Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giorgio Parte_1 CodiceFiscale_1
Bacchelli
ATTORE contro
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLI Controparte_1 P.IVA_1
PATRIZIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 27.1.25 (“La presente difesa, richiama integralmente le difese sino ad ora svolte e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte. Nell'ipotesi in cui controparte insistesse per l'ammissione delle proprie prove orali, ci opponiamo sin d'ora alla loro ammissione atteso che, con ordinanza in data 6.12.2023, il Giudice aveva giustamente rigettato la prove per testi e per interrogatorio richiesta da parte convenuta, poichè le circostanze indicate nei capitoli erano di natura documentale. Tutto ciò premesso, si insiste per l'accoglimento delle seguenti: CONCLUSIONI: - Contrariis reiectis, in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità civile della signora proprietaria del CP_1 veicolo Fiat Punto tg. CM008SN, nella causazione del sinistro avvenuto il giorno 4.02.2020, condannare la medesima, nonché la in via alternativa o solidale, Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attore a seguito del sinistro de quo, nella misura che risulta provata e dovuta a seguito dell'espletata istruttoria. Oltre a rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ed oltre interessi legali, sulla somma rivalutata, dal fatto al saldo, nonché gli interessi previsti dal quarto comma art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale. Con vittoria di spese giudiziali, inclusa IVA di rivalsa, il contributo del 4% per Previdenza Forense, oltre spese forfetizzate”); pagina 1 di 7
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, - in via principale e nel merito, Respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria, la scrivente difesa insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse di seguito riportate: A) Interrogatorio formale di parte attrice sui seguenti capitoli: 1) Vero che i giorno 4.02.2020 dopo essersi recato a pranzo con il sig. prendevate l'auto di sua moglie per recarsi a svolgere Parte_2 un lavoro edili a Goro;
2) Vero che durante il pranzo avete bevuto entrambi sia Lei che il sig. bevande alcoliche quali vino e amari;
3) Vero che Lei all'Ospedale di Lagosanto Parte_2 ha negato il consenso all'effettuazione del prelievo ematico ai sensi dell'art. 186 comma 5 e art. 187comma 4 - B) Prova per testi sul seguente capitolo: 4) Vero che il sig. Parte_2 sempre il giorno 04.02.2020 alle ore 15,20 sentito dagli Agenti di PG a sommarie informazioni (doc. 3comparsa ), dichiarava: “ero a bordo dell'auto Fiat Punto, coinvolto CP_1 nell'incidente, e occupavo il sedile lato passeggero anteriore. L'auto era guidata dal sig.
che abita a Sant'Agostino. Ad un certo punto l'auto è uscita di strada. Parte_1 Preciso che davanti e dietro all'auto nostra erano in transito altri veicoli. Portavo la cintura di sicurezza. Dopo la fuoriuscita di strada sono rimasto nel veicolo e mi sono tolto la cintura di sicurezza e poi sono uscito grazie all'aiuto di un passante. Io e il collega stavamo andando al lavoro a Goro dove abbiamo un lavoro edile”. Si mostri al teste il doc. 3 comparsa CP_1
5) Vero che a mezzo della centrale radio operativa, Lei trasmetteva alla struttura sanitaria di prima destinazione, PS Ospedale di Lagosanto, il modulo di richiesta di accertamenti urgenti sulla persona di ai sensi dell'art. 186 co. 5 e 187 co. 4 CdS, quale Parte_1 conducente del veicolo;
6) Vero che in data 08.02.2020 ha sentito a s.i.t. anche il sig. _1
, il quale - nelle sue prime dichiarazioni- verbalmente dichiarava di essere il
[...] conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. fuoriuscita dalla sede stradale;
7) Vero che nella Comunicazione Notizia di Reato Prot. n. 7/2020, Prot. PG N. 778/2020 (doc. 5 comparsa a carico di ha riportato che, dopo aver richiesto di nuovo ai CP_1 Parte_2 soggetti coinvolti nell'occorso chi fosse alla guida del veicolo in questione, il sig. si Pt_2 qualificava spontaneamente come conducente;
a fronte di questa dichiarazione, il sig. _1 proferiva davanti a Lei la seguente frase: “Ma perché devi dire che eri tu alla guida, ero io alla guida dell'auto” (come da doc.5 che si mostra al teste). Si indicano a testimoni i sigg.ri e Assistenti di PG Polizia Municipale Comune di Testimone_1 Testimone_2
Codigoro. C) Ordine di esibizione ex art. 210 cpc (ovvero ex art. 213 cpc) e acquisizione presso il Primo Pronto Soccorso di Lagosanto del verbale di PS e della cartella clinica in soccorso del sig. in data 4.02.2020 anche con riferimento alle indagini effettuate circa le Parte_1 indagini afferenti l'accertamento dello stato alcolico del e al diniego al consenso di _1 quest'ultimo”);
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
(d'ora innanzi anche semplicemente ) ed al fine di vedere accolte nei CP_1 CP_1 confronti di questi ultimi le seguenti conclusioni: <<… Contrariis reiectis, in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità civile della signora proprietaria del CP_1 veicolo Fiat Punto tg. CM008SN, nella causazione del sinistro di cui infra (avvenuto il giorno
4.02.2020), condannare la medesima, nonché la in via alternativa Controparte_2
o solidale, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attore a seguito del sinistro de quo, nella misura che risulterà provata e dovuta a seguito dell'istruttoria espletanda. Oltre a rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ed oltre interessi legali, sulla somma rivalutata, dal fatto al saldo, nonché gli interessi previsti dal quarto comma art. 1284
c.c. dalla domanda giudiziale. Con vittoria di spese giudiziali, inclusa IVA di rivalsa, il contributo del 4% per Previdenza Forense, oltre spese forfetizzate.>>.
2. In particolare, l'attore afferma che il 4.02.2020, in località Goro (FE), ad ore 14.30 circa, egli viaggiava, in qualità di passeggero, sull'auto Fiat Punto tg. CM008SN, condotta dal sig. Pt_2
di proprietà della sig.ra e assicurata con In prossimità
[...] CP_1 Controparte_2 della chilometrica 6+800 della SP27, il conducente del suddetto veicolo, senza che alcun altro soggetto venisse coinvolto nell'incidente, perdeva il controllo del mezzo e finiva fuori strada, così provocando plurime lesioni al il quale veniva trasportato presso l'Ospedale di _1
Lagosanto in ambulanza. In tesi attorea, la condotta di conducente del veicolo, ha determinato l'esclusiva Parte_2 responsabilità di quest'ultimo nella causazione dei danni (patrimoniali e non) subiti dall'attore. Agisce pertanto nella presente sede per il risarcimento di questi ultimi, citando in giudizio la responsabile civile proprietaria del veicolo e l'impresa di assicurazione di CP_1 quest'ultima.
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: < in via principale e nel merito. CP_1
Respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali. >>.
4. La convenuta ritiene non provata la circostanza di fatto inerente al ruolo svolto dall'attore al momento dell'incidente. Secondo la stessa, vi sono molteplici riscontri in grado di porre in dubbio che lo stesso venisse trasportato all'interno del veicolo targato CM008SN, essendone, al contrario e con ogni probabilità, il conducente. Inoltre, secondo la prospettazione di parte convenuta, la quantificazione effettuata dall'attore quanto ai danni subiti ed ai postumi permanenti sarebbe manifestamente eccessiva ed erronea.
5. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU medico legale e prova per testi;
inutilmente espletato un tentativo di conciliazione, all'udienza del 27.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20).
6. Le prove orali hanno fatto emergere che il fosse il trasportato e non il conducente della _1 macchina, come confermato dai testi (agenti di PG Testimone_1 Testimone_2 intervenuti sul luogo e nell'immediatezza del fatto) e prima persona intervenuta Testimone_3 sul luogo dell'incidente a soccorrere l'attore.
7. Infatti, i testi escussi all'udienza del 6 marzo 2024 hanno confermato le circostanze di fatto rappresentate dall'attore circa le dinamiche dell'incidente. Nello specifico, Testimone_1
, agente della Polizia Locale intervenuta sul luogo del fatto nell'immediatezza del fatto,
[...] ha dichiarato che “(…) L'auto era capovolta con le ruote in su e lui (il si trovava a _1 terra lato passeggero ma fuori dall'auto. Mi ricordo che abbiamo chiesto subito chi fosse alla pagina 3 di 7 guida ed il sig. aveva detto: io. Ed è stato il primo a rispondere. Subito dopo il Parte_2 sig. ha detto: perché dici questo che ero invece io alla guida!!”. Sul punto ha poi _1 chiarito che “Preciso che chi era alla guida veramente lo abbiamo accertato dopo. Abbiamo poi ricostruito tutto e con tutti gli elementi acquisiti siamo addivenuti alla realtà dei fatti.”.
8. Similmente, l'altro agente di Polizia Locale intervenuto, , ha affermato che “Al Testimone_2 momento del nostro intervento c'era una persona ferita a terra a ridosso del veicolo che era riverso sul tetto. La persona ferita si trovava in corrispondenza del finestrino posteriore destro fuori dall'auto tenuto conto della posizione dell'auto quindi lato conducente. La persona rispetto al veicolo capovolto si trovava sul lato sinistro a ridosso del finestrino posteriore.
Abbiamo accertato in un momento successivo che il era trasportato. Al momento del _1 nostro arrivo abbiano chiesto specificamente alle persone presenti che erano e il sig. Pt_2 chi fosse alla guida. Subito il ha detto di essere lui alla guida. Poi però il _1 Pt_2 ha detto: perché devi dire che eri tu alla guida del veicolo che invece c'ero io? _1
Quando poi il veicolo è stato recuperato e rimesso nella sua posizione normale abbiamo fatto ulteriori rilievi ed abbiamo tratto le nostre considerazioni e cioè che la posizione del sig. era incompatibile con la posizione del guidatore. Il era già fuori dal veicolo e _1 _1 in quel momento lo stava soccorrendo una persona che si era fermata avendo visto l'incidente. Poi è arrivata l'ambulanza. Preciso che il aveva molto dolore e non era lucido per _1 essere sentito a dichiarazioni sul posto.”.
9. Le dichiarazioni rese dagli agenti di Polizia Locale, unitamente a quelle, di natura assolutamente dirimente, rese dalla prima persona giunta in soccorso del al momento _1 dell'incidente -Ivan ON – portano a concludere nel senso che l'attore era soggetto trasportato e non conducente del veicolo. Difatti, il ON è colui che per primo ha potuto verificare le posizioni degli individui coinvolti nell'incidente rispetto al veicolo e verificare in via diretta che “(…) Il signore ferito era dalla parte del passeggero sulla destra considerata la macchina capovolta”. Si noti che nel momento in cui il teste giungeva in prossimità del mezzo il aveva ancora i piedi all'interno dell'abitacolo, non ponendosi quindi alcun dubbio sul _1 fatto che egli non si era spostato rispetto alla posizione inizialmente assunta all'interno della macchina.
10. Non rilevano in senso opposto le deduzioni di parte convenuta, secondo cui non può ritenersi provata la qualità di trasportato dell'attore per le seguenti ragioni: nel verbale di accertamenti urgenti redatto dagli agenti intervenuti in loco si dà atto della qualità di conducente del _1 confermata a sua volta dalle dichiarazioni di rese nell'immediatezza del fatto;
lo Parte_2 stesso avrebbe confermato di essere il conducente in data 08.02.2020, assunto a SIT;
_1 nella Comunicazione Notizia di Reato Prot. n. 7/2020, Prot. PG N. 778/2020 (doc. 5) a carico di gli agenti hanno riportato che, dopo aver richiesto di nuovo ai soggetti coinvolti Parte_2 nell'occorso chi fosse alla guida del veicolo in questione, il sig. si qualificava Pt_2 spontaneamente come conducente;
a fronte di questa dichiarazione, il sig. proferiva la _1 seguente frase: “Ma perché devi dire che eri tu alla guida, ero io alla guida dell'auto”.
11. Ebbene, rispetto a tali obiezioni, deve richiamarsi quanto chiarito dagli agenti di Polizia Locale, ovvero che, in primo luogo, il al momento del fatto non era in grado di rendere _1 dichiarazioni spontanee a causa del grande dolore provato, non rilevando dunque quanto affermato dallo stesso circa la propria qualità di conducente.
In secondo luogo, come confermato dal teste la posizione in cui è stato rinvenuto il Tes_2 non appariva compatibile con quella di conducente. _1
Deve inoltre considerarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, l'attore in data 08.02.2020 non ha reso dichiarazioni spontanee nelle quali confermava la propria qualità di pagina 4 di 7 conducente;
al contrario, come è possibile verificare esaminando il doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, tale atto riporta le dichiarazioni rese in loco dal e _1 presumibilmente da far coincidere con quelle già richiamate supra (“Ma perché devi dire che eri tu alla guida, ero io alla guida dell'auto”). Di talché, in tale documento la PG richiede di procedere all'assunzione di sommarie informazioni e non le riporta quali dichiarazioni spontanee rese in tale data.
Infine, deve darsi atto del fatto che nella relazione dell'incidente stradale (doc. 1 comparsa di costituzione e risposta), a pag. 2, si dà atto della posizione dei sedili anteriori, rispetto ai quali quello relativo al conducente appariva poco arretrato e quello inerente al passeggero molto arretrato. Questa circostanza risulta confermare quanto affermato da parte attrice, ovvero che la propria conformazione fisica non sia compatibile con una posizione del sedile poco arretrata;
del resto, si rileva che la corporatura piuttosto robusta del è punto confermato anche dal _1 referto di PS prodotto da parte attrice (doc. 3 atto di citazione), nel quale si dà conto che l'espletamento dell'ecografia è stato limitato dalla costituzione del paziente.
Parte attrice agisce (non esplicitamente) ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass. (e non dell'art. 141 Cod. Ass.); nel caso di specie risulta infatti coinvolto un unico veicolo, e, secondo quanto previsto dalla Suprema Corte con sentenza resa a Sezioni Unite n. 35318 del 2022, presupposto affinché si applichi la tutela rafforzata ex art. 141 cod. ass. è che risultino coinvolti nel sinistro una pluralità di veicoli, risultando invece applicabile l'art. 144 cod. ass. quando nel sinistro sia rimasto coinvolto un solo veicolo. Risulta dunque che il trasportato danneggiato può agire con azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile – il quale è anche litisconsorte necessario- e ciò comporta onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dall' art.141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
Nel caso di specie il vettore non ha fornito tale prova, rimanendo, al contrario, contumace nell'odierno giudizio. 12. Correttamente, quindi, l'attrice ha citato il proprietario dell'unico mezzo coinvolto nel sinistro e la relativa compagnia assicurativa, esperendo l'ordinaria azione diretta ex art. 144 Cod. Ass.
13. La CTU medico legale ha accertato che in capo a parte attrice, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, <<… le predette lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea totale per 3 giorni, di inabilità temporanea parziale al 75% per ulteriori 32 giorni, di inabilità temporanea parziale al 50% per successivi 35 giorni e di inabilità temporanea parziale al 25% per altri 40 giorni. Non ricorrono, in concreto, circostanze particolari, ossia al di fuori del decorso clinico tipico di questo genere di lesioni, idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo. Tenuto conto della sintomatologia lamentata dal danneggiato e dei rilievi obiettivamente accertati in sede di visita peritale, nonché dei riflessi negativi sulla cenestesi lavorativa e di tutti gli aspetti dinamico relazionali pregiudicati dal complesso menomativo in discussione, gli attuali postumi sono complessivamente valutabili nella misura del 15% quale danno biologico. Dall'espletamento dell'incarico peritale non sono emerse circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel senso che non sono stati accertati aspetti medici tali da comportare una tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
Circa le spese mediche sostenute e documentate in atti, quelle di cui ai documenti da 14 a 19 accluse al fascicolo di Parte Attrice sono riferite a prestazioni sanitarie da ritenersi congrue alla fattispecie, ammontando complessivamente ad € 1.837,74 (di cui € 305,00 relativi alla previsione di costo, quale nota pro forma, per la perizia medico-legale acclusa in atti), mentre quella di cui al documento n.27 accluso al fascicolo attoreo e relativa all'esame pagina 5 di 7 elettromiografico effettuato in data 7 settembre 2023 non è pertinente sotto il profilo medico legale, trattandosi di una prestazione sanitaria realizzata quando il quadro clinico era già da tempo stabilizzato con postumi, che per definizione non sono più suscettibili di modificazioni.>>.
14. Premesso quanto sopra e che, anche alla luce delle difese delle parti, non vi è motivo per discostarsi dalle suddette stime del CTU, la liquidazione del danno non patrimoniale in esame deve avvenire, in ossequio al noto insegnamento della S.C. (v. sentenza c.d. del Pt_3
2011), secondo le tabelle elaborate, da ultimo per gli anni 2024/25, dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, in base al seguente schema:
- Vittima: anni 47 al momento dell'evento; punto di danno non patrimoniale complessivo: euro €
€ 4.207,08; punto base ITT € 115,00;
- ITT per giorni 3 (euro 345,00); ITP al 75% per 32 giorni (euro 2.760,00); ITP al 50% per 35 giorni (euro 2.012,50); ITP al 25% per 40 giorni (euro 1.150,00); il tutto complessivamente liquidabile a tale titolo in euro 6.267,50.
- IP al 15% liquidabile complessivamente all'attualità in euro € 48.592,00 (comprensiva di cenestesi lavorativa, di cui 37.093,00 relativi al danno biologico ed euro 11.499,00 per sofferenza interiore, viste le considerazioni contenute in CTU sul punto, posto, da un lato, che la stessa ha affermato che non sono stati accertati aspetti tali da comportare una tale valutazione in misura superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità, presupponendo quindi, al contrario, che nel caso di specie vi sia comunque stata una sofferenza interiore di media entità);
- TOTALE LIQUIDABILE A TITOLO DI DANNO NON PATRIMONIALE =54,859,50.
15. Per quanto attiene il danno patrimoniale subito dall'attore, si dà conto del fatto che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche documentate negli atti dal 14 al 19, ammontando le stesse complessivamente ad € 1.837,74 (comprese spese per ctp).
16. Tali importi devono essere maggiorati di interessi di legge dal 01.08.2022 (quale data intermedia tra fatto e presente liquidazione all'attualità, tenuto conto, da un lato, che si tratta di debito di valore liquidato equitativamente e della farraginosità di una duplice operazione di devalutazione e successiva rivalutazione, per quanto attiene ai danni non patrimoniali, e, dall'altro, per quanto attiene al danno patrimoniale, che si tratta di esborsi sostenuti in un arco temporale successivo all'evento) alla data della presente decisione (v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”); la somma così liquidata (divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere ulteriormente maggiorata di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v., anche, Cass. 19063/23 che, tra l'altro, ricorda, da ultimo, che “…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento pagina 6 di 7 effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…” e che massimata ha chiarito che “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).”].
17. Visto l'esito delle CTU si ritiene che sussistano i presupposti per condannare le parti convenute a sostenere le spese di CTU, con diritto della parte che ne abbia provvisoriamente anticipata una quota maggiore di ripeterla dalla controparte.
Visto l'accoglimento delle ragioni di parte attrice, risulta necessario condannare le parti convenute e soccombenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.700,00, come da richiesta attorea, di cui alla nota spese allegata, in quanto congrua rispetto ai valori medi dei parametri di cui al DM 55/2014 ss.mm. per cause di valore superiore ad euro
52.000,01 e vista la difficoltà (media) delle questioni trattate dalle parti.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna , in persona del l.r.p.t., in solido con al pagamento, Controparte_1 CP_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, a favore di parte attrice, di euro 56.697,24, oltre interessi di legge dal 01.08.2022 alla data della presente decisione;
la somma così liquidata deve essere ulteriormente maggiorata di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
pone a carico delle parti convenute, nei termini di cui alla parte motiva, le spese di CTU, con diritto della parte che ne abbia provvisoriamente anticipata una quota maggiore di ripeterla dalle controparti.
Condanna , in persona del l.r.p.t., in solido con alla rifusione Controparte_1 CP_1 delle spese di lite di parte attrice, che liquida in euro 9.700,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, oltre ad euro 625,00 per anticipazioni.
Bologna, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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