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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1251/24 R.G. e vertente TRA nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1
Gravante;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.tante p.t. Controparte_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato, in data 15.02.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro “117.758,22 ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata per dovuta nell'istruttoria del giudizio oltre al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese.
A supporto di tale domanda, deduceva di aver lavorato “alle dipendenze e direttive del legale rappresentante della società dal 14.07.2019 al 07.05.2023 con l'unico Parte_2 turno di lavoro notturno dalle ore 18,00 del pomeriggio alle ore 03,00 del giorno successivo”; di aver lavorato senza formale inquadramento;
di aver percepito, per il lavoro svolto, la somma di euro 1.000 mensili, inferiore alla quantità e qualità del lavoro svolto, di non aver goduto di ferie retribuite, di non aver percepito la tredicesima mensilità e il TFR. Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la società resistente. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In via del tutto preliminare, nonché ostativa all'esame del merito della controversia, va rilevata la nullità del ricorso introduttivo. NULLITÀ DEL RICORSO – QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Il ricorso, al pari dell'atto di citazione di cui all'art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c., quale atto introduttivo del giudizio, è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414, n. 4, c.p.c.), in quanto la stessa non consente all'organo giudicante di comprendere quali siano i termini della controversia, ossia su cosa debba, in effetti, pronunciarsi. Vero è che, negli ultimi anni, la Corte di Cassazione più volte si è pronunciata sull'applicabilità nel rito del lavoro della norma di cui all'art. 164 c.p.c., che consente all'attore di integrare la domanda viziata nella edictio actionis in forza del principio di conservazione dell'atto (Cass. n. 7705/18; Cass. n. 896/14). D'altro canto, però, la stessa Cassazione precisa che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva” ( cfr. Cass. n. 7199/2018). Vale a dire che, laddove il petitum e la causa petendi siano omessi o del tutto incerti sotto il profilo sostanziale e processuale, non risultando possibile addivenire a una individuazione degli stessi, nemmeno attraverso un esame complessivo dell'atto, il ricorso dovrà considerarsi nullo ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Il rispetto del precetto di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c., del resto, non configura un adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un lato, infatti, vi è la necessità di salvaguardare il diritto di difesa della parte convenuta in giudizio: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 gli impone a pena di decadenza, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a loro fondamento, di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti stessi, nonché di proporre e formulare in modo efficace e tempestivo i propri mezzi istruttori. In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che cosa provare e come farlo. Dall'altro lato, l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum vanifica l'esigenza di garantire al giudice la possibilità di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite. Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile al fine di consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, del connesso tentativo di conciliazione, e soprattutto un esercizio consapevole dei suoi poteri istruttori. In questa prospettiva, assume naturalmente rilievo non solo l'omessa, incerta o contraddittoria indicazione sia del petitum mediato (bene della vita cui tende la domanda giudiziale) sia del petitum immediato (tipo di provvedimento richiesto al giudice), ma anche l'omessa o incerta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto. Invero, ritenuta la distinzione tra “diritti autodeterminati” e “diritti eterodeterminati”, si osserva che, mentre l'individuazione dei primi - che non possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto fra le stesse parti (diritti reali) - è espressa dalla mera descrizione del contenuto della situazione giuridica affermata, per contraddistinguere i secondi - che possono invece sussistere più volte simultaneamente con lo stesso contenuto fra le stesse parti (diritti di credito) - è necessaria la specificazione del fatto costitutivo, che è quindi elemento integratore della causa petendi. L'omessa o incerta indicazione del fatto generatore di un diritto eterodeterminato si traduce in una assoluta incertezza di un elemento costitutivo della domanda, cagionando la nullità dell'atto introduttivo. Dagli enunciati principi discende a fortiori che il giudice è tenuto a dichiarare la nullità del ricorso preliminarmente e senza possibilità di procedere alla disamina nel merito, e ciò anche di ufficio e senza impedimento per la riproposizione della domanda in successivo rituale ricorso. NULLITÀ DEL RICORSO – CASO OGGETTO DI CAUSA Nel caso oggetto del presente procedimento, il ricorso introduttivo risulta del tutto carente degli elementi necessari a consentire all'organo giudicante – nonché alla controparte processuale al fine dell'esercizio delle proprie difese – di operare una corretta individuazione e qualificazione della domanda. Dalla lettura dello scarno ricorso introduttivo non si comprendono le causali per le quali il ricorrente domanda l'esosa somma di euro 117.758,22. Invero, nelle conclusioni dell'atto, ma anche nel corpo dello stesso, non si domanda l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente per un determinato periodo;
