Accoglimento
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05647/2025REG.PROV.COLL.
N. 02452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2025, proposto dal signor MO LU Ennamplasseril, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma n. 927/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e v viste le conclusioni delle parti, come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso promosso presso il TAR Lazio, sede di Roma, il signor MO LU Ennamplasseril, ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di conferimento della cittadinanza italiana da lui presentata in data 23.12.2019, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Nel corso del giudizio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato, in data 10.1.2025, memoria, a mezzo della quale ha rappresentato che, in data 10.5.2024, era stato emanato in favore del ricorrente il decreto di conferimento della cittadinanza italiana.
3. La sentenza di primo grado, n. 927/2025, pubblicata in data 20.1.2025, ha dichiarato "la cessazione della materia del contendere" e compensato le spese di lite con la seguente motivazione: "Ravvisata la necessità di compensare tra le parti in causa le spese di lite, tenuto conto della notevole mole di lavoro gravante sugli uffici e causa del rilevate numero di richieste della cittadinanza italiana oltre che dalla pregressa emergenza Covid 19 che notoriamente ha determinato un rallentamento anche dell’attività amministrativa”.
4. L'appello qui in discussione investe la statuizione relativa alla disposta compensazione, censurata sotto il profilo della violazione e della falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., richiamati dall'art. 26 del c.p.a..
4.1. A sostegno della spiegata azione impugnatoria l'appellante osserva come - nonostante la dichiarata soccombenza virtuale dell'Amministrazione - la motivazione in punto spese di lite non faccia alcun riferimento ai presupposti elencati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. e tassativamente idonei, in linea astratta, a giustificare l'esito compensativo.
5. Il Ministero dell'Interno si è costituito con memoria di stile in data 12.5.2025, senza svolgere deduzioni difensive.
6. La causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza del 12.6.2025.
7. L'appello è fondato, per le stesse ragioni già evidenziate in analoghi procedimenti passati al vaglio di questa sezione (Cons. Stato sez. III 4655/2016, 2346/2018; 3510/2018; 4084/2018).
8. Com'è noto, l'articolo 26 del c.p.a., salvo che per aspetti qui non in rilievo, reca un esplicito rinvio alle disposizioni del codice di rito e, segnatamente, agli articoli 91,92,93,94,96 e 97 del codice di procedura civile, per la definizione del regime delle spese processuali.
8.1. Il suindicato sistema è incentrato sul principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa.
8.2. Tale principio, a mente dell'articolo 92 del c.p.c., patisce eccezione e può, dunque, essere derogato con la diversa regola della cosiddetta “compensazione”, evenienza questa però sottoposta a progressive restrizioni da parte del legislatore che hanno gradualmente eroso i margini di discrezionalità spettanti al giudice procedente.
8.3. Nonostante l'introduzione per via giurisdizionale di una clausola residuale idonea ad accreditare come fattispecie derogatorie anche ulteriori cause diverse ed aggiuntive rispetto a quelle elencate dal legislatore, è rimasto fermo il principio che pone i criteri della soccombenza e della compensazione in rapporto di regola ed eccezione, confinando, peraltro, l'ammissione di una deroga al principio generale solo entro gli stretti margini di ulteriori fattispecie contraddistinte dai predicati della "gravità" e della "eccezionalità".
8.4. Risulta, quindi, di tutta evidenza come ogni eccezione al principio della soccombenza, ancorché non riconducibile alle fattispecie tipiche indicate dal legislatore, può trovare ingresso sempreché adeguatamente 'esternata' in motivazione, in modo che si comprendano l’ iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equità) su cui essa si fonda, e queste ultime vengano svolte con argomentazioni coerenti con le coordinate normative soprarichiamate.
9. Tanto premesso, e venendo al caso qui in rilievo, non può dubitarsi della ricorrenza di una situazione di soccombenza cd. virtuale in capo al Ministero intimato. È, infatti, di tutta evidenza il ritardo con cui la detta Amministrazione si è pronunciata sull'istanza del ricorrente ed ha conclusivamente concesso il titolo di cittadinanza. E, invero, la domanda in argomento è stata presentata in data 23.12.2019; laddove, decreto di conferimento della cittadinanza italiana è
stato emesso solo in data 20.09.2024, trascorsi sei mesi dal deposito del ricorso e oltre 48 mesi dalla presentazione dell'istanza: ben oltre quindi i termini ordinari (730 gg) di definizione del procedimento fissati dal D.P.C.M. 21.03.2013, n. 58.
9.1. Quanto alla motivazione della pronuncia, essa, ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di lite, sul presupposto “della notevole mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana, oltre che della pregressa emergenza pandemica da COVID-19, che notoriamente ha determinato un rallentamento anche dell’attività amministrativa”.
9.2. Escluse, in quanto non aderenti al caso di specie, le ipotesi tipizzate della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, la compensazione avrebbe potuto giustificarsi solo al ricorrere di analoghe "gravi ed eccezionali ragioni". Nondimeno, l'affermata congestione degli uffici amministrativi a cagione di un numero esorbitante di pratiche da sbrigare - addotta dal giudice di primo grado ma mai eccepita in funzione scriminante dall'Amministrazione - si risolve in una formula di stile, del tutto generica, sganciata da riferimenti specifici e concreti a situazioni contingenti, potenzialmente spendibile in modo indifferenziato per qualunque ipotesi di attività amministrativa e, come tale, sostanzialmente
elusiva dell'obbligo di adeguata esternazione della "eccezionalità" e "gravità" dei motivi derogatori, pure pretesa dall'art. 92 c.p.c.
9.3. Aggiungasi, d'altro canto, che le circostanze addotte in sentenza, involgendo profili organizzativi interni alla stessa Amministrazione che, proprio in ragione di essi e del tipo di procedimento in rilievo, ha individuato termini speciali per la definizione di ciascuna istanza, non possono 'gravare' sul ricorrente e costituire titolo per pregiudicarlo.
9.4. Similmente, non può assumere rilevanza l'incremento delle istanze di cittadinanza, trattandosi di fenomeno di lungo termine ed in crescita costante, non deducibile come scusante della sistematica violazione dei termini stabiliti per la conclusione.
9.5. In proposito questa sezione ha già osservato come "la considerazione delle peculiari condizioni operative dell'Amministrazione in subiecta materia sia già “incorporata" nel termine "lungo" (pari a ben 730 gg., ex art. 3 d.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994) entro il quale devono concludersi i procedimenti de quibus : in netta ed evidente deroga, comunque autorizzata espressamente dal comma 4, rispetto alla graduazione temporale - da 30 a 180 giorni - contemplata dall'art. 2 l. n. 241/1990 in punto di termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle Amministrazioni dello Stato.
9.6. In ragione di quanto fin qui esposto - e in accoglimento della espressa domanda giudiziale veicolata con l'atto di appello in esame ed in riforma dell’impugnata sentenza - l'Amministrazione soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese per i due gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in ragione della natura delle questioni trattate e del tenore delle difese in atti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellante relativamente al doppio grado di giudizio, nella misura complessiva di €.3.000,00 oltre i.v.a. ed accessori dovuti ex lege , da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario.
Il ricorrente vittorioso può inoltre ripetere dall’Amministrazione soccombente il contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO