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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma
III sezione Lavoro
Il giudice designato dott. Francesco Rigato, spirati i termini assegnati per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 16668/2024, vertente tra
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Parte_1 sandro AURELI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giusi Pezzella, in Roma, Via Tiburtina n. 603
- Parte ricorrente- contro
, in persona del suo Controparte_1
- Parte Resistente- - contumace ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: opposizione ad ATPO CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato ex art 445 bis, 6° comma C.p.c. e ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe, adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento delle provvidenze per invalidi civili di cui all'art. 13 L. 118/71 e all'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (art. 10 L. 638/1983), per l'esenzione (parziale) dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.
Premetteva parte ricorrente di aver presentato ricorso per A.T.P.O. iscritto al n. rg: 39107/2023 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento delle prestazioni invocate, per le quali aveva presentato domanda, in via amministrativa, il 07.10.2022.
1 Precisava di avere debitamente contestato, mediante deposito telematico dell'atto di dissenso, le conclusioni delle operazioni peritali espletate nel procedimento di A.T.P.O. suindicato e sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per la prestazione richiesta fin dalla domanda amministrava.
Pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, chiedeva il riconoscimento del diritto azionato.
L' ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne viene quindi dichiarata CP_1 la contumacia.
Disposta la rinnovazione della perizia, nominato il c.t.u., dott. la Persona_1 causa è stata decisa all'esito della lettura delle note scritte debitamente depositate ex art. 127 ter C.p.c.
La consulenza tecnica svolta in questo giudizio ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71 e di un grado invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% per l'esenzione (parziale) dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.
Secondo le valutazioni del c.t.u., il quadro morboso che il periziando presenta è dato da:
“1) Esiti di trauma diretto del ginocchio destro con lesione capsulo legamentosa trattata chirurgicamente, gonartrosi, deficit funzionale;
2) Sindrome ansioso depressiva grave con spunti disforici;
3) Esiti di intervento di cataratta bilaterale senza disturbi del visus;
4) Esiti di colecistectomia ed appendicectomia”.
Il c.t.u attraverso l'esame dell'insieme dei dati acquisiti dal punto di vista anamnestico, documentale e obiettivo, evidenziava che: “facendo riferimento alle nuove tabelle indicative di cui al DM del 05.02.1992, valutato le percentuali di invalidità delle singole infermità nonché tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno complessivo alla capacità lavorativa va valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto, non vi è difficoltà a riconoscere il Sig.
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa, nella Parte_1 misura del 60% (sessanta per cento)”.
Il consulente tecnico d'ufficio concludeva, quindi, ritenendo che il è Parte_1
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa, nella misura del 60 % (sessanta per cento)”. Il complesso morboso, meritevole della suddetta valutazione medico-legale, era verosimilmente presente a far data dal 1 gennaio 2024”
Considerando che le valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni di parte ricorrente che non ha inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati dal giudice.
2 Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u. va quindi respinta la domanda la domanda attorea.
Le spese di lite afferenti alla precedente fase di A.t.p.o. e del presente giudizio vengono dichiarate irripetibili avendo parte ricorrente prodotto in atti la dichiarazione di esonero dal pagamento delle stesse in caso di soccombenza ai sensi dell' art. 152 disp. att. Cpc.
Le spese di c.t.u., del presente giudizio, liquidate come da separato decreto vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza;
le spese di c.t.u. CP_1 della fase di a.t.p.o o poste a definitivo carico dell' avendo la ricorrente CP_1 dichiarato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
- pone le spese di c.t.u. della fase di A.t.p.o. a definitivo carico dell' CP_1
Roma, 06/03/2025
Il Giudice
Francesco Rigato
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