Sentenza 20 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2004, n. 18848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18848 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato DANIELE FERLITO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA FONDAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1438/00 della Corte di Appello di ROMA, Sezione Terza Civile, emessa in data 24/11/99 e depositata il 04/05/00 (R.G. 3286/97);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/06/04 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'NA conveniva davanti al Tribunale di Roma MO EP per il pagamento - relativamente alla locazione dell'immobile di Via Ciamarra 26 di Roma - della somma di L.
9.079.709 quale residuo dovuto per canoni non corrisposti dall'agosto 1988 al gennaio 1990, conguaglio per spese di riscaldamento e condominiali, differenza tra canoni dovuti e canoni versati e per danni riscontrati nell'immobile. Il convenuto, costituitosi, contestava la domanda in ordine a ciascuna voce e chiedeva il rigetto della domanda stessa. Il Tribunale con sentenza n. 15039/96, esclusa qualsiasi somma per canoni successiva al rilascio dell'appartamento avvenuto l'11.8.1988 e per risarcimento danni, condannava il convenuto al pagamento della diversa somma di L. 4.677.452, oltre interessi, per differenza canoni e conguagli spese di riscaldamento ed altri oneri condominiali. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma con la sentenza ora impugnata del 4.5.2000.
Per la cassazione di detta sentenza MO EP ha proposto ricorso con due motivi. L'intimata NA ND non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 45 della l. 392/78". Deduce che sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno erroneamente ritenuto che il canone convenzionalmente pattuito fosse quello richiesto dall'NA; che il canone da corrispondere e corrisposto era invece quello dovuto sulla base del contratto sottoscritto tra esso MO e la soc. EW e accettato dalle parti;
che, dunque, il prospetto dell'NA, con un canone maggiore, non poteva essere posto a base del calcolo di differenze di canone richieste dall'ente;
che era interesse dello stesso ente iniziare il giudizio per la determinazione del canone ai sensi dell'art. 45 1. 203/78, visto che il conduttore stava provvedendo al pagamento del canone stabilito con il detto contratto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In specie lamenta che sul punto che esso ricorrente avrebbe corrisposto un canone in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita nulla ha detto la Corte. I due motivi, che vanno esaminati insieme in quanto connessi, non sono fondati.
La Corte d'appello di Roma, con duplice motivazione, da un lato ha rilevato essere state le contestazioni "genericamente riproposte" dall'appellante MO EP e dall'altro ha osservato che "sulla misura del canone basta osservare che l'appellante, dopo aver promosso la procedura conciliativa di cui all'art. 44 legge 392/78, non ha poi intrapreso ... la idonea - ed unica esperibile - procedura ex art. 45 stessa legge di determinazione dell'equo canone". Ha attribuito, dunque, carattere dirimente a tale mancato adempimento e la relativa motivazione è di per sè sufficiente e logica. Non coglie del resto nel segno l'assunto del ricorrente secondo cui "sicuramente non era lui che doveva farsi parte diligente affinché venisse determinato il canone ai sensi della l. 392/78, stante l'interesse esclusivo dell'NA (...)", dal momento che, contestando l'esatto ammontare del canone, era lui stesso che doveva proporre, al fine di escludere il correlativo mancato pagamento, la specifica azione prevista dalla legge n. 392/1978. Nè miglior sorte sembra possa avere l'ulteriore assunto secondo cui il canone da corrispondere e corrisposto era quello dovuto sulla base del contratto sottoscritto nel gennaio 1978, per cui il prospetto dell'NA, con un canone maggiore, essendo stato contestato dall'MO, non poteva essere portato a base del calcolo di pretese differenze di canone richieste dal medesimo ente.
Per quanto si desume dagli atti a disposizione, in particolare dalla impugnata sentenza, non risulta infatti provato il diverso calcolo del conduttore rispetto al prospetto dell'NA. Non risulta altresì dimostrata l'esattezza del canone corrisposto dallo stesso conduttore, importando ciò implicita motivazione in ordine alla misura del canone dovuto.
Le censure di parte ricorrente concretano, dunque, una personale, soggettiva, valutazione dei fatti di causa e si risolvono nella pretesa ad un inammissibile riesame degli stessi in questa sede. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese per il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2004