo di presunta mancata manutenzione, quando siano stati rilevati tali inadempimenti e in quali verbali. Ad avviso della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 13 del contratto di concessione, omettendo altresì di convocare il concessionario per il sopralluogo di verifica.
La sentenza impugnata dovrebbe essere riformata nella parte in cui si nega la violazione delle garanzie partecipative o, comunque, la compromissione delle facoltà della ricorrente di contribuire fattivamente all’accertamento dei fatti.
11. Con il quinto motivo di appello, la SS AD TO a r.l. ripropone le critiche illustrate con il ricorso originario, che non sarebbero state esaminate dal Collegio di prima istanza.
12. Le doglianze, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente per connessione logica.
13. Va preliminarmente respinto il primo mezzo, tenuto conto che, come precisato dal Collegio di prime cure ‘ non vi è motivo di sospendere il presente giudizio in attesa degli esiti della causa civile proposta dalla società AD TO dinanzi al Tribunale di Bari (RG 2023/5816), dal momento che in questa sede si discute esclusivamente della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere pubblicistico relativo alla declaratoria di decadenza della concessione’.
Come noto, la sospensione del processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. può essere disposta quando sussiste la connessione per pregiudizialità tra giudizi, tendendo l’ordinamento a prevenire il contrasto tra giudicati e ad assicurare la coerenza e la certezza degli accertamenti giurisdizionali.
Il giudice investito della causa pregiudicata, dunque, ha la possibilità di sospendere il processo in attesa che il giudizio pregiudiziale sia definito con pronuncia passata in giudicato; venendo in tale modo bilanciata l’esigenza della ragionevole durata del processo con l’esigenza – parimenti meritevole di attenzione – di coerenza dell’ordinamento, sub specie di prevenzione di contrasto tra giudicati.
La società SS AD TO ha domandato, nel presente giudizio, l’annullamento della determinazione n. 703 del 30.6.2023 con la quale il Comune di Gioia del Colle ha dichiarato la decadenza dalla concessione, ne consegue che non sussiste, come pretende l’appellante, un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra la presente controversia e la causa azionata dinanzi al giudice civile. Va, infatti, condiviso anche quanto precisato dal Tribunale di Bari, con l’ordinanza del 13 febbraio 2024, richiamata dal T.A.R. nella sentenza impugnata, secondo cui: ‘non sussiste pregiudizialità logico – giuridica tra la domanda contrattuale di adempimento e risarcimento proposta dalla società attrice nell’odierno giudizio e il giudizio amministrativo avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di decadenza emesso, ex art. 14 del relativo contratto di concessione, dall’amministrazione il 30.06.2023 poiché il primo concerne la verifica del comportamento (adempiente o non adempiente) delle parti durante l’esecuzione del rapporto contrattuale paritetico, mentre il secondo attiene all’indagine circa il corretto esercizio del potere autoritativo (di pronunciare la decadenza dalla concessione) riconosciuto all’amministrazione al fine di determinare la sopravvenuta inefficacia del contratto di concessione’.
14. Il secondo mezzo non può trovare accoglimento.
Va premesso che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, non può ravvisarsi alcuna omessa pronuncia da parte del T.A.R. nella sentenza impugnata, posto che sono state compiutamente valutate le censure con le quali si è denunciata la nullità dell’incarico di D.E.C. all’ing. Giuseppe OL De TI e, quindi, il rilievo di nullità della certificazione dell’asseverazione resa nell’elaborato del 3.4.3034, richiamato nel provvedimento di decadenza. Il Collegio di primo grado, infatti, ha rilevato correttamente che non sussiste alcun profilo di incompatibilità del suddetto professionista, già D.E.C. del Comune di Gioia del Colle, con riferimento al contratto n. 1236 del 2014.
La statuizione resa nella pronuncia impugnata merita di essere condivisa.
