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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1225/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Sabino NITTI e dall'avv. Carlo CAPONE, unitamente al quale è elet- tivamente domiciliato in Bari, alla via Nicolò Putignani, n°141 appellante contro
(P.I. ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi VULCANO e dall'avv., unitamente al quale è elettivamente domiciliato in P.ZZA UMBERTO I, 8
BARI appellato nonché
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano MONTERISI e dall'avv. Piergianna MENGA, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Paolo Lembo n. 27/A appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°2961/2023, emessa dal Tribunale di Bari il
17.7.2023 (Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
5.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.2.2014, Parte_1 conveniva in giudizio la ed il Controparte_3 Controparte_4 per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei
[...] danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto della condotta lesiva asseritamente posta in essere da questi ultimi nei suoi confronti dagli Enti
Deduceva l'attuale appellante che, a seguito di una precedente verifi- ca effettuata da in data 27.6.2012 egli riceveva Controparte_3 una contestazione concernente l'allaccio diretto alla rete elettrica, senza uti- lizzo del misuratore di corrente, dell'utenza privata della sua abitazione, ubicata in Bari, alla via Alfredo Giovine (o via Imperatore Traiano), n°47/P.
A seguito di suddetta contestazione, il sig. decideva di rivol- Pt_1 gersi ad un legale di fiducia, al fine di farsi assistere.
Ne seguiva un corposo carteggio tra il legale e gli Enti appellati, fatto di richieste di pagamento e di contestazioni reciproche
In data 17.4.2013 l'utenza in questione veniva distaccata per morosi- tà e, successivamente, riattivata.
Deduce, ancora, il sig. che, a seguito della contestazione di Pt_1 cui sopra, egli veniva indagato dalla Procura della Repubblica per il reato di furto di energia elettrica e sottoposto al relativo procedimento penale.
L'appellante, nel riassumere tutti i sopra accennati fatti, contestava agli attuali appellati che la situazione venutasi a creare aveva distrutto “(…) la vita personale e familiare del sig. ” (cfr. atto di citazio- Parte_1 ne, pag.10).
Per tali ragioni egli chiedeva il risarcimento dei danni subiti nella pro- pria sfera personale, familiare, economica e di salute, nella misura che sa-
pag. 2/10 rebbe risultata accertata in corso di causa.
Instaurato il giudizio, si costituiva la che ec- Controparte_3 cepiva, pregiudizialmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mero soggetto che, materialmente, somministrava l'energia.
Il sig. aveva sottoscritto il contratto di fornitura, con tutto ciò Pt_1 che ne conseguiva sul piano dei rapporti amministrativi, con Enel Servizio
Elettrico S.p.a.-
Nel merito contestava l'esistenza del danno paventato dall'attore, che non poteva affatto essere considerato in re ipsa, evidenziando che non vi fossero profili di responsabilità a suo carico.
Si costituiva, altresì, Enel Servizio Elettrico S.p.a. che, dopo aver riassunto i fatti di causa, affermava che i rapporti in essere a far data dal
2007 (periodo in cui per la prima volta era stato riscontrato l'allaccio abusi- vo alla rete elettrica) rientravano nei compiti gestionali di Controparte_3
[...]
Nel merito contestava la fondatezza della domanda e l'esistenza stes- sa dell'illecito addebitato.
Il giudizio di primo grado veniva istruito sulla sola base dei documenti depositati e mediante prova per testi.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari rigettava la domanda.
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. Pt_1
, il quale si affida a più motivi di gravame, con il quale ricostruisce i
[...] fatti di causa evidenziando, alla luce della loro sequenza e della non conte- stazione da parte dei convenuti, l'esistenza del fatto dannoso, del danno su- bito e del nesso di causalità.
Si sono costituiti in giudizio la ed il Controparte_1 [...] che resistono all'appello e chiedono la conferma Controparte_2 della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 29.2.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospen- sione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata inammissibile l'istanza del sig. Can-
pag. 3/10 dia, avanzata a margine del gravame, con la quale egli chiede che vengano espletate in appello le prove pretermesse in primo grado.
La Suprema Corte ha chiarito che: “Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. In particola- re, la riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica, dovendo la parte riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una ripropo- sizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado” (Cass.
Civ., sez. II, 23.3.2016, n°5812).
Al contrario l'appellante, alle pagg. 23 e 24 dell'atto di appello, ha avanzato una generica richiesta di ammissione di prova testimoniale ed in- terrogatorio formale rinviando, per relationem, agli scritti difensivi di primo grado.
La richiesta è inammissibile perché non rispetta i canoni dell'art. 244
c.p.c.-
Ma, al di là della generica formulazione dell'istanza istruttoria, vi è un ulteriore profilo di inammissibilità dell'istanza medesima.
Il Tribunale di Bari non ha omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie formalizzate dalle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c., come erro- neamente afferma parte appellante, ma le ha rigettate con ordinanza emes- sa in data 15.7.2015, ritenendo le circostanze capitolate documentate o non controverse, irrilevanti e contenenti valutazioni.
La Suprema Corte ha chiarito che “Allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrile- vante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del mate-
pag. 4/10 riale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado”
(Cass. Civ., sez. II, 22.1.2018, n°1532).
Ciò premesso, l'appello, ad avviso della Corte, è inammissibile, prima ancora che infondato, e va rigettato.
Il gravame, invero, si risolve in una esposizione meramente dialettica e discorsiva delle asserite carenze motivazionali della sentenza di primo grado ma è privo, tuttavia, di specifiche al costrutto logico espositivo del primo giudice, ex art. 342 c.p.c.-
Ed invero, il Tribunale di Bari, dopo aver ripercorso la vicenda, ha ri- tenuto che “(…) alcuna lesione di interessi costituzionalmente rilevanti può apprezzarsi con riguardo alla circostanza di essere stato destinatario di un procedimento penale per accuse ritenute illegittime, di avere ricevuto richie- ste ancorché pressanti e continue di adempimento del costo di una fornitura ritenuta quantitativamente esorbitante rispetto al dovuto, di non aver potu- to contare sulla collaborazione dell'ente fornitore dell'energia per la risolu- zione immediata delle problematiche” (cfr. sentenza n°2961/2023, pag. 7).
Il primo giudice ha ritenuto, inoltre, che non sia stata fornita la prova del nesso di causalità tra i lamentati comportamenti e gli asseriti “(…) disagi familiari non meglio specificati, di non aver goduto della proprietà (specie in considerazione dell'allegazione della riduzione di potenza per soli due giorni, in periodo oltretutto non estivo), di essere stato ricoverato per patologie cardiache in ospedale e in via d'urgenza, non essendo in alcun modo corro- borato che le stesse siano collegabili eziologicamente alle contestazioni ine- renti l'illegittimità degli addebiti di consumi di energia elettrica da parte dell'ente fornitore” (cfr. ibidem).
L'appellante, con il primo motivo del gravame, contesta la statuizione del Tribunale e, capovolgendo i termini della questione, afferma che “(…) lo stesso Giudice di prime cure in sentenza non ha potuto far altro che con- fermare” i fatti che egli ha allegato nel libello introduttivo i quali rappresen- tano “(…) pregiudizi e disagi molto gravi, certamente idonei a postulare la
pag. 5/10 richiesta del di vedersi riconoscere un congruo risarcimento del dan- Pt_1 no, di natura anche non patrimoniale” (cfr. pagg. 6 e 7).
Quindi, conclude affermando che “Ebbene, alla luce di tutti gli ele- menti versati nel giudizio, emerge evidente la sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti per ritenere integrata la risarcibilità del danno non pa- trimoniale rivendicato dal ” (pag. 7). Pt_1
L'assunto dell'appellante, come detto, è inammissibile prima ancora che infondato poiché non coglie la ratio decidendi del primo giudice.
Ed invero, il punto nodale della questione non è l'accertamento dei fatti di causa, i quali peraltro sono per lo più documentati o non contestati, ma se tali fatti possano assurgere al rango di “lesione di interessi costitu- zionalmente rilevanti”.
Il Tribunale di Bari ha ritenuto che, pur essendo pacifici gli accadi- menti narrati, gli Enti appellati non abbiano determinato alcun danno al sig.
e che, in ogni caso, la prova di tale essenziale aspetto della vicenda Pt_1 non sia stata data.
Aspetto, questo, che sfugge completamente all'appellante, il quale dà per scontato ciò che scontato non è, cioè il disvalore giuridico dei compor- tamenti denunciati e la loro incidenza lesiva su diritti e beni della vita costi- tuzionalmente protetti.
Ma le doglianze del sig. sono, altresì, infondate nel merito. Pt_1
Orbene, la Suprema Corte ha stabilito, con orientamento pacifico, che
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesio- ne di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve ri- gorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantifi- cazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costi- tuzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138
e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza
pag. 6/10 umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entram- bi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova norma- tivamente previsti” (Cass. civ., sez. III, 26.11.2024, n°30641)
Ebbene, il sig. non ha affatto fornito la prova rigorosa di aver Pt_1 subito un danno morale, riconducibile alla lesione di interessi costituzional- mente protetti, essendosi limitato ad elencare, minuziosamente, la cronolo- gia dei fatti, senza fornire la prova della loro lesività.
Di certo, ricevere una richiesta di pagamento dall' ancorché la CP_3 stessa si riveli infondata, non assurge affatto a violazione di interesse costi- tuzionalmente garantito;
né lo è l'accusa di essersi abusivamente allacciato alla rete elettrica, eludendo il sistema di misurazione dei consumi;
né lo è il distacco della fornitura;
né, tanto meno, lo è l'essere stata elevata una de- nuncia all'A.G. per tali fatti.
O, per lo meno, l'appellante non ha fornito la prova che tali fatti siano stati connotati da una gravità tale al punto da determinare, effettivamente, il turbamento del suo stato d'animo.
A voler diversamente ritenere, ogni violazione dei rapporti obbligatori dovrebbe comportare il diritto al risarcimento del danno morale che, tutta- via, l'art. 2059 c.c. relega ai soli casi previsti dalla legge.
Proseguendo nell'esporre i motivi di doglianza, il sig. , con il Pt_1 secondo motivo di gravame, contesta al Tribunale di non aver correttamen- te valutato le prove acquisite agli atti.
Nello specifico, egli afferma che “In definitiva, già l'attenta lettura dei documenti avrebbe dovuto palesare l'univocità e la natura confessoria del corredo probatorio prodotto da parte attrice (…) In buona sostanza, nel complesso i fatti narrati da parte attrice sono stati dimostrati e sono rimasti incontestati. Altresì, alla luce delle descritte risultanze processuali, si ritiene che parte attrice abbia esaudito l'onere probatorio su di essa incombente, con conseguente inversione dell'onere probatorio contrario a carico delle convenute, le quali, come detto, lo hanno totalmente disatteso” (cfr. appel-
pag. 7/10 lo, pag. 11 e 12)
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.-
L'appellante, infatti, non argomenta in modo specifico quali documen- ti il Tribunale avrebbe dovuto attentamente valutare e perché da tale valu- tazione, se correttamente effettuata, ne sarebbe discesa la prova della fon- datezza della domanda risarcitoria.
In ogni caso, ed a tutto voler concedere, come chiarito in riferimento al primo motivo di gravame, il sig. non ha fornito la prova che i fatti Pt_2 narrati, ex art. 2059 c.c., siano stati connotati da una gravità tale al punto da determinare la lesione di interessi costituzionalmente protetti.
Con il terzo motivo, il sig. si duole della violazione, da parte Pt_1 del Tribunale, dei criteri di riparto dell'onere della prova.
Più specificamente, egli contesta il mancato ricorso ai criteri presunti- vi sostenendo che “(…) l'immaterialità dei pregiudizi in questione (lesione di valori inerenti alla persona) rende ammissibile il ricorso alla prova per pre- sunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza” (cfr. pag. 12).
Egli, tuttavia, non indica quali siano gli elementi presuntivi, gravi pre- cisi e concordanti che, nell'accezione dell'art. 2729 c.c., partendo da un fat- to noto (le vicende documentate) avrebbero consentito di risalire ad un fat- to ignorato (la lesione dell'interesse di rilevanza costituzionale).
Ancora una volta l'appellante dà per scontato ciò che scontato non è, cioè la prova del disvalore giuridico dei comportamenti denunciati e la loro incidenza lesiva su diritti e beni della vita costituzionalmente protetti.
Anche il terzo motivo è, dunque, inammissibile.
Inammissibile per genericità di esposizione è anche il quarto motivo di gravame, con il quale il sig. sostiene di aver fornito anche la prova Pt_1 del nesso di causalità in quanto, agli atti di causa, vi sarebbe la “(…) com- provata rilevanza e gravità dei pregiudizi lamentati dall'odierno appellante, nonché prova della veridicità delle circostanze, dei fatti degli accadimenti da egli dedotte e, infine, prova dei danni lamentati” (cfr. pag. 14).
L'appellante, in particolare, ricollega la fondatezza del motivo di gra-
pag. 8/10 vame alla “(…) articolazione di richieste di prova testimoniale e di c.t.u. me- dico-legale, effettivamente entrambe puntualmente articolate (ma immoti- vatamente non ammesse, vedi paragrafo 1/b che segue)” (cfr. pag. 15).
L'inammissibilità dell'istanza istruttoria, cui non è possibile dare in- gresso, per le ragioni sopra evidenziate, rende inaccoglibile anche il motivo in questione.
L'inammissibilità ed infondatezza dei primi quattro motivi di gravame, comporta l'assorbimento del quinto ed ultimo motivo di appello, con il quale il sig. si sofferma sui criteri di calcolo del danno del quale egli chiede Pt_1 la liquidazione in via equitativa.
Non essendovi la prova dell'an dea pretesa risarcitoria, non vi è luogo a procedere sull'accertamento del quantum.
L'appello va, conclusivamente, rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la bassa comples- sità delle questioni trattate, nello scaglione di valore indeterminabile dichia- rato dall'appellante nell'atto di gravame.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché il sig. Controparte_5 dia versi all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 del ogni diversa istanza ed eccezione di- Controparte_2 sattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente gra- do del giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi in favore di cia- scuno dei due appellati costituiti, oltre al 15 % per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussi-
pag. 9/10 stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Presidente dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 10/10