non si descrive la tipologia di prestazione lavorativa effettuata, posto che essa non viene definita né come subordinazione né come collaborazione;
non si comprende se le somme indicate sono richieste a titolo risarcitorio, a titolo di corrispettivo per una prestazione di lavoro autonomo, per indebito arricchimento, ovvero come retribuzione per una prestazione di lavoro subordinato. In altri termini, dalla complessiva lettura dell'atto, non si comprende per quali ragioni il ricorrente pretende il pagamento della somma richiesta. Né le carenze appena menzionate possono essere colmate dal giudice tramite i suoi poteri officiosi, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, “valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 6572 del 2006). Esse, infatti, si ripercuotono irrimediabilmente anche sulla effettiva possibilità di condurre un'istruttoria, posto che la risposta da parte dei testimoni alle circostanze capitolate in ricorso, non consentirebbe di superare la assoluta incertezza sulle ragioni della richiesta economica formulata nei confronti della società. Tali conclusioni non mutano alla luce delle note non autorizzate depositate il 3.01.25. A mezzo di tali note (che constano di ben 7 pagine a fronte delle 3 di cui si compone il ricorso introduttivo), invero, il procuratore di parte ricorrente chiarisce il carattere subordinato del rapporto di lavoro, soffermandosi diffusamente sui caratteri della subordinazione e gli elementi tipici della stessa, integrando il ricorso introduttivo degli elementi che avrebbe dovuto contenere sin dal principio. Nondimeno tale integrazione non risulta ammissibile nel rito del lavoro, caratterizzato da serrate decadenze e preclusioni che impongono al ricorrente e al resistente di esporre tutte le ragioni di fatto e di diritto, tutte le argomentazioni e le richieste istruttorie negli atti introduttivi. Consentire al ricorrente un tardivo mutamento della domanda, con l'introduzione di elementi nuovi e non contenuti in ricorso, andrebbe a vulnerare irrimediabilmente il diritto di difesa della controparte che, nel presente procedimento, non risulta nemmeno costituita (e, dunque, impossibilitata a conoscere le evoluzioni della vicenda). A ciò si aggiunga che, ad ogni buon conto, le istanze istruttorie sono rimaste immutate ed in relazione alle stesse si rinvia a quanto innanzi esposto. Per tutto quanto appena esposto, il ricorso va dichiarato nullo. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara nullo il ricorso
2) Nulla per le spese. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Gravante;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.tante p.t. Controparte_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato, in data 15.02.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro “117.758,22 ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata per dovuta nell'istruttoria del giudizio oltre al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese.
A supporto di tale domanda, deduceva di aver lavorato “alle dipendenze e direttive del legale rappresentante della società dal 14.07.2019 al 07.05.2023 con l'unico Parte_2 turno di lavoro notturno dalle ore 18,00 del pomeriggio alle ore 03,00 del giorno successivo”; di aver lavorato senza formale inquadramento;
di aver percepito, per il lavoro svolto, la somma di euro 1.000 mensili, inferiore alla quantità e qualità del lavoro svolto, di non aver goduto di ferie retribuite, di non aver percepito la tredicesima mensilità e il TFR. Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la società resistente. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In via del tutto preliminare, nonché ostativa all'esame del merito della controversia, va rilevata la nullità del ricorso introduttivo. NULLITÀ DEL RICORSO – QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Il ricorso, al pari dell'atto di citazione di cui all'art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c., quale atto introduttivo del giudizio, è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414, n. 4, c.p.c.), in quanto la stessa non consente all'organo giudicante di comprendere quali siano i termini della controversia, ossia su cosa debba, in effetti, pronunciarsi. Vero è che, negli ultimi anni, la Corte di Cassazione più volte si è pronunciata sull'applicabilità nel rito del lavoro della norma di cui all'art. 164 c.p.c., che consente all'attore di integrare la domanda viziata nella edictio actionis in forza del principio di conservazione dell'atto (Cass. n. 7705/18; Cass. n. 896/14). D'altro canto, però, la stessa Cassazione precisa che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva” ( cfr. Cass. n. 7199/2018). Vale a dire che, laddove il petitum e la causa petendi siano omessi o del tutto incerti sotto il profilo sostanziale e processuale, non risultando possibile addivenire a una individuazione degli stessi, nemmeno attraverso un esame complessivo dell'atto, il ricorso dovrà considerarsi nullo ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Il rispetto del precetto di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c., del resto, non configura un adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un lato, infatti, vi è la necessità di salvaguardare il diritto di difesa della parte convenuta in giudizio: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 gli impone a pena di decadenza, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a loro fondamento, di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti stessi, nonché di proporre e formulare in modo efficace e tempestivo i propri mezzi istruttori. In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che cosa provare e come farlo. Dall'altro lato, l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum vanifica l'esigenza di garantire al giudice la possibilità di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite. Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile al fine di consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, del connesso tentativo di conciliazione, e soprattutto un esercizio consapevole dei suoi poteri istruttori. In questa prospettiva, assume naturalmente rilievo non solo l'omessa, incerta o contraddittoria indicazione sia del petitum mediato (bene della vita cui tende la domanda giudiziale) sia del petitum immediato (tipo di provvedimento richiesto al giudice), ma anche l'omessa o incerta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto. Invero, ritenuta la distinzione tra “diritti autodeterminati” e “diritti eterodeterminati”, si osserva che, mentre l'individuazione dei primi - che non possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto fra le stesse parti (diritti reali) - è espressa dalla mera descrizione del contenuto della situazione giuridica affermata, per contraddistinguere i secondi - che possono invece sussistere più volte simultaneamente con lo stesso contenuto fra le stesse parti (diritti di credito) - è necessaria la specificazione del fatto costitutivo, che è quindi elemento integratore della causa petendi. L'omessa o incerta indicazione del fatto generatore di un diritto eterodeterminato si traduce in una assoluta incertezza di un elemento costitutivo della domanda, cagionando la nullità dell'atto introduttivo. Dagli enunciati principi discende a fortiori che il giudice è tenuto a dichiarare la nullità del ricorso preliminarmente e senza possibilità di procedere alla disamina nel merito, e ciò anche di ufficio e senza impedimento per la riproposizione della domanda in successivo rituale ricorso. NULLITÀ DEL RICORSO – CASO OGGETTO DI CAUSA Nel caso oggetto del presente procedimento, il ricorso introduttivo risulta del tutto carente degli elementi necessari a consentire all'organo giudicante – nonché alla controparte processuale al fine dell'esercizio delle proprie difese – di operare una corretta individuazione e qualificazione della domanda. Dalla lettura dello scarno ricorso introduttivo non si comprendono le causali per le quali il ricorrente domanda l'esosa somma di euro 117.758,22. Invero, nelle conclusioni dell'atto, ma anche nel corpo dello stesso, non si domanda l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente per un determinato periodo;
non si descrive la tipologia di prestazione lavorativa effettuata, posto che essa non viene definita né come subordinazione né come collaborazione;
non si comprende se le somme indicate sono richieste a titolo risarcitorio, a titolo di corrispettivo per una prestazione di lavoro autonomo, per indebito arricchimento, ovvero come retribuzione per una prestazione di lavoro subordinato. In altri termini, dalla complessiva lettura dell'atto, non si comprende per quali ragioni il ricorrente pretende il pagamento della somma richiesta. Né le carenze appena menzionate possono essere colmate dal giudice tramite i suoi poteri officiosi, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, “valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 6572 del 2006). Esse, infatti, si ripercuotono irrimediabilmente anche sulla effettiva possibilità di condurre un'istruttoria, posto che la risposta da parte dei testimoni alle circostanze capitolate in ricorso, non consentirebbe di superare la assoluta incertezza sulle ragioni della richiesta economica formulata nei confronti della società. Tali conclusioni non mutano alla luce delle note non autorizzate depositate il 3.01.25. A mezzo di tali note (che constano di ben 7 pagine a fronte delle 3 di cui si compone il ricorso introduttivo), invero, il procuratore di parte ricorrente chiarisce il carattere subordinato del rapporto di lavoro, soffermandosi diffusamente sui caratteri della subordinazione e gli elementi tipici della stessa, integrando il ricorso introduttivo degli elementi che avrebbe dovuto contenere sin dal principio. Nondimeno tale integrazione non risulta ammissibile nel rito del lavoro, caratterizzato da serrate decadenze e preclusioni che impongono al ricorrente e al resistente di esporre tutte le ragioni di fatto e di diritto, tutte le argomentazioni e le richieste istruttorie negli atti introduttivi. Consentire al ricorrente un tardivo mutamento della domanda, con l'introduzione di elementi nuovi e non contenuti in ricorso, andrebbe a vulnerare irrimediabilmente il diritto di difesa della controparte che, nel presente procedimento, non risulta nemmeno costituita (e, dunque, impossibilitata a conoscere le evoluzioni della vicenda). A ciò si aggiunga che, ad ogni buon conto, le istanze istruttorie sono rimaste immutate ed in relazione alle stesse si rinvia a quanto innanzi esposto. Per tutto quanto appena esposto, il ricorso va dichiarato nullo. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara nullo il ricorso
2) Nulla per le spese. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli