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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 29/07/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 608/2024 e promossa con ricorso depositato il 04.09.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
Ruggero Zanon ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arco (Tn), Via Prati 7;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente ad Controparte_1 C.F._2
Arco (Tn), in Via Vittorio Veneto 24/C;
PARTE RESISTENTE-contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di affidamento
Conclusioni
Parte ricorrente: “come in ricorso, salve le precisazioni svolte in punto visite di cui sopra [verbale d.d. 17.07.2025 – n.d.r.]” e quindi: “con riferimento al diritto di visita del padre, che costui possa vedere i minori purché preavvisi la madre entro le ore 17.00 del giorno precedente alle giornate di visita” (cfr. verbale del 17.07.2025).
Parte resistente-contumace: --
pagina1 di 5 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 04.09.2024 ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- di aver convissuto more uxorio con il resistente dall'agosto 2017 al giugno 2020;
- che dalla loro relazione sono nati due figli, entrambi minori e riconosciuti dai genitori: , Per_1 nato il [...], di sette anni, e nato il [...], attualmente di cinque anni (docc. 1 e Per_2
2);
- che con decreto pubblicato il 24.06.2021 sub VG 292/2021 (doc. 3) il Tribunale di Rovereto ha accolto le conclusioni congiunte delle parti, prevedendo quindi:
a) l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
b) la disciplina del diritto di visita del padre ai figli (libero salvo preavviso, in ogni caso il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina e una settimana durante le vacanze di Natale e/o
Pasqua e durante il periodo estivo);
c) un contributo per il mantenimento dei minori pari a € 500,00 complessivi (€ 400,00 complessivi fino al 31.12.2021), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
- che sussisterebbero i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, atteso il manifesto e protratto disinteresse paterno nei confronti dei figli, tanto sul piano materiale, quanto sul piano morale: quanto al piano morale avrebbe esercitato il proprio CP_1 diritto di visita ai figli in maniera estremamente diradata, senza alcuna continuità e per tempi molto limitati (mai più di due ore e mezza) (cfr. prospetto doc. 4), rimanendo anche molti mesi senza vedere i due bambini e mai provvedendo a chiamarli (a conferma del disinteresse paterno a coltivare il rapporto con i minori deporrebbe anche l'e-mail del servizio sociale, incaricato dal Tribunale per i
Minorenni di Trento di favorire la ripresa dei rapporti fra il genitore e i figli, dal quale risulta che il resistente intende continuare a vedere i e in modo libero, dichiarando che “se la Per_1 Per_2 madre non vorrà più farglieli vedere, pazienza, lo faranno quando vorranno” - doc. 17). Quanto al piano materiale, sarebbe gravemente inadempiente all'obbligo di mantenimento dei figli: CP_1 costui, infatti, pur assunto (presso esercizi sempre diversi) come pizzaiolo stagionale, da gennaio
2023 non avrebbe provveduto a versare alcunché a titolo di mantenimento per i bambini (né il mantenimento ordinario, né quello straordinario), costringendo la madre ad attivare ben due procedure di esecuzione mobiliare (docc. 5 e 10, 11, 12, 13, 14 e 15), a sporgere due querele per violazione degli obblighi di assistenza (una, in specie quella del 01.02.23 - doc. 7, esitata nella condanna del resistente con decreto penale di condanna n. 142/2023 del 12.04.2023 - doc. 8, l'altra,
pagina2 di 5 in specie quella del 17.05.24 - doc. 16, esitata in ulteriore procedimento pendente) e a richiedere Parte l'anticipazione dell'assegno alla (doc. 9);
- che il disinteressamento paterno arrecherebbe grave nocumento ai figli, che vivrebbero con frustrazione e delusione la discontinuità dei rapporti con la figura paterna.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a parziale modifica Parte_1 del decreto del Tribunale di Rovereto pubblicato il 24.06.2021 sub VG 292/2021, di affidale i minori in via esclusiva rafforzata, con vittoria delle spese del giudizio.
2. Alla prima udienza del 23.01.2025, preso atto del mancato perfezionamento della notifica e ritenuta l'urgenza di sottoporre i minori a visita psicologica stante la mancata collaborazione paterna, sono stati adottati i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., successivamente confermati all'udienza del 02.04.2025 all'esito della corretta instaurazione del contraddittorio.
3. Il resistente non si è costituito né durante la fase cautelare né nella fase di merito e pertanto è stato dichiarato contumacie all'udienza del 16.07.2025.
4. La causa è stata istruita mediante il deposito di documentazione e la richiesta di relazioni al servizio sociale a cui in sede di provvedimenti indifferibili era stato affidato il mandato di vigilanza e supporto.
5. All'udienza del 16.07.2025 la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero, che ha concluso in data 18.07.2025 insistendo per le conclusioni riportate in epigrafe.
6. Ciò premesso, la domanda di affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre è meritevole di accoglimento.
6.1. Sebbene, infatti, dalla relazione del servizio sociale depositata il 14.03.2025 risulti che il rapporto fra padre e figli è positivo e che i minori vedono e frequentano volontieri il padre, quest'ultimo tuttavia non sembra minimamente in grado di accollarsi e portare avanti con continuità gli obblighi e le responsabilità nascenti dalla genitorialità.
6.2. Anzitutto il resistente non versa da anni il mantenimento ordinario e straordinario che si era impegnato a versare per i figli a seguito del ricorso congiunto, recepito nel decreto del 2021 del
Tribunale di Rovereto, costringendo la madre ad agire esecutivamente contro di lui (l'ultimo procedimento si è concluso con ordinanza di assegnazione somme del Giudice dell'Esecuzione del
09.07.2025) e a chiedere l'anticipazione del contributo per il mantenimento ordinario alla P.A.T.; oltre a ciò va evidenziato che nel 2022 è stato condannato con decreto penale di condanna CP_1 per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., avendo omesso di versare il mantenimento ordinario e straordinario previsto nel provvedimento tribunalizio.
6.2.1. Tale comportamento appare assai grave non solo perché gli obblighi economici erano stati spontaneamente assunti dal resistente, trattandosi di ricorso congiunto, ma anche perché dalla pagina3 di 5 documentazione in atti, in specie dallo scambio WhatsApp depositato dalla ricorrente sub doc. 25 di parte ricorrente, risulta come costui talvolta diserti le visite ai figli per impegni lavorativi, sicché ben potrebbe contribuire al loro sostentamento in misura quantomeno minimale (cfr. doc. 18 e 25 di parte ricorrente).
6.3. Oltre a ciò, non è regolare nelle visite ai figli, che vede e sente con discontinuità, CP_1 dimostrando di non comprendere la frustrazione e il disagio che un simile atteggiamento arreca ai minori, che non possono contare su una relazione stabile e costante con il genitore a cui pure sono affezionati.
6.3.1. Nella relazione del servizio sociale depositata il 14.03.2025 a firma dell'assistente sociale si legge che lamenta il fatto che la madre non rispetterebbe il proprio diritto CP_2 CP_1 di visita, fissando degli impegni ai figli nelle giornate di sua competenza, e che deciderebbe tutto da sola: ammesso e non concesso che tale sia il comportamento della madre, tuttavia, il resistente nulla ha fatto per tutelare il diritto dei propri figli a mantenere un rapporto significativo con lui, dal momento che non solo non si è costituito nell'odierno giudizio, non solo non è comparso alle udienze nonostante la sollecitazione in tal senso dell'assistente sociale, ma non ha neppure saputo cogliere l'opportunità costituita dal mandato di vigilanza e supporto conferito al servizio sociale, avente il preciso scopo di agevolare le visite padre-figli, adottando ogni intervento ritenuto necessario, e di sostenere il passaggio di informazioni relative ai minori;
, infatti, non ha mai risposto ai CP_1 plurimi tentativi di contatto da parte dell'assistente sociale, né ha mai richiamato, rendendo quindi impossibile la concreta attuazione del mandato (cfr. relazione depositata il 03.07.2025 a firma dell'assistente sociale . CP_2
6.4. Quanto alla madre, da entrambe le relazioni del servizio sociale (relazione dep. il 14.03.2025 e relazione dep. il 03.07.2025) ella risulta adeguata e perfettamente in grado di occuparsi dei figli;
né può valere a ritenere il contrario quando dichiarato nella relazione del 14.03.202, nella quale si sottolinea come manifesti un senso di sfiducia molto forte nei confronti della figura paterna Pt_1
e si intrometta eccessivamente nelle scelte del padre quando è con i figli: oltre al fatto che tali affermazioni appaiono apodittiche in quanto decontestualizzate e non fondate su episodi concreti, tuttavia l'atteggio della madre, quantomeno sotto il profilo della sfiducia nei confronti del padre, appare non solo comprensibile, ma in una certa misura anche giustificato, posto che si è CP_1 dimostrato totalmente incapace di assumersi ogni minima responsabilità e ogni minimo impegno nei confronti dei minori.