Il ruolo di D.E.C. è regolamentato dagli artt. da 16 a 26 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.3.2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 2017. Le disposizioni richiamate stabiliscono che, al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016), nonché ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, al Direttore dell’Esecuzione è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria; una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, quest’ultimo è tenuto a segnalare l’esistenza di eventuali rapporti con l’impresa ai fini della verifica dell’incidenza di tali rapporti sull’incarico da svolgere.
Tale situazione di presunta incompatibilità rileva ai sensi dell’art. 31, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento alle modalità di conferimento dell’incarico.
Nella specie, l’incarico al suddetto professionista non è stato direttamente conferito dalla società AD TO a r.l., ma dalla società Fratelli Carparelli s.r.l., di cui l’ing. OL De TI era fiduciario. Inoltre, tra l’ultimazione dell’incarico, come si rileva dalla dichiarazione sostitutiva del 17.9.2015 e l’assunzione dell’incarico di D.E.C. avvenuta in data 1.2.2023 sono trascorsi quasi otto anni, quindi appare poco consistente la denuncia di conflitto di interessi, stante il decorso del tempo.
Né si può ritenere che, nella specie, assuma rilievo il richiamo al d.lgs. n. 39 del 2013, disposizione dal contenuto tassativo, applicabile ai sensi dell’art. 1 a specifiche figure e incarichi professionali, tra cui non compare quella del professionista in esame.
L’assunto è confortato dal fatto che, come si è detto, l’incarico concernente la redazione degli atti relativi alla abilitazione del microgeneratore è stato affidato all’ing. OL De TI dalla ditta Caparelli, come risulta dalla fattura del 1 giugno 2016, e soprattutto non risulta alcuna pendenza di rapporti di credito o di debito con la SS AD TO, pertanto non può essere ravvisata alcuna situazione di conflitto di interessi idonea ad impedire la possibilità per il suddetto professionista di ricoprire l’incarico di responsabile dell’esecuzione del contratto.
Il provvedimento di decadenza, inoltre, non si fonda esclusivamente sulle indagini svolte dal responsabile dell’esecuzione del contratto, ma si basa anche sugli esiti istruttori emersi dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’ambito del giudizio civile.
Dalla predetta consulenza è emerso che la società appellante non ha adempiuto agli obblighi di manutenzione degli impianti, a cui, invece, era obbligata in ragione degli accordi convenuti in sede di sottoscrizione della concessione.
Il Consulente ha evidenziato, a seguito di numerosi sopralluoghi, che la manutenzione delle caldaie era in fase di esecuzione e non ancora completata, posto che il generatore composto da n. 5 moduli si presentava in modo precarico con n. 4 moduli privi di coperture e n. 1 mancante, e la presenza di un bruciatore di altra marca posizionato sul pavimento per una futura installazione. Inoltre, il C.T.U. ha riscontrato la presenza anche di un mini – cogeneratore, mai dichiarato, ed utilizzato in ausilio per superare il deficit di potenza dei bruciatori di marca Riello in fase di manutenzione straordinaria.
La centrale termica è apparsa irrecuperabile, a causa di anomalie rilevate in ognuno dei moduli installati, oltre al fatto che, dalla documentazione prodotta dall’appellante, è emerso che il contratto di manutenzione era decaduto e mancava il libretto centrale dal quale desumere la tempistica dei controlli ai sensi del d.P.R. n. 412 del 1993, con i relativi rapporti delle operazioni di controllo e manutenzione.
In particolare, con riferimento alla centrale termica, viene precisato in perizia: “ L’impianto dotato di sistema di automazione e supervisione andava controllato, manutenuto e gestito per controllare la piena efficienza di tutte le apparecchiature installate. Per contro è invece successo che proprio il sistema di automazione, nonostante la totale assenza di manutenzione ordinaria per anni di tutte le apparecchiature, è stato in grado nonostante tutto di far funzionare il sistema alternando macchine guaste con quelle funzionanti fino all’attuale situazione di tracollo definitivo di tutto il sistema. Questo spiega come allo stato attuale sia diventata irrecuperabile la situazione visto che dal sopralluogo effettuato dal tecnico specializzato della ditta Carparelli sono state rilevate anomalie in ognuno dei moduli installati”.
Gli esiti dell’attività accertativa del C.T.U., che l’appellante, pur avendo contestato, non ha adeguatamente confutato, hanno condotto condivisibilmente il Collegio di primo grado a concludere: ‘ a prescindere da quanto riscontrato dal Responsabile della esecuzione del contratto e da ogni altra circostanza rilevata nel provvedimento impugnato, che la ricorrente è venuta meno agli obblighi concernenti la corretta manutenzione della centrale termica ’ in violazione dell’art. 7 del contratto di concessione.
Appare all’evidenza che l’Amministrazione ha correttamente operato in autotutela, dichiarando la SS AD a r.l. decaduta e risolvendo di diritto la relativa convenzione, ai sensi dell’art. 14 della Concessione, atteso che la suddetta disposizione, diversamente da quanto sostenuto nel gravame, ‘ sanziona, tra l’altro, le violazioni che pregiudicano la regolare gestione del servizio e la conservazione della funzionalità degli impianti’. Neppure coglie nel segno la tesi difensiva sostenuta dall’appellante secondo cui, ai sensi dell’art. 14 della Concessione, la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione non sarebbe causa di decadenza, ma potrebbe comportare decadenza soltanto se arreca danni valutati come gravi agli edifici e agli impianti comunali. Ciò in quanto, come rilevato dal T.A.R., l’omessa idonea manutenzione ha in concreto portato al danneggiamento degli impianti, in particolare della centrale termica, ‘ la quale, allo stato, risulta inservibile ’.
Il Comune, al fine di tutelare il proficuo soddisfacimento dell’interesse pubblico, può emettere un provvedimento di decadenza e di risoluzione del rapporto, anche in costanza di rapporto esecutivo, atteso che, nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, la reciprocità dei doveri di buona fede e correttezza impone di ottemperare agli obblighi che sono stati concordati dalle parti come delineati nel rapporto di concessione.
Né si può predicare che il Collegio di prima istanza si sia sostituito all’Amministrazione in una valutazione discrezionale, essendosi limitato a valutare la legittimità del provvedimento impugnato.
Per i rilievi espressi, vanno respinti anche il terzo e il quarto motivo di appello, non assumendo rilievo che vi sia stata o meno una specifica elencazione dei doveri manutentivi a cui non si è ottemperato, dovendosi rammentare che il provvedimento di decadenza e di risoluzione del rapporto si è fondato sulla violazione di vari obblighi a cui era tenuta la società concessionaria, e tra tutti quelli relativi alla corretta custodia e manutenzione degli impianti affidati in concessione, pertanto le ulteriori inadempienze riguardanti la mancata manutenzione delle aree a verde, o degli infissi ecc. servono a denotare ulteriormente lo stato di incuria dei beni pubblici.
Né si può ritenere che vi sia stata una violazione delle garanzie partecipative, tenuto conto che le parti, nel corso della durata del rapporto di concessione, hanno costantemente interloquito sulle modalità di esecuzione del rapporto, mediante un confronto procedimentale oltre che processuale, pertanto, come precisato dal T.A.R., risulta rispettato il paradigma procedimentale di cui all’art. 14 del contratto di Concessione, che prevede l’obbligo di contestazione scritta ai fini della declaratoria di decadenza, oltre al fatto che è pacifico che le controdeduzioni rese dalla società appellante, a seguito dell’invio della nota prot. n. 14329 del 2023 di avvio del procedimento di decadenza, sono state valutate dall’Amministrazione. Inoltre, va osservato che, nell’ambito del dialogo procedimentale, e dell’ottemperanza agli obblighi informativi, risulta dai fatti di causa che il Tribunale di Bari ha puntualmente esaminato le osservazioni e le controdeduzioni presentate della ricorrente.
15. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata, previo assorbimento delle ulteriori censure introdotte con il quinto mezzo, tenuto conto che l’eventuale esame delle stesse non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
16. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la SS AD TO a r.l. alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune di Gioia del Colle che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO