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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 24 marzo 2025
ha pronunciato, ex art.429 cpc , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16212/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. SAVAGNONE LUCIO
Ricorrente
contro
(C.F. ), resistente contumace Controparte_1 C.F._2
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la risoluzione del contratto oggetto del giudizio per grave inadempimento della resistente
2) Ordina alla resistente di rilasciare, in favore della ricorrente, l'immobile oggetto del giudizio , sito in Palermo, Fondo Casiglia n.13, piano terra pagina 1 di 4 3) Fissa per il rilascio la data del 22 aprile 2025.
4) Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma indicata in intimazione pari ad euro 1600,00 oltre ai cannoni scaduti e a scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo
5) Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro
1400,00, oltre euro 160,00 per spese, oltre iva , cpa e spese forfettarie come per legge
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità, l'odierna ricorrente premetteva di essere proprietaria dell'immobile sito in Palermo, Fondo Casiglia n.13, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati di
Palermo al Foglio 33, Part. 385, Sub 7, categoria A/4, Rendita € 190,31 microzona 11; che con contratto stipulato in data 01.12.2021, regolarmente registrato, aveva concesso in locazione, per uso abitazione, alla Sig.ra il predetto immobile per un canone annuo di € 4.800,00 Controparte_1
da corrispondersi in n.12 rate mensili anticipate di € 4000,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Esponeva che la conduttrice non aveva provveduto a corrispondere i canoni relativi ai mesi di agosto,
settembre, ottobre, novembre 2024 per una somma complessiva pari ad € 1600,00 e che non aveva provveduto a corrispondere i ratei relativi agli oneri condominiali inerenti al periodo da febbraio a novembre 2024 (pari a € 20,00 mensili) per l'importo complessivo di € 200,00, somma per la quale si riserva di agire in separata sede.
Tutto ciò premesso, intimava alla conduttrice sfratto per morosità, contestualmente citandola, davanti al Tribunale di Palermo, per la convalida.
All'udienza per la convalida, questo decidente , rilevato che la notifica alla conduttrice era avvenuta ai sensi dell'art 143 c.p.c. e che quindi non si poteva procedere alla convalida, disponeva il mutamento di rito, fissando l'udienza di comparizione delle parti.
La conduttrice non si costituiva e pertanto rimaneva contumace.
pagina 2 di 4 Omessa ogni istruttoria, all'udienza del 24 marzo 2025, la causa viene decisa come previsto dall'art
429 c.p.c.
La domanda della ricorrente di risoluzione del contratto per morosità del conduttore - in cui si converte l'intimazione di sfratto per morosità a seguito dell'ordinanza di mutamento di rito- appare fondata e pertanto deve essere accolta
Infatti nelle obbligazioni di dare o di fare basta a colui che ne deduce l'inadempimento dimostrare il fatto stesso dal quale l'obbligo è nato, incombendo all'obbligato l'onere di provare l'adempimento a cui era tenuto. Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice deducendo che la stessa non aveva pagato le mensilità dal mese di agosto 2024
La parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione, stipulato inter partes e regolarmente registrato, dal quale risulta il proprio credito. La parte resistente è rimasta contumace e pertanto ha dato alcuna prova di aver corrisposto i canoni intimati.
Per i motivi esposti, il contratto di locazione stipulato fra le parti deve considerarsi risolto per grave inadempimento della conduttrice.
Infatti l'art 5 legge 392/78 - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento.
Pertanto va dichiarata la risoluzione del contratto oggetto del giudizio e ordinato alla parte conduttrice di rilasciare libero l'immobile in favore della ricorrente . Si fissa per il rilascio la data del 22 aprile
2025
pagina 3 di 4 La parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma indicata in intimazione oltre ai cannoni scaduti e a scadere fino al rilascio , oltre agli interessi dalle scadenze al soddisfo
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 24 marzo 2025
ha pronunciato, ex art.429 cpc , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16212/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. SAVAGNONE LUCIO
Ricorrente
contro
(C.F. ), resistente contumace Controparte_1 C.F._2
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la risoluzione del contratto oggetto del giudizio per grave inadempimento della resistente
2) Ordina alla resistente di rilasciare, in favore della ricorrente, l'immobile oggetto del giudizio , sito in Palermo, Fondo Casiglia n.13, piano terra pagina 1 di 4 3) Fissa per il rilascio la data del 22 aprile 2025.
4) Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma indicata in intimazione pari ad euro 1600,00 oltre ai cannoni scaduti e a scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo
5) Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro
1400,00, oltre euro 160,00 per spese, oltre iva , cpa e spese forfettarie come per legge
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità, l'odierna ricorrente premetteva di essere proprietaria dell'immobile sito in Palermo, Fondo Casiglia n.13, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati di
Palermo al Foglio 33, Part. 385, Sub 7, categoria A/4, Rendita € 190,31 microzona 11; che con contratto stipulato in data 01.12.2021, regolarmente registrato, aveva concesso in locazione, per uso abitazione, alla Sig.ra il predetto immobile per un canone annuo di € 4.800,00 Controparte_1
da corrispondersi in n.12 rate mensili anticipate di € 4000,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Esponeva che la conduttrice non aveva provveduto a corrispondere i canoni relativi ai mesi di agosto,
settembre, ottobre, novembre 2024 per una somma complessiva pari ad € 1600,00 e che non aveva provveduto a corrispondere i ratei relativi agli oneri condominiali inerenti al periodo da febbraio a novembre 2024 (pari a € 20,00 mensili) per l'importo complessivo di € 200,00, somma per la quale si riserva di agire in separata sede.
Tutto ciò premesso, intimava alla conduttrice sfratto per morosità, contestualmente citandola, davanti al Tribunale di Palermo, per la convalida.
All'udienza per la convalida, questo decidente , rilevato che la notifica alla conduttrice era avvenuta ai sensi dell'art 143 c.p.c. e che quindi non si poteva procedere alla convalida, disponeva il mutamento di rito, fissando l'udienza di comparizione delle parti.
La conduttrice non si costituiva e pertanto rimaneva contumace.
pagina 2 di 4 Omessa ogni istruttoria, all'udienza del 24 marzo 2025, la causa viene decisa come previsto dall'art
429 c.p.c.
La domanda della ricorrente di risoluzione del contratto per morosità del conduttore - in cui si converte l'intimazione di sfratto per morosità a seguito dell'ordinanza di mutamento di rito- appare fondata e pertanto deve essere accolta
Infatti nelle obbligazioni di dare o di fare basta a colui che ne deduce l'inadempimento dimostrare il fatto stesso dal quale l'obbligo è nato, incombendo all'obbligato l'onere di provare l'adempimento a cui era tenuto. Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice deducendo che la stessa non aveva pagato le mensilità dal mese di agosto 2024
La parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione, stipulato inter partes e regolarmente registrato, dal quale risulta il proprio credito. La parte resistente è rimasta contumace e pertanto ha dato alcuna prova di aver corrisposto i canoni intimati.
Per i motivi esposti, il contratto di locazione stipulato fra le parti deve considerarsi risolto per grave inadempimento della conduttrice.
Infatti l'art 5 legge 392/78 - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento.
Pertanto va dichiarata la risoluzione del contratto oggetto del giudizio e ordinato alla parte conduttrice di rilasciare libero l'immobile in favore della ricorrente . Si fissa per il rilascio la data del 22 aprile
2025
pagina 3 di 4 La parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma indicata in intimazione oltre ai cannoni scaduti e a scadere fino al rilascio , oltre agli interessi dalle scadenze al soddisfo
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 4