6.5. In conclusione, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Rovereto, pubblicato il
24.06.2021 sub VG 292/2021, si affidano i minori e in via esclusiva rafforzata alla Per_1 Per_2 madre, la quale quindi potrà adottare in assoluta autonomia tutte le scelte, anche quelle di maggior pagina4 di 5 interesse, riguardanti i due minori (es. scuola, trattamenti sanitari, interventi medici, scelte terapeutiche, richiesta dei documenti e di ogni documentazione riguardanti i minori).
7. Quanto alle visite - considerata la discontinuità di rispetto alla frequentazione dei figli e CP_1 ritenuto quindi importante agevolare l'esigenza materna di una adeguata pianificazione della gestione dei minori, di fatto gravante interamente su di lei - appare meritevole di accoglimento la richiesta di di prevedere che le visite padre-figli avvengano previo preavviso entro le ore 17.00 del Pt_1 giorno antecedente a quello di visita.
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del resistente, atteso il pieno accoglimento delle richieste materne.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, a parziale modifica del decreto del Tribunale di
Rovereto, pubblicato il 24.06.2021 sub VG 292/2021:
1. AFFIDA i minori e in via esclusiva rafforzata alla madre, la quale Per_1 Persona_3 quindi potrà adottare in assoluta autonomia tutte le scelte, anche quelle di maggior interesse riguardanti i due minori (es. scuola, trattamenti sanitari, interventi medici, scelte terapeutiche, richiesta dei documenti e di ogni documentazione riguardanti i minori);
2. DISPONE che il padre possa vedere i figli previo preavviso alla madre entro le ore 17:00 del giorno antecedente a quello di visita;
3. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 25.07.2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 608/2024 e promossa con ricorso depositato il 04.09.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
Ruggero Zanon ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arco (Tn), Via Prati 7;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente ad Controparte_1 C.F._2
Arco (Tn), in Via Vittorio Veneto 24/C;
PARTE RESISTENTE-contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di affidamento
Conclusioni
Parte ricorrente: “come in ricorso, salve le precisazioni svolte in punto visite di cui sopra [verbale d.d. 17.07.2025 – n.d.r.]” e quindi: “con riferimento al diritto di visita del padre, che costui possa vedere i minori purché preavvisi la madre entro le ore 17.00 del giorno precedente alle giornate di visita” (cfr. verbale del 17.07.2025).
Parte resistente-contumace: --
pagina1 di 5 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 04.09.2024 ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- di aver convissuto more uxorio con il resistente dall'agosto 2017 al giugno 2020;
- che dalla loro relazione sono nati due figli, entrambi minori e riconosciuti dai genitori: , Per_1 nato il [...], di sette anni, e nato il [...], attualmente di cinque anni (docc. 1 e Per_2
2);
- che con decreto pubblicato il 24.06.2021 sub VG 292/2021 (doc. 3) il Tribunale di Rovereto ha accolto le conclusioni congiunte delle parti, prevedendo quindi:
a) l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
b) la disciplina del diritto di visita del padre ai figli (libero salvo preavviso, in ogni caso il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina e una settimana durante le vacanze di Natale e/o
Pasqua e durante il periodo estivo);
c) un contributo per il mantenimento dei minori pari a € 500,00 complessivi (€ 400,00 complessivi fino al 31.12.2021), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
- che sussisterebbero i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, atteso il manifesto e protratto disinteresse paterno nei confronti dei figli, tanto sul piano materiale, quanto sul piano morale: quanto al piano morale avrebbe esercitato il proprio CP_1 diritto di visita ai figli in maniera estremamente diradata, senza alcuna continuità e per tempi molto limitati (mai più di due ore e mezza) (cfr. prospetto doc. 4), rimanendo anche molti mesi senza vedere i due bambini e mai provvedendo a chiamarli (a conferma del disinteresse paterno a coltivare il rapporto con i minori deporrebbe anche l'e-mail del servizio sociale, incaricato dal Tribunale per i
Minorenni di Trento di favorire la ripresa dei rapporti fra il genitore e i figli, dal quale risulta che il resistente intende continuare a vedere i e in modo libero, dichiarando che “se la Per_1 Per_2 madre non vorrà più farglieli vedere, pazienza, lo faranno quando vorranno” - doc. 17). Quanto al piano materiale, sarebbe gravemente inadempiente all'obbligo di mantenimento dei figli: CP_1 costui, infatti, pur assunto (presso esercizi sempre diversi) come pizzaiolo stagionale, da gennaio
2023 non avrebbe provveduto a versare alcunché a titolo di mantenimento per i bambini (né il mantenimento ordinario, né quello straordinario), costringendo la madre ad attivare ben due procedure di esecuzione mobiliare (docc. 5 e 10, 11, 12, 13, 14 e 15), a sporgere due querele per violazione degli obblighi di assistenza (una, in specie quella del 01.02.23 - doc. 7, esitata nella condanna del resistente con decreto penale di condanna n. 142/2023 del 12.04.2023 - doc. 8, l'altra,
pagina2 di 5 in specie quella del 17.05.24 - doc. 16, esitata in ulteriore procedimento pendente) e a richiedere Parte l'anticipazione dell'assegno alla (doc. 9);
- che il disinteressamento paterno arrecherebbe grave nocumento ai figli, che vivrebbero con frustrazione e delusione la discontinuità dei rapporti con la figura paterna.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a parziale modifica Parte_1 del decreto del Tribunale di Rovereto pubblicato il 24.06.2021 sub VG 292/2021, di affidale i minori in via esclusiva rafforzata, con vittoria delle spese del giudizio.
2. Alla prima udienza del 23.01.2025, preso atto del mancato perfezionamento della notifica e ritenuta l'urgenza di sottoporre i minori a visita psicologica stante la mancata collaborazione paterna, sono stati adottati i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., successivamente confermati all'udienza del 02.04.2025 all'esito della corretta instaurazione del contraddittorio.
3. Il resistente non si è costituito né durante la fase cautelare né nella fase di merito e pertanto è stato dichiarato contumacie all'udienza del 16.07.2025.
4. La causa è stata istruita mediante il deposito di documentazione e la richiesta di relazioni al servizio sociale a cui in sede di provvedimenti indifferibili era stato affidato il mandato di vigilanza e supporto.
5. All'udienza del 16.07.2025 la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero, che ha concluso in data 18.07.2025 insistendo per le conclusioni riportate in epigrafe.
6. Ciò premesso, la domanda di affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre è meritevole di accoglimento.
6.1. Sebbene, infatti, dalla relazione del servizio sociale depositata il 14.03.2025 risulti che il rapporto fra padre e figli è positivo e che i minori vedono e frequentano volontieri il padre, quest'ultimo tuttavia non sembra minimamente in grado di accollarsi e portare avanti con continuità gli obblighi e le responsabilità nascenti dalla genitorialità.
6.2. Anzitutto il resistente non versa da anni il mantenimento ordinario e straordinario che si era impegnato a versare per i figli a seguito del ricorso congiunto, recepito nel decreto del 2021 del
Tribunale di Rovereto, costringendo la madre ad agire esecutivamente contro di lui (l'ultimo procedimento si è concluso con ordinanza di assegnazione somme del Giudice dell'Esecuzione del
09.07.2025) e a chiedere l'anticipazione del contributo per il mantenimento ordinario alla P.A.T.; oltre a ciò va evidenziato che nel 2022 è stato condannato con decreto penale di condanna CP_1 per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., avendo omesso di versare il mantenimento ordinario e straordinario previsto nel provvedimento tribunalizio.
6.2.1. Tale comportamento appare assai grave non solo perché gli obblighi economici erano stati spontaneamente assunti dal resistente, trattandosi di ricorso congiunto, ma anche perché dalla pagina3 di 5 documentazione in atti, in specie dallo scambio WhatsApp depositato dalla ricorrente sub doc. 25 di parte ricorrente, risulta come costui talvolta diserti le visite ai figli per impegni lavorativi, sicché ben potrebbe contribuire al loro sostentamento in misura quantomeno minimale (cfr. doc. 18 e 25 di parte ricorrente).
6.3. Oltre a ciò, non è regolare nelle visite ai figli, che vede e sente con discontinuità, CP_1 dimostrando di non comprendere la frustrazione e il disagio che un simile atteggiamento arreca ai minori, che non possono contare su una relazione stabile e costante con il genitore a cui pure sono affezionati.
6.3.1. Nella relazione del servizio sociale depositata il 14.03.2025 a firma dell'assistente sociale si legge che lamenta il fatto che la madre non rispetterebbe il proprio diritto CP_2 CP_1 di visita, fissando degli impegni ai figli nelle giornate di sua competenza, e che deciderebbe tutto da sola: ammesso e non concesso che tale sia il comportamento della madre, tuttavia, il resistente nulla ha fatto per tutelare il diritto dei propri figli a mantenere un rapporto significativo con lui, dal momento che non solo non si è costituito nell'odierno giudizio, non solo non è comparso alle udienze nonostante la sollecitazione in tal senso dell'assistente sociale, ma non ha neppure saputo cogliere l'opportunità costituita dal mandato di vigilanza e supporto conferito al servizio sociale, avente il preciso scopo di agevolare le visite padre-figli, adottando ogni intervento ritenuto necessario, e di sostenere il passaggio di informazioni relative ai minori;
, infatti, non ha mai risposto ai CP_1 plurimi tentativi di contatto da parte dell'assistente sociale, né ha mai richiamato, rendendo quindi impossibile la concreta attuazione del mandato (cfr. relazione depositata il 03.07.2025 a firma dell'assistente sociale . CP_2
6.4. Quanto alla madre, da entrambe le relazioni del servizio sociale (relazione dep. il 14.03.2025 e relazione dep. il 03.07.2025) ella risulta adeguata e perfettamente in grado di occuparsi dei figli;
né può valere a ritenere il contrario quando dichiarato nella relazione del 14.03.202, nella quale si sottolinea come manifesti un senso di sfiducia molto forte nei confronti della figura paterna Pt_1
e si intrometta eccessivamente nelle scelte del padre quando è con i figli: oltre al fatto che tali affermazioni appaiono apodittiche in quanto decontestualizzate e non fondate su episodi concreti, tuttavia l'atteggio della madre, quantomeno sotto il profilo della sfiducia nei confronti del padre, appare non solo comprensibile, ma in una certa misura anche giustificato, posto che si è CP_1 dimostrato totalmente incapace di assumersi ogni minima responsabilità e ogni minimo impegno nei confronti dei minori.
6.5. In conclusione, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Rovereto, pubblicato il
24.06.2021 sub VG 292/2021, si affidano i minori e in via esclusiva rafforzata alla Per_1 Per_2 madre, la quale quindi potrà adottare in assoluta autonomia tutte le scelte, anche quelle di maggior pagina4 di 5 interesse, riguardanti i due minori (es. scuola, trattamenti sanitari, interventi medici, scelte terapeutiche, richiesta dei documenti e di ogni documentazione riguardanti i minori).
7. Quanto alle visite - considerata la discontinuità di rispetto alla frequentazione dei figli e CP_1 ritenuto quindi importante agevolare l'esigenza materna di una adeguata pianificazione della gestione dei minori, di fatto gravante interamente su di lei - appare meritevole di accoglimento la richiesta di di prevedere che le visite padre-figli avvengano previo preavviso entro le ore 17.00 del Pt_1 giorno antecedente a quello di visita.
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del resistente, atteso il pieno accoglimento delle richieste materne.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, a parziale modifica del decreto del Tribunale di
Rovereto, pubblicato il 24.06.2021 sub VG 292/2021:
1. AFFIDA i minori e in via esclusiva rafforzata alla madre, la quale Per_1 Persona_3 quindi potrà adottare in assoluta autonomia tutte le scelte, anche quelle di maggior interesse riguardanti i due minori (es. scuola, trattamenti sanitari, interventi medici, scelte terapeutiche, richiesta dei documenti e di ogni documentazione riguardanti i minori);
2. DISPONE che il padre possa vedere i figli previo preavviso alla madre entro le ore 17:00 del giorno antecedente a quello di visita;
3. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 25.07.2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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