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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1883/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1883 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Marsan contro
(C.F. ) a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati, Andrea Siena e Davide Sarina
e contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
appellata contumace
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1626/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 05.09.2023 e depositata in data 06.09.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 1626/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, nel procedimento n.
5721/2021 R.G., accogliere lo spiegato appello per i motivi di fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto ed agli atti depositati in primo grado, anche non accolti, dagli odierni appellanti che ivi devono intendersi integralmente richiamati e trascritti, ivi comprese le produzioni documentali ed istanze istruttorie avanzate in primo grado, anche non accolte;
e, dunque, sulla base della rinnovata valutazione dei fatti, argomentazioni, prove e della documentazione prodotta in prime cure, per l'effetto riformare l'impugnata sentenza e accogliere le conclusioni ivi formulate dagli appellanti:
IN VIA PRINCIPALE: revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato, ingiusto, illegittimo per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa di tutti gli scritti difensivi depositi in atti e quindi:
NEL MERITO E IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare la mancanza di titolarità del credito ingiunto in capo ad e per Controparte_1
essa della ND quale cessionaria di ai Controparte_2 Controparte_4 sensi della legge 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., e quindi dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa;
NEL MERITO E SEMPRE IN VIA
PREGIUDIZIALE SUBORDINATA: accertare, anche d'ufficio, la mancata iscrizione all'Albo ex art. 106 del e quindi la mancata legittimazione Pt_4 Controparte_5 ex lege a svolgere l'attività di gestione e riscossione dei crediti e, di conseguenza, dichiarare il difetto di rappresentanza in capo alla stessa, con ogni conseguenza di legge;
NEL MERITO: accertata, in via di eccezione riconvenzionale, la nullità, anche parziale, delle fideiussioni, oggetto di causa, sottoscritte dai Sigg. , e Parte_2 Parte_3
nonché la decadenza ex art. 1957 c.c., per i motivi meglio esposti Parte_1
nella narrativa degli atti depositati in causa, per l'effetto dichiarare che gli stessi nulla
2 debbono a , e per essa alla ND , ovvero, Controparte_4 Controparte_2
nella denegata ipotesi di riconoscimento della titolarità del credito in capo ad CP_1
e per essa della ND , che i medesimi nulla debbono a
[...] Controparte_2 quest'ultima, per l'importo oggetto di ingiunzione.
IN VIA SUBORDINATA: accertata la qualità di fideiussore-consumatore del Sig. dichiarare Parte_1
nulle perché vessatorie le clausole contenute nel contratto di fideiussione dallo stesso sottoscritto, ed in particolare la clausola che deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., dichiarando altresì la relativa decadenza ai sensi del medesimo articolo, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso nulla debba
, e per essa alla ND , ovvero, nella denegata Controparte_4 Controparte_2
ipotesi di riconoscimento della titolarità del credito in capo ad e per Controparte_1 essa della ND , che il medesimo nulla debba a quest'ultima, per Controparte_2
l'importo oggetto di ingiunzione.
ANCORA IN SUBORDINE: accertato che l'utilizzo dello schema ABI nelle fideiussioni oggetto di causa, atteso il provvedimento sanzionatorio dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, ha causato un grave danno agli odierni attori opponenti, per l'effetto, condannare
[...]
a risarcire tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori opponenti da CP_4
liquidarsi in via equitativa.
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, a titolo di spese legali ed accessori, oltre ad interessi di legge, ovvero, in subordine, alla loro ri- quantificazione nel minor importo dovuto per i motivi espressi in narrativa e con conseguente condanna alla restituzione dell'importo eventualmente versato dagli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Conclusioni di parte appellata:
“A) nel merito, in via principale: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado
B) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Pt_3 Parte_3
n. 1291/2021 del 10.06.2021, con il quale il Tribunale di Vicenza aveva intimato agli stessi di pagare in favore di la somma di €77.885,24, oltre agli interessi Controparte_3
convenzionali di mora ed alle spese della procedura monitoria, in forza della fideiussione omnibus prestata da e in data 06.12.1990, Parte_2 Parte_3 sino alla concorrenza dell'importo di lire 400.000.000, successivamente innalzato in data
27.03.2003 ad €335.696,98, nonché della fideiussione omnibus rilasciata da Parte_1
in data 24.10.2005 sino alla concorrenza dell'importo di €180.000,00, a garanzia
[...] dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento stipulato in data
14.04.2009 da (che successivamente in data 11.1.2011 era stata dichiarata Parte_5
fallita) con Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Interveniva nel corso del giudizio la quale deduceva di avere acquistato Controparte_1
da con contratto di cessione concluso in data 19.04.2022, ai sensi Controparte_3
degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999, una serie di crediti, tra cui quello azionato in via monitoria, e faceva proprie tutte le difese ed istanze svolte dalla convenuta opposta.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta e della terza intervenuta.
2. Avverso l'indicata pronuncia e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno interposto tempestivo appello, affidato a sette motivi di gravame. Parte_3
2.1 Col primo motivo censurano la sentenza nella parte in cui afferma che CP_1
ha fornito la prova di essere subentrata nella titolarità del credito dedotto in giudizio,
[...] pur non essendo stato prodotto il contratto di cessione e malgrado nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale venga precisato che non tutti i crediti ma solo taluni di quelli
4 aventi le caratteristiche ivi descritte sono stati ceduti da a Controparte_3 [...]
con il contratto concluso in data 19.04.2022. CP_1
2.2 Col secondo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha qualificato le fideiussioni rilasciate da e come contratti Parte_2 Parte_3
autonomi di garanzia e, per tale motivo, ha escluso che alle stesse sia applicabile l'art. 1957 cod. civ.
2.3 Col terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per avere escluso che la creditrice fosse decaduta dalla garanzia fideiussoria prestata dai tre opponenti, avendo omesso di rilevare che l'obbligazione principale era scaduta il
30.06.2009 e che pertanto da tale data decorreva il termine semestrale entro il quale la banca avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze nei loro confronti.
2.4 Col quarto motivo criticano la decisione per avere ritenuto sufficiente ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. la mera proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento.
2.5 Col quinto motivo si dolgono che il tribunale abbia omesso di rilevare che successivamente all'invio delle diffide ad adempiere datate 09.06.2011 e ricevute dai garanti il 15.06.2011, la banca aveva atteso sino al 2021 per agire in via monitoria nei loro confronti, così incorrendo nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per non avere coltivato con diligenza le sue istanze.
2.6 Col sesto motivo afferma che il primo giudice ha errato Parte_1 nell'escludere che egli rivesta la qualifica di consumatore.
Al riguardo deduce che in ragione della sua veste di consumatore non gli è applicabile la clausola di pagamento “ a semplice richiesta scritta” di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione e che la clausola che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 cod. civ. è vessatoria perché contraria all'art. 33 comma 2 lett. t) del Codice del Consumo.
5 2.7 Col settimo motivo gli appellanti chiedono la riforma del regolamento delle spese di lite in conseguenza della fondatezza delle doglianze che precedono.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
4. pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata Controparte_3
dichiarata contumace.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
intervenendo nel corso del giudizio di primo grado, ha dedotto di Parte_6
aver acquistato il credito azionato in via monitoria da , ai sensi e per Controparte_3
gli effetti degli articoli 1 e 4 della n. 130 del 30 aprile 1999, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso con quest'ultima in data 19.04.2022 e di cui è stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte II, n. 45 del 19 aprile 2022.
In linea generale, si osserva che ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in vari precedenti in cui si è precisato che
6 "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., n.
22151 del 05/09/2019)
Va, poi, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Più in dettaglio, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, Cass., n. 9412 del 05/04/2023).
7 Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, il che però non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (v.
Cass. n. 17944 del 22.06.2023).
5.2 Nel caso in esame gli appellanti non contestano l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dall'istituto bancario.
Nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è specificato che la cessione pro soluto a ha ad oggetto “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografi, saldi debitori si conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022 i cui debitori sono classificati a sofferenza ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Vi è quindi esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso – nascente dalla mancata restituzione di un finanziamento classificato dalla banca in sofferenza e sorto nel periodo sopra indicato – e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco.
E' altresì precisato che i dati indicativi dei crediti ceduti sono resi disponibili nei seguenti siti internet: www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni fino alla loro estinzione, e che i debitori ceduti possono richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta all'indirizzo Email_1
essendo pertanto posti nella condizione di poter verificare che la titolarità del credito è stata
8 trasferita a Controparte_1
Inoltre si osserva che, come correttamente sottolineato dal tribunale e non sottoposto a specifica censura dagli appellanti, un chiaro elemento indiziario dell'intervenuta cessione è rappresentato dalla condotta processuale tenuta da la quale, dopo la Controparte_3
costituzione in giudizio di non ha più articolato alcuna difesa e non si è Controparte_1 opposta alla richiesta di sua estromissione avanzata da quest'ultima.
Se si considera, infine, che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018) e che l'interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'esigenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente, è evidente che la condotta tenuta dalla banca cedente rende privo di consistenza il rischio che il fideiussore possa essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito.
6. I motivi di gravame dal secondo al quinto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse.
7. In primo luogo resiste alle censure sollevate dagli appellanti la statuizione con cui il tribunale ha qualificato la garanzia rilasciata da e Parte_2 Parte_3
come contratto autonomo di garanzia.
[...]
La clausola i) dei contratti sottoscritti dai medesimi recita testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta anche verbale, con rinuncia a qualsiasi eccezione, ed anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole dal debitore principale per capitale, interessi, spese, tributi ed ogni altro accessorio”.
Com'è noto, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento
9 della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante): invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. sez. un. n. 3947 del 18/02/2010).
L'assenza dell'accessorietà della garanzia, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass.
23.062009, n. 14621; Cass. 17.01.2008, n. 903; Cass. 31.07.2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass.
17.06.2013, n. 15108).
Ora, come correttamente evidenziato dal tribunale, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non
10 desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale (così Cass., sez. un., n. 3947/10 succitata e Cass. n. 27619 del
03/12/2020).
La giurisprudenza di legittimità reputa pertanto inapplicabili al contratto autonomo di garanzia le tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956
e 1957 c.c. (così Cass. 10.05.2002 n. 6728, Cass. 01.06.2004 n. 10486 e Cass. Sez. Unite,
18.02.2010, n. 3947, secondo cui “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”).
Se dunque alla fattispecie in esame non si applica la disciplina prevista dall'art. 1957 cod. civ., viene meno il presupposto su cui si fonda l'ulteriore censura formulata da Parte_2
e , i quali sostengono che la clausola h) che dispensa la
[...] Parte_3
banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. è nulla in quanto riproduttiva di quella contenuta nello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionata dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenente disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990.
Ad ogni modo l'eccezione di nullità è priva di pregio, in quanto, come recentemente statuito dalla Suprema Corte, in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (v Cass. n. 26847 del 16/10/2024).
11 8.Per contro risultano fondate le censure formulate da Parte_1
8.1. In primis va rilevato che si è formato il giudicato sulla statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto che la garanzia da questi rilasciata in data 24.10.2005 configuri una fideiussione omnibus, avendovi le parti prestato acquiescenza.
8.2 La clausola che viene in rilievo nel caso in esame è quella contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus, la quale prevede che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Dalla denunciata nullità di tale clausola l'appellante fa discendere l'estinzione della garanzia fideiussoria, per non essersi la banca attivata entro il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ.
In primo luogo deve ritenersi, conformemente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che la nullità di tale clausola, in quanto riproduttiva di quella contenuta nello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, non si estende all'intero contratto, in applicazione del principio espresso dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994 del 30/12/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
A questo proposito risulta decisiva la considerazione che la riproduzione nella fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI è funzionale all'interesse della banca, la quale ha interesse al mantenimento della garanzia,
12 anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, perché l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Avuto riguardo, invece, alla posizione del garante, l'inserimento di tali clausole ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerisce la posizione.
D'altro canto, il non ha mai allegato né tantomeno provato che egli non avrebbe Parte_1
prestato la garanzia, in assenza delle predette clausole.
In definitiva, la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c., non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, essenzialità di cui la parte interessata all'estensione della nullità ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione.
8.3 Va, a questo punto, verificato se la garanzia fideiussoria si sia estinta per non avere il creditore agito entro il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.
In proposito va considerato che l'art. 7 del contratto di fideiussione recita testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta” contenuta in tale clausola, la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice,
13 la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria che, invece,
è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 22346 del 26/09/2017).
Nel caso in esame dalla lettura del contratto di finanziamento export n. 945/2263/8204365 stipulato in data 14.04.2009 da si evince che l'obbligazione restitutoria da Parte_5
esso nascente è giunta a scadenza il 30.06.2009 (v. doc. 1 allegato all'atto di citazione in opposizione).
E' da tale data, quindi - e non da quella successiva dell'11.1.2011 in cui la società garantita
è stata dichiarata fallita, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata – che decorre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
E poiché il primo atto interruttivo è l'intimazione stragiudiziale di pagamento inviata dalla banca ai garanti con missiva del 09.06.2011 ricevuta da questi ultimi il 15.06.2011, come esposto nel ricorso monitorio, ne discende che la garanzia fideiussoria prestata da
14 si è estinta. Parte_1
9. La doglianza veicolata con il sesto motivo di gravame rimane assorbita dall'accoglimento della censura che precede.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 ed alla notula dimessa, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello proposto da e e per Parte_2 Parte_3
l'effetto conferma nei loro confronti la sentenza impugnata, anche con riferimento al capo di condanna alla rifusione delle spese di lite;
2) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1291/2021 emesso il 10.06.2021 dal Tribunale di Vicenza nei suoi confronti;
3) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 Controparte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €10.000,00 Parte_1
per compensi ed in €406,50 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_3
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 Controparte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €6.500,00 Parte_1
per compensi ed in €1.165,50 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto che sussistono a carico di e i Parte_2 Parte_3 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U.
15 in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1883 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Marsan contro
(C.F. ) a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati, Andrea Siena e Davide Sarina
e contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
appellata contumace
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1626/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 05.09.2023 e depositata in data 06.09.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 1626/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, nel procedimento n.
5721/2021 R.G., accogliere lo spiegato appello per i motivi di fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto ed agli atti depositati in primo grado, anche non accolti, dagli odierni appellanti che ivi devono intendersi integralmente richiamati e trascritti, ivi comprese le produzioni documentali ed istanze istruttorie avanzate in primo grado, anche non accolte;
e, dunque, sulla base della rinnovata valutazione dei fatti, argomentazioni, prove e della documentazione prodotta in prime cure, per l'effetto riformare l'impugnata sentenza e accogliere le conclusioni ivi formulate dagli appellanti:
IN VIA PRINCIPALE: revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato, ingiusto, illegittimo per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa di tutti gli scritti difensivi depositi in atti e quindi:
NEL MERITO E IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare la mancanza di titolarità del credito ingiunto in capo ad e per Controparte_1
essa della ND quale cessionaria di ai Controparte_2 Controparte_4 sensi della legge 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., e quindi dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa;
NEL MERITO E SEMPRE IN VIA
PREGIUDIZIALE SUBORDINATA: accertare, anche d'ufficio, la mancata iscrizione all'Albo ex art. 106 del e quindi la mancata legittimazione Pt_4 Controparte_5 ex lege a svolgere l'attività di gestione e riscossione dei crediti e, di conseguenza, dichiarare il difetto di rappresentanza in capo alla stessa, con ogni conseguenza di legge;
NEL MERITO: accertata, in via di eccezione riconvenzionale, la nullità, anche parziale, delle fideiussioni, oggetto di causa, sottoscritte dai Sigg. , e Parte_2 Parte_3
nonché la decadenza ex art. 1957 c.c., per i motivi meglio esposti Parte_1
nella narrativa degli atti depositati in causa, per l'effetto dichiarare che gli stessi nulla
2 debbono a , e per essa alla ND , ovvero, Controparte_4 Controparte_2
nella denegata ipotesi di riconoscimento della titolarità del credito in capo ad CP_1
e per essa della ND , che i medesimi nulla debbono a
[...] Controparte_2 quest'ultima, per l'importo oggetto di ingiunzione.
IN VIA SUBORDINATA: accertata la qualità di fideiussore-consumatore del Sig. dichiarare Parte_1
nulle perché vessatorie le clausole contenute nel contratto di fideiussione dallo stesso sottoscritto, ed in particolare la clausola che deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., dichiarando altresì la relativa decadenza ai sensi del medesimo articolo, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso nulla debba
, e per essa alla ND , ovvero, nella denegata Controparte_4 Controparte_2
ipotesi di riconoscimento della titolarità del credito in capo ad e per Controparte_1 essa della ND , che il medesimo nulla debba a quest'ultima, per Controparte_2
l'importo oggetto di ingiunzione.
ANCORA IN SUBORDINE: accertato che l'utilizzo dello schema ABI nelle fideiussioni oggetto di causa, atteso il provvedimento sanzionatorio dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, ha causato un grave danno agli odierni attori opponenti, per l'effetto, condannare
[...]
a risarcire tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori opponenti da CP_4
liquidarsi in via equitativa.
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, a titolo di spese legali ed accessori, oltre ad interessi di legge, ovvero, in subordine, alla loro ri- quantificazione nel minor importo dovuto per i motivi espressi in narrativa e con conseguente condanna alla restituzione dell'importo eventualmente versato dagli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Conclusioni di parte appellata:
“A) nel merito, in via principale: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado
B) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Pt_3 Parte_3
n. 1291/2021 del 10.06.2021, con il quale il Tribunale di Vicenza aveva intimato agli stessi di pagare in favore di la somma di €77.885,24, oltre agli interessi Controparte_3
convenzionali di mora ed alle spese della procedura monitoria, in forza della fideiussione omnibus prestata da e in data 06.12.1990, Parte_2 Parte_3 sino alla concorrenza dell'importo di lire 400.000.000, successivamente innalzato in data
27.03.2003 ad €335.696,98, nonché della fideiussione omnibus rilasciata da Parte_1
in data 24.10.2005 sino alla concorrenza dell'importo di €180.000,00, a garanzia
[...] dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento stipulato in data
14.04.2009 da (che successivamente in data 11.1.2011 era stata dichiarata Parte_5
fallita) con Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Interveniva nel corso del giudizio la quale deduceva di avere acquistato Controparte_1
da con contratto di cessione concluso in data 19.04.2022, ai sensi Controparte_3
degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999, una serie di crediti, tra cui quello azionato in via monitoria, e faceva proprie tutte le difese ed istanze svolte dalla convenuta opposta.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta e della terza intervenuta.
2. Avverso l'indicata pronuncia e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno interposto tempestivo appello, affidato a sette motivi di gravame. Parte_3
2.1 Col primo motivo censurano la sentenza nella parte in cui afferma che CP_1
ha fornito la prova di essere subentrata nella titolarità del credito dedotto in giudizio,
[...] pur non essendo stato prodotto il contratto di cessione e malgrado nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale venga precisato che non tutti i crediti ma solo taluni di quelli
4 aventi le caratteristiche ivi descritte sono stati ceduti da a Controparte_3 [...]
con il contratto concluso in data 19.04.2022. CP_1
2.2 Col secondo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha qualificato le fideiussioni rilasciate da e come contratti Parte_2 Parte_3
autonomi di garanzia e, per tale motivo, ha escluso che alle stesse sia applicabile l'art. 1957 cod. civ.
2.3 Col terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per avere escluso che la creditrice fosse decaduta dalla garanzia fideiussoria prestata dai tre opponenti, avendo omesso di rilevare che l'obbligazione principale era scaduta il
30.06.2009 e che pertanto da tale data decorreva il termine semestrale entro il quale la banca avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze nei loro confronti.
2.4 Col quarto motivo criticano la decisione per avere ritenuto sufficiente ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. la mera proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento.
2.5 Col quinto motivo si dolgono che il tribunale abbia omesso di rilevare che successivamente all'invio delle diffide ad adempiere datate 09.06.2011 e ricevute dai garanti il 15.06.2011, la banca aveva atteso sino al 2021 per agire in via monitoria nei loro confronti, così incorrendo nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per non avere coltivato con diligenza le sue istanze.
2.6 Col sesto motivo afferma che il primo giudice ha errato Parte_1 nell'escludere che egli rivesta la qualifica di consumatore.
Al riguardo deduce che in ragione della sua veste di consumatore non gli è applicabile la clausola di pagamento “ a semplice richiesta scritta” di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione e che la clausola che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 cod. civ. è vessatoria perché contraria all'art. 33 comma 2 lett. t) del Codice del Consumo.
5 2.7 Col settimo motivo gli appellanti chiedono la riforma del regolamento delle spese di lite in conseguenza della fondatezza delle doglianze che precedono.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
4. pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata Controparte_3
dichiarata contumace.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
intervenendo nel corso del giudizio di primo grado, ha dedotto di Parte_6
aver acquistato il credito azionato in via monitoria da , ai sensi e per Controparte_3
gli effetti degli articoli 1 e 4 della n. 130 del 30 aprile 1999, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso con quest'ultima in data 19.04.2022 e di cui è stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte II, n. 45 del 19 aprile 2022.
In linea generale, si osserva che ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in vari precedenti in cui si è precisato che
6 "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., n.
22151 del 05/09/2019)
Va, poi, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Più in dettaglio, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, Cass., n. 9412 del 05/04/2023).
7 Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, il che però non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (v.
Cass. n. 17944 del 22.06.2023).
5.2 Nel caso in esame gli appellanti non contestano l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dall'istituto bancario.
Nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è specificato che la cessione pro soluto a ha ad oggetto “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografi, saldi debitori si conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022 i cui debitori sono classificati a sofferenza ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Vi è quindi esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso – nascente dalla mancata restituzione di un finanziamento classificato dalla banca in sofferenza e sorto nel periodo sopra indicato – e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco.
E' altresì precisato che i dati indicativi dei crediti ceduti sono resi disponibili nei seguenti siti internet: www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni fino alla loro estinzione, e che i debitori ceduti possono richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta all'indirizzo Email_1
essendo pertanto posti nella condizione di poter verificare che la titolarità del credito è stata
8 trasferita a Controparte_1
Inoltre si osserva che, come correttamente sottolineato dal tribunale e non sottoposto a specifica censura dagli appellanti, un chiaro elemento indiziario dell'intervenuta cessione è rappresentato dalla condotta processuale tenuta da la quale, dopo la Controparte_3
costituzione in giudizio di non ha più articolato alcuna difesa e non si è Controparte_1 opposta alla richiesta di sua estromissione avanzata da quest'ultima.
Se si considera, infine, che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018) e che l'interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'esigenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente, è evidente che la condotta tenuta dalla banca cedente rende privo di consistenza il rischio che il fideiussore possa essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito.
6. I motivi di gravame dal secondo al quinto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse.
7. In primo luogo resiste alle censure sollevate dagli appellanti la statuizione con cui il tribunale ha qualificato la garanzia rilasciata da e Parte_2 Parte_3
come contratto autonomo di garanzia.
[...]
La clausola i) dei contratti sottoscritti dai medesimi recita testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta anche verbale, con rinuncia a qualsiasi eccezione, ed anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole dal debitore principale per capitale, interessi, spese, tributi ed ogni altro accessorio”.
Com'è noto, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento
9 della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante): invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. sez. un. n. 3947 del 18/02/2010).
L'assenza dell'accessorietà della garanzia, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass.
23.062009, n. 14621; Cass. 17.01.2008, n. 903; Cass. 31.07.2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass.
17.06.2013, n. 15108).
Ora, come correttamente evidenziato dal tribunale, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non
10 desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale (così Cass., sez. un., n. 3947/10 succitata e Cass. n. 27619 del
03/12/2020).
La giurisprudenza di legittimità reputa pertanto inapplicabili al contratto autonomo di garanzia le tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956
e 1957 c.c. (così Cass. 10.05.2002 n. 6728, Cass. 01.06.2004 n. 10486 e Cass. Sez. Unite,
18.02.2010, n. 3947, secondo cui “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”).
Se dunque alla fattispecie in esame non si applica la disciplina prevista dall'art. 1957 cod. civ., viene meno il presupposto su cui si fonda l'ulteriore censura formulata da Parte_2
e , i quali sostengono che la clausola h) che dispensa la
[...] Parte_3
banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. è nulla in quanto riproduttiva di quella contenuta nello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionata dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenente disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990.
Ad ogni modo l'eccezione di nullità è priva di pregio, in quanto, come recentemente statuito dalla Suprema Corte, in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (v Cass. n. 26847 del 16/10/2024).
11 8.Per contro risultano fondate le censure formulate da Parte_1
8.1. In primis va rilevato che si è formato il giudicato sulla statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto che la garanzia da questi rilasciata in data 24.10.2005 configuri una fideiussione omnibus, avendovi le parti prestato acquiescenza.
8.2 La clausola che viene in rilievo nel caso in esame è quella contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus, la quale prevede che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Dalla denunciata nullità di tale clausola l'appellante fa discendere l'estinzione della garanzia fideiussoria, per non essersi la banca attivata entro il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ.
In primo luogo deve ritenersi, conformemente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che la nullità di tale clausola, in quanto riproduttiva di quella contenuta nello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, non si estende all'intero contratto, in applicazione del principio espresso dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994 del 30/12/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
A questo proposito risulta decisiva la considerazione che la riproduzione nella fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI è funzionale all'interesse della banca, la quale ha interesse al mantenimento della garanzia,
12 anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, perché l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Avuto riguardo, invece, alla posizione del garante, l'inserimento di tali clausole ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerisce la posizione.
D'altro canto, il non ha mai allegato né tantomeno provato che egli non avrebbe Parte_1
prestato la garanzia, in assenza delle predette clausole.
In definitiva, la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c., non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, essenzialità di cui la parte interessata all'estensione della nullità ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione.
8.3 Va, a questo punto, verificato se la garanzia fideiussoria si sia estinta per non avere il creditore agito entro il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.
In proposito va considerato che l'art. 7 del contratto di fideiussione recita testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta” contenuta in tale clausola, la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice,
13 la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria che, invece,
è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 22346 del 26/09/2017).
Nel caso in esame dalla lettura del contratto di finanziamento export n. 945/2263/8204365 stipulato in data 14.04.2009 da si evince che l'obbligazione restitutoria da Parte_5
esso nascente è giunta a scadenza il 30.06.2009 (v. doc. 1 allegato all'atto di citazione in opposizione).
E' da tale data, quindi - e non da quella successiva dell'11.1.2011 in cui la società garantita
è stata dichiarata fallita, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata – che decorre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
E poiché il primo atto interruttivo è l'intimazione stragiudiziale di pagamento inviata dalla banca ai garanti con missiva del 09.06.2011 ricevuta da questi ultimi il 15.06.2011, come esposto nel ricorso monitorio, ne discende che la garanzia fideiussoria prestata da
14 si è estinta. Parte_1
9. La doglianza veicolata con il sesto motivo di gravame rimane assorbita dall'accoglimento della censura che precede.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 ed alla notula dimessa, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello proposto da e e per Parte_2 Parte_3
l'effetto conferma nei loro confronti la sentenza impugnata, anche con riferimento al capo di condanna alla rifusione delle spese di lite;
2) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1291/2021 emesso il 10.06.2021 dal Tribunale di Vicenza nei suoi confronti;
3) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 Controparte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €10.000,00 Parte_1
per compensi ed in €406,50 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_3
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 Controparte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €6.500,00 Parte_1
per compensi ed in €1.165,50 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto che sussistono a carico di e i Parte_2 Parte_3 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U.
15 in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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