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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23705/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.23705/2023 R.G.A.C. TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 poli, alla V , presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marobbio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti ATTORE
(C.F. ), rapp.to e Controparte_1 C.F._2 in att EL e ES Ferro, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.Milena EL in Frattaminore alla Via Giovanni XXIII, n. 88/90 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
di citazione ritualmente Pt_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 he: con contratto per notar p. Persona_1
13329 racc. 7611, il conven la Parte_2 piena proprietà del cespite sito in Napoli al ni pagina 1 di 8 n.68, meglio descritto nell'atto introduttivo, al prezzo di
€.150.000,00, da corrispondersi in parte con assegni postali, per complessivi €.43.000, in parte, per €.58.425,43, mediante estinzione anticip di bonifico bancario - del mutuo ipotecario per Notaio del 28.09.2006 già acceso dalla venditrice, ed in Persona_2 parte, 7 mediante rte dell'acquirente
- con atto in pari data per notar , rep. 13330, racc. Persona_1
7612 - di un ulteriore mutuo per l 0.000,00; fin dal settembre 2014 il convenuto si era impegnato a ritrasferire l'acquirendo cespite, a semplice richiesta, all'attore o a persona da questi nominata;
esso attore, essendo gravato da un'ingente esposizione debitoria nei confronti di un istituto di credito, intendeva infatti scongiurare il pericolo che il suddetto cespite, che rappresentava l'unico immobile di famiglia (acquistato in costanza di matrimonio e ricadente, pertanto, nella comunione legale tra i coniugi), venisse aggredito dal predetto istituto di credito, tra le parti sussist parentela, uto coniug CP_2 sorella di moglie di Persona_3 Parte_3 dell'attore; il patto stipulato prevedeva che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, l'attore avrebbe versato al convenuto la somma di € 10.500,00 in danaro contante, gli assegni postali dati in pagamento non sarebbero mai stati incassati dalla venditrice, e una quota di € 13.000,00 del residuo prezzo sarebbe stata trattenuta dal convenuto, mentre l'attore avrebbe provveduto, a propria cura e spese, all'integrale pagamento del piano di ammortamento del mutuo e di ogni onere, imposta e peso gr e sarebbe rimasto nel possesso dei coniugi e;
Parte_2 Pt_1
l'acc v che il convenuto avrebbe ricevuto l'ulteriore somma di €.21.600,00, di cui €.6.600,00 alla sottoscrizione del preliminare ed €.15.000,00 alla stipula del definitivo;
in esecuzione di tale accordo, esso attore aveva corrisposto al convenuto la somma di €.10.500,00 in contanti, ed aveva adempiuto, in luogo del convenuto, al pagamento del piano di ammortamento del mutuo, in un primo tempo a mezzo bonifici bancari, di €.507,75 ciascu ul c/c CARIPARMA n.00539/0057078540 intestato all' , ed in seguito, al fine di CP_1
pagina 2 di 8 impedire che i pagamenti effettuati fossero tracciabili, a partire dal mese di novembre 2015, a mezzo della carta di debito n.646869, agganciata al c/c CA A n.00539/0057078540, consegnatagli a tal fine dall' , completa del documento CP_1 originale contenente i codici di nel mese di giugno 2023, esso attore aveva invitato il convenuto ad adempi to accordo, indicando quale acquirente del cespite d' (coniuge della di lui figlia), all'uopo Persona_4 inoltrando la bozza del contratto preliminare di compravendita, ma il convenuto, dopo iniziali titubanze, aveva opposto il proprio rifiuto. Tanto permesso, ritenuto in diritto che nel caso di specie si fosse verificata una ipotesi di interposizione reale di persona, essendo l'atto di compravendita del 31.10.2014 riconducibile ad un accordo fiduciario tra attore e convenuto, da ritenersi valido ancorchè non stipulato in forma scritta, concludeva chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare che, in forza dell'accordo intervenuto um fiduciae) nel mese di settembre 2014, il sig.
(fiduciario) si era obbligato a ritrasferire il cespite Controparte_1 solo fittiziamente acquistato la proprietà sito in Napoli alla Via N , come meglio identificato in premessa, al sig. (fiduciante) o a persona da Parte_1 questi nominata, a
2. Per l'effetto, condannare esso all'esecuzione Controparte_1 specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. ritrasferimento gravante sul fiduciario e, pertanto, a ritrasferire l'immobile sito in Napoli alla Via 8, come meglio identificato in premessa, al sig. (o a persona da nominare), alle Parte_1 condizioni e se ià raggiunti dalle parti, come meglio indicati nella premessa del presente atto;
3. In via gradata e nella denegata ipotesi in cui non fosse accertato l'accordo (pactum nuto tra le parti, condannare in ogni caso il sig. alla restituzione, in Controparte_1 favore dell'attore, di tutte le versate a titolo di pagamento della rata del piano di ammortamento del mutuo che, allo stato, ascendono ad € 59.467,76 (fino ad ottobre 2023), oltre alla restituzione di tutte le somme che saranno versate dall'attore, sempre per la medesima causale, nelle more della definizione del presente giudizio;
4. Sempre in via gradata e nella denegata ipotesi in cui non pagina 3 di 8 dovesse essere riconosciuto, all'esito del presente giudizio, il diritto dell'attore alla restituzione del ces e da patto intercorso tra le parti, accertare il diritto del sig. alla restituzione di tutte Pt_1 le somme versate in favore del – il quale ne ha tratto indebito arricchimento - a titolo oneri condominiali straordinari, IMU, TARI, etc., corrisposti per l'immobile di Via Nicolini n.68, come da documentazione allegata alla presente domanda, con riserva di determinare precisamente il quantum con separato giudizio”; con vitt Si costituiva che contestava con Controparte_1 argomentazioni va ne il rigetto. Precisava, in particolare, quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, che, anche a voler ritenere fondate le avverse deduzioni, la denunciata intesa tra le parti avrebbe assunto la connotazione dell'accordo simulatorio, come affermato, tra l'altro, dalla controparte nella raccomandata recapitatagli il 23/07/2023 (rectius il 17/7/23 - cfr. raccomandata in produzione di entrambe le parti). Contrariamente a quanto ex adverso argomentato, difettavano quindi, nella specie, i presupposti per ravvisare una fattispecie di interposizione reale di persona, vertendosi invece in ipotesi di interposizione fittizia della quale, tuttavia, non era stata fornita la prova, da rendersi necessariamente a mezzo di una controdichiarazione scritta, trattandosi di atto di trasferimento immobiliare. Contestava, altresì, il convenuto, la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, sottolineando, in particolare, che emergeva dai medesimi documenti l'attore la circostanza che quest'ultimo e la venditrice erano coniugati in regime di separazione dei Parte_2 beni. Pre che, a ler il regime patrimoniale della famiglia – fosse di Pt_1 Parte_2 comunione legale, l'attore sar anc tario della metà del cespite ceduto ad esso convenuto, ciò che avrebbe vieppiù impedito di realizzare una fattispecie di interposizione reale. Contestava inoltre l'asserita natura fittizia del trasferimento immobiliare, sottolineando che egli, consapevole delle difficoltà economiche gravanti all'epoca sul nucleo familiare dell'attore (dichiarato fallito qualche anno prima), aveva acceduto alla stipula dell'impugnata co all'intento di venire incontro alle esigenze di sorella di sua moglie, che Persona_3 abitava nel predet te ai suoi tre figli, di cui uno pagina 4 di 8 disabile, ed ai suoceri (ovvero l'attore e la venditrice ). Parte_2
A tale scopo, contestualmente alla lla compravendita, egli aveva stipulato con un Persona_3 contratto di locazione, poi registrato in dat ale era indicato “per motivi fiscali” un canone di soli €.250,00 mensili, a fronte di un valore di mercato di €.700,00 mensili, con l'intesa che il canone effettivo sarebbe stato pari alla rata di mutuo;
sicché a tale titolo, di canone locativo, erano da imputarsi i versamenti di cui l'attore, con la domanda subordinata, chiedeva la restituzione. Aggiungeva inoltre che il prezzo della compravendita era stato concordato nella minor somma di €107.000,00, il superiore importo di €150.000,00 essendo stato indicato al solo fine di consentire l'accensione di un mutuo per una somma maggiore, da ciò essendo derivato il (concordato) mancato incasso della somma complessiva di €.43.000,00 di cui ai due assegni postali esibiti da controparte. Concludeva quindi testualmente chiedendo:
“In via preliminare 1. Accertato che la fattispecie descritta dall'attore non configura l'ipotesi di interposizione reale di persona, rigettare la domanda in assenza di atto scritto contenente la controdichiarazione;
Nel merito al pravendita immobiliare e rigettare la domanda di Controparte_1 Parte_2
i spite a lui o a persona da Parte_1
2. Rigettare altresì la domanda attorea proposta in via gradata di restituzione della somma di €59.467,67 siccome inveriti tutto infondata, posto che gli unici pagamenti imputabili al Pt_1 sono quelli risultanti dai bonifici bancari versati a titolo di locazione;
3. Rigettare altresì la domanda attorea pro pre in via gradata di restituzione delle somme versate da a titolo di Pt_1 oneri condominiali straordinari, IMU TARI del tutto illegittima ed infondata e comunque non provata”; con vittoria di spese, con attribuzione. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era rinviata all'udienza del 6.2.2025 per la decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. ___________________________________________________
pagina 5 di 8 La domanda principale è infondata e va pertanto rigettata, giacché palesemente errata è la qualificazione giuridica della fattispecie proposta dalla difesa attorea. Ed invero, l'attore afferma di essere proprietario del cespite sito in Napoli alla Via Nicola Nicolini n.68, e di essersi determinato a cederne la proprietà al convenuto poiché aveva “...a quella data – un'ingente esposizione debitoria con un istituto di credito”. La richiesta di esso attore, poi accettata dal convenuto, era tuttavia, “...di procedere all'acquisto fittizio del cespite, per scongiurare il concreto pericolo di aggressione coattiva dell'unico cespite di famiglia”. Dunque, dichiaratamente, alcun effettivo trasferimento di si sarebbe dovuto realizzare tra le parti, giacché ciò che il intendeva realizzare era una cessione meramente Pt_1
del diritto da egli vantato sul cespite, al solo fine di evitare che esso venisse aggredito dai creditori. Come del resto affermato in sede stragiudiziale proprio dall'attore, un simile accordo integra all'evidenza la fattispecie di cui all'art.1414 c.c., sub specie di simulazione assoluta (cfr. atto di
“Invito e diffida” del 11/17.7.23 in produzione atto che “ ...l'atto di compravendita a rogito del Notaio , Persona_1 rep. n° 13329, racc. n 1.10.2014, con acquistato dalla sig.ra la proprietà del cespite sito in Parte_2
Napoli alla Via Nicola 8, costituisce ipotesi scolastica di simulazione”). Si è infatti ricordato in narrativa che, stando alla prospettazione dell'attore, il convenuto – acquirente non avrebbe mai versato il prezzo pattuito, ed esso attore si sarebbe fatto carico di ogni onere economico, ivi compreso il pagamento delle rate del mutuo dal convenuto, mentre è assolutamente pacifico che l' CP_1
(ancorchè ascriva tale circostanza all'esistenza di un r locativo, di cui meglio di qui a poco si dirà) non abbia mai conseguito il possesso del cespite. Ne deriva che l'atto dell'ottobre 2014, stando a quanto affermato dall'attore, era destinato a creare una mera apparenza giuridica, senza produrre alcun effetto concreto, come tipicamente avviene allorchè il simulato venditore persegua l'intento di sottrarre parte del suo patrimonio alla garanzia patrimoniale dei suoi creditori. Come correttamente eccepito dalla difesa del convenuto, in siffatta ipotesi la prova dell'accordo simulatorio incontra i limiti di pagina 6 di 8 cui all'art.1417 c.c., ed è probabilmente nella consapevolezza di ciò che l'attore ha inteso, nell'introdurre il presente giudizio, prospettare una diversa (rispetto a quanto opinato in sede stragiudiziale) e palesemente errata qualificazione giuridica della fattispecie. D'altro canto, essendo al domanda principale finalizzata alla condanna del convenuto ad adempiere l'asserito obbligo di ritrasferimento del cespite, giammai essa potrebbe essere accolta, in quanto si pone in contraddizione con la medesima rappresentazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, alla stregua della quale, come detto, alcun effettivo trasferimento si sarebbe mai verificato. Deve a questo punto prendersi in considerazione la subordinata richiesta restitutoria. In proposito si osserva che il convenuto non contesta se non parzialmente i pagamenti (peraltro in parte documentati) effettuati dall'attore, ma sostiene che essi troverebbero valida giustificazione nza di un rapporto locativo, di cui quanto versato dal rappresenterebbe il canone. Pt_1 hè la tesi in tal guisa sostenuta appare non meno contraddittoria della prospettazione attorea, ove si con contratto di locazione indica quale conduttrice Per_3
e esso non ha prodotto alcun obbligo giuridi
[...]
. A ciò aggiungasi che è altrettanto pacifico e Pt_1 doc che i pagamenti effettuati dall'attore recavano causale affatto diversa dal predetto contratto di locazione. D'altro canto, il convenuto conferma che gli assegni postali del complessivo importo di €.43.000,00 di cui all'atto dell'ottobre 2014
- che egli consegnò alla venditrice - non furono mai posti all'incasso, e ciò a suo dire in virtù di “accordi intercorsi” alla stregua dei quali il prezzo effettivo dell'acquisto sarebbe stato inferiore a quello dichiarato. Tuttavia di un simile accordo non vi è alcuna prova documentale, né esso potrebbe essere provato per testimoni, stanti i limiti sanciti dall'art.2722 c.c., norma che non ammette tale prova quando si tratti di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata – come nel caso in esame - anteriore o contemporanea. Senza contare che l'asserito accordo costituirebbe all'evidenza una fattispecie simulatoria (sub specie di simulazione parziale limitata all'indicazione dell'entità del corrispettivo) per la quale sussistono quei medesimi limiti all'ammissibilità della prova orale pagina 7 di 8 (cfr. art.1417 c.c.) già correttamente invocati dalla difesa del convenuto nel resistere alla domanda attorea. Non vi è prova quindi che i versamenti effettuati da iano da imputare a corrispettivo di una locazione cui il era Pt_1 estraneo, né risulta dimostrato che essi siano ricondu ltro titolo giuridicamente valido. La domanda restitutoria proposta dall'attore deve quindi essere accolta, come meglio precisato in dispositivo, sia per quanto attiene le somme versate a titolo di rate di mutuo, sia in relazione agli ulteriori esborsi sostenuti per il cespite per cui è causa, entro i limiti in cui essi abbiano rivestito carattere straordinario e non siano riconducibili al norma o del bene (stante la pacifica detenzione da parte del ) per i quali l'attore ha formulato Pt_1 espressa riserva di richie quidazione in separato giudizio. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della condotta processuale delle parti e dei rapporti tra esse, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta com ede: al pagamento, in favore di Controparte_1 le di cui in motivazione, della Parte_1 alla domanda;
alla restituzione in favore di Controparte_1 ulteriori esborsi sostenuti, nei Parte_1 ione, per il cespite per cui è causa, da liquidarsi in separato giudizio;
rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalle parti;
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Napoli, 6 febbraio 2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.23705/2023 R.G.A.C. TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 poli, alla V , presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marobbio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti ATTORE
(C.F. ), rapp.to e Controparte_1 C.F._2 in att EL e ES Ferro, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.Milena EL in Frattaminore alla Via Giovanni XXIII, n. 88/90 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
di citazione ritualmente Pt_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 he: con contratto per notar p. Persona_1
13329 racc. 7611, il conven la Parte_2 piena proprietà del cespite sito in Napoli al ni pagina 1 di 8 n.68, meglio descritto nell'atto introduttivo, al prezzo di
€.150.000,00, da corrispondersi in parte con assegni postali, per complessivi €.43.000, in parte, per €.58.425,43, mediante estinzione anticip di bonifico bancario - del mutuo ipotecario per Notaio del 28.09.2006 già acceso dalla venditrice, ed in Persona_2 parte, 7 mediante rte dell'acquirente
- con atto in pari data per notar , rep. 13330, racc. Persona_1
7612 - di un ulteriore mutuo per l 0.000,00; fin dal settembre 2014 il convenuto si era impegnato a ritrasferire l'acquirendo cespite, a semplice richiesta, all'attore o a persona da questi nominata;
esso attore, essendo gravato da un'ingente esposizione debitoria nei confronti di un istituto di credito, intendeva infatti scongiurare il pericolo che il suddetto cespite, che rappresentava l'unico immobile di famiglia (acquistato in costanza di matrimonio e ricadente, pertanto, nella comunione legale tra i coniugi), venisse aggredito dal predetto istituto di credito, tra le parti sussist parentela, uto coniug CP_2 sorella di moglie di Persona_3 Parte_3 dell'attore; il patto stipulato prevedeva che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, l'attore avrebbe versato al convenuto la somma di € 10.500,00 in danaro contante, gli assegni postali dati in pagamento non sarebbero mai stati incassati dalla venditrice, e una quota di € 13.000,00 del residuo prezzo sarebbe stata trattenuta dal convenuto, mentre l'attore avrebbe provveduto, a propria cura e spese, all'integrale pagamento del piano di ammortamento del mutuo e di ogni onere, imposta e peso gr e sarebbe rimasto nel possesso dei coniugi e;
Parte_2 Pt_1
l'acc v che il convenuto avrebbe ricevuto l'ulteriore somma di €.21.600,00, di cui €.6.600,00 alla sottoscrizione del preliminare ed €.15.000,00 alla stipula del definitivo;
in esecuzione di tale accordo, esso attore aveva corrisposto al convenuto la somma di €.10.500,00 in contanti, ed aveva adempiuto, in luogo del convenuto, al pagamento del piano di ammortamento del mutuo, in un primo tempo a mezzo bonifici bancari, di €.507,75 ciascu ul c/c CARIPARMA n.00539/0057078540 intestato all' , ed in seguito, al fine di CP_1
pagina 2 di 8 impedire che i pagamenti effettuati fossero tracciabili, a partire dal mese di novembre 2015, a mezzo della carta di debito n.646869, agganciata al c/c CA A n.00539/0057078540, consegnatagli a tal fine dall' , completa del documento CP_1 originale contenente i codici di nel mese di giugno 2023, esso attore aveva invitato il convenuto ad adempi to accordo, indicando quale acquirente del cespite d' (coniuge della di lui figlia), all'uopo Persona_4 inoltrando la bozza del contratto preliminare di compravendita, ma il convenuto, dopo iniziali titubanze, aveva opposto il proprio rifiuto. Tanto permesso, ritenuto in diritto che nel caso di specie si fosse verificata una ipotesi di interposizione reale di persona, essendo l'atto di compravendita del 31.10.2014 riconducibile ad un accordo fiduciario tra attore e convenuto, da ritenersi valido ancorchè non stipulato in forma scritta, concludeva chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare che, in forza dell'accordo intervenuto um fiduciae) nel mese di settembre 2014, il sig.
(fiduciario) si era obbligato a ritrasferire il cespite Controparte_1 solo fittiziamente acquistato la proprietà sito in Napoli alla Via N , come meglio identificato in premessa, al sig. (fiduciante) o a persona da Parte_1 questi nominata, a
2. Per l'effetto, condannare esso all'esecuzione Controparte_1 specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. ritrasferimento gravante sul fiduciario e, pertanto, a ritrasferire l'immobile sito in Napoli alla Via 8, come meglio identificato in premessa, al sig. (o a persona da nominare), alle Parte_1 condizioni e se ià raggiunti dalle parti, come meglio indicati nella premessa del presente atto;
3. In via gradata e nella denegata ipotesi in cui non fosse accertato l'accordo (pactum nuto tra le parti, condannare in ogni caso il sig. alla restituzione, in Controparte_1 favore dell'attore, di tutte le versate a titolo di pagamento della rata del piano di ammortamento del mutuo che, allo stato, ascendono ad € 59.467,76 (fino ad ottobre 2023), oltre alla restituzione di tutte le somme che saranno versate dall'attore, sempre per la medesima causale, nelle more della definizione del presente giudizio;
4. Sempre in via gradata e nella denegata ipotesi in cui non pagina 3 di 8 dovesse essere riconosciuto, all'esito del presente giudizio, il diritto dell'attore alla restituzione del ces e da patto intercorso tra le parti, accertare il diritto del sig. alla restituzione di tutte Pt_1 le somme versate in favore del – il quale ne ha tratto indebito arricchimento - a titolo oneri condominiali straordinari, IMU, TARI, etc., corrisposti per l'immobile di Via Nicolini n.68, come da documentazione allegata alla presente domanda, con riserva di determinare precisamente il quantum con separato giudizio”; con vitt Si costituiva che contestava con Controparte_1 argomentazioni va ne il rigetto. Precisava, in particolare, quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, che, anche a voler ritenere fondate le avverse deduzioni, la denunciata intesa tra le parti avrebbe assunto la connotazione dell'accordo simulatorio, come affermato, tra l'altro, dalla controparte nella raccomandata recapitatagli il 23/07/2023 (rectius il 17/7/23 - cfr. raccomandata in produzione di entrambe le parti). Contrariamente a quanto ex adverso argomentato, difettavano quindi, nella specie, i presupposti per ravvisare una fattispecie di interposizione reale di persona, vertendosi invece in ipotesi di interposizione fittizia della quale, tuttavia, non era stata fornita la prova, da rendersi necessariamente a mezzo di una controdichiarazione scritta, trattandosi di atto di trasferimento immobiliare. Contestava, altresì, il convenuto, la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, sottolineando, in particolare, che emergeva dai medesimi documenti l'attore la circostanza che quest'ultimo e la venditrice erano coniugati in regime di separazione dei Parte_2 beni. Pre che, a ler il regime patrimoniale della famiglia – fosse di Pt_1 Parte_2 comunione legale, l'attore sar anc tario della metà del cespite ceduto ad esso convenuto, ciò che avrebbe vieppiù impedito di realizzare una fattispecie di interposizione reale. Contestava inoltre l'asserita natura fittizia del trasferimento immobiliare, sottolineando che egli, consapevole delle difficoltà economiche gravanti all'epoca sul nucleo familiare dell'attore (dichiarato fallito qualche anno prima), aveva acceduto alla stipula dell'impugnata co all'intento di venire incontro alle esigenze di sorella di sua moglie, che Persona_3 abitava nel predet te ai suoi tre figli, di cui uno pagina 4 di 8 disabile, ed ai suoceri (ovvero l'attore e la venditrice ). Parte_2
A tale scopo, contestualmente alla lla compravendita, egli aveva stipulato con un Persona_3 contratto di locazione, poi registrato in dat ale era indicato “per motivi fiscali” un canone di soli €.250,00 mensili, a fronte di un valore di mercato di €.700,00 mensili, con l'intesa che il canone effettivo sarebbe stato pari alla rata di mutuo;
sicché a tale titolo, di canone locativo, erano da imputarsi i versamenti di cui l'attore, con la domanda subordinata, chiedeva la restituzione. Aggiungeva inoltre che il prezzo della compravendita era stato concordato nella minor somma di €107.000,00, il superiore importo di €150.000,00 essendo stato indicato al solo fine di consentire l'accensione di un mutuo per una somma maggiore, da ciò essendo derivato il (concordato) mancato incasso della somma complessiva di €.43.000,00 di cui ai due assegni postali esibiti da controparte. Concludeva quindi testualmente chiedendo:
“In via preliminare 1. Accertato che la fattispecie descritta dall'attore non configura l'ipotesi di interposizione reale di persona, rigettare la domanda in assenza di atto scritto contenente la controdichiarazione;
Nel merito al pravendita immobiliare e rigettare la domanda di Controparte_1 Parte_2
i spite a lui o a persona da Parte_1
2. Rigettare altresì la domanda attorea proposta in via gradata di restituzione della somma di €59.467,67 siccome inveriti tutto infondata, posto che gli unici pagamenti imputabili al Pt_1 sono quelli risultanti dai bonifici bancari versati a titolo di locazione;
3. Rigettare altresì la domanda attorea pro pre in via gradata di restituzione delle somme versate da a titolo di Pt_1 oneri condominiali straordinari, IMU TARI del tutto illegittima ed infondata e comunque non provata”; con vittoria di spese, con attribuzione. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era rinviata all'udienza del 6.2.2025 per la decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. ___________________________________________________
pagina 5 di 8 La domanda principale è infondata e va pertanto rigettata, giacché palesemente errata è la qualificazione giuridica della fattispecie proposta dalla difesa attorea. Ed invero, l'attore afferma di essere proprietario del cespite sito in Napoli alla Via Nicola Nicolini n.68, e di essersi determinato a cederne la proprietà al convenuto poiché aveva “...a quella data – un'ingente esposizione debitoria con un istituto di credito”. La richiesta di esso attore, poi accettata dal convenuto, era tuttavia, “...di procedere all'acquisto fittizio del cespite, per scongiurare il concreto pericolo di aggressione coattiva dell'unico cespite di famiglia”. Dunque, dichiaratamente, alcun effettivo trasferimento di si sarebbe dovuto realizzare tra le parti, giacché ciò che il intendeva realizzare era una cessione meramente Pt_1
del diritto da egli vantato sul cespite, al solo fine di evitare che esso venisse aggredito dai creditori. Come del resto affermato in sede stragiudiziale proprio dall'attore, un simile accordo integra all'evidenza la fattispecie di cui all'art.1414 c.c., sub specie di simulazione assoluta (cfr. atto di
“Invito e diffida” del 11/17.7.23 in produzione atto che “ ...l'atto di compravendita a rogito del Notaio , Persona_1 rep. n° 13329, racc. n 1.10.2014, con acquistato dalla sig.ra la proprietà del cespite sito in Parte_2
Napoli alla Via Nicola 8, costituisce ipotesi scolastica di simulazione”). Si è infatti ricordato in narrativa che, stando alla prospettazione dell'attore, il convenuto – acquirente non avrebbe mai versato il prezzo pattuito, ed esso attore si sarebbe fatto carico di ogni onere economico, ivi compreso il pagamento delle rate del mutuo dal convenuto, mentre è assolutamente pacifico che l' CP_1
(ancorchè ascriva tale circostanza all'esistenza di un r locativo, di cui meglio di qui a poco si dirà) non abbia mai conseguito il possesso del cespite. Ne deriva che l'atto dell'ottobre 2014, stando a quanto affermato dall'attore, era destinato a creare una mera apparenza giuridica, senza produrre alcun effetto concreto, come tipicamente avviene allorchè il simulato venditore persegua l'intento di sottrarre parte del suo patrimonio alla garanzia patrimoniale dei suoi creditori. Come correttamente eccepito dalla difesa del convenuto, in siffatta ipotesi la prova dell'accordo simulatorio incontra i limiti di pagina 6 di 8 cui all'art.1417 c.c., ed è probabilmente nella consapevolezza di ciò che l'attore ha inteso, nell'introdurre il presente giudizio, prospettare una diversa (rispetto a quanto opinato in sede stragiudiziale) e palesemente errata qualificazione giuridica della fattispecie. D'altro canto, essendo al domanda principale finalizzata alla condanna del convenuto ad adempiere l'asserito obbligo di ritrasferimento del cespite, giammai essa potrebbe essere accolta, in quanto si pone in contraddizione con la medesima rappresentazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, alla stregua della quale, come detto, alcun effettivo trasferimento si sarebbe mai verificato. Deve a questo punto prendersi in considerazione la subordinata richiesta restitutoria. In proposito si osserva che il convenuto non contesta se non parzialmente i pagamenti (peraltro in parte documentati) effettuati dall'attore, ma sostiene che essi troverebbero valida giustificazione nza di un rapporto locativo, di cui quanto versato dal rappresenterebbe il canone. Pt_1 hè la tesi in tal guisa sostenuta appare non meno contraddittoria della prospettazione attorea, ove si con contratto di locazione indica quale conduttrice Per_3
e esso non ha prodotto alcun obbligo giuridi
[...]
. A ciò aggiungasi che è altrettanto pacifico e Pt_1 doc che i pagamenti effettuati dall'attore recavano causale affatto diversa dal predetto contratto di locazione. D'altro canto, il convenuto conferma che gli assegni postali del complessivo importo di €.43.000,00 di cui all'atto dell'ottobre 2014
- che egli consegnò alla venditrice - non furono mai posti all'incasso, e ciò a suo dire in virtù di “accordi intercorsi” alla stregua dei quali il prezzo effettivo dell'acquisto sarebbe stato inferiore a quello dichiarato. Tuttavia di un simile accordo non vi è alcuna prova documentale, né esso potrebbe essere provato per testimoni, stanti i limiti sanciti dall'art.2722 c.c., norma che non ammette tale prova quando si tratti di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata – come nel caso in esame - anteriore o contemporanea. Senza contare che l'asserito accordo costituirebbe all'evidenza una fattispecie simulatoria (sub specie di simulazione parziale limitata all'indicazione dell'entità del corrispettivo) per la quale sussistono quei medesimi limiti all'ammissibilità della prova orale pagina 7 di 8 (cfr. art.1417 c.c.) già correttamente invocati dalla difesa del convenuto nel resistere alla domanda attorea. Non vi è prova quindi che i versamenti effettuati da iano da imputare a corrispettivo di una locazione cui il era Pt_1 estraneo, né risulta dimostrato che essi siano ricondu ltro titolo giuridicamente valido. La domanda restitutoria proposta dall'attore deve quindi essere accolta, come meglio precisato in dispositivo, sia per quanto attiene le somme versate a titolo di rate di mutuo, sia in relazione agli ulteriori esborsi sostenuti per il cespite per cui è causa, entro i limiti in cui essi abbiano rivestito carattere straordinario e non siano riconducibili al norma o del bene (stante la pacifica detenzione da parte del ) per i quali l'attore ha formulato Pt_1 espressa riserva di richie quidazione in separato giudizio. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della condotta processuale delle parti e dei rapporti tra esse, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta com ede: al pagamento, in favore di Controparte_1 le di cui in motivazione, della Parte_1 alla domanda;
alla restituzione in favore di Controparte_1 ulteriori esborsi sostenuti, nei Parte_1 ione, per il cespite per cui è causa, da liquidarsi in separato giudizio;
rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalle parti;
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Napoli, 6 febbraio 2